Wednesday 24 September 2014 22:00:14

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi pubblici: i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.9.2014

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che I rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Come ha chiarito il Consiglio di Stato (sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012, n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276), nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale* del 2013, proposto da:

Alba Luigia, Adriana Aprea, Autilia Archetti, Adriana Buono, Giovanna Buonopane, Salvatore Carannante, Concetta Cardinale, Maria Rosaria Carini, Francescalaura Casillo, Katia Cherubini, Silvio Confessore, Anna Laura Deviato, Anna Di Martino, Maria Rosaria Di Taracnto, Angelo Esposito, Antonietta Fabrizio, Antonio Gagliotti, Pasqualina Iacono, Maria Langella, Maria Magnacca, Francesca Masala, Filomena Mastroianni, Maria Mazza, Annamaria Minopoli, Gabriele Montagano, Cristina Nacca, Antonella Napolitano, Giuseppina Nappo, Rachelina Nebulosi, Antonietta Pagano, Vittoria Panarese, Anna Grazia Panebianco, Valentina Paumgardhen, Maddalena Petrella, Francesca Riccardi, Enrico Righi, Teresa Romei, Paolo Saggese, Giuliana Scolastico, Gelsomina Sirignano, Tiziana Terracciano, Monika Wilmer, Maria Angela Zanfardino, Domenico Zerella, rappresentati e difesi dagli avv. Guido Granzotto e Guido Marone, con domicilio eletto presso Guido Granzotto in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 22;

 

contro

 

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (Ufficio scolastico regionale per la Campania) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Paola Cannavale, Gerardo Salzillo, Ivana Nobler, Maria Rosaria Marulo, Emilia Di Blasi, Sergio Di Martino, Angela Renis, Addolorata Langella, Raffaele Palomba, Beatrice Oliva, Alfredo Di Vizio, Edoardo Citarelli, Ida Di Lieto, Cristiana Iervolino, Rosario Pesce, Sofia Palumbo, Antonietta Iuliano, Paola Carnevale, Lucia Reggiani, Annalisa Lombardi, Daniela Novi, Claudio Naddeo, Gabriella Clemente, Angela Faraone, Elena Pappalardo, Vincenza D’Elia, Ersilia Buonocore, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

Maria D’Alessio, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

 

nei confronti di

Filomena Adinolfi, Cristina Mirabella, Giuliano Mango, Maria Luisa Salvia, Tiziana D’Isanto, Palmira Masillo, Giovanni De Pasquale, Liliana Monetti, Cristina Casaburo, Rosa Pellegrino, Alessandra Di Bello, Antonella Pappalardo, Luigia Conte, Carmela Concilio, Rossella De Luca, Marina Petrucci, Annarosaria Lombardo, Viviana Mangano, Stefania Colicelli, Maria Pappalardo, Alessandra D’Agostino, Claudia Giaquinto, Concetta Ferraro, Rosaria Murano, Maria Gioconda Tepedino, Giacomina Capuano, Giulia Valentino, Gelsomina Langella, Assunta Barbieri, Ferdinando Pirro, Maria Iervolino, Anna Maria Fierro, Gianmarco D’Ambrosio, Marcellino D’Ambrosa, Maria Luisa Buono, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92; Maria Rosaria Gualtieri, Aurora Mariani, Maria Grazia Mele, Adele Masi, Angela Faraona, Rosa Porciello, Antonella Frongillo, Marco Pirone, Maria Monetta, Rosaria Papalino, Margherita Attanasio, Giuseppina Ambrosio, Gelsomina Raia, Marianna Rusciano, Maria Montuori, Cosimina Rocco, Giuseppina Di Guida, Maria Rosaria D’Alfonso, Maria Antonietta Rizzo, Annalisa Lojacono, Elena Pappalardo, Vicenza D’Ella, Attilio Trusio, Elisa Scattaretico, Angelo De Maio, Carmine Esposito, Emilia Strollo, Antonella Torcila, Gabriella Russo, Ugo Capasso, Nicola Ansanelli, Antonietta Nusco, Lia Anna Degani, Virginia De Robbio, Marianna Guarino, Mariacarmela Iorio, Giuliana Novelli; Gabriella Curato, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;



 

sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2014, proposto da:

Mariarosaria Panza, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Marone, Guido Granzotto, con domicilio eletto presso Guido Granzotto in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 22;

 

 

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (Ufficio scolastico regionale per la Campania) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Filomena Adinolfi, Angela Faraone, Antonella Pappalardo, Annarosaria Lombardo, Viviana Mangano, Vincenza D’Elia, Elena Pappalardo, Ersilia Buonocore, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Pietro Carlino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92; Maria Rosaria Gultieri, Cristina Mirabella, Aurora Mariani, Maria Grazia Mele, Giuliano Mango, Maria Luisa Salvia, Adele Masi, Tiziana D’Isanto, Palmira Masillo, Giovanni De Pasquale, Liliana Monetti, Cristina Casaburo, Rosa Pellegrino, Alessandra Di Bello, Rosa Porciello, Antonella Frongillo, Luigia Conte, Marco Pirone, Maria Monetta, Carmela Concilio, Rossella De Luca, Rosaria Papalino, Marina Petrucci, Margherita Attanasio, Giuseppina Ambrosio, Gelsomina Raia, Marianna Rusciano, Maria Montuori, Cosimina Rocco, Giuseppina Di Guida, Stefania Colicelli, Maria Rosaria D’Alfonso, Maria Pappalardo, Maria Antonietta Rizzo, Alessandra D’Agostino, Claudia Giaquinto, Annalisa Lojacono, Concetta Ferraro, Elena Pappalardo, Rosaria Murano, Attilio Trusio, Elisa Scattaretico, Maria Gioconda Tepedino, Gabriella Curato, Angelo De Maio, Giacomina Capuano, Carmine Esposito, Emilia Strollo, Antonella Torella, Giulia Valentino, Gabriella Russo, Gelsomina Langella, Ugo Capasso, Assunta Barbieri, Ferdinando Pirro, Gabriella Clemente, Nicola Ansanelli, Antonietta Nusco, Maria Iervolino, Anna Maria Fierro, Gianmarco D’Ambrosio, Marcellino D’Ambrosa, Lia Anna Degani, Maria Luisa Buono, Virginia De Robbio, Marianna Guarino, Mariacarmela Iorio, Giuliana Novelli;



 

sul ricorso numero di registro generale 9248 del 2013, proposto da:

Rosaria Perillo, Enrica Caliendo, Tiziana Stellato, Flora Carrano, Donatella Veneziano, Rita Massaro, Patrizia Rita Cioffi, Carmela Setaro, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Roma, via Sardegna, 69;

 

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (Ufficio scolastico regionale per la Campania) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

 

Filomena Adinolfi, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Paolino, Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

Maria Rosaria Gualtieri, Cristina Mirabella, Aurora Mariani, Maria Grazia Mele, Giuliano Mango, Maria Luisa Salvia, Adele Masi, Tiziana D’Isanto, Palmira Masillo, Giovanni De Pasquale, Liliana Monetti, Cristina Casaburo, Rosa Pellegrino, Angela Faraona, Alessandra Di Bello, Rosa Porciello, Antonella Frongillo, Antonella Pappalardo, Luigia Conte, Marco Pirone, Maria Monetta, Carmela Concilio, Rossella De Luca, Rosaria Papalino, Marina Petrucci, Annarosaria Lombardo, Margherita Attanasio, Giuseppina Ambrosio, Gelsomina Raia, Marianna Rusciano, Maria Montuori, Viviana Mangano, Cosimina Rocco, Giuseppina Di Guida, Stefania Colicelli, Maria Rosaria D’Alfonso, Maria Pappalardo, Maria Antonietta Rizzo, Alessandra D’Agostino, Claudia Giaquinto, Annalisa Lojacono, Concetta Ferraro, Elena Pappalardo, Rosaria Murano, Vicenza D’Elia, Attilio Trusio, Elisa Scattaretico, Maria Gioconda Tepedino, Gabriella Curato, Angelo De Maio, Giacomina Capuano, Carmine Esposito, Emilia Strollo, Antonella Torella, Giulia Valentino, Gabriella Russo, Gelsomina Langella, Ugo Capasso, Assunta Barbieri, Ferdinando Pirro, Gabriella Clemente, Nicola Ansanelli, Antonietta Nusco, Maria Iervolino, Anna Maria Fierro, Gianmarco D’Ambrosio, Marcellino D’Ambrosa, Lia Anna Degani, Maria Luisa Buono, Virginia De Robbio, Marianna Guarino, Mariacarmela Iorio, Giuliana Novelli;

 

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 9239 del 2013, 9248 del 2013 e n. 2296 del 2014:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la. Campania, sezione VIII, 24 luglio 2013, n. 38052013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (Ufficio scolastico regionale per la Campania) e degli appellati indicati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 15 luglio 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Granzotto, Annunziata, Iacovino e l’avvocato dello Stato Basilica.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indiceva una procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, per n. 2.386 posti complessivi, di cui n. 224 per la Regione Campania.

2. La legge speciale del concorso stabiliva che i candidati che avessero superato una prova preselettiva di carattere culturale e professionale (art.8), avrebbero dovuto sostenere due prove scritte ed una prova orale, secondo quanto stabilito dall’art. 9; la medesima disposizione stabiliva che la selezione avrebbe compreso la valutazione dei titoli, oltre all’espletamento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso.

Più in dettaglio, l’art. 10 stabiliva che le due prove scritte avrebbero accertato la preparazione dei candidati sotto il profilo teorico ed operativo in relazione alla funzione di dirigente scolastico; la prima consisteva nella redazione di un elaborato su una o più delle aree tematiche di cui all’art. 8 del bando, mentre la seconda riguardava la risoluzione di un caso pratico di gestione dell’istituzione scolastica; