N. 05866/2014REG.PROV.COLL. N. 06558/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6558 del 2014, proposto da U.G.L. Comunicazioni, Unione Generale del Lavoro di Parma, rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Emilio Iacobelli e Francesco Banchini, con domicilio eletto il primo in Roma, Via Panama 74; contro Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ambroz, con domicilio eletto presso Anna Teresa Laurora in Roma, viale Europa 190; per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00173/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti amministrativi relativi a timbrature cartellino e prestazioni aggiuntive dei portalettere Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane s.p.a.; Viste le note a difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Iacobelli e Clavelli, quest’ultima per dell’ avv. Ambroz; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con istanza del 27 dicembre 2013 rivolta a Poste Italiane s.p.a. l’ Associazione sindacale U.G.L. chiedeva di accedere, relativamente al periodo 1° giugno 2013 – 20 dicembre 2013, ai “cartellini orario, dal lunedì al sabato” di portalettere nominativamente indicati nel numero di 10 e tutti in servizio presso l’ufficio di Traversolo, nonché agli atti relativi a “prestazioni aggiuntive” e “straordinarie” dai medesimi effettuate nello stesso periodo. A comprova del proprio interesse all’accesso l’Associazione rappresentava che intendeva “proporre una domanda giudiziale volta a far accertare l’inadempimento di Poste Italiane s.p.a. agli obblighi contrattuali assunti negli accordi sindacali intervenuti e in quelli normativamente previsti in relazione agli orari di lavoro giornalieri imposti ai portalettere del PDD di Traversetolo …”. Con atto del 15 gennaio 2014 Poste Italiane s.p.a. respingeva l’istanza sul presupposto che l’ associazione sindacale richiedente fosse “carente, in termini di titolarità dell’interesse e di documentazione richiesta, dei requisiti previsti per l’accoglimento dell’istanza ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.”. U.G.L. Comunicazioni impugnava il diniego deducendo la violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge. n. 241 del 1990; del D.P.R. n. 184 del 2006; dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di correttezza e buona fede. Con sentenza n. 173 del 2014 il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, non avendo l’ associazione sindacale allegato un interesse proprio all’esercizio delle prerogative sindacali che, in via super individuale, coinvolgano l’intera categoria rappresentata. L’ associazione U.G.L. Comunicazioni ha proposto appello avverso la decisione del T.A.R. e ha contraddetto le conclusioni del primo giudice e insistito per il riconoscimento del diritto di accesso. Resiste Poste Italiane che, in via pregiudiziale, ha eccepito la tardività sia del ricorso proposto in prime cure sia del deposito di quello in appello, nonché la sua inammissibilità per mancata specificazione delle censure contro i singoli capi della sentenza del T.A.R. Nel merito Poste Italiane ha poi confutato le deduzioni dell’associazione sindacale U.G.L. e concluso per la conferma della sentenza gravata. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 2. 2. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata da Poste Italiane s.p.a. Nel caso del c.d. rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado). La dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell’ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall’avvenuta notifica ( e cioè nella metà del termine previsto dall’art. 45 c.p.a. in via generale per il deposito in trenta giorni e che la disposizione medesima qualifica come perentorio). Sul punto è concorde la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 1403 del 12 marzo 2012; n. 2516 del 2 maggio 2012 – in tema specifico di accesso – e in via generale per i procedimenti in camera di consiglio sez. V, n. 6074 del 18 dicembre 2013; n. 5246 del 31 ottobre 2013). Nella specie la notifica dell’atto di appello si è perfezionata l’ 11 luglio 2014, mentre il deposito ha avuto luogo il successivo 30 luglio, oltre l’anzidetto termine perentorio di 15 giorni. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Stante la specificità della vicenda processuale, che coinvolge diritti soggettivi inerenti alla tutela delle condizioni di lavoro, spese ed onorari possono essere compensati tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente Salvatore Cacace, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore Vittorio Stelo, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |