Sunday 06 July 2014 07:46:34

Provvedimenti Regionali  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Appalti: la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante in caso di revoca degli atti di gara

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III bis del 26.6.2014

Per giurisprudenza consolidata è astrattamente configurabile una responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante che proceda legittimamente alla revoca degli atti di gara, allorquando la determinazione in autotutela abbia inciso su di un affidamento ingenerato nella parte privata alla stipula del contratto di appalto e la condotta precedente alla revoca si palesi non rispettosa dei principi di buona fede e correttezza, in quanto l’amministrazione abbia proseguito l’iter di affidamento dell’appalto nonostante, ad esempio, ricorressero condizioni normative, economiche o finanziarie per interromperlo. In sintesi, ad avviso della giurisprudenza, si palesa scorretta la condotta dell’amministrazione che revochi con ritardo gli atti di gara, ingenerando per tale via legittimi affidamenti in capo all’aggiudicatario, quando avrebbe potuto (e dovuto) procedere con largo anticipo al ritiro in autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 790). Traslando i superiori principi alla controversia in esame non possono essere ravvisati gli estremi costitutivi di una fattispecie rilevante ai sensi dell’art. 1337 c.c. Ed invero, la condotta tenuta nella specie dall’Ente resistente si palesa pienamente conforme ai canoni di buona fede e correttezza, in quanto – a fronte di una rilevante sopravvenienza legislativa – l’Ente ha senza indugio provveduto ad intervenire in autotutela sul provvedimento di aggiudicazione, a poche settimane dalla sua adozione e senza pertanto ingenerare affidamenti di sorta nei confronti dell’aggiudicatario. In altri termini, non emerge nei fatti, come accertati nell’odierno giudizio, alcuna condotta, attiva o omissiva, suscettibile di essere qualificata come scorretta e quindi lesiva di affidamenti ingenerati nella controparte privata (cfr. Ad. Pl. n. 6 del 2005). Pertanto, la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell’art. 1337 c.c. deve essere respinta. Deve essere del pari respinta la domanda di liquidazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Tale indennizzo presuppone la legittimità del provvedimento di revoca adottato dall’amministrazione, ma non integra, come sembra dedurre la ricorrente, un effetto automatico della disposta autotutela. Difatti, l’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce sul punto che “Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”. Il successivo comma 1-bis aggiunge che nell’ipotesi in cui la revoca “incida su rapporti negoziali” l’indennizzo liquidato agli interessati “è parametrato al solo danno emergente e tiene conto si dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”. Ne discende che non può che gravare sull’interessato l’onere di provare: a) che la disposta revoca abbia prodotto pregiudizi in suo danno; b) la quantificazione di tale pregiudizi, in ossequio alla previsione del citato comma 1-bis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7334). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad invocare l’indennizzo ai sensi della disposizione citata, senza allegare, né tanto meno documentare, l’esistenza di un effettivo pregiudizio e gli elementi necessari per la sua quantificazione. Poiché l’indennizzo può essere commisurato al solo danno emergente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5993 del 2012), la ricorrente avrebbe dovuto documentare nel dettaglio le voci patrimoniali a tal fine rilevanti, e non limitarsi a chiedere al Giudice la quantificazione “in misura non inferiore al 50% del risarcimento per equivalente richiesto in caso di illegittimità dei provvedimenti impugnati” (v. memoria difensiva per l’udienza pubblica).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale*del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gruppo Gamma S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Palombi, con domicilio eletto presso lo suo studio Legale D’Ercole, sito in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, n. 6;

 

contro

 

ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, in persona del Direttore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l’annullamento:

- della determinazione n. 1478 dell’11 agosto 2011 con la quale l’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero ha comunicato l’annullamento della partecipazione alla Fiera ANUGA di Colonia 2011, in programma per i giorni 8-12 ottobre 2011;

- del provvedimento con il quale è stata annullata l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “Servizio di progettazione e fornitura in locazione delle strutture di allestimento e arredamento (incluso trasporto, montaggio e smontaggio) della manifestazione fieristica Anuga di Colonia (8/12.10.2011)

- del provvedimento con il quale è stata revocata e/o annullata l’intera procedura di gara;

- della nota prot. 1473 dell’11 agosto 2011 emessa dall’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati;

e per la condanna:

- delle amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica del danno cagionato alla ricorrente tramite la stipula del contratto e l’esecuzione dello stesso ed, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per il mancato svolgimento del servizio e della fornitura da quantificarsi in corso di causa e che sin d’ora, comunque, si indica non inferiore all’importo corrispondente al mancato utile d’appalto, 10 % del valore contrattuale per costante giurisprudenza, ed al mancato accrescimento della qualificazione, 3% dell’importo di gara, anche qui per ius receptum;

- nonché, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero ritenere legittimi i provvedimenti impugnati, per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. oltre che alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990 e s.m. dovuto per i pregiudizi causati dai provvedimenti impugnati in danno della Gruppo Gamma S.r.l.;

e con motivi aggiunti, per l’annullamento:

- del capitolato speciale di appalto depositato dall’Avvocatura dello Stato all’udienza in camera di consiglio del 29 settembre 2011, in particolare dell’art. 1, ultimo comma, del bando di gara, del disciplinare di gara, della lettera di invito e di tutti gli atti di gara;

- della delibera dell’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero contenente l’elenco redatto il 9 agosto 2011 delle iniziative da portare a compimento;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, della determinazione n. 1478 dell’11 agosto 2011, con la quale l’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero ha comunicato l’annullamento della partecipazione alla Fiera ANUGA di Colonia 2011, in programma per i giorni 8-12 ottobre 2011, a seguito della soppressione del predetto Istituto, con la conseguente mancata sottoscrizione del contratto relativo alla progettazione e alla fornitura in locazione delle strutture di allestimento e di arredamento per la predetta Fiera.

A sostegno del gravame ha dedotto che l’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S51 in data 15 marzo 2011, ha indetto una procedura ristretta accelerata avente ad oggetto il “Servizio di progettazione e fornitura in locazione delle strutture di allestimento e arredamento (incluso trasporto, montaggio e smontaggio) della manifestazione fieristica Anuga di Colonia (8/12.10.2011)”.

Nel criterio di aggiudicazione della citata gara è stato precisato che il servizio sarebbe stato affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad euro 1.170.00,00, Iva esclusa, di talché essa ricorrente, nel rispetto del bando di gara, ha partecipato alla procedura, risultandone aggiudicataria provvisoria.

Ha, altresì, dedotto che, risultando l’offerta di essa ricorrente anormalmente bassa, in data 1° giugno 2011 la stazione appaltante l’ha invitata a presentare chiarimenti ed informazioni in merito agli elementi utili che abbiano contribuito alla formazione dell’importo offerto, di talché, con nota del 6 giugno 2011, l’aggiudicataria ha trasmesso le giustificazioni richieste a comprova della congruità e sostenibilità dell’offerta presentata.

Ha ulteriormente dedotto che l’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, con nota prot. n. 1363 del 21 giugno 2011, ha comunicato l’aggiudicazione definitiva della gara in favore di essa ricorrente e che, con determina n. DG/170 del 20 giugno 2011, è intervenuta l’autorizzazione all’esecuzione della spesa con invito all’aggiudicataria a presentare la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Con le impugnate note nn. 1478 e 1473 dell’11 agosto 2011, l’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, ha rispettivamente: a) comunicato l’annullamento della partecipazione alla Fiera ANUGA di Colonia 2011 precisando: “A seguito di quanto disposto dal D.L. 98/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge n. 111/2011, l’ICE è stato soppresso con decorrenza immediata e le sue competenze trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri”; b) avvisato gli espositori interessati a partecipare alla manifestazione fieristica che, attesa la soppressione dell’Istituto resistente e il trasferimento delle sue competenze al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri, avrebbero potuto partecipare alla fiera tramite il coordinamento della società Koelnmesse Italia S.r.l, filiale italiana della società organizzatrice dell’evento, Koelnmesse GmbH.

2. A sostegno dell’odierno gravame ha denunciato, in un’unica complessa doglianza, i vizi di: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/1990 e s.m.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e s.m. e degli artt. 11 e 2 del D.Lgs. 163/2006; eccesso di potere nell’esercizio del ius poenitendi per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione; violazione del principio di buon andamento e del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione del D.L. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, difetto di motivazione per ininfluenza e comunque insufficienza della soppressione dell’Ente; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e s.m., mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione del principio di partecipazione procedimentale e del giusto procedimento.

3. Si sono costituiti in giudizio l’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri, tutti instando per la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. 3615 del 30 settembre 2011, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

5. Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 25 ottobre 2011, la ricorrente ha altresì impugnato, chiedendone l’annullamento, il capitolato speciale di appalto depositato dall’Avvocatura dello Stato alla camera di consiglio del 29 settembre 2011, in particolare dell’ art. 1, ultimo comma di quest’ultimo capitolato, nonché del bando di gara, del disciplinare di gara, della lettera di invito e di tutti gli atti di gara e della delibera dell’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero contenente l’elenco redatto il 9 agosto 2011 delle iniziative da portare a compimento.

A sostegno di tale ulteriore gravame ha denunciato in un’unica complessa doglianza i vizi di: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/1990 e s.m.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e s.m. e degli artt. 11 e 2 del D.Lgs. 163/2006; eccesso di potere nell’esercizio del ius poenitendi per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione; violazione del principio di buon andamento e del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione del D.L. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, difetto di motivazione per ininfluenza e comunque insufficienza della soppressione dell’Ente; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e s.m., mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione del principio di partecipazione procedimentale e del giusto procedimento; violazione dell’art. 1341 del Codice Civile, inefficacia e/o nullità dell’art. 1, ultimo comma, del Capitolato speciale d’appalto.

5. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la società ricorrente censura la determinazione dell’Ente resistente n. 1478 dell’11 agosto 2011 con cui si comunica: a) in seguito alla soppressione in virtù di legge (D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011) dell’ICE, con conseguente trasferimento delle funzioni ai Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri, l’avvenuto annullamento della prevista partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale di Anuga di Colonia 2011; b) in conseguenza di quanto sub a) ed in attuazione delle previsioni del capitolato speciale, l’impossibilità di stipulare il contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e la fornitura in locazione delle strutture di allestimento e di arredamento per la predetta manifestazione fieristica.

Più in particolare, ad avviso della ricorrente la determinazione n. 1478 del 2011 configura un provvedimento di revoca della aggiudicazione definitiva della gara di appalto già perfezionata dalla stazione appaltante, a cui difetterebbero i presupposti previsti dalla legge per la sua adozione: segnatamente un chiaro ed attuale interesse pubblico e un’adeguata e ragionevole motivazione in merito alla doverosa ponderazione tra la cura dell’interesse pubblico e gli interessi privati.

A ciò la ricorrente aggiunge che un interesse pubblico alla revoca non può essere individuato nella soppressione dell’Ente committente ad opera dell’art. 14 del decreto legge n. 98 del 2011, in quanto detta disposizione garantisce “la continuità e la correntezza dell’attività e dei rapporti instaurati o instaurandi dell’ex ICE ad opera delle amministrazioni alle quali sono trasferite risorse e competenze”. Tale garanzia si evincerebbe dalla previsione legislativa (art. 14, comma 20) secondo cui, nelle more dell’adozione del D.P.C.M. di individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti in seguito alla soppressione dell’Ente, “sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all’ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte”.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, l’Ente committente avrebbe violato l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, omettendo di far precedere il censurato provvedimento di revoca dalla necessaria comunicazione di avvio del relativo procedimento.

2.1 Le censure proposte con il ricorso introduttivo si palesano integralmente infondate.

2.2 Risulta per tabulas che con la determinazione oggetto di gravame l’Istituto per il Commercio con l’Estero, Ente soppresso per espressa previsione dell’art. 14 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, a decorrere dall’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo, ha ritirato in autotutela gli atti della gara di cui la ricorrente era risultata aggiudicataria, facendo, tra l’altro, applicazione della specifica clausola del capitolato speciale di appalto (art. 1, ultimo comma), secondo cui “l’Istituto, per eventi bellici, politici, igienico-sanitari o per motivi economici o sopravvenute decisioni tecnico-commerciali proprie e/o dei Ministeri competenti si riserva… di annullare la partecipazione collettiva dell’ICE alla fiera senza che l’appaltatore abbia a richiedere i risarcimenti e/o mancati guadagni”.

Tale capitolato risulta essere stato sottoscritto, in ogni sua pagina, per conoscenza ed accettazione dalla società ricorrente.

2.3 Come è noto, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 l’ordinamento ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi che legittimano un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi). Le ipotesi sub a) e b) integrano la c.d. revoca per sopravvenienza, ravvisabile qualora il provvedimento originariamente adottato, che ha ben perseguito l’interesse pubblico, con il trascorrere del tempo si rivela non più opportuno per nuovi motivi di interesse pubblico o per il mutamento di circostanze di fatto e di diritto (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 36).

Nel caso di specie, l’Ente resistente, pochi giorni dopo l’aggiudicazione definitiva della gara (avvenuta il 21.06.2011) ha subìto l’effetto dello ius superveniens costituito dalle disposizioni dell’art. 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recanti la soppressione dell’Ente stesso ed il trasferimento delle sue funzioni ai Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri.

Tale soppressione, prevista da una previsione legislativa contenuta in un provvedimento urgente del Governo, ad avviso del Collegio integra un factum principis, che ha modificato improvvisamente e radicalmente il quadro giuridico di riferimento in cui si collocava la gara e la prevista partecipazione alla manifestazione fieristica Anuga di Colonia.

Pertanto, come correttamente dedotto dall’Avvocatura erariale, il provvedimento di autotutela nella specie adottato dall’Ente resistente si inserisce a pieno titolo nella descritta cornice normativa dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, con particolare riguardo all’ipotesi di revoca per sopravvenienza correlata al factum principis, come tale affatto svincolato da qualsiasi manifestazione di volontà dell’Ente resistente stesso, costituito dalla soppressione ex lege di quest’ultimo e del trasferimento delle sue competenze a due distinti Ministeri, secondo ben precise modalità attuative scolpite nella disposizione legislativa.

2.4 Né la legittimità del predetto provvedimento di revoca può essere posta in dubbio, come dedotto dalla ricorrente, in virtù della mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento di autotutela. Ed invero, dalle considerazioni suesposte e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento non poteva essere diverso da quello adottato in considerazione della chiara previsione della norma sopravvenuta e dell’interesse pubblico correlato alla corretta attuazione dell’intento legislativo di estinzione dell’Ente committente e di trasferimento delle sue competenze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7334).

2.5 Gli argomenti che precedono dimostrano che entrambe le determinazioni, rispettivamente n. 1478 e n. 1473, impugnate con il ricorso introduttivo sfuggono alle censure proposte.

3.1 Del pari privi di fondatezza si palesano i motivi aggiunti.

Con essi la ricorrente censura la clausola del capitolato speciale richiamata dall’Ente resistente a supporto del provvedimento di revoca, deducendo che la sopravvenienza normativa costituita dalla soppressione dell’Ente stesso non può configurare una ipotesi di forza maggiore ai sensi della medesima clausola.

Deduce altresì che la clausola sarebbe comunque invalida in quanto contrastante con i principi di proporzionalità e ragionevolezza in materia di pubblici appalti e non sottoscritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.

3.2 Sulle proposte censure, in disparte il profilo di inammissibilità correlato alle già enunciate conclusioni in ordine alla accertata legittimità della revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, il Collegio non può non rilevare che:

a) la clausola del capitolato speciale - prevedendo che “l’Istituto, per eventi bellici, politici, igienico-sanitari o per motivi economici o sopravvenute decisioni tecnico-commerciali proprie e/o dei Ministeri competenti si riserva… di annullare la partecipazione collettiva dell’ICE alla fiera senza che l’appaltatore abbia a richiedere i risarcimenti e/o mancati guadagni” – contempla una elencazione non tassativa di ipotesi, in presenza delle quali l’Amministrazione può agire in autotutela e rivedere la determinazione originaria di partecipare alla manifestazione fieristica in questione;

b) tra le ipotesi contemplate dalla clausola rientra certamente il factum principis costituito dalla soppressione ex lege dell’Ente committente, in quanto un intervento legislativo urgente, compiuto con decreto legge, è sussumibile tra gli eventi “politici” espressamente richiamati dalla clausola stessa;

c) la clausola del capitolato appare pienamente ragionevole e proporzionata, permettendo alla stazione appaltante di reagire in presenza di eventi imprevedibili e non dipendenti dalla sua volontà;

d) la medesima clausola è valida, in quanto inserita in un documento della gara, conosciuto dai concorrenti e appositamente da questi sottoscritto per puntuale accettazione.

4. L’infondatezza del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, da un lato impone la reiezione della domanda di risarcimento danni per provvedimento illegittimo proposta dalla ricorrente, dall’altro induce il Collegio ad esaminare le domande, proposta in via subordinata, di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e di liquidazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

5.1 Ad avviso della ricorrente, la condotta tenuta nella specie dall’Ente resistente, seppur accertata come legittima dal Giudicante adito, avrebbe cagionato un danno risarcibile ai sensi dell’art. 1337 c.c. pari alle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione fieristica, indicate nell’importo complessivo di euro 170.885,78, e nel mancato guadagno correlato ad occasioni alternative di profitto da liquidarsi in via equitativa e previa eventuale C.T.U.

5.2 Osserva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, dalla quale non vi è motivo nella specie di discostarsi, è astrattamente configurabile una responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante che proceda legittimamente alla revoca degli atti di gara, allorquando la determinazione in autotutela abbia inciso su di un affidamento ingenerato nella parte privata alla stipula del contratto di appalto e la condotta precedente alla revoca si palesi non rispettosa dei principi di buona fede e correttezza, in quanto l’amministrazione abbia proseguito l’iter di affidamento dell’appalto nonostante, ad esempio, ricorressero condizioni normative, economiche o finanziarie per interromperlo. In sintesi, ad avviso della giurisprudenza, si palesa scorretta la condotta dell’amministrazione che revochi con ritardo gli atti di gara, ingenerando per tale via legittimi affidamenti in capo all’aggiudicatario, quando avrebbe potuto (e dovuto) procedere con largo anticipo al ritiro in autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 790).

Traslando i superiori principi alla controversia in esame non possono essere ravvisati gli estremi costitutivi di una fattispecie rilevante ai sensi dell’art. 1337 c.c.

Ed invero, la condotta tenuta nella specie dall’Ente resistente si palesa pienamente conforme ai canoni di buona fede e correttezza, in quanto – a fronte di una rilevante sopravvenienza legislativa – l’Ente ha senza indugio provveduto ad intervenire in autotutela sul provvedimento di aggiudicazione, a poche settimane dalla sua adozione e senza pertanto ingenerare affidamenti di sorta nei confronti dell’aggiudicatario. In altri termini, non emerge nei fatti, come accertati nell’odierno giudizio, alcuna condotta, attiva o omissiva, suscettibile di essere qualificata come scorretta e quindi lesiva di affidamenti ingenerati nella controparte privata (cfr. Ad. Pl. n. 6 del 2005).

Pertanto, la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell’art. 1337 c.c. deve essere respinta.

5.3 Deve essere del pari respinta la domanda di liquidazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquiesdella legge n. 241 del 1990.

Tale indennizzo presuppone la legittimità del provvedimento di revoca adottato dall’amministrazione, ma non integra, come sembra dedurre la ricorrente, un effetto automatico della disposta autotutela. Difatti, l’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce sul punto che “Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”. Il successivo comma 1-bis aggiunge che nell’ipotesi in cui la revoca “incida su rapporti negoziali” l’indennizzo liquidato agli interessati “è parametrato al solo danno emergente e tiene conto si dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

Ne discende che non può che gravare sull’interessato l’onere di provare: a) che la disposta revoca abbia prodotto pregiudizi in suo danno; b) la quantificazione di tale pregiudizi, in ossequio alla previsione del citato comma 1-bis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7334).

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad invocare l’indennizzo ai sensi della disposizione citata, senza allegare, né tanto meno documentare, l’esistenza di un effettivo pregiudizio e gli elementi necessari per la sua quantificazione. Poiché l’indennizzo può essere commisurato al solo danno emergente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5993 del 2012), la ricorrente avrebbe dovuto documentare nel dettaglio le voci patrimoniali a tal fine rilevanti, e non limitarsi a chiedere al Giudice la quantificazione “in misura non inferiore al 50% del risarcimento per equivalente richiesto in caso di illegittimità dei provvedimenti impugnati” (v. memoria difensiva per l’udienza pubblica).

In conclusione, anche la domanda di liquidazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 deve essere respinta, in quanto infondata.

6. La parziale novità delle questioni scrutinate all’epoca della proposizione del gravame giustifica comunque la compensazione integrale di spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti;

- respinge le domande di risarcimento danni;

- respinge la domanda di liquidazione di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

- compensa integralmente tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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