Wednesday 19 April 2017 11:00:13

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Giudizio elettorale: la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, è principio di prova idoneo a legittimare la richiesta rivolta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie

segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.4.2017

Si segnala la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 19 aprile 2017 resa in materia elettorale con la quale è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in riferimento alla presunta natura esplorativa del ricorso originario, che si appoggerebbe a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei rappresentanti di lista alquanto generiche e inverosimili. Sul punto il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, può validamente considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta, rivolta al giudice, di disporre acquisizioni istruttorie. Più in particolare, come è noto, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio ha ormai definitivamente superato la tesi per la quale la mancata verbalizzazione di osservazioni o contestazioni dei rappresentanti di lista, in dissenso dalle decisioni del seggio, assumerebbe il valore di una sostanziale acquiescenza non più ritrattabile a mezzo della sostituzione dichiarativa dell’atto notorio, in quanto la rilevanza probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata dai rappresentanti di lista ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, non può essere esclusa ipotizzando un onere con effetto decadenziale che non trova conforto in alcuna disposizione e risulta, anzi, incompatibile con la facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n. 4, del d.P.R. n. 570 del 1960) sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R. n. 570 del 1960) (Cons. St., Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32). La circostanza che i rappresentanti di lista non abbiano tempestivamente contestato le operazioni o non fossero presenti ad alcune o gran parte di esse, dunque, non priva di valore probatorio il loro contenuto, ai fini che qui rilevano e, cioè, quelli di fornire un idoneo principio di prova che assista la proposizione del ricorso elettorale. Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 19/04/2017

N. 01821/2017REG.PROV.COLL.

N. 08255/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8255 del 2016, proposto da Oronzo Amedeo Secondo Borgia, Giuseppe Carluccio, Damiano Merico, Barbara Piccioli, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

contro

Comune di Poggiardo (LE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26; 

nei confronti di

Giuseppe Luciano Colafati, Massimo Gravante, Paola Iasella, Donato Lucio Rausa, Anna Celenia Solda, Luigi Antonio Zappatore, Marta Greco, Antonella Pappadà, rappresentati e difesi dall’Avvocato Giuseppina Capozza e dall’Avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24; 
Antonio Ciriolo e Cosimo Damiano Longo, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 1462/2016, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti nelle consultazioni del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Poggiardo (LE)

 

 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiardo (LE) nonché dei controinteressati Giuseppe Luciano Colafati, Massimo Gravante, Paola Iasella, Donato Lucio Rausa, Anna Celenia Solda, Luigi Antonio Zappatore, Marta Greco e Antonella Pappadà;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti l’Avvocato Pietro Nicolardi, per il Comune di Poggiardo (LE) l’Avvocato Sergio de Giorgi su delega dell’Avvocato Ernesto Sticchi Damiani e per gli odierni controinteressati l’Avvocato Luciano Ancora;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, cittadini elettori del Comune di Poggiardo (LE), hanno partecipato – il dott. Borgia in qualità di candidato alla carica di Sindaco e gli altri nella qualità di candidati alla carica di Consiglieri comunali – alle elezioni amministrative, svoltesi il 5 giugno 2016, per l’elezione diretta del Sindaco e di 12 Consiglieri comunali del Comune di Poggiardo, avente un numero di abitanti inferiore a 15.000, concorrendo con la lista n. 2 denominata “La città di tutti”.

1.1. Alla consultazione elettorale hanno altresì partecipato la lista n. 1 “Movimento 5 stelle”, collegata con il candidato sindaco Giuseppe Pintaudi, e la lista n. 3, “Responsabilmente avanti”, collegata con il sindaco Giuseppe Luciano Colafati.

1.2. Al termine delle operazioni elettorali è risultato che la lista n. 1 abbia conseguito 239 voti, mentre la lista degli odierni appellanti ha conseguito 1.891 voti e la lista n. 3 degli odierni controinteressati abbia conseguito 1.894 voti, con uno scarto tra queste due ultime liste pari a soli 3 voti.

1.3. I ricorrenti in prime cure, con plurime articolate censure, hanno sostanzialmente lamentato che alla lista n. 2 dei controinteressati fossero stati illegittimamente attribuiti 7 voti in più, dei quali 1 voto nella sezione n. 1, 2 voti nella sezione n. 2, 2 voti nella sezione n. 3 e 2 voti nella sezione n. 5, e che alla loro lista fossero stati illegittimamente annullati 7 voti, che invece le spettavano, dei quali 6 voti nella sezione n. 4 e 1 voto nella sezione n. 3 ovvero, in alternativa, 7 voti nella sezione n. 4).

1.4. Essi hanno perciò impugnato avanti al T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’atto di proclamazione degli eletti e tutti gli atti connessi, prodromici e consequenziali, della procedura elettorale.

1.5. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti sia il Comune di Poggiardo che i controinteressati, candidati eletti nella lista n. 3, i quali hanno sollevato diverse eccezioni preliminari, attinenti sia alla inammissibilità del ricorso principale, per l’affermata natura esplorativa delle censure con esso proposte, sia alla improcedibilità del ricorso stesso per mancata notifica ad alcuni controinteressati.

1.6. I controinteressati hanno, altresì, proposto ricorso incidentale, con il quale hanno lamentato la mancata attribuzione di alcuni voti alla propria lista e l’erronea attribuzione di altri voti alla lista n. 2.

1.7. I ricorrenti, anche a seguito di dette eccezioni, hanno perciò notificato il ricorso anche a Damiano Longo, Marta Greco e Antonella Pappadà.

1.8. Infine, all’esito del giudizio, il T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 1462 del 22 settembre 2016, ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dai controinteressati.

2. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha respinto il ricorso principale proposto in primo grado, hanno proposto appello gli interessati, candidati nella lista n. 2, e ne hanno chiesto la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado e correzione del risultato elettorale in proprio favore.

2.1. Si sono costituiti l’appellato Comune di Poggiardo e i controinteressati, i quali hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza, nella parte in cui ha respinto le loro eccezioni preliminari sollevate in primo grado, e comunque chiedendo la reiezione dell’appello principale.

2.2. I controinteressati hanno anche riproposto, in via subordinata, le questioni sollevate con il ricorso incidentale proposto in primo grado.

2.3. Infine, nella udienza pubblica del 6 aprile 2017, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. Devono essere preliminarmente esaminati, secondo l’ordine logico delle questioni, i profili di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale proposto in primo grado, dedotti dal Comune di Poggiardo e dai controinteressati, Giuseppe Luciano Colafati, Massimo Gravante, Paola Iasella, Donato Lucio Rausa, Anna Celenia Solda, Luigi Antonio Zappatore, Marta Greco e Antonella Pappadà, nei rispettivi appelli incidentali.

4. Gli appelli incidentali sono infondati.

4.1. Quanto alla questione sollevata dagli odierni controinteressati (pp. 9-10 del controricorso depositato il 17 novembre 2016), prioritaria nell’ordine logico, della mancata iniziale notifica dell’originario ricorso a tutte le parti interessate e, in particolare, ai tre consiglieri comunali Damiano Longo, Marta Greco e Antonella Pappadà, nominati peraltro assessori con il decreto sindacale n. 11 dell’11 giugno 2016, se ne deve rilevare la infondatezza, perché con il decreto n. 228 del 25 giugno 2016 il Presidente del T.A.R. per la Puglia aveva disposto la notifica del ricorso anche a tutti i controinteressati indicati nell’epigrafe di detto decreto, tra i quali non erano menzionati i tre consiglieri comunali suddetti, e a ciò i ricorrenti si sono correttamente limitati, almeno inizialmente.

4.2. La successiva notifica del ricorso anche ai tre suddetti consiglieri, in seguito alle eccezioni sollevate dal Comune e dai controinteressati costituitisi frattanto in primo grado, sana ogni eventuale difetto del contraddittorio, in quanto il contraddittorio inizialmente instaurato nei confronti di solo alcuni dei controinteressati e successivamente esteso anche agli altri risulta essere stato infine integro, all’esito del primo grado di giudizio, senza che si ravvisi violazione alcuna del diritto di difesa, né risulta che l’integrazione del contraddittorio stesso sia tardiva rispetto al termine fissato dal menzionato decreto presidenziale, che non riguardava i tre controinteressati, come detto non menzionati in esso.

4.3. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, riproposta dal Comune di Poggiardo e dai controinteressati nei rispettivi appelli incidentali con dovizia di argomentazioni critiche (v. pp. 2-9 del controricorso del Comune di Poggiardo depositato il 23 novembre 2016, pp. 3-9 del controricorso depositato dai controinteressati il 17 novembre 2016), in riferimento alla presunta natura esplorativa del ricorso originario, che si appoggerebbe a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei rappresentanti di lista alquanto generiche e inverosimili, se ne deve anche constatare l’infondatezza.

4.4. Giova infatti richiamare, al riguardo, il principio affermato da questo Consiglio, secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, può validamente considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta, rivolta al giudice, di disporre acquisizioni istruttorie.

4.5. Più in particolare, come è noto, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio ha ormai definitivamente superato la tesi per la quale la mancata verbalizzazione di osservazioni o contestazioni dei rappresentanti di lista, in dissenso dalle decisioni del seggio, assumerebbe il valore di una sostanziale acquiescenza non più ritrattabile a mezzo della sostituzione dichiarativa dell’atto notorio, in quanto la rilevanza probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata dai rappresentanti di lista ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, non può essere esclusa ipotizzando un onere con effetto decadenziale che non trova conforto in alcuna disposizione e risulta, anzi, incompatibile con la facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n. 4, del d.P.R. n. 570 del 1960) sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R. n. 570 del 1960) (Cons. St., Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32).

4.6. La circostanza che i rappresentanti di lista non abbiano tempestivamente contestato le operazioni o non fossero presenti ad alcune o gran parte di esse, dunque, non priva di valore probatorio il loro contenuto, ai fini che qui rilevano e, cioè, quelli di fornire un idoneo principio di prova che assista la proposizione del ricorso elettorale.

4.7. In tale senso, e sotto tale profilo, la sentenza impugnata va immune da censura.

4.8. Quanto, poi, alla ben più specifica questione della intrinseca verosimiglianza, nel caso di specie, delle dichiarazioni sostitutive, sollevata dal Comune di Poggiardo e dagli odierni controinteressati, si deve qui aggiungere che, benché nella sentenza manchi un pur sommario scrutinio della loro attendibilità e/o verosimiglianza, nondimeno non può affermarsi una loro palese e quasi automatica inattendibilità, come vorrebbero gli odierni appellanti incidentali, sulla base del mero fatto che, ad esempio, Vito Fabio Urso abbia omesso, quale rappresentante di lista, di formulare qualsivoglia contestazione in ordine alla nove schede dichiarate nulle nella sezione n. 2 o che Vittorio Carluccio, quale rappresentante di lista supplente nella sezione n. 4, non avrebbe firmato il verbale delle operazioni elettorali di sezione allorché si era assentato, a sua volta, il rappresentante di lista effettivo, Luigi Pino.

4.9. Queste deduzioni, in sé anche corrette, non privano, però, ipso facto di attendibilità le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, dagli stessi effettuate, come quelle, pure ampiamente contestate, di Giovanni Paiano Amatore, poiché non è possibile escludere con certezza che gli stessi fossero comunque presenti alle operazioni e che abbiano potuto assistere, in ipotesi, a presunte irregolarità.

4.10. La dedotta inammissibilità del ricorso originario, anche per tal riguardo, non merita condivisione, dovendosi sul punto respingere le censure sollevate dal Comune di Poggiardo e dagli odierni controinteressati.

5. Nel merito, esaminando ora il ricorso principale, ritiene il Collegio che esso sia infondato e debba essere respinto, seppure alla luce delle seguenti ragioni.

6. In ordine alle sette schede che gli appellanti principali lamentano essere state illegittimamente attribuite alla lista n. 3, anzitutto, si deve confermare in toto la statuizione del primo giudice, che a ragione, in applicazione del principio del favor voti, ne ha sancito la legittimità.

6.1. Quanto alla scheda scrutinata nella sezione n. 2 e attribuita alla lista n. 3, che non riportava lo sbarramento di alcun simbolo e recava una scritta – “Calafati”, il nome del candidato sindaco – posizionata nell’estremo margine destro del fondo uniforme, deve trovare applicazione il principio, correttamente declinato dalla sentenza impugnata, che il voto debba ritenersi valido tutte le volte in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, che in questo caso appare inequivoca nel senso di attribuire la propria preferenza alla lista n. 3.

6.2. Può trovare qui applicazione, quantomeno in via analogica, la regola di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 132 del 1994, regolamento attuativo della l. n. 81 del 1993 in materia di elezioni comunali e provinciali, a mente del quale «nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, l’indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell’art. 5, comma 6, anche come voto alla lista collegata».

6.3. In conformità con il consolidato orientamento di questo Consiglio, che mere anomalie del tratto, d’altronde, «le incertezze grafiche, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, ovvero indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse, non invalidano di per sé il voto espresso» (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2000, n. 5609; Cons. St., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1897; Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2001, n. 6052; Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374).

6.4. Non se ne può pertanto concludere, come pretendono gli appellanti principali, che l’apposizione del nominativo sul margine destro del fondo, anziché nell’apposito rettangolo, renda l’indicazione della preferenza incerta, ambigua, o addirittura palesi l’intenzione, da parte dell’elettore, di farsi in qualche modo identificare.

6.5. Anche le contestazioni (pp. 10-13 dell’appello incidentale) relative all’assegnazione delle schede riportanti un crocesegno sulla lista n. 3 e indicanti una preferenza per “Antonio acquedotto” oppure “Ciriolo Antonio acquedotto” o di quella avente pure un crocesegno sulla lista n. 3 e riportante una preferenza per “Dottore Gravante”, pure riproposte dagli odierni appellanti, devono essere disattese.

6.6. L’indicazione delle professioni accanto al nome del candidato – nel caso di specie quelle, rispettivamente, di dipendente dell’acquedotto pugliese e di medico – non costituisce, nei piccoli centri come quello in questione, segno di riconoscimento, ma esplica valenza rafforzativa dell’identificazione di un soggetto che, all’interno di una ristretta comunità locale, viene inequivocabilmente associato ad una certa professionale, anche per distinguerlo da eventuali omonimi.

6.7. Questo Consiglio ha infatti già rilevato, nell’affermare un principio che merita qui conferma, che «l’aggiunzione del titolo di studio posseduto e la professione effettivamente svolta, non può ritenersi volontà di far riconoscere il proprio voto, ma piuttosto, in una collettività ristretta, il modo di identificare le persone» (Cons. St., sez. V, 31 luglio 2012, n. 4349).

6.8. I sette voti assegnati alla lista n. 3 e contestati dagli appellanti, dunque, devono ritenersi tutti validi, con piena conferma, sul punto, della sentenza impugnata.

7. Quanto ai sette voti che, invece, gli appellanti lamentano essere stati illegittimamente non assegnati alla lista n. 2, si deve rilevare quanto segue.

7.1. Non condivisibile, anzitutto, è la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto corretto l’annullamento della scheda, scrutinata nella sezione n. 4, recante il contrassegno sul simbolo della lista n. 2 e, in corrispondenza della lista n. 3, l’indicazione di preferenza per il candidato “Zappatore”, appartenente a questa lista, poiché detto annullamento si pone in contrasto con la previsione dell’art. 57, comma settimo, del d.P.R. n. 570 del 1960, che rende inefficace la preferenza per candidato in una lista diversa, ma fa salvo il voto di lista, non distinguendo, come invece fa erroneamente la sentenza impugnata, tra l’ipotesi in cui il voto di preferenza sia inserito nel riquadro della lista votata o in altro riquadro (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 24 maggio 2004, n. 3360);

7.2. Nemmeno condivisibile è la sentenza impugnata laddove ha ritenuto corretto l’annullamento della scheda, scrutinata nella sezione n. 3, riportante lo sbarramento del simbolo collegato alla lista n. 2 e l’indicazione di una preferenza per un candidato della stessa lista e contenente, altresì, l’indicazione di un’altra preferenza per un candidato della stessa lista n. 2, però nello spazio corrispondente alla lista n. 3, anche qui perché, per le ragioni appena vedute, l’annullamento di tale scheda, dal T.A.R. invece ritenuto legittimo, si pone in contrasto con la previsione dell’art. 57, comma settimo, del d.P.R. n. 570 del 1960, che rende solamente prive di effetto le preferenze espresse per candidati appartenenti a liste diverse, senza invalidare, però, l’intero voto;

8. Meritevole di conferma, anche per le ragioni che si vedranno di seguito, è invece la sentenza impugnata laddove ha ritenuto correttamente annullate, per la sostanziale impossibilità di comprendere, anche applicando nella sua massima latitudine il principio del favor voti, le schede di cui ora meglio, e singolarmente, si dirà:

1) la scheda, scrutinata nella sezione n. 4 (p. 18 dell’appello principale), che conteneva due preferenze di due diversi candidati della lista n. 2, ma la prima scritta accanto alla lista n. 1 e la seconda accanto alla lista n. 3, non potendosi evincere, da tale scheda, se effettivamente l’elettore avesse inteso esprimere sicuramente una preferenza per la lista n. 2, sul cui simbolo non vi era alcun crocesegno, per poi indicare i nomi di due candidati di tale lista l’uno, però, accanto alla lista n. 1 e l’altro accanto alla lista n. 3 né potendo trovare applicazione l’art. 57, comma quinto, del d.P.R. n. 570 del 1960 – «sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata» – all’ipotesi, foriera di massima incertezza, in cui i nomi dei candidati della lista n. 2 siano scritti negli spazi corrispondenti a quelli di altre liste;

2) la scheda, scrutinata nella sezione n. 4 (pp. 18-19 dell’appello principale), che conteneva un crocesegno sulla lista n. 2 e sulla lista n. 3, ma che accanto ad ognuno recava la preferenza per i soli candidati della lista n. 2, in quanto non è possibile comprendere, avendo l’elettore barrato entrambi i simboli di lista, se egli abbia inteso votare per l’una o per l’altra e non potendo trovare applicazione, in questo caso, il principio dell’art. 57, comma sesto, del d.P.R. n. 570 del 1960 il quale, nel prevedere che «se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati», non si può estendere al caso in cui il nome dei candidati della stessa lista non sia scritto nello spazio a questa dedicato, ma in quello dell’altra lista pure sbarrata, per l’assoluta incertezza in ordine alla preferenza espressa per una data lista dall’elettore, che potrebbe avere equivocato e/o confuso l’appartenenza del candidato all’una o all’altra lista;

3) le due schede contenenti due contrassegni, uno sulla lista n. 2 e uno sulla lista n. 3, ma asseritamente «recanti preferenze scritte solamente accanto alla lista n. 2» (p. 19 dell’appello principale), non già perché, come ha rilevato il T.A.R. per la Puglia, il duplice segno di croce apposto su due liste differenti non consente di pervenire a risultati certi in ordine alla preferenza per l’uno o per l’altra, essendo tale ipotesi invece contemplata dall’art. 57, comma sesto, del d.P.R. n. 570 del 1960, ma perché, sul punto, la dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista supplente Vittorio Carluccio – che peraltro, come ha dedotto il Comune di Poggiardo nel proprio controricorso (p. 8) senza specifica tempestiva contestazione da parte degli appellanti, non sarebbe stato nemmeno presente allo spoglio delle schede nella sezione n. 4, risultando tardiva, al riguardo, e quindi inammissibile la dichiarazione del presidente del seggio circa la sua presenza, depositata solo il 6 aprile 2017 in violazione del divieto dei novain appello di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. – appare generica e non contiene l’esatta indicazione dei nomi dei candidati della lista n. 2 che, solo laddove espressamente identificati, consentirebbe di applicare l’art. 57, comma sesto, del d.P.R. n. 570 del 1960, non potendo affermarsi con certezza che i nomi dei due candidati, asseritamente scritti dall’elettore accanto alla lista n. 2 (barrata insieme alla lista n. 3), appartenessero proprio alla lista n. 2;

4) la scheda elettorale contenente una parziale “abrasione” da parte dell’elettore di una porzione corrispondente al riquadro elettorale della lista n. 3, in quanto, come ha correttamente rilevato il T.A.R. per la Puglia sul punto, l’abrasione rende il voto riconoscibile, in violazione di quanto stabilisce l’art. 64, comma secondo, n. 2, del d.P.R. n. 570 del 1960, né appare verosimile quanto dichiarato il rappresentante di lista supplente, Vittorio Carluccio, secondo cui l’elettore aveva provato, «umettando con la saliva l’indice», a cancellare due preferenze nominative – “Piccioli e Macculi”, candidati nella lista n. 2, indicati accanto allo spazio della lista n. 3, non crocesegnata – ed aveva poi barrato l’effettiva lista n. 2, esprimendo la preferenza per la candidata Piccioli, perché, tralasciando la inverosimiglianza di tale ricostruzione la quale ha natura meramente congetturale, non si tratta di mera cancellatura, ma – come gli stessi appellanti ammettono (p. 24 del ricorso) – di una «leggera abrasione della scheda elettorale», che non può ritenersi inevitabile conseguenza della cancellatura, quale indice di un pur legittimo ripensamento dell’elettore, bensì segno di riconoscimento, vietato dall’art. 64, comma secondo, n. 2, del d.P.R. n. 570 del 1960.

8.1. Sul caso dell’umettamento della scheda, del resto, merita più specificamente ricordare che questo stesso Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5654, si è pronunciato, nel senso dell’annullamento della scheda, proprio facendo applicazione dell’art. 64, comma secondo, n. 2, del d.P.R. n. 570 del 1960 sopra richiamato, a mente del quale sono nulli i voti contenuti in schede, che «presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto» ed evidenziando che, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto.

8.2. La cancellazione o la alterazione del voto già espresso rende la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato e «l’accertamento della idoneità di segni, scritture o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell’elettore deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo, stante l’evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l’elemento psicologico dell’elettore, in ragione della segretezza del voto» (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2013, n. 12), come invece postula la tesi degli appellanti, che va quindi respinta anche perché postula una inammissibile indagine sulla soggettiva intenzione dell’elettore.

9. Ne segue che, alla luce delle motivazioni sin qui esposte, la lista n. 2 otterrebbe, a tutto concedere, 1.893 voti, comunque inferiori, seppure di un solo voto, ai 1.894 voti ottenuti dalla lista n. 3, conseguentemente e legittimamente dichiarata eletta nella competizione elettorale del Comune di Poggiardo.

10. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello principale è infondato e deve essere respinto, meritando conferma, in via definitiva, la proclamazione degli eletti nelle consultazioni del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Poggiardo (LE).

11. La sentenza impugnata quindi, seppure per i motivi precisati, merita conferma sia nella parte in cui ha respinto il ricorso principale degli odierni appellanti sia nella parte in cui, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile, per difetto di interesse (che deve essere qui riconfermato, seppure per un solo voto), il ricorso incidentale, proposto in primo grado, dai controinteressati eletti della lista n. 3.

12. La reciproca soccombenza delle parti, per la reiezione dell’appello principale e di quello incidentale rispettivamente proposti dalle parti, giustifica l’integrale compensazione, tra le stesse, delle spese inerenti al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da Oronzo Amedeo Secondo Borgia, Giuseppe Carluccio, Damiano Merico e Barbara Piccioli, e sull’appello incidentale, proposto da Giuseppe Luciano Colafati, Massimo Gravante, Paola Iasella, Donato Lucio Rausa, Anna Celenia Solda, Luigi Antonio Zappatore, Marta Greco ed Antonella Pappadà, li respinge entrambi e per l’effetto conferma, ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Marco Lipari, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Massimiliano Noccelli   Marco Lipari
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

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