N. 03248/2012 REG.RIC.

N. 00369/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03248/2012 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2012, proposto da:
Nicola Perrotta, Pasquale Perrotta, Annunziata Perrotta e Angelo Perrotta, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Romano, Antonio Romano, Eduardo Romano, con domicilio eletto presso Antonio Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48;

contro

il Comune di Succivo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tessitore, con domicilio eletto presso Giuseppe Bruno in Napoli, via Domenico Cirillo, 58;

nei confronti di

Nicola Marsilio, Chiara Marsilio, Raffaela Andreozzi, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Cipro, con domicilio eletto presso Vincenzo Cirillo in Napoli, Centro direzionale, Is. G1;

per l'annullamento

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 3/2012 DEL 26.04/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Succivo e di Nicola Marsilio e di Chiara Marsilio e di Raffaela Andreozzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 22 giugno 2012 e depositato il 12 luglio 2012, Perrotta Nicola, Perrotta Pasquale, Perrotta Annunziata e Perrotta Angelo impugnavano, chiedendone l’annullamento: - il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 26 aprile 2012, rilasciato, ai sensi degli artt. 31 ss. della l. n. 47/1985, dal responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Succivo in favore di Andreozzi Raffaella, Marsilio Nicola e Marsilio Chiara, quali eredi dell’istante Marsilio Vincenzo; - gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui, segnatamente, il parere reso dal tecnico incaricato il 12 aprile 2012 e la determina dirigenziale n. 16 del 6 maggio 2011.

2. L’immobile condonato col provvedimento impugnato è ubicato in Succivo, alla via Garibaldi, n. 20, è censito in catasto al foglio 7, particella 1277, ricade in zona classificata B sia dal previgente programma di fabbricazione sia dal vigente piano regolatore generale ed è posto al confine con quello in proprietà dei ricorrenti.

La domanda di sanatoria presentata il 29 marzo 1986 (prot. 2087) da Marsilio Vincenzo, in relazione a detto immobile, per opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia n. 2 del 19 settembre 1972, era stata originariamente rigettata dall’amministrazione intimata con provvedimento del 9 febbraio 2009, prot. n. 1227.

Tale diniego, unitamente alla conseguente ingiunzione di demolizione n. 126 del 26 maggio 2009, era stato gravato dal Marsilio con ricorso iscritto a r.g. n. 2378/2009 dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, il quale, con ord. n. 2154/2009, aveva accolto la proposta domanda incidentale di sospensione, limitatamente agli effetti repressivo-ripristinatori.

In esecuzione dell’emesso dictum cautelare, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Succivo, con determina dirigenziale n. 16 del 6 maggio 2011, aveva disposto la revoca dell’ingiunzione di demolizione n. 126 del 26 maggio 2009 e la riapertura dell’istruttoria relativa all’istanza di condono del 29 marzo 1986 (prot. 2087).

All’esito del divisato riesame, era stato, quindi, adottato l’impugnato permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 26 aprile 2012.

3. Avverso siffatta determinazione venivano rassegnate, col ricorso in epigrafe, censure così rubricate: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 ss. della l. n. 47/1985, nonché delle n.a. del p.r.g. del Comune di Succivo; vizio del procedimento; contraddittorietà; carenza di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 ss. della l. n. 47/1985; carenza di istruttoria; travisamento; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 ss. della l. n. 47/1985; erronea determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.

4. Costituitisi sia l’amministrazione comunale intimata sia i controinteressati Andreozzi Raffaella, Marsilio Nicola e Marsilio Chiara, eccepivano l’irricevibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 21 novembre 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. In rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità fondata dall’amministrazione resistente sul rilievo che la determina dirigenziale n. 16 del 6 maggio 2011 sarebbe stata tardivamente impugnata.

Come evidenziato retro, sub n. 2, con tale atto il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Succivo si è limitato a disporre la revoca dell’ingiunzione di demolizione n. 126 del 26 maggio 2009 e la riapertura dell’istruttoria relativa all’istanza di condono del 29 marzo 1986 (prot. 2087), ossia a provvedere in ordine a profili (repressivo-ripristinatori) esulanti dall’oggetto (condono edilizio) della domanda di annullamento proposta dai Perrotta e ad assumere iniziative meramente endoprocedimentali (avvio del riesame della già declinata domanda di sanatoria), sprovviste, come tali, di immediata portata lesiva e insuscettibili, quindi, di autonoma e immediata impugnazione.

Il ricorso in epigrafe deve, pertanto, reputarsi tempestivamente impugnato entro il prescritto termine decadenziale, decorrente dall’avvenuta conoscenza del permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 26 aprile 2012.

7. Venendo ora al merito del gravame, col primo ordine di doglianze i ricorrenti lamentano che le opere abusive controverse sarebbero state condonate, nonostante fossero state realizzate a meno di m 5 dal confine col fondo in loro proprietà ed a meno di m 10 dai fabbricati in proprietà di Morlando Nicola, Murolo Maria e Marsilio Salvatore, ossia in violazione delle distanze minime previste per la zona omogenea B sia dal previgente p.d.f. sia dal vigente p.r.g. del Comune di Succivo.

Tale censura è fondata per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, è incontroverso che le opere condonate siano state realizzate in violazione delle distanze minime che il p.d.f. e il p.r.g. del Comune di Succivo impongono siano rispettate tra gli edifici, nonché tra questi ultimi e i confini.

Ebbene, a fronte di una simile fattispecie, il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già invalso presso la Sezione, secondo cui gli abusi in materia di distanze non sono condonabili (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 14 marzo 2011, n. 1458; 6 novembre 2012, n. 4410).

In particolare, si è statuito che:

- l’amministrazione, nel concedere il titolo abilitativo in sanatoria, può e deve considerare i limiti (per così dire, interni) rivenienti dall’esistenza di diritti soggettivi dei terzi alla distanza legale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2006 n. 8262);

- per sostenere che, all’esito di siffatta verifica, l’amministrazione comunale debba negare il condono richiestole, occorre inferire che la norma attributiva di potere di sanatoria, lungi dall’essere indifferente ai diritti dei terzi, vieti di rilasciare un titolo edilizio in contrasto con questi ultimi; la tesi opposta – che predica l’estraneità dei diritti dei terzi alla norma attributiva del potere di sanatoria – vincolerebbe il comune al rilascio del titolo edilizio pur nella consapevolezza che la realizzazione del manufatto legittimato integra un illecito civile (per violazione delle distanze); ma, in un sistema di responsabilità civile che ha ormai riconosciuto la possibilità di convenire in giudizio l’amministrazione finanche per i danni cagionati dall’omessa vigilanza, la condotta del comune che abbia consapevolmente agevolato la lesione del diritto di proprietà di un terzo, sanando l’edificazione del manufatto, è suscettibile di essere considerata fonte di danni in quanto concausa dell’illecito civile; cosicché l’amministrazione, da un lato, sarebbe obbligata dalla norma attributiva del potere al rilascio del titolo abilitativo e, d’altro lato, rischierebbe di dover rispondere di tale comportamento a titolo di responsabilità civile; di qui la ritenuta esclusione – da parte della giurisprudenza – della condonabilità di opere abusive eseguite in violazione delle distanze legali, trattandosi di ipotesi esulante dalla norma attributiva del potere di sanatoria (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 2 novembre 2010, n. 4524);

- la condonabilità delle opere lesive delle distanze dai confini e dagli edifici limitrofi, va, vieppiù, esclusa, anche, e soprattutto, perché la disciplina urbanistica locale in materia di distanze non è derogabile, essendo diretta non già alla tutela di interessi privati, bensì alla tutela di interessi generali e pubblici in materia urbanistica, nonché ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose (TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 14 marzo 2011, n. 1458);

8. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura dianzi scrutinata, ed assorbite quelle ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto e, quindi, il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 26 aprile 2012 con esso impugnato deve essere annullato.

9. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 26 aprile 2012.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)