Vai al contenuto della pagina | Vai al menù di secondo livello
Logo Ministero Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

Home  |  Finanza Locale  |  Documenti  |  Circolari

Decreto del 16 aprile 2013
(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013)

MINISTERO DELL’INTERNO
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

 

VISTO il comma 28 dell’art. 31 della legge 183 del 2011, il quale stabilisce che, nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata oltre l’anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto stesso;

VISTO il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 439 della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, gli enti locali inadempienti sono assoggettati ad una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, o a valere sui trasferimenti erariali per gli enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato, e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

CONSIDERATO che l’articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della modifica introdotta dall’articolo 4, comma 12 bis del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - l’applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo;

VISTA la nota n. 52868 del 19 giugno 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale si è espresso l’avviso che agli enti inadempienti al patto di stabilità 2011 non si applica la modifica apportata dal predetto comma articolo 4, comma 12 bis del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, per cui l’applicazione della sanzione a seguito della inadempienza al patto di stabilità 2011 non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo;

VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che, per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012;

VISTA la circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza della pubbliche amministrazioni in materia di patto di stabilità interno;

DATO ATTO che le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e il 2011 in via ordinaria sono state già applicate rispettivamente per il 2010 con decreto ministeriale 24 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 280 dell’1 dicembre 2011 e poi aggiornato nelle risultanze a seguito di ulteriore comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, e per il 2011 con decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n 188 del 31 luglio 2012 e poi aggiornato nelle risultanze a seguito di ulteriori comunicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la nota n. 14789 del 4 marzo 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze, con la quale si rappresenta che, a seguito di nuove certificazioni prodotte nel 2012, risultano inadempienti al patto di stabilità relativo all’anno 2010 ulteriori cinque comuni nonché altri due comuni risultano inadempienti al patto di stabilità 2011 e  si è espresso anche l’avviso che le sanzioni vanno calcolate applicando il regime sanzionatorio vigente nell’anno in cui si è verificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, ossia quello disciplinato dal citato articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011;

RAVVISATA pertanto l’esigenza di determinare l’importo delle sanzioni per violazione al patto di stabilità interno, accertate in via successiva, per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti risultante dai certificati al conto consuntivo 2009 e 2010 rispettivamente per inadempienza al patto nell’anno 2010 e 2011;

VISTA inoltre la nota n. 25765 del 29 marzo 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze, con la quale si comunica che il Comune di Paola è da assoggettare a sanzione nell’anno 2013 per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2010;

DECRETA

Articolo 1
(Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell’importo)

 

1. I comuni indicati nell’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati ad una sanzione per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all’anno 2010.

2. I comuni indicati nell’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto sono assoggettati ad una sanzione per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2010 per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011.


Articolo 2
(Applicazione della sanzione)

 

1. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Con successivo avviso, che verrà divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, verrà reso noto l’importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarietà comunale nonché, in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma lì, 16 aprile 2013

Il Capo del Dipartimento
(Pansa)

inizio pagina  |  Icona Invia  |  Invia Icona Stampa  |  Stampa