Thursday 04 May 2017 13:42:29

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Restituzione dei compensi indebitamente erogati dalla pubblica amministrazione: la giurisdizione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 27.4.2017

"Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte regolatrice il riparto di giurisdizione relativo alle controversie, nelle quali siano fatti valere in giudizio il diritto al conseguimento dei compensi spettanti a funzionati onorari o, in via speculare, la pretesa restitutoria della pubblica amministrazione per indebita erogazione (in tutto o in parte) del compenso, segue il criterio generale ancorato alla natura della posizione giuridica soggettiva lesa fatta valere in giudizio, nel senso che, qualora la determinazione del compenso sia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, con conseguente configurabilità di una posizione di interesse legittimo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, qualora la determinazione del compenso, puntualmente previsto dalla legge, avvenga in diretta applicazione dei criteri interamente e direttamente prestabiliti dalla fonte legislativa, con correlativa configurabilità di una situazione di diritto soggettivo, la controversia è attratta nell’orbita della giurisdizione del giudice ordinario (v. sul punto, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14954; id., 23 settembre 2014, n. 19971)." Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 27/04/2017

N. 01958/2017REG.PROV.COLL.

N. 03707/2016 REG.RIC.

N. 03911/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3707 del 2016, proposto da: 
Ente regionale per il diritto allo studio (ERSU), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

contro

* , rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Murgia e Silvia Curto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Orazio, n. 31; 

nei confronti di

Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio Rappresentanza della stessa Regione, in Roma, via Lucullo, n. 24; 



sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2016, proposto da: 
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio Rappresentanza della stessa Regione, in Roma, via Lucullo, n. 24; 

contro

* , rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Murgia e Silvia Curto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Orazio, n. 31; 

nei confronti di

Ente regionale per il diritto allo studio (ERSU), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari, Sezione II, n. 01079/2015, resa tra le parti e concernente: recupero somme indebitamente percepite; 

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli e gli avvocati Costantino Murgia, Silvia Curto e Alessandra Putzu, quest’ultima per delega dell’avvocato Alessandra Camba; 

 

 

PREMESSO che gli appelli in epigrafe, proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm. devono essere riuniti e decisi congiuntamente, e che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 74 cod. proc. amm. per la redazione della sentenza in forma semplificata; 

RITENUTA la fondatezza del primo motivo d’appello, con cui l’Ente regionale per il diritto allo studio (ERSU) – ossia, l’amministrazione resistente soccombente in primo grado – ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia; 

RITENUTO, in particolare, che l’accoglimento di tale motivo s’imponga per le seguenti ragioni: 

- il ricorso di primo grado è stato proposto dall’odierno appellato – già componente del consiglio di amministrazione dell’ERSU dal 24 ottobre 2007 al 9 dicembre 2010 e presidente del medesimo ente dal 4 febbraio 2009 al 22 gennaio 2010 – avverso la determinazione dell’ERSU n. 119 dell’8 maggio 2014 (e gli atti presupposti e connessi), con cui era stato disposto il recupero di una parte (per un importo lordo di euro 24.119,49) delle somme erogategli a titolo di compenso per i menzionati incarichi ricoperti in seno all’ERSU; 

- ad avviso dell’ente, l’indebito era riconducibile ad un’erronea interpretazione, in sede di liquidazione dell’indennità di carica, della disposizione di cui all’art. 3, comma 20, l.reg. 5 marzo 2008, n. 3 – la quale testualmente recita: «Dall’entrata in vigore della presente legge il compenso mensile spettante ai presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), e successive modificazioni, è pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell’Amministrazione regionale» –, poiché la citata disposizione legislativa non avrebbe abrogato, né espressamente né tacitamente (per incompatibilità), l’art. 6, comma 2, l.reg. 23 agosto 1995, n. 20, che, per i presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A allegata a detta legge regionale (tra cui gli enti regionali per il diritto allo studio universitario), prevede una indennità di carica mensile pari all’80% di quelli contemplati nel primo gruppo (mentre per i componenti del consiglio di amministrazione il successivo comma 3 prevede una indennità di carica pari al 50% dell’ammontare spettante al presidente dell’ente); 

- per contro, secondo la tesi dell’originario ricorrente e odierno appellato condivisa dal T.a.r., la disposizione legislativa di cui alla citata l.reg. n. 3/2008 avrebbe disciplinato ex novo le indennità di carica degli enti strumentali della Regione Sardegna, superando la distinzione tra i due gruppi di enti contemplati nella tabella A allegata alla l.reg. n. 20/1995 ed introducendo un unico criterio per la determinazione di tali indennità, con la conseguente implicita abrogazione della distinzione degli enti regionali strumentali in due gruppi, ai fini della determinazione dell’entità dell’indennità di carica; 

- l’oggetto principale della presente controversia è, pertanto, costituito dalla questione relativa alla determinazione dell’ammontare dell’indennità per le cariche di presidente e, rispettivamente, di componente del consiglio di amministrazione rivestite dall’odierno appellato in seno all’ERSU, in applicazione dei criteri predeterminati direttamente dalla disciplina legislativa e non rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione, esaurendosi le contrapposte posizioni difensive nella diatriba circa l’individuazione della disciplina legislativa applicabile ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità in questione, e contrapponendosi dunque la pretesa restitutoria dell’amministrazione alla pretesa dell’odierno appellato alla conservazione dell’indennità nella misura conseguita (da determinare in conformità ai criteri prestabiliti direttamente dalla legge); 

- secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte regolatrice (invocato dalla difesa erariale) il riparto di giurisdizione relativo alle controversie, nelle quali siano fatti valere in giudizio il diritto al conseguimento dei compensi spettanti a funzionati onorari o, in via speculare, la pretesa restitutoria della pubblica amministrazione per indebita erogazione (in tutto o in parte) del compenso, segue il criterio generale ancorato alla natura della posizione giuridica soggettiva lesa fatta valere in giudizio, nel senso che, qualora la determinazione del compenso sia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, con conseguente configurabilità di una posizione di interesse legittimo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, qualora la determinazione del compenso, puntualmente previsto dalla legge, avvenga in diretta applicazione dei criteri interamente e direttamente prestabiliti dalla fonte legislativa, con correlativa configurabilità di una situazione di diritto soggettivo, la controversia è attratta nell’orbita della giurisdizione del giudice ordinario (v. sul punto, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14954; id., 23 settembre 2014, n. 19971); 

- nella specie, l’indennità correlata alla carica di presidente e/o componente del consiglio di amministrazione dell’ERSU è interamente e direttamente disciplinata, in punto di an e di quantum, dalla disciplina legislativa regionale – essendo tra le parti unicamente controversa l’individuazione della disciplina applicabile in seguito all’intervento della novella legislativa di cui alla l.reg. n. 3/2008, e basandosi la determinazione impugnata e gli atti presupposti su un’interpretazione dell’assetto normativo che assume la persistente vigenza dell’art. 6, commi 2 e 3, della l.reg. n. 20/1995 onde trarne la conseguenza che l’odierno appellato avrebbe conseguito un compenso superiore a quello dovuto per legge, ma non involgendo detta determinazione alcun esercizio di poteri amministrativi improntati a discrezionalità amministrativa o tecnica –, sicché deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario; 

CONSIDERATO che, per le esposte ragioni, in riforma dell’impugnata sentenza s’impone la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, con conseguente impedimento all’ingresso delle questioni di merito; 

RITENUTO che le spese del doppio grado del giudizio sin qui svolto davanti al plesso sfornito di giurisdizione vanno regolate, secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo tra il ricorrente e l’Ente che ha formulato il motivo di appello qui accolto, mentre possono compensarsi nei riguardi della Regione; 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti (ricorsi n. 3707/2016 e n. 3911/2016) e tra di loro riuniti, accoglie il primo motivo d’appello dedotto con il ricorso n. 3707/2016 e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, rientrante nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario; assegna il termine di legge per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario; condanna il ricorrente in primo grado a rifondere all’Ente regionale per il diritto allo studio le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (Tremila/00) oltre s.g., accessori di legge e rifusione del c.u. se versato, e compensa interamente le spese medesime nei rapporti tra le altre parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Ermanno de Francisco, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Bernhard Lageder   Ermanno de Francisco
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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