N. 04887/2015REG.PROV.COLL. N. 05910/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2015, proposto da: contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 00274/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, nell’anno 2014 ha proposto davanti al T.A.R. del Lazio un ricorso (R.G. 3552/2014) con il rito dell’art. 117 c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione dell’Interno sulla sua domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato discusso alla camera di consiglio del 30 ottobre 2014; ed è stato definito con la sentenza n. 274/2015, pubblicata il 9 gennaio 2015. La sentenza dà atto che «con nota del 2.10.2014, l'amministrazione intimata ha rappresentato di aver emanato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana» e conseguentemente dichiara cessata la materia del contendere. Infine, la sentenza così conclude: «Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto – come è noto – della grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana». 2. L’interessato propone appello a questo Consiglio, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese. L’appellante sostiene, in sintesi, che l’evoluzione della disciplina delle spese del giudizio, nel processo amministrativo come in quello civile, è da tempo ispirata ad una progressiva riduzione dei margini di discrezionalità che consentono al giudice di derogare al principio che la parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa; nonché all’aggravamento dell’onere di motivare l’eventuale compensazione. Nella specie, peraltro – prosegue l’appellante – la motivazione data in concreto dalla sentenza appellata è incongrua. L’Amministrazione appellata si è costituita per resistere all’appello, con argomentate memorie. Il ricorso è ora passato in decisione con rito camerale. 3. Il Collegio osserva innanzi tutto che, pur non essendosi il T.A.R. pronunciato esplicitamente sul punto, si può ritenere sostanzialmente incontroverso che il ricorso proposto in primo grado fosse fondato. Ed invero, il fatto stesso che il T.A.R., nel disporre la compensazione delle spese, abbia ritenuto necessario giustificare tale decisione con riferimento ai gravosi compiti dell’Amministrazione, lascia intendere che quel Collegio avrebbe ritenuto altrimenti doveroso liquidare le spese in favore del ricorrente in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale; ciò implica e sottintende, a sua volta, che il T.A.R. riteneva che il ricorso del privato sarebbe stato accolto, se non fosse sopravvenuto il provvedimento che faceva cessare la materia del contendere. In altre parole, il ricorso al T.A.R. contro il silenzio era ammissibile e fondato; così come ammissibile e fondata era la domanda di concessione della cittadinanza italiana, tanto è vero che l’Amministrazione l’ha accolta, sia pure tardivamente. 4. Ma, se questo è vero, la soccombenza dell’Amministrazione era certa e piena, e solo formalmente è stata evitata una pronuncia in tal senso, grazie al fatto sopravvenuto. Sin qui, pertanto, non emerge alcuna causa giustificativa, per quanto opinabile, della compensazione delle spese. Resta da vedere se una giustificazione si possa rinvenire nella circostanza «della grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana». Ad avviso di questo Collegio, la risposta deve essere negativa. Si prende atto dei dati forniti dalla difesa dell’Amministrazione, i quali in effetti confermano che il numero di tali domande è andato crescendo negli ultimi due decenni, sino a superare – per ora – la quota di centomila istanze per anno. Ma proprio perché si tratta di un fenomeno di lungo periodo, e altresì in crescita costante, esso non può essere addotto come scusante della sistematica violazione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti. Si dovrebbero, semmai, adottare le misure più opportune, che non spetta a questo Collegio indicare, ma che potrebbero consistere, ad esempio, nel potenziamento degli uffici addetti; ovvero nello snellimento delle procedure; o anche nella previsione di termini più realistici e più aderenti alla reale capacità di evasione delle pratiche in parola. 5. Si deve aggiungere che non costituisce vizio della sentenza il fatto che essa non abbia disposto il rimborso (a carico dell’amministrazione soccombente) del contributo unificato. Come risulta dalla normativa in materia (art. 13, comma 6-bis, del d.lgs. n. 115/2002) e come confermato dalla giurisprudenza (anche di questa Sezione) il rimborso del contributo unificato è dovuto ex lege anche quando sia stata disposta la compensazione delle spese, sempreché la decisione sia favorevole alla parte che lo ha versato. 6. In conclusione, l’appello deve essere accolto, e in riforma della sentenza appellata l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese relative al primo grado. Il loro importo sarà liquidato in misura congrua al limitato impegno difensivo inerente al ricorso contro il silenzio, per il carattere sommario e camerale del rito, e perché la parte ricorrente non deve dare altra dimostrazione che quella di avere presentato una istanza e che la relativa pratica non è stata definita nel termine prescritto. Analogamente debbono essere liquidate le spese del secondo grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma della sentenza appellata condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali del primo grado in favore del ricorrente, liquidandole in euro 750 oltre agli accessori dovuti per legge. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali del grado di appello, nella stessa misura. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore Carlo Deodato, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/10/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |