Friday 14 December 2018 08:41:00
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 7.12.2018
Per quanto concerne il corretto governo dell’esercizio del poter di autotutela – in disparte la comprovata illegittimità dell’originario permesso di costruire per effetto del carattere esorbitante delle volumetria originariamente autorizzata - appare sufficiente rinviare ai principii sanciti dalla decisione n. 8 del 2017 di cui all’Adunanza plenaria di questo Consiglio, secondo cui, nella vigenza dell'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 – introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 – l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio intervenuto (anche) ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato «deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi:
a) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole' per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro;
b) che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi);
c) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte».
Nel caso di specie, il “ripensamento” dell’amministrazione è intervenuto pochi mesi dopo l’adozione del rilascio del permesso di costruire, a fronte di una prospettazione di parte che non rappresentava correttamente l’area di intervento, sicché nessun affidamento poteva dirsi consolidato in capo agli istanti.
Non miglior sorte meritano i rilievi circa le modalità e i tempi con cui il Comune resistente ha proceduto ad esercitare le proprie funzioni in materia di catasto.
Essi, invero, risultano inconferenti ai fini di cui trattasi in quanto, come sopra ricordato - e come messo in luce dagli stessi appellanti - i dati catastali determinano esclusivamente una presunzione che deve essere vinta dai rivendicanti (Cass. civ., Sez. II, 24 aprile 2018, n. 10062), o comunque da chi agisce per fare accertare un diritto (e/o interesse) «che trovi il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione» (Cass. Civ. Sez. II, 18 gennaio 2017, n.1210)” (…) per continuare nella lettura vai alla sentenza
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