N. 05793/2015REG.PROV.COLL. N. 07379/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2015, proposto da: contro Autorità di Regolazione dei Trasporti e Commissione esaminatrice della selezione per il reclutamento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni da inserire nel ruolo dell’Autorità, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono legalmente domiciliate; nei confronti di Franca Marroncelli, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 00896/2015, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova orale per il reclutamento di personale da inserire nel ruolo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e dei sig.ri Franca Marroncelli, Gabriella Delli Colli e Vincenzo Pisano. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo (su delega di Manzi), Tedeschini, Schettino, Lirosi e l'avvocato dello Stato Fedeli. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni da inserire nei propri ruoli. La selezione prevedeva una prima valutazione effettuata sui soli titoli posseduti dai candidati (punteggio massimo 30/100) e poi, solo per coloro che avessero ottenuto in tale valutazione un punteggio di almeno 20/100, un colloquio orale (punteggio massimo 70/100). Per l’idoneità e il conseguente inserimento nella graduatoria finale di merito, si richiedeva il raggiungimento di un totale di almeno 85 punti su 100. La dott.ssa Federica Collaretti ha presentato domanda di partecipazione alla selezione con riguardo alla qualifica di funzionario I, terzo livello della scala stipendiale, aree A1 (funzionario di staff degli organi di vertice) e A2 (affari generali, amministrazione e personale ed ICT- Information and Communication Technology). Non avendo raggiunto, nei titoli, il punteggio minimo richiesto, la dr.ssa Collaretti non è stata ammessa a partecipare alla prova orale. Ha, quindi, impugnato davanti al TAR Lazio – Roma, la mancata ammissione alla successiva fase concorsuale. Nelle more del giudizio è stata ammessa, con riserva, a sostenere le prove orali, all’esito delle quali ha ottenuto il punteggio di 54,5/100, per l’area A1 e di 53,5/100, per l’area A2, punteggio in ambedue i casi inferiore a quello di 85/100, necessario per conseguire l’idoneità. Con motivi aggiunti la dr.ssa Collaretti ha, pertanto, esteso l’impugnazione alle graduatorie definitive delle due aree, alle operazioni della Commissione d’esame, agli atti di nomina di alcuni dei componenti di quest’ultima e alla delibera di indizione della procedura. Con ordinanza n. 11437/2014, il TAR adito ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella del TAR Piemonte. Con atto depositato in data 12/12/2014, la ricorrente ha, conseguentemente, riassunto la causa di fronte al Tar dichiarato competente. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio, quali controinteressati, le dr.sse Doriana Lucaferri, Gabriella Delli Colli, Franca Marroncelli e Vincenzo Pisano. Con atto depositato in data 17/4/2015, la dr.ssa Delli Colli ha, anche, proposto ricorso incidentale, con cui ha impugnato l’ammissione alla procedura selettiva della dr.ssa Collaretti, lamentando come la stessa fosse priva di uno dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. Il TAR Piemonte, Sez. II, con sentenza 28/5/2015 n. 896, rigettate le eccezioni di intempestività del ricorso incidentale, lo ha accolto, annullando l’ammissione alla procedura della dr.ssa Collaretti e dichiarando, conseguentemente, inammissibili il ricorso principale con i suoi motivi aggiunti. Ritenendo la sentenza erronea ed ingiusta la dr.ssa Collaretti l’ha impugnata, chiedendone l’annullamento e riproponendo le censure non esaminate in primo grado. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e la Commissione esaminatrice della suddetta selezione, nonché i controinteressati Gabriella Delli Colli, Franca Marroncelli e Vincenzo Pisano. Con successive memorie tutte le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi difensive. Alla pubblica udienza del 24/11/2015 la causa, è passata in decisione. In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha dedotto che il ricorso proposto dalla dr.ssa Collaretti sarebbe inammissibile per essere la stessa priva dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione. L’eccezione è palesemente infondata. Al riguardo è sufficiente rilevare che in sede procedimentale nessuno ha contestato alla ricorrente il possesso dei requisiti minimi per partecipare alla procedura selettiva. La dr.ssa Collaretti è stata, infatti, ammessa alla selezione, tant’è che, poi, l’atto di ammissione è stato oggetto di impugnazione incidentale. L’appello può, dunque, essere esaminato nel merito. Col primo motivo di gravame si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere tempestivo il ricorso incidentale con cui la dr.ssa Delli Colli, ha impugnato - per la denunciata mancanza di uno dei requisiti di partecipazione - l’atto di ammissione alla selezione della dr.ssa Collaretti. La doglianza è fondata. In punto di fatto occorre precisare che, come si ricava dall’impugnata sentenza, sotto questo profilo non contestata, il controricorso è stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale, ma entro il detto termine, se computato dal deposito in giudizio (perfezionatosi in data 2/4/2015) della nota della Regione Lazio 23/3/2015 n. 159696, dalla quale emergeva come la ricorrente principale fosse priva di un requisito essenziale per la partecipazione al concorso. Ciò premesso, il nodo da sciogliere è se il termine per la proposizione del ricorso incidentale debba, incondizionatamente, iniziare a decorrere dal momento della ricezione della notifica del ricorso principale, o dal successivo momento in cui il controinteressato venga a conoscenza degli elementi di fatto su cui fonda la propria impugnazione. Ritiene il Collegio che la soluzione debba essere nel primo senso. Il ricorso incidentale è preordinato a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, introducendo una ragione ostativa all'accoglimento delle censure con esso dedotte e, quindi, funziona come un'eccezione, nel senso che, pur costituendo formalmente una autonoma azione di impugnazione, da un punto di vista sostanziale (per lo meno in primo grado) consiste in una eccezione in senso tecnico in quanto mira a paralizzare l'azione principale e a neutralizzare gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del relativo ricorso, con l'obiettivo di lasciare immutato il medesimo assetto di interessi garantito dal provvedimento oggetto dell’impugnazione principale (Cons. Stato, Sez. V, 8/9/2010 n. 6510 e Sez. IV, 21/4/2009 n. 2435). Se ciò è vero, il termine per la proposizione dell’impugnazione incidentale non può che cominciare a decorrere dal momento in cui il controinteressato riceve la notificazione del gravame principale, che costituisce per lui fonte della lesione, come del resto si ricava, esplicitamente dall’art. 42, comma 1, del c.p.a. secondo cui “Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale” (Cons. Stato, Sez. IV, 1371/2015 n. 48 e Sez. V, 27/12/2013 n. 6285). Alla luce delle esposte considerazioni, il fatto che la dr.ssa Delli Colli abbia conosciuto i vizi che inficiavano l’ammissione al concorso della ricorrente principale solo successivamente alla scadenza del termine per proporre il ricorso incidentale resta del tutto irrilevante. Peraltro, giova rilevare che, sotto questo profilo, la posizione del ricorrente incidentale è assolutamente simmetrica a quella del ricorrente principale, in relazione al quale, fuori dai casi di pubblicità legale verso terzi non destinatari, la “piena conoscenza” dell'atto impugnabile, idonea a far decorrere il termine decadenziale, si realizza con la cognizione degli elementi essenziali (soggetto emanante, oggetto, contenuto dispositivo del provvedimento ed effetto lesivo) dell’atto da cui sorge la lesione, acquisendosi da tale momento la consapevolezza dell’esigenza di reagire secundum jus contro quest’ultimo, senza che sia necessaria anche la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, rilevante, al più, per proporre eventuali motivi aggiunti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV Sez., 29/10/2015 n. 4945). Non ignora il Collegio che un recente orientamento giurisprudenziale ha riconosciuto che il termine per l'impugnazione incidentale possa iniziare a decorrente anche dal successivo momento dalla reale ed effettiva conoscenza degli elementi di fatto su cui il controinteressato basa il proprio ricorso, ma ciò ha fatto con riguardo alla materia degli appalti, caratterizzata da termini di impugnazione assai brevi e fortemente influenzata dalla disciplina comunitaria di settore, e avendo cura di precisare che la conclusione teneva conto “della specifica e non generalizzabile complessità della fattispecie e delle ragioni per proporre quel gravame in primo grado” (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12/11/2014 n. 5573). Il precedente non è, dunque, estensibile all’odierna fattispecie, che esula dallo speciale settore degli appalti. Deve ancora rilevarsi che erra il giudice di prime cure nel ritenere che “precludere la proposizione dell’impugnazione incidentale, solo perché l’atto che ne ha fatto sorgere l’interesse è divenuto conoscibile in un momento nel quale il termine ex art. 42 cod. proc. amm. era già scaduto, equivarrebbe nella specie ad un’inammissibile compromissione del diritto di difesa delle parti controinteressate, in violazione dei postulati di cui all’art. 24 Cost.”. Difatti, contrariamente a quanto egli ritiene, l’interesse al controricorso non è sorto dalla nota della Regione Lazio 23/3/2015 n. 159656, ma dalla proposizione del ricorso principale. La menzionata nata regionale ha, invero, semplicemente attestato l’esistenza di una situazione di fatto, che evidentemente preesisteva ad essa e che, pertanto, ben poteva essere denunciata dalla ricorrente incidentale nei termini di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a.. D’altra parte, la controinteressata dr.ssa Doriana Lucaferri già con la memoria difensiva, depositata in data 10/1/2015, aveva eccepito come la ricorrente fosse priva di quello stesso requisito di ammissione, la cui mancanza la dr.ssa Delli Colli ha, poi, fatto valere come motivo di impugnazione incidentale. Deve escludersi, quindi, che, nella fattispecie, far decorrere il termine per la proposizione del ricorso incidentale dal momento della ricezione della notifica di quello principale potesse comportare una qualunque compressione del diritto di difesa. In definitiva, il ricorso incidentale di primo grado doveva essere dichiarato irricevibile siccome tardivo. L’impugnata sentenza, sul punto, va, conseguente, riformata. Occorre, pertanto, procedere alla trattazione dei motivi di impugnazione non esaminati in primo grado e qui riproposti dalla dr.ssa Collaretti, prescindendo dalle eccezioni di rito sollevate dalle controparti, per non essere l’appello meritevole di accoglimento. Col primo motivo l’appellante deduce, in primo luogo, che la Commissione giudicatrice avrebbe errato nel non averle attribuito, in relazione ai titoli posseduti, il punteggio minimo di 20/100 occorrente per accedere alla prova orale. Difatti, non sarebbero state valutate, né le numerosue esperienze professionali maturate, né i titoli accademici, di studio o abilitativi conseguiti. a) Quanto alle esperienze lavorative, non sarebbero state considerate: - l’attività svolta dal 1990 al 1994 presso il dipartimento Amministrazione e Contabilità Generale dell’IRI; - l’attività di consulenza prestata dal 1997 al 2000, nel settore turismo nazionale e internazionale del Gruppo la Cascina; - l’attività svolta dal 2005 ad oggi presso la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, concernente tematiche relative alle attività dei Ministeri e delle Commissioni parlamentari con particolare riguardo agli aggiornamenti legislativi; - l’attività svolta dal 15/10/2012 presso la suddetta Direzione Generale in qualità di “valido supporto” all’operatività del CREIA (Centro regionale di Educazione ed Informazione Ambientale); - l’attività di collaborazione con un quotidiano che si occupa di argomenti di attualità, di politica e di economia, nonché quella di Direttore di un periodico economico politico che si protrae dal 2002; - l’attività, svolta dal 15/7/2008 al 15/7/2013, di componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Controllo Strategico nelle amministrazioni dello Stato; - l’attività, a partire dall’aprile 2009, di componente del Tavolo Tecnico Ristretto con la Ragioneria dello Stato e a decorrere dal successivo mese di ottobre di componente del Tavolo Tecnico per il Monitoraggio dell’Attuazione del Programma di Governo e Valutazione delle Politiche Pubbliche. b) Quanto agli altri titoli posseduti non sarebbero stati valutati: - la laurea in Economia e Commercio e il dottorato di ricerca in Direzione Aziendale; - l’attività di docenza universitaria e quella scientifica e di ricerca relativa alle problematiche del bilancio, del controllo di gestione e della programmazione; - l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti; - la qualifica di componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Controllo Strategico nelle Amministrazioni dello Stato, quella di componente del Tavolo Tecnico ottenuta con D.P.C.M. 13/3/2009, quella di componente del Tavolo Tecnico, costituito il 2/4/2009, con la Ragioneria dello Stato, quella di dipendente della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, quella di consulente del Presidente della 13^ Commissione Permanente – Territorio, Ambiente, Beni Ambientali. La censura non merita accoglimento. Con riguardo alla voce “esperienze professionali” occorre rilevare che, in base all’allegato F.FI all’avviso di selezione, queste ultime potevano essere valutate solo in relazione ai periodi eccedenti quelli minimi occorrenti per l’ammissione alla procedura selettiva. A quest’ultima, sempre secondo il detto allegato, potevano partecipare coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, fossero: “a) dipendenti con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’acceso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; b) dipendenti con almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’acceso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, in possesso di diploma di dottorato di ricerca attinente a materie di interesse dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti o di titolo equivalente conseguito in altro paese”. Alla luce di tali disposizioni l’appellante era, all’evidenza, priva del requisito minimo per partecipare al concorso, non ricoprendo nell’ente di provenienza una posizione per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea (si veda nota della Regione Lazio 23/3/2015 n. 159656) e bene avrebbe fatto l’Autorità di Regolazione dei Trasporti a disporne l’esclusione. Avendola, ciononostante, ammessa, non poteva, tuttavia, che considerare, ai fini dell’attribuzione del punteggio occorrente per il passaggio alla successiva fase del colloquio, l’attività lavorativa svolta a partire dal 2007, anno di conseguimento della laurea, detraendo, da quella effettivamente maturata, i tre anni di servizio minimo richiesti, tenuto conto del fatto che l’interessata era in possesso del diploma di dottorato di ricerca, per l’ammissione alla selezione. La Commissione esaminatrice ha, quindi, riconosciuto valutabili soltanto le esperienze lavorative maturate a partire del 2010 (2007 + 3), attribuendo punti 1,5 per 4 anni (verbale 8/5/2014 n. 19). Orbene, il punteggio complessivo di 6, attribuito per tale voce, non risulta inficiato dalla dedotta inadeguatezza, se si considera: a) che per quanto sopra rilevato, le esperienze maturate precedentemente al 2010 non potevano essere valutate; b) che le rimanti esperienze o non sono attinenti, o lo sono solo parzialmente, “alla/e area/e di competenza indicata/e dal candidato nella domanda di partecipazione” o “a materie di interesse per l’Autorità di regolazione dei trasporti”, come richiesto dall’menzionato allegato F.FI ai fini della valutabilità (ad es. le attività presso la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, l’attività di giornalista e di direttore di un periodico economico politico, quella di componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Controllo Strategico nelle Amministrazioni dello Stato). A ciò aggiungasi che in base al richiamato allegato F.FI “la mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nel modulo di presentazione della domanda può costituire causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze”. E nel modulo di domanda presentato dalla dr.ssa Collaretti, figurano indicate soltanto le seguenti esperienze: a) dipendente