Monday 26 November 2012 14:24:36

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Misure per il contenimento della spesa pubblica: il Ministero fornisce chiarimenti sui limiti retributivi ai trattamenti economici di dipendenti, di titolari di cariche elettive ed incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica

Funzione Pubblica

I recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria hanno introdotto, fra le altre, importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed algli emolumenti corrisposti ai dipendenti, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. Da ultimo, l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 29 del 2012, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, «... e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione». Inoltre, il comma 2 della citata disposizione ha introdotto un ulteriore limite al fine di evitare il cumulo di trattamenti prevedendo che «Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.». In applicazione del suddetto articolo e' stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante «Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.», che e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89, e che, in base a quanto previsto nell'art. 8 del decreto stesso e' entrato in vigore il successivo 17 aprile. Con la presente circolare vengono fornite indicazioni in merito all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 attutivo dell'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 che impone vincoli precisi e contiene prescrizioni dettagliate per le pubbliche amministrazioni e per i diretti interessati.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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