N. 01355/2012 REG.PROV.COLL. N. 00436/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Andrea Camarda per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2198 del 09/11/11 con cui Roma Capitale, dato atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio dell’ente locale dei beni ivi indicati, ha disposto la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, l’immissione in possesso e lo sgombero dei beni; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla; Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale n. 2198 del 09/11/11 con cui Roma Capitale, dato atto dell’avvenuta acquisizione - al patrimonio dell’ente locale - dei beni ivi indicati, ha disposto la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, l’immissione in possesso e lo sgombero dei beni; Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto; Considerato che il provvedimento impugnato ha disposto gli adempimenti strumentali rispetto all’acquisizione perfezionatasi in conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2434 del 07/12/10 (non presente in atti ma la cui esistenza è esplicitamente ammessa da entrambe le parti) che è stata impugnata con ricorso n. 6847/11 R.G. respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1848/11 appellata davanti al Consiglio di Stato; Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano i vizi di eccesso di potere e violazione di legge in quanto la sanzione dell’acquisizione sarebbe stata disposta in pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di demolizione, senza tenere conto dell’entità del manufatto abusivo e della destinazione dello stesso, in assenza di utilità alcuna per l’amministrazione comunale e, comunque, per manufatti realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 765/67; Considerato che il motivo in esame è infondato dal momento che l’art. 31 d.p.r. n. 380/01, applicabile la fattispecie, prevede l’acquisizione del bene al patrimonio comunale quale conseguenza ex lege dell’inottemperanza per 90 giorni del responsabile dell’abuso in ordine all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione; Considerato che l’automaticità dell’effetto acquisitivo induce a ritenere irrilevanti le circostanze prospettate nel ricorso (quali la pendenza del gravame avverso l’ordinanza di demolizione, l’entità e la destinazione del manufatto abusivo, l’utilità per l’ente comunale) in quanto non previste dall’art. 31 d.p.r. n. 380/01 come condizionanti l’acquisizione stessa; Considerato, poi, che la dedotta estraneità all’effetto acquisitivo degli immobili antecedenti al 1967 e la prospettata erroneità della sentenza n. 1848/11 del TAR Lazio costituiscono questioni irrilevanti, nella fattispecie, ai fini della valutazione della legittimità dell’atto impugnato nel presente giudizio in quanto concernenti un provvedimento diverso e, precisamente, l’ordinanza di demolizione n. 2434 del 07/12/10 (che prevedeva, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione di tutti i manufatti abusivi ivi indicati senza riferimento alla data di realizzazione degli stessi); Considerato, poi, che con la seconda censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato che avrebbe dovuto tenere conto dell’affidamento degli interessati e limitarsi a disporre la demolizione d’ufficio dei manufatti abusivi; Considerato che il motivo in esame è inaccoglibile perché, come già precisato, secondo quanto prevede l’art. 31 d.p.r. n. 380/01, l’acquisizione si verifica di diritto in conseguenza della mera inottemperanza all’ordinanza di demolizione e, pertanto, la stessa non è condizionata alla valutazione dell’affidamento degli interessati; Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto; Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) respinge il ricorso; 2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |