Thursday 23 February 2017 12:23:49

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Esame di Avvocato: il punteggio numerico vale come sintetica motivazione ed i pareri pro veritate sono irrilevanti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del consiglio di Stato Sez. IV del 8.2.2017

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 8.2.2017 ha ribadito, in ordine alla valutazione del candidato, i consolidati principi secondo cui: a) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, che nella fattispecie non è dato riscontrare; b) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; sez. IV, ordinanza 29 luglio 2016, n. 3141; sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3946; sez. IV, ordinanza 4 novembre 2016, n. 4952, sulla scia di Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175 e anche 1° agosto 2008, n. 328), che peraltro nella specie è stata formulata dalla sottocommissione, anche se in termini necessariamente sintetici; c) a queste conclusioni non possono essere contrapposti i pareri pro veritate che l’appellato più volte richiama in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, pareri di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della sottocommissione; spetta in via esclusiva a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (che nella fattispecie il Collegio non rileva), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 859; sez. IV, 17 aprile 2009, n. 1853; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110). Nella sentenza, inoltre si rileva che anche sotto la vigenza dell'art. 47 della legge n. 247/2012, è rimasto immutato il principio della fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e cioè della possibilità di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dai singoli componenti, i quali non intervengono in rappresentanza di interessi settoriali, dovendosi ritenere tuttora vigente l'art. 22, comma 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (cfr. ordinanze 6 maggio 2016, n. 1693 e 14 ottobre 2016, n. 4556; sentenza 21 ottobre 2016, n. 4406). Per maggiori informazioni vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 08/02/2017

N. 00558/2017REG.PROV.COLL.

N. 07632/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7632 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., dalla Commissione per gli esami di avvocato – sessione 2015 – presso la Corte d’appello di Milano, della Commissione per gli esami di avvocato – sessione 2015 – presso la Corte d’appello di Roma, in persona dei rispettivi presidenti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

il signor * , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Griselli, Andrea Manzi e Marco Salina, con domicilio eletto presso il secondo difensore in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sez. III, n. 1645/2016, resa tra le parti.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Roberto Riva;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Natale e l’avvocato Reggio D'Aci in dichiarata sostituzione dell’avvocato Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Nel dicembre 2015, presso la Corte d’appello di Milano, il dottor  * ha sostenuto con esito negativo le prove scritte per l’abilitazione alla professione di avvocato e ha quindi impugnato gli atti relativi formulando un ricorso articolato in quattro distinte censure (formalmente tre, ma la prima comprende in realtà due motivi distinti in relazione all’affermata illegittimità della sottocommissione esaminatrice).

2. Con sentenza in forma semplificata 12 settembre 2016, n. 1645, il T.A.R. per la Lombardia, sez. III, ha accolto il ricorso sul primo motivo. Il Tribunale territoriale ha ritenuto illegittima la composizione della sottocommissione esaminatrice che, nella seduta del 12 febbraio 2016, ha esaminato delle prove del ricorrente perché composta da quattro avvocati e da un docente e senza la partecipazione di un magistrato, mentre la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) avrebbe fatto venir meno il principio, frutto di uno stabile orientamento giurisprudenziale, della fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale rivestita.

3. L’Amministrazione della giustizia ha interposto appello contro la sentenza chiedendone la sospensione dell’efficacia esecutiva anche inaudita altera parte.

4. Con decreto 6 ottobre 2016, n. 4420, il Presidente della Sezione ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche fissando la camera di consiglio.

5. Il dottor * si è costituito in giudizio per resistere all’appello contrastando gli argomenti spesi dall’Avvocatura generale dello Stato e - ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. - riproponendo i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal T.A.R.:

a) illegittima composizione della sottocommissione esaminatrice, il cui presidente (avvocato  *) non comparirebbe nel decreto con il quale la medesima sottocommissione è stata nominata; la circostanza non sarebbe stata contestata dall’Amministrazione in primo grado e una produzione in sede di appello sarebbe inammissibile a norma dell’art. 104, comma 2, c.p.a.;

b) violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto illegittimamente la valutazione negativa sarebbe stata espressa in forma puramente numerica senza alcuna indicazione o sottolineatura o correzione; l’irragionevolezza di tale valutazione emergerebbe dai pareri pro veritate prodotti;

c) violazione dei criteri direttivi fissati dalla commissione centrale in data 1° dicembre 2015; il fatto che i numeri delle buste contenuti gli elaborati corretti nella medesima seduta siano tra loro sequenziali dimostrerebbero che, disattendendo tali criteri, le buste non sarebbero state rimescolate prima di essere assegnate alla sottocommissione.

6. Con memoria depositata il 28 ottobre 2016, il dottor Riva ha ribadito le proprie ragioni.

7. Con ordinanza 4 novembre 2016, n. 4951, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’Amministrazione, sospendendo la sentenza impugnata, fissando un esame del merito a breve per l’approfondimento delle ulteriori censure proposte dalla parte privata e invitando l’Avvocatura generale a depositare la documentazione cui si era riferita nel corso della discussione in camera di consiglio.

8. Con memoria depositata il 1° dicembre 2016, l’Amministrazione appellante osserva che:

a) il presidente della sottocommissione sarebbe pienamente legittimato per essere stato nominato con decreto ministeriale del 5 gennaio 2016 in sostituzione di un precedente componente;

b) la mancanza di un magistrato nella sottocommissione non sarebbe viziante alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato;

c) l’obbligo di rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati graverebbe sulla sottocommissione di esami costituita presso la Corte di appello sede delle prove scritte (nella specie: Milano) e sarebbe stato puntualmente assolto; un analogo obbligo, anche perché inutile, non varrebbe per la sottocommissione chiamata alla correzione delle prove (nella specie: Roma); l’indicazione della commissione centrale di “congruo rimescolamento”, anche se si dovesse intendere valere per entrambi le sottocommissioni, sarebbe una semplice raccomandazione, non avrebbe carattere vincolante e la sua eventuale inosservanza non produrrebbe effetti invalidanti; non vi sarebbe stata comunque alcuna violazione dell’anonimato che abbia potuto incidere sul giudizio;

d) per giurisprudenza consolidata, confermata anche dalla Corte costituzionale, la motivazione numerica sarebbe sufficiente a rendere legittimo il giudizio di inidoneità.

9. Con memoria deposita il 17 dicembre 2016 l’appellato:

a) dichiara di non insistere sulla censura di illegittima composizione della sottocommissione d’esame, prendendo atto della documentazione depositata dall’Amministrazione e pur criticandone la tardività;

b) insiste sul motivo concernente l’omesso rimescolamento delle buste, perché sarebbe accertato che questo non sarebbe avvenuto e Roma, mancherebbe la prova dell’avvenuto rimescolamento a Milano e le indicazioni della commissione centrale non potrebbero essere declassate a mere raccomandazioni non vincolanti;

c) ritiene inattendibile la valutazione della sottocommissione, accompagnata da un breve giudizio generico, assertivo e avulso dal contenuto degli scritti esaminati, richiamando ancora il tenore dei pareri pro veritate versati in atti;

d) alla luce della nuova disciplina legislativa, dissente dalla permanenza della regola di perfetta fungibilità tra i componenti della sottocommissione.

10. Con memoria depositata il 28 dicembre 2016, l’Amministrazione osserva che la parte privata non avrebbe mai contestato il mancato mescolamento delle buste presso la Corte d’appello di Milano, di cui si offre comunque di dar prova, se necessario, ma solo presso la Corte d’appello di Roma, cosicché la relativa censura sarebbe nuova e dunque inammissibile.

11. All’udienza pubblica del 19 gennaio 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

12. In via preliminare, il Collegio osserva che:

a) la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite - eccezion fatta per quanto concerne il punto del rimescolamento delle buste presso la Corte d’appello di Milano - ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, e con il limite ricordato, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;

b) l’appellato non insiste sull’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall’Amministrazione in questa sede di appello; tale eccezione sarebbe comunque infondata alla luce dell’esplicita richiesta formulata dalla Sezione con la ricordata ordinanza cautelare n. 4951/2016 nell’esercizio del potere attribuito al giudice dall’art. 64, comma 3, c.p.a.;

c) l’appellato egualmente non insiste sul motivo di illegittima presenza nella sottocommissione d’esame di un componente non nominato.

13. In ordine ai restanti motivi del ricorso di primo grado, riproposti in questa sede, non ha fondamento il vizio che si vorrebbe far derivare dalla mancata presenza di un componente magistrato. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da quanto già affermato in sede cautelare alla luce dell’orientamento costante della Sezione secondo cui, anche sotto la vigenza dell'art. 47 della legge n. 247/2012, è rimasto immutato il principio della fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e cioè della possibilità di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dai singoli componenti, i quali non intervengono in rappresentanza di interessi settoriali, dovendosi ritenere tuttora vigente l'art. 22, comma 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (cfr. ordinanze 6 maggio 2016, n. 1693 e 14 ottobre 2016, n. 4556; sentenza 21 ottobre 2016, n. 4406).

14. E’ del pari infondata la censura di illegittimità e irragionevolezza della valutazione negativa del candidato, in quanto non possono non valere i consolidati principi secondo cui:

a) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, che nella fattispecie non è dato riscontrare;

b) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; sez. IV, ordinanza 29 luglio 2016, n. 3141; sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3946; sez. IV, ordinanza 4 novembre 2016, n. 4952, sulla scia di Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175 e anche 1° agosto 2008, n. 328), che peraltro nella specie è stata formulata dalla sottocommissione, anche se in termini necessariamente sintetici;

c) a queste conclusioni non possono essere contrapposti i pareri pro veritateche l’appellato più volte richiama in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, pareri di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della sottocommissione; spetta in via esclusiva a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (che nella fattispecie il Collegio non rileva), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 859; sez. IV, 17 aprile 2009, n. 1853; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110).

15. Infine, quanto al discusso rimescolamento delle buste, l’Amministrazione appellante non può essere seguita là dove afferma che il privato si dorrebbe solo del mancato svolgimento dell’operazione a Roma e non anche a Milano, perché dalla lettura degli atti di parte appare invece evidente che la censura investe globalmente l’omissione dell’incombenza.

15.1. In sede di udienza pubblica, la difesa del privato si è opposta all’acquisizione dei verbali relativi alle operazioni svolte presso la Corte d’appello di Milano. L’opposizione va disattesa, in quanto tale documentazione è essenziale ai fini del decidere.

15.2. Infatti, il Collegio ritiene che, una volta acclarato l’avvenuto rimescolamento anche presso una sola Corte d’appello, il vizio denunciato dal privato, anche se accertato, degraderebbe comunque a semplice irregolarità non viziante, perché sarebbe comunque fatta salva l’esigenza sostanziale di garanzia dell’assoluto anonimato dei candidati, neppure potenzialmente suscettibile di essere messa in pericolo dall’omissione dell’operazione nella diversa sede (questa è l’esigenza che ha tenuto presente l’Adunanza plenaria nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26; mentre nel precedente della Sezione 9 febbraio 2016, n. 526, nessun rimescolamento appariva avere avuto luogo, in alcuna sede).

16. Tanto premesso, occorre dunque disporre istruttoria, prescrivendo all’Amministrazione appellante di depositare i verbali sopra richiamati nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione - o dalla notificazione, se anteriore - della presente decisione.

17. Per il seguito del giudizio può essere fissata l’udienza pubblica del 9 novembre 2017.

18. Ogni ulteriore determinazione sul rito, nel merito e quanto alle spese va rinviata alla definizione della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il motivo del ricorso di primo grado accolto dalla sentenza impugnata come pure gli altri motivi non esaminati dal T.A.R. e ritualmente riproposti in questa sede, ad eccezione dell’ultimo in ordine al quale dispone istruttoria, nei tempi e nei modi esposti in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del processo l’udienza pubblica del 9 novembre 2017.

Rinvia alla definizione del giudizio ogni ulteriore decisione su rito, merito e spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia   Filippo Patroni Griffi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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