Tuesday 23 February 2021 14:26:40
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 23.2.2021
“Secondo i principi generali che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie, enunciati dall’art. 116 cp.c.. ed espressamente codificati nel processo amministrativo dall’art. 64 c.p.a., il giudice amministrativo ben può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge e in ossequio al principio dell’atipicità delle prove, come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa amministrativa e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova (cfr. Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200, 2 marzo 2009, n. 5009, e 7 febbraio 2005, n. 2409; Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1833, e 5 aprile 2019, n. 2257).
Nella sostanza, nel giudizio amministrativo la sentenza penale che ha accertato la sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata quanto ai fatti accertati solo se l’Amministrazione, in esso intimata, si sia costituita parte civile nel giudizio penale, mentre, se essa non è intervenuta, i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo al quale l’Amministrazione è rimasta estranea.
Nel quadro sopra richiamato in cui, in virtù del principio dell’indipendenza tra processo penale ed amministrativo, i fatti in esame potevano essere accertati in piena autonomia dal giudice amministrativo, va dunque richiamato il pacifico indirizzo per cui, ai fini della qualificazione dei sottoprodotti ex articolo 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, occorre che vi sia fin dall’inizio la certezza del successivo riutilizzo degli stessi alle condizioni indicate dalla norma (cfr. Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2017, n. 41607; id., 15 ottobre 2014, n. 50309), con l’onere di provare la ricorrenza di tali condizioni in capo al produttore (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 24 novembre 2017, n. 28137).(…)"
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