N. 15758/1997 REG.RIC.

N. 01317/2012 REG.PROV.COLL.

N. 15758/1997 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15758 del 1997, proposto da Scanzi Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Coronas e Claudio De Portu, e presso il cui studio in Roma, via G. Ferrari 4, ha eletto domicilio;

contro

il Ministero della Difesa;
il Ministero del Tesoro - Direzione provinciale del Tesoro di Brescia;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministro della Difesa del 4 agosto 1995, con il quale è stato rideterminato il trattamento economico per il servizio prestato dal ricorrente dal 1° gennaio 1978 al 29 luglio 1994;

b) della nota 19 gennaio 1996 prot. n. 02/ 330 /A2 dell'Ospedale militare di Verona, con cui è stato comunicato che, in esito alla rideterminazione economica di cui al precedente decreto ministeriale, "è emerso un debito totale di Lit 7.250.368" ; e che " in applicazione del decreto in oggetto in suo possesso e ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202 si è provveduto, come previsto dall'articolo 172 della legge n. 312 / 80, al conguaglio dello stipendio già attribuito in via provvisoria in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 312/80");

c) della nota 7 febbraio 1996 prot. n. 02/64 4/3 A2, con cui è stata invitata la Direzione provinciale del Tesoro di Brescia a provvedere al recupero dell'asserito credito;

d) della nota 19 aprile 1996 prot. n. 17910 della Direzione provinciale del Tesoro di Brescia con cui stato disposto il recupero delle somme asseritamente erogate in più in costanza di servizio attraverso la trattenuta mensile sulla pensione (effettivamente operata dalla rata di ottobre 1997) pari a 1/5 della pensione stessa;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

e per l'accertamento e la declaratoria

dell'assenza del diritto dell'Amministrazione a recuperare le suddette somme;

e quindi per la condanna

dell'Amministrazione stessa alla restituzione delle somme nel frattempo indebitamente trattenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero del Tesoro;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 30 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato in verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Il ricorrente, già in servizio presso il Ministero della Difesa come dipendente civile, da ultimo con la qualifica di coadiutore, attiva il petitum specificato in epigrafe, formulando i rilievi che seguono.

1) Con riferimento al decreto del Ministro della Difesa del 4 agosto 1995 [sub a) in epigrafe]:

- è fatta riserva di specifici eventuali motivi non appena prodotta da parte dell'Amministrazione della difesa opportuna documentazione;

- comunque, il provvedimento è sopravvenuto addirittura dopo la cessazione dal servizio dell'interessato e quindi dopo immemore tempo dall'effettiva percezione della retribuzione che ora si intende in parte recuperare;

2) Con riguardo ai provvedimenti che hanno disposto il recupero delle differenze già erogate a titolo di trattamento retributivo: violazione dei principi, consolidati nella materia de qua, di rilevanza della buona fede e dell'affidamento del percipiente, nonché di certezza del diritto, in relazione all'ampiezza della durata della (asserita) indebita ed erronea corresponsione, per di più assai risalente. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e motivazione; per difetto di comparazione tra l'interesse pubblico a quello privato e per assoluto difetto di motivazione in ordine alla prevalenza del primo sul secondo; per omessa considerazione del lungo tempo già trascorso tra l'erogazione delle somme stesse e il loro consumo. Violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto il profilo della indeterminatezza del provvedimento di recupero stesso;

3) In via gradatamente subordinata, eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale e, in denegata ipotesi, decennale;

4) Con riguardo alle somme già ripetute dall'Amministrazione: i medesimi motivi di cui ai precedenti punti;

5) In relazione alle somme (lorde anziché nette) che l'Amministrazione intende recuperare: illegittimità per illogicità e contraddittorietà, nonché indebito arricchimento dell'Amministrazione stessa.

2. - L’Amministrazione si è costituita.

Con ordinanza numero 60/1998 l'istanza cautelare inserita nel ricorso è stata accolta limitatamente alle somme ancora da recuperare.

In data 29/10/11 l’Amministrazione ha depositato una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 30 novembre 2011.

DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente alla eccepita prescrizione quinquennale e al rilievo che afferma la illegittimità della ripetizione di somme lorde anziché nette.

1. – La preliminare riserva, formulata in ricorso, di specifici eventuali motivi non appena prodotta dall'Amministrazione della difesa opportuna documentazione appare inammissibile per difetto di presupposti, giacché la documentazione è già in possesso del ricorrente: al ricorso sono allegati documenti che si riferiscono alle contestate ritenute in modo adeguato e tale da consentire censure esaurienti.

2. – Una prima serie di censure rileva: la buona fede e l'affidamento del percipiente, ormai cessato dal servizio; le esigenze di certezza del diritto; l’assenza di una motivazione e di una comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato, anche in relazione al tempo già trascorso tra l'erogazione delle somme e la loro ripetizione; la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Queste censure vanno respinte alla luce della nota e pacifica giurisprudenza, assai più recente di quella invocata nel ricorso: non vi è obbligo di specifica motivazione per il recupero di emolumenti non dovuti; vi è rilevanza della buona fede dei percettori soltanto ai fini della modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite; il recupero non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio di procedimento, trattandosi di atto vincolato (v. da ultimo T.a.r. Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987).

3.1 – Invece l’eccezione di prescrizione quinquennale è fondata: ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione si è estinto per prescrizione.

L'Amministrazione invoca nella sua memoria l'articolo 2935 del codice civile (essa avrebbe potuto esercitare il diritto di ripetizione degli emolumenti non dovuti soltanto alla data di determinazione del trattamento economico definitivo) ma questo rilievo è da respingere: il diritto dell'Amministrazione avebbe potuto, in teoria, esercitarsi da subito, e il ritardo in questa determinazione non può essere imputato al dipendente.

Conseguentemente:

- è illegittima la richiesta di questa parte di emolumenti, trattandosi di credito ormai prescritto;

- la porzione di questa parte di emolumenti che sia stata già percepita dal ricorrente va ad esso restituita, con gli accessori di legge.

3.2 - Parimenti fondata è la prospettazione del ricorrente circa la illegittimità della ripetizione di somme lorde anziché nette: l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché è al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso (confr. C.d.S., Sez. VI, 2 marzo 2009 , n. 1164).

Pertanto l’eccedenza di emolumenti che – per quel computo al lordo anziché al netto - sia stata ripetuta dal ricorrente gli va restituita, con gli accessori di legge.

4. - Il ricorso va dunque accolto in parte, per i profili esposti nei precedenti capi 3.1 e 3.2.

La fattispecie concreta giusti motivi perché le spese siano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie in parte il ricorso in epigrafe, così come indicato nei capi 3.1 e 3.2 della motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)