Tuesday 09 May 2017 10:45:36

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Anche il privato risponde di danno erariale se si appropria di finanziamenti pubblici

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna del 5.5.2017

Si segnala la sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna sentenza n. 97 del 5.5.2017 con la quale i giudizi contabili hanno affermato che "anche il soggetto privato destinatario di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è sottoposto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che il beneficiario dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A. – nella specie inteso a favorire iniziative imprenditoriali nel settore dell’agricoltura –, instaurando con questa un rapporto di servizio (Cass. n. 3310/2014)." Relativamente alla prescrizione, nella sentenza si afferma che "l’occultamento doloso richiesto dalla norma, per produrre effetti sospensivi della prescrizione, deve concretizzarsi in una condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza di un danno erariale. Detta condotta deve essere, inoltre, idonea ad ingenerare una situazione obiettiva che precluda al creditore stesso la possibilità di fare valere il proprio diritto, tale cioè da comportare per l’amministrazione erogatrice un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Corte conti, Sez. giur. Liguria n. 146/2013; Cass. n. 9113/2007)". Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA  SENTENZA 97 2017 RESPONSABILITA' 05/05/2017

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Donato Maria Fino                                             Presidente

dott. Marco Pieroni                                                    Consigliere relatore

dott. Massimo Chirieleison                                        Consigliere 

            Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2017 – con l’assistenza del signor Luca Cataldi – il relatore, consigliere Marco Pieroni, il Pubblico ministero, rappresentato in udienza dal Vice Procuratore generale dott. Antonio Nenna e l’avvocato Mariagrazia Cassaro per ilconvenuto Giovanni MARIOTTI, con delega dell’avv. Giuseppe Manfredi, l’avv. Enrico Trenti per la convenuta Enrica CABRINI, con delega dell’avv. Franco Mastragostino (R.G. 44485/R), nonché l’avv. Augusto Gruzza per il convenuto Paolo MIGLIAVACCA (R.G. 44521/R);

            visti gli atti di citazione del 24 marzo 2016 (R.G. 44485/R) e del 13 giugno 2016 (R.G. 44521/R);

            Visti gli altri atti e documenti di causa;

            ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità iscritti ai nn. R.G. 44485/R e R.G. 44521/R, proposti ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti, rispettivamente, dei signori Giovanni MARIOTTI nato il 12/05/1962 a Castelvetro Piacentino (PC) e residente in Villanova sull’Arda (PC), via Boschi, n. 27 - codice fiscale MRTGNN62E12C288Y, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Mariotti ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Cristina Balli in Bologna, Via Altabella, 3; CABRINI Enrica, nata il 07/05/1967 a Monticelli d'Ongina (PC) e residente in Caorso (PC), via 1 Maggio, n. 32 - codice fiscale CBRNRC67E47F671M, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Franco Mastragostino e dall’Avv. Livio Podrecca, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna alla Piazza Aldrovandi, n. 3 e MIGLIAVACCA Paolo nato il 2.7.1945 a Piacenza e ivi residente in via Santa Franca, n. 60 - codice fiscale MGLPLA45L02G535B, rappresentato e difeso dall’Avv. Augusto Gruzza ed elettivamente domiciliato in Bologna alla via Rubbiani n. 3 presso la persona e lo studio dell’Avv. Irene Grassi.

MOTIVAZIONE

1. Con atto del 24 marzo 2016 (R.G. 44485/R), la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna citava i convenuti Giovanni MARIOTTI ed Enrica CABRINI – rispettivamente, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Bosco, Soc. Agricola esercente l’attività di “Allevamento bovini e bufale da latte, produzione latte”, con sede in Castelvetro Piacentino (PC), beneficiaria di contributi erogati dall’AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) e in qualità di Segretario di zona presso l'ufficio di Monticelli d'Ongina (PC) dell'Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza – per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, a favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna, della complessiva somma di euro 276.870,51 (duecentosettaseimilaottocentosettanta/51), o comunque della diversa somma che la Sezione riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla data dei singoli indebiti esborsi e fino all’effettivo soddisfo; in ogni caso, con condanna dei convenuti alle spese del presente giudizio.

2. Con atto del 13 giugno 2016 (R.G. 44521/R), la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna citava il convenuto signor Paolo MIGLIAVACCA, segretario della zona Ponte dell’Olio (Piacenza) dell’Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, al pagamento a favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna, della complessiva somma di euro 276.870,51 (duecentosettaseimilaottocentosettanta/51), o comunque della diversa somma che la Sezione riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla data dei singoli indebiti esborsi e fino all’effettivo soddisfo; in ogni caso, con condanna del convenuto alle spese del presente giudizio.

3. Risulta dagli atti che il Comando del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Piacenza, con nota n. 0356421/14 del 24.11.2014, segnalava alla Procura regionale un’ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari da parte del signor Mariotti Giovanni, titolare dell’azienda agricola Bosco società agricola esercente l’attività Allevamento bovini e bufale da latte, produzione di latte, con sede in Castelvetro Piacentino (PC). In particolare, nel corso di indagini e degli approfondimenti istruttori posti in essere, i militari avevano riscontrato che il signor Giovanni MARIOTTI per ottenere i contributi comunitari previsti dal Reg. (CE) n.1782/2003 (FEAGA) per le campagne 2006, 2007 e 2008 - contributi erogati dall’AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna), a seguito di domanda Unica Reg. CE 1782/03 (FEAGA), anno 2006 n. 1566278 datata 15.05.2006, liquidata in data dal 20.12.2006 al 4.09.2009 per € 141.715,19; anno 2007 n. 865329 datata 14.05.2007, liquidata in data dal 3.01.2008 al 17.10.2008 per € 135.155,32 (e dunque per complessivi € 276.870,51) – aveva utilizzato n. 3 (più correttamente, 2) falsi contratti verbali, stipulati tutti nello stesso giorno ed aventi la stessa data (più correttamente, in data 11/11/2005 e 11/11/2006), di affitto di fondi rustici, asseritamente stipulati con uno dei proprietari premorto (Farina Mario, il 3.01.1999) l’altra, Farina Esterina, invece deceduta in data 04/12/2006 e almeno un ulteriore proprietario dei terreni oggetto dei due contratti, Farina Pietro, invece non era stato indicato, attestando così falsamente la disponibilità ed il possesso di terreni agricoli sulla scorta di inidonei (anzi inesistenti) titoli giuridici; e ciò anche sulla base di dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza in data 10 settembre 2014 dai comproprietari viventi signori Pietro Farina e Giuseppina Farina (anche lei non indicata tra i comproprietari) circa il mancato affitto a chicchessia negli anni di cui alla Domanda Unica contestata dei terreni di cui si discute (NCT Ponte dell’Olio – Piacenza, F. 31, mappali 64-65; F. 38, mappali 3-33).

Conclusivamente viene contestato al signor MARIOTTI di avere ottenuto il contributo per le su dette campagne, liquidate per l’anno 2006 dal 20.12.2006 al 4.09.2009, per l’anno 2007 dal 3.01.2008 al 17.10.2008, per complessivi euro 276.870,51, per la conduzione di predette particelle sulla base di un titolo giuridico inidoneo (falso, anzi inesistente, contratto verbale di affitto di fondi rustici) con piena consapevolezza ed intenzionalità con indebita percezione del contributo e conseguente danno erariale con il fraudolento concorso della signora CABRINI Enrica e del dott. MIGLIAVACCA Paolo, i quali, approfittando del ruolo svolto presso l’Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, hanno messo negli anni a disposizione, fraudolentemente, i dati dei terreni per la presentazione di una sequenza di contratti d’affitto falsi, quantomeno con riferimento alle particelle oggetto della presente contestazione. 

4. Si sono costituiti i convenuti con articolate memorie nelle quali eccepiscono in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità per prescrizione del diritto fatto valere dalla Procura, il difetto di giurisdizione di questo Giudice, l’improcedibilità dell’azione per litispendenza, nel merito la non fondatezza della domanda attorea, in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo.

5. In via pregiudiziale e in accoglimento della richiesta della Procura i giudizi nn. R.G. 44485/R e R.G. 44521/R devono essere riuniti sulla base dell’art. 84 del CGC per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

6. Passando all’esame delle eccezioni formulate dai convenuti, va disatteso il difetto di giurisdizione di questo Giudice. 

Infatti, anche il soggetto privato destinatario di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è sottoposto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che il beneficiario dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A. – nella specie inteso a favorire iniziative imprenditoriali nel settore dell’agricoltura –, instaurando con questa un rapporto di servizio (Cass. n. 3310/2014).

7. Deve invece trovare accoglimento l’eccezione, sollevata dalle difese dei convenuti, di prescrizione del diritto fatto valere dalla Procura, dato che in assenza dell’ipotesi dell’“occultamento doloso” (come di seguito si dirà), la liquidazione del contributo risale al periodo 2006-2008 mentre le citazioni sono del 2016.

7.1. Invero, l’occultamento doloso richiesto dalla norma, per produrre effetti sospensivi della prescrizione, deve concretizzarsi in una condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza di un danno erariale. Detta condotta deve essere, inoltre, idonea ad ingenerare una situazione obiettiva che precluda al creditore stesso la possibilità di fare valere il proprio diritto, tale cioè da comportare per l’amministrazione erogatrice un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Corte conti, Sez. giur. Liguria n. 146/2013; Cass. n. 9113/2007).

7.2. Orbene in tema di contributi comunitari all’agricoltura, deve rilevarsi che, dal momento della presentazione tramite il C.A.A. Confagricoltura, secondo la procedura vigente, la Domanda Unica contestata è immediatamente soggetta ai poteri di controllo della Autorità, ai sensi degli art. 23 e seguenti del Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante, tra l’altro, la modulazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai Regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009. L’art. 23, infatti, dispone che “1. I controlli amministrativi e in loco previsti nel presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità. 2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci”.

Per quanto riguarda l’ente pagatore della Regione Emilia-Romagna, A.G.R.E.A., come si evince chiaramente dal sito internet dell’ente (in particolare: sezione controlli amministrativi e in loco), il regime dei controlli si articola su più livelli, il primo dei quali comprende controlli amministrativi, in loco ed ex post. Per quanto riguarda i controlli amministrativi, come si legge sul sito della Regione Emilia-Romagna, gli stessi, “verificano le dichiarazioni rese insieme alla domanda di aiuto; si effettuano sul 100% delle domande e di norma comportano incroci tra informazioni di diverse banche dati certificate, controlli sulla documentazione che accompagna la richiesta o altro. Per quanto concerne l’uso delle banche dati, l’esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata tramite il SIGC, al quale contribuiscono i sistemi informativi agricoli nazionale (SIAN) e della Regione Emilia Romagna (SIAR), che scambiano e incrociano informazioni certificate con altre banche dati, quali il Registro delle imprese, l’anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità, il Catasto Terreni, il registro Nazionale Titoli ecc. Particolarmente rilevante, ai fini del controllo delle superfici, è un altro componente del SIGC, il Sistema informativo geografico (GIS); esso contiene tutte le informazioni relative alle particelle agricole del territorio regionale, comprese dimensione della superficie utile e copertura vegetale. Fanno parte dei controlli amministrativi e non dei controlli in loco anche le cosiddette ‹‹visite in situ›› (collaudi) che si effettuano prima del pagamento del saldo per tutte le domande delle misure connesse ad investimenti per verificarne l’effettiva realizzazione e la conformità al piano approvato con la concessione dell’aiuto”.

Ciascuna azienda agricola che intenda richiedere contributi comunitari deve essere registrata presso il S.I.A.R., cioè l’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, tenuta dalla Regione che si avvale, a tale scopo, di convenzioni con appositi Centri di Assistenza Agricola secondo le disposizioni del d.P.R. n. 503/1999. Le norme di funzionamento del sistema, per quanto d’interesse, sono contenute nella determinazione della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna n. 012818 dell’8 ottobre 2003.

7.3. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dei registri dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e la pubblicità che le caratterizza, ove pedissequamente seguite – come è possibile riscontrare nella specie – sono incompatibili con la possibilità di occultamento doloso del danno: infatti, i contratti e le modifiche sui registri del SIAR e del SIAN sono ed erano pubbliche ed a disposizione dei competenti organi, per ogni necessaria verifica, sin dal momento del loro inserimento.

7.4. Nel caso in esame, a seguito della stipula dei contratti verbali di affitto agrario concernente i terreni censiti nel Catasto Terreni del Comune di Ponte dell’Olio (Piacenza), Foglio 31, mappali 64 e 65, e Foglio 38, mappali 3 e 33, della superficie complessiva di Ha 9,60, di cui alledenunce di contratto verbale di affitto rispettivamente registrate a Piacenza al n. 2962, Serie 3, il 4.4.2006 ed al n. 644, Serie 3, il 12.4.2007, l’anagrafe aziendale del concedente Pietro Farina è stata coerentemente aggiornata, come risulta dagli estratti del Registro dell’anagrafe aziendale acquisiti nel corso delle indagini difensive nell’ambito del processo penale.

7.5. Va altresì considerato che il comproprietario Pietro Farina, come anche l’amministrazione preposta ai controlli (AG.R.E.A.) erano pienamente in grado di vagliare l’eventuale inidoneità del titolo che consentiva agli utilizzatori del fondo di disporre dello stesso e di ottenere i contributi comunitari in esito all’inoltro della Domanda unica.

7.6. L’interrogazione del fascicolo aziendale, consultabile tanto dall’AG.R.E.A. quanto dal comproprietario agricoltore signor Pietro Farina, consentiva di avere piena e chiara contezza che il signor Giovanni MARIOTTI, in qualità di titolare della azienda agricola Bosco società agricola, individuabile attraverso il numero di partita iva che compare nella schermata dell’anagrafe delle aziende agricole aveva la “forma di possesso” “affitto” di parte della superficie dei terreni in proprietà del signor Farina Pietro per un periodo dettagliato nella medesima schermata.

7.7. Da quanto precede, risulta evidente che nel caso che occupa non sussiste l’ipotesi dell’occultamento doloso della condotta asseritamente produttiva del danno contestato dalla Procura con gli atti di citazione indicati in epigrafe, entrambi del 2016; sicché il termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla asserita consumazione del danno e cioè nella specie dalla liquidazione del contributo (anno 2006 n. 1566278 del 15.05.2006, liquidato dal 20.12.2006 al 4.09.2009 per € 141.715,19; anno 2007 n. 865329 del 14.05.2007, liquidato in data dal 3.01.2008 al 17.10.2008 per € 135.155,32) è infruttuosamente decorso.

8. In considerazione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione le ulteriori questioni in rito e di merito devono ritenersi assorbite.

9. Se ne deve concludere in accoglimento dell’eccezione formulata dalle parti convenute per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale a titolo di responsabilità amministrativa azionato dalla Procura, le domande attrici contestate ai convenuti signori Giovanni MARIOTTI, Enrica CABRINI, e Paolo MIGLIAVACCA per le erogazioni effettuate dall’AG.R.E.A. per l’importo complessivo di euro 276.870,51 (duecentosettantaseimilaottocentosettanta/51).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione 

RESPINGE

in accoglimento dell’eccezione formulata dalle parti convenute per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale a titolo di responsabilità amministrativa azionato dalla Procura, le domande attrici contestate ai convenuti signori Giovanni MARIOTTI, Enrica CABRINI, e Paolo MIGLIAVACCA per le erogazioni effettuate dall’AG.R.E.A. per l’importo complessivo di euro 276.870,51 (duecentosettantaseimilaottocentosettanta/51).

Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 22 febbraio 2017.

   L’estensore                                                                  Il Presidente

f.to Marco Pieroni                                          f.to Donato Maria Fino

Depositata in Segreteria il 5 maggio 2017

p. Il Direttore di Segreteria

f.to Gerardo Verdini

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top