N. 01410/2009 REG.RIC.

N. 01014/2015REG.PROV.COLL.

N. 01410/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2009, proposto da:
Ascioti Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Francescantonio Borello, Giovanni Damiano Antonio Gerace, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francescantonio Borello in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 116;

contro

Asl 9 Locri, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 62/2008, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento mansioni superiori svolte.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito l’avvocato Cecilia Gerace su delega di Giovanni Gerace;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Il Sig. Ascioti Giovanni, dipendente dell’ASL n. 9 di Locri (R.C.), in ruolo dal 19.9.1978, inquadrato nel 3° livello retributivo a decorrere dal 29.7.1980 con la qualifica di operaio specializzato-cuoco, successivamente inquadrato al IV livello con decorrenza 1.12.1990 fino alla data di collocamento a riposo, adiva il TAR della Calabria – Sezione di Reggio Calabria, per sentire dichiarare il proprio diritto alla retribuzione corrispondente al V livello, avendo svolto ininterrottamente dal 1989 le relative mansioni, stante la continua assenza per malattie, e poi il trasferimento, del capo-cuoco.

Con delibera n. 37 del 12.1.1996, l’Azienda sanitaria aveva respinto un’istanza di inquadramento giuridico-retributivo; con nota del 23 luglio 1997, prot. n. 3877/UP, impugnata, aveva respinto anche la diffida alla corresponsione del trattamento economico per mansioni superiori.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il TAR rigettava il ricorso affermando che ai sensi dell’art. 29 del DPR 20.12.1979, n. 761, la sostituzione del titolare di una posizione funzionale più elevata, per tutti i dipendenti delle UU.SS.LL., rientra tra i compiti ordinari. Nessuna prova, inoltre, sarebbe stata fornita circa la vacanza del posto in organico.

3. - Con l’appello in esame, si denuncia la violazione dell’art. 25 DPR 10.1.1957, n.3; dell’art. 29, commi II e II, DPR 20.12.1979, n. 761, e dell’art. 55, commi III e IV, DPR 384/1990, nonché il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice.

La sostituzione del superiore assente ai sensi dell’art. 29 cit. sarebbe plausibile solo per sessanta giorni l’anno; la mancanza dell’atto formale d’incarico sarebbe superabile facendo riferimento agli ordini di servizio, che dimostrerebbero, tra l’altro, la vacatio del posto protratta nel tempo dal 12.3.1991 al 21.8.1995.

4. - All’udienza del 4 dicembre 2014 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è infondato.

Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di retribuzione delle mansioni superiori che il ricorrente assume di avere svolto e a cui dimostrazione produce una serie di ordini di servizio, riconoscendo egli stesso l’assenza di un atto formale di incarico proveniente da organo di gestione della USL di appartenenza.

Nel comparto sanitario, ai sensi dell'art. 29, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nella lettura che di esso hanno dato la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato, la maggiore retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori spetta al dipendente a condizione che vi sia stato un atto formale di incarico relativo alla copertura temporanea di un posto vacante in organico, e sempreché tale atto provenga dall'organo competente ad emanare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, non essendo sufficienti a questo riguardo eventuali ordini di servizio di un superiore gerarchico (Consiglio di Stato, sez. III, 24/09/2013, n. 4688; 8 ottobre 2012, n. 5221)

Come anche recentemente ribadito da questa Sezione (sentenze 31 maggio 2013, n. 2979; 23 maggio 2013, n. 2794), ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 761/1979- in deroga al generale principio dell'irrilevanza ai fini giuridici ed economici dello svolgimento delle mansioni superiori nel settore del pubblico impiego - è ammessa la retribuibilità delle stesse solo in presenza di tre contestuali condizioni: I) esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre le mansioni di più elevato livello; II) previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell'organo a ciò competente (potendosene prescindere solo nel caso di sostituzione nell'esercizio delle funzioni medico- primariali); III) espletamento delle suddette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell'anno solare.

Nel caso dell'appellante, prescindendo da ogni valutazione in ordine al contenuto ed alla corrispondenza funzionale delle mansioni svolte, pur supponendo che si sia trattato effettivamente di mansioni superiori alla qualifica formalmente rivestita, manca, quanto meno, il previo conferimento formale da parte dell'organo competente in materia di gestione del personale.

3. - Conclusivamente, l’appello va rigettato.

4. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, considerato che il ricorso risale a qualche anno addietro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)