N. 08216/2014 REG.RIC.

N. 04888/2015REG.PROV.COLL.

N. 08216/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8216 del 2014, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;

contro

Michele Iafelice, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Roma, Via Monte Santo, n. 25;

nei confronti di

Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00980/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza TAR Puglia - Bari - sez. II, n. 1739/2000 - ricostruzione giuridica della carriera, anche a fini pensionistici, e quantificazione delle differenze retributive spettanti, con interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Iafelice;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Pafundi su delega di Follieri e Dentamaro su delega di Mastroviti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con la sentenza n. 1739 del 6.5.2000, il TAR per la Puglia, Sezione di Bari, ha riconosciuto il diritto dell’odierno appellante, dipendente ora in pensione dell’ex USL FG/3 con la qualifica di “vice direttore amministrativo”, ad essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai servizi, presidi ed uffici delle UU.SS.LL., con la posizione funzionale di “Direttore Amministrativo Capo Servizio” e decorrenza dall’1.10.1974, anziché in quella di “Direttore Amministrativo”.

2. - La sentenza diveniva definitiva dopo che l’appello proposto dall’AUSL FG1, nel cui ambito rientrava il presidio ospedaliero presso il quale il ricorrente prestava servizio, veniva dichiarato perento, con decreto del Presidente di questa Sezione del C.d.S., n. 1373/2011 del 17.8.2011.

3. - La Regione Puglia e la ASL FG, nel frattempo succeduta alla AUSL FG1, non hanno tuttavia provveduto a dare esecuzione al giudicato.

4. - L’interessato, dopo aver diffidato le Amministrazioni a dare immediata esecuzione alla sentenza, invitava l’Azienda sanitaria a provvedere alla rideterminazione e corresponsione in suo favore delle differenze stipendiali tra l’ex 11° livello e l’ex 10° livello (direttore amministrativo capo servizio e direttore amministrativo).

L’amministrazione sanitaria riscontrava negativamente la richiesta con nota del 5.11.2012.

5. - Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art.112 c.p.a., chiedendo la dichiarazione dell’obbligo delle Amministrazioni di conformasi al giudicato e la dichiarazione di nullità della nota del 5.11.2012, nonché l’accertamento del suo diritto alla ricostruzione della carriera e, per l’effetto, la condanna delle Amministrazioni al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate sino al collocamento a riposo. In subordine, chiedeva la condanna delle stesse al risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di dare esecuzione in forma specifica al giudicato; in ogni caso, la condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, previa rideterminazione della base pensionabile e del TFR.

6. - Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Puglia, Sezione di Bari, rigettata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall’Azienda sanitaria, accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione alla ricostruzione della carriera del dott. Iafelice, con i consequenziali effetti conformativi anche sul trattamento economico e previdenziale.

7. - Propone appello l’Azienda Sanitaria, lamentando:

1) il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo intervenuta nei suoi confronti la sentenza da ottemperare;

2) l’insussistenza del diritto del dr. Iafelice ad ottenere le differenze retributive e la ricostruzione di carriera anche a fini pensionistici perché estranei all’oggetto della sentenza ottemperanda;

3) l’impossibilità di liquidare le differenze retributive per mancato svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al diverso inquadramento;

4) la non spettanza della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

8. - Resiste in giudizio l’interessato.

9. - Alla camera di consiglio del 24 settembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non merita accoglimento.

2. - Il primo motivo non ha pregio.

L’Azienda sanitaria, a suo tempo, ha proposto impugnazione (dichiarata perenta nel 2011) avverso la sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 1739 del 6.5.2000, che riconosceva il diritto del ricorrente all’inquadramento nella posizione funzionale di “direttore amministrativo capo servizio”, mostrando così di assumere la veste di parte sostanziale anche nel giudizio cognitorio, riguardante l’accertamento del diritto al corretto inquadramento, come rileva il primo giudice.

3 . - Infondato è anche il secondo motivo di appello.

Ai sensi dell’art. 112, comma 3, del cod. proc. amm. la domanda concernente il risarcimento in forma specifica può proporsi per la prima volta in sede di ricorso per ottemperanza.

Pertanto, correttamente la domanda di ricostruzione della carriera, a seguito del dichiarato diritto all’inquadramento nella posizione funzionale di “direttore amministrativo capo servizio” con decorrenza 1.10.1974, è stata proposta dinnanzi al primo giudice, unitamente all’impugnazione della nota prot. 0090236-12 del 5.11.2012, con cui la ASL FG ha rigettato la richiesta di ricostruzione della carriera.

Pertanto, non è condivisibile la tesi dell’azienda appellante secondo cui non è consentita in sede di ricorso di ottemperanza la pronuncia sul diritto alle differenze economiche maturate e sulla rideterminazione e liquidazione del TFR e del trattamento pensionistico, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi del giudizio cognitorio.

4. - Infondato è il terzo motivo di appello.

Il diritto alle differenze retributive scaturisce dall’annullamento dell’inquadramento impugnato e dal conseguente accertamento del diritto all’inquadramento in qualifica superiore, a prescindere da ogni indagine sullo svolgimento effettivo delle relative mansioni, che l’interessato, nel caso di specie, non ha evidentemente potuto svolgere esclusivamente per fatto attribuibile alle Amministrazioni stesse, pur competendogli, in quanto inerente la qualifica a lui spettante.

5. - Infine, va respinto anche il motivo proposto in via subordinata, con cui l’Azienda appellante afferma che, trattandosi di debito di valuta, non compete al ricorrente la rivalutazione sulle somme eventualmente dovute.

L’inquadramento con effetti retroattivi al 1974 è stato statuito con la sentenza del TAR Puglia sede di Bari, n. 1739 del 2000. A decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, spetta, dunque, al dott. Michele Iafelice, per statuizione giurisdizionale, il diverso trattamento economico corrispondente al profilo funzionale di “direttore amministrativo capo servizio”.

Osserva il Collegio che, nelle ipotesi di ricostruzione di carriera a seguito dell'inquadramento del dipendente pubblico in una qualifica superiore, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle differenze retributive tardivamente corrisposte dall'Amministrazione decorrono dalla data del provvedimento, con il quale, a séguito del disposto reinquadramento, sorge il diritto di credito del dipendente ( C.d.S., sezione III, n. 4854 del 13.9.2012).

Sulle differenze retributive, dunque, sono dovuti, sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (fermo naturalmente restando il divieto di loro cumulo dal 1 gennaio 1995, ex artt. 16, VI comma, legge 30.12.1991, n. 412, e 22, XXXVI comma, legge 23.12.1994, n. 724), a partire dalla data di adozione della delibera che riconosce in capo all'interessato la qualifica superiore, o meglio, nella fattispecie, a partire dalla sentenza esecutiva del TAR Puglia n. 1739 del 2000, da cui è sorto - retroattivamente - il diritto di credito di cui si sta trattando, a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione mediante l’adozione della delibera di reinquadramento..

6. - In conclusione, l’appello va rigettato.

7. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l’azienda appellante alle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)