della Regione Lazio; b) componente del Tavolo Tecnico per il Monitoraggio dell’Attuazione del Programma di Governo e Valutazione delle Politiche Pubbliche in qualità di esperto; c) giornalista; d) professore a contratto per la materia “Programmazione e Controllo nelle Amministrazioni Pubbliche”. Quanto, ai restanti titoli, contrariamente a quanto dall’appellante affermato, la laurea in Economia e Commercio e il dottorato di ricerca sono stati espressamente considerati (verbale 8/5/2014 n. 19). L’attività di docenza universitaria, quella scientifica e di ricerca, quella giornalistica e quelle di componente dei vari organismi indicati nell’atto d’appello e più sopra sinteticamente riportati non sono comprese fra i titoli valutabili ai sensi della lettera b), paragrafo II, del più volte citato allegato F.FI. Per concludere sul punto, il Collegio rileva che, comunque, la valutazione della Commissione esaminatrice è frutto di un apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, non sindacabile dal giudice amministrativo, se non per macroscopici vizi di illogicità, vizi che nella specie non emergono. Sempre col primo motivo la dr.ssa Collaretti lamenta, inoltre: a) l’inadeguata formulazione del modulo predisposto per la dichiarazione delle esperienze maturate e degli altri titoli posseduti, che consentendo solo una loro “sintetica descrizione”, avrebbe impedito alla Commissione esaminatrice di compiere una corretta valutazione degli stessi; b) il difetto di motivazione della comunicazione di non ammissione all’esame orale e del punteggio numerico attribuito per esperienze lavorative e altri titoli; c) l’illegittimità del criterio di preselezione per l’ammissione alla prova orale, basato sul punteggio minimo ottenuto in relazione ai titoli, atteso che il medesimo non garantirebbe una corretta valutazione delle competenze dei candidati. Nessuna delle dedotte censure merita accoglimento. 1) Il fatto che il modulo di presentazione della domanda consentisse una descrizione solo sintetica delle esperienze maturate e degli altri titoli posseduti non è sintomo di alcun vizio né del modulo, né del giudizio della Commissione d’esame, atteso che non impediva ai candidati di illustrare il proprio bagaglio di esperienze e titoli e alla Commissione di esprimere una corretto giudizio sullo stesso. 2) La comunicazione di non ammissione all’esame orale, non richiedeva alcuna motivazione, trattandosi, per l’appunto, di una mera comunicazione. Altrettanto dicasi in relazione al punteggio numerico, atteso che, per consolidata giurisprudenza, nei concorsi pubblici il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo motivazionale richiesto dall'art. 3, della L. 7/8/1990, n. 241, se sono stati previamente determinati, come nella fattispecie, adeguati criteri di valutazione (cfr. fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 7/7/2015 n. 3384, Sez. IV, 21/10/2013 n. 5107). 3) La fissazione dell’avversato criterio di selezione, è espressione di un potere discrezionale di scelta spettante all’amministrazione, non contestabile se non per macroscopici vizi di illogicità, che nella specie non si intravedono, né sono stati evidenziati. Col secondo motivo si deduce: a) che il giudizio della Commissione d’esame sarebbe viziato da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in quanto non sarebbero stati considerati tutti i titoli posseduti e le esperienze maturate dalla dr.ssa Collaretti; b) che sarebbe ugualmente inficiato da eccesso di potere il criterio di selezione contenuto nel bando, nella parte in cui prevede che le esperienze professionali, per i periodi eccedenti quelli minimi per l’ammissione alla selezione, possano essere valutate fino ad un massimo di 3 punti per anno; c) che, in spregio alle regole sulla parità di trattamento e sulla trasparenza, alla candidata Paola Marini sarebbero stati attribuiti punteggi per titoli che la medesima non possedeva; d) che anche la prova orale si sarebbe svolta in violazione delle regole di trasparenza, equità e buona amministrazione, in quanto: d1) nella delibera n. 9/2013 non sarebbero state indicate le materie oggetto del colloquio; d2) i criteri di valutazione della detta prova sarebbero generici; d3) la Commissione non si sarebbe adeguata ai criteri prefissati avendo interrogato l’appellante in materie che non erano di sua competenza; d4) non sarebbe stato verbalizzato l’avvenuto espletamento del colloquio nella lingua tedesca; d5) durante la prova orale non sarebbe stato presente il dr. Merani in violazione del principio del “collegio perfetto”; d6) nel verbale della prova orale non sarebbero state riportate le singole votazioni attribuite dai Commissari in relazione a ciascuna delle voci di valutazione prefissate dalla Commissione. La censura sub a), non merita accoglimento per la ragioni già indicate in sede di esame del primo motivo, cui può farsi rinvio. La censura sub b), è inammissibile in quanto sconfina nel merito delle scelte spettanti all’amministrazione. La doglianza sub c), è inammissibile non potendo vantare la ricorrente, che non ha superato la soglia necessaria per accedere alla successiva fase concorsuale, alcun interesse a contestare il punteggio assegnato ad altra candidata. La varie censure sub d), sono ugualmente inammissibili in quanto attinenti alla prova orale, che la ricorrente non ha interesse a contestare poiché, come più sotto si vedrà, sono da respingere tutte le censure riguardanti la sua mancata ammissione a tale fase. Col terzo motivo si deduce che la scelta dei componenti esterni della Commissione d’esame (dr.ssa Mondelli, sig.ra Mutafian, sig.ra Turnes, prof. Falduto e dr. Merani), sarebbe priva di motivazione. La doglianza è infondata. La dr.ssa Mondelli non è componente della Commissione, ma segretaria della stessa. Con riguardo ai componenti esterni, invece, la motivazione della scelta deve ritenersi insita nel riferimento ai curricula degli stessi, espressamente richiamati nelle delibere di nomina. Col quarto motivo l’appellante lamenta che la Commissione giudicatrice, nel corso della procedura selettiva, avrebbe modificato i criteri di valutazione già precedentemente fissati, così violando il principio secondo cui i detti criteri debbono essere predeterminati sin dal bando al fine di assicurare la trasparenza dell’attività valutativa. Con verbale 8/5/2014 n. 19, infatti, l’organo tecnico avrebbe stabilito quanto alla voce sub b) del paragrafo II, dell’allegato F.FI, di “valorizzare unitamente a titoli accademici, di studio e abilitativi, anche ulteriori o maggiori esperienze formative o professionali, sempre che attinenti alla posizione per cui si concorre”. La doglianza è priva di pregio. Col contestato intervento, la Commissione, prima di procedere all’esame dei titoli dei vari candidati, ha introdotto una modifica ai criteri di valutazione che ha ampliato la gamma di quelli utili ai fini del punteggio. L’appellante non ha, pertanto, alcun interesse a dolersi del cambiamento, che non poteva che esserle favorevole. Col quinto motivo si denuncia che sia nella predeterminazione dei criteri di valutazione, sia nell’attività di scrutinio dei titoli, la Commissione avrebbe operato con la sola presenza dei componenti nominati con delibera n. 3/2014, ovvero: il prof. Sebastiani, l’arch. Segnalini e il dr. De Felice, come emergerebbe dai verbali 8/5/2014 n. 19 e 29/5/2014 n. 23. La lagnanza è infondata. I componenti di cui l’appellante lamenta la mancata partecipazione alle attività della Commissione, sono quelli esterni ad essa, nominati per integrare l’organo in sede di prova orale. La loro presenza alle operazioni di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e a quelle di apprezzamento degli stessi, non era, dunque, necessaria. Col sesto motivo l’appellate deduce l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice stante la presenza: a) del dr. Sebastiani componente di un organo di vertice dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; b) di componenti che non potrebbero essere considerati “esperti” in relazione alle posizioni messe a concorso (l’arch. Segnalini, il prof. Falduto); Oltre a ciò, non si spiegherebbero le ragioni della nomina del dr. Merani, essendo già presente un altro economista in Commissione e, inoltre, la dr.ssa Mutafian, nominata esperta per la lingua tedesca, sarebbe priva delle necessarie competenze linguistiche. Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Come rilevato, senza essere smentita, dalla difesa erariale (si veda memoria difensiva depositata in data 15/9/2015), il dr. Sebastiani non è componente di un organo di vertice dell’intimata Autorità di regolazione dei Trasporti, facendo egli parte dell’“Advisory Board”, che svolge mere funzioni consultive su temi indicati dal Consiglio della detta Autorità. La censura concernente la mancanza di adeguate competenze in capo all’arch. Segnalini va dichiarata inammissibile in quanto concernente il merito della scelta operata dall’amministrazione. Peraltro, l’arch. Segnalini è Dirigente tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è, quindi, dotata di competenze adeguate rispetto ai posti messi a concorso. Ugualmente inammissibili vanno dichiarate le ulteriori censure rivolte nei confronti dei componenti esterni della Commissione. Questi ultimi sono intervenuti soltanto in sede di prova orale, per cui il rigetto delle censure rivolte contro il mancato superamento della fase relativa alla valutazione dei titoli, priva la dr.ssa Collaretti di ogni interesse a dedurre vizi che riguardano la successiva fase del colloquio. Con l’ultimo mezzo di gravame l’appellante denuncia: a) che i criteri di valutazione della prova orale sarebbero stati determinati dopo aver preso conoscenza dei curricula dei candidati; b) che le delibere di nomina della Commissione d’esame sarebbero state sottoscritte dal solo Presidente dell’Autorità, senza che risulti che le stesse siano esternazione del potere decisionale di un organo collegiale come l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in particolare dalle delibere nn. 3, 8, 17 e 26 del 2014 non emergerebbe il nominativo dei componenti presenti alla riunione tenutasi per assumere la decisione, né la data in cui la stessa si è svolta, né tanto meno se la decisione sia stata assunta a maggioranza o all’unanimità, con conseguente violazione degli artt. 9, 10 e 11 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento della medesima Autorità; c) la delibera n. 3/2014, in contrasto con la norma di cui all’art. 11 ,comma 2, del citato regolamento, non risulterebbe sottoscritta dal segretario; d) alla riunione di insediamento della Commissione d’esame (la prima), non era presente il segretario della stessa che non era stato neppure nominato, ciò violando l’art. 5 dell’avviso con cui è stata indetta la selezione di che trattasi e gli artt. 9 e 15 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487. Il motivo non può trovare accoglimento. La censura sub a) è inammissibile per difetto d’interesse, per le stesse ragioni già evidenziate in sede di esame del precedente motivo, cui può farsi rinvio. La censura sub b) è palesemente infondata, in quanto le delibere nn. 3, 8, 17 e 26 del 2014 risultano emesse dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e correttamente sottoscritte dal solo Presidente della stessa quale legale rappresentante del detto organismo. Né ai fini della legittimità delle citate delibere occorreva che nel documento che le racchiude fossero incluse le indicazioni di cui l’appellante ha denunciato la mancanza; indicazioni verosimilmente contenute nel verbale di ciascuna delle sedute in cui le stesse sono state adottate. La doglianza sub c) è palesemente infondata, atteso che la mancanza della sottoscrizione del segretario non vizia il deliberato. Altrettanto infondata è, infine, la censura sub d). Ed invero, il segretario della Commissione d’esame, non è componente della stessa; pertanto, ai fini della legittimità dell’operato dell’organo, non è richiesto che egli sia presente a tutte le sue riunioni, né che sottoscriva tutti i verbali delle attività svolte. L’appello, va, in definitiva, respinto. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite, liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500/00 (millecinquecento) per ciascuna di esse, oltre accessori nella misura di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente Sandro Aureli, Consigliere Raffaele Potenza, Consigliere Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore Francesco Mele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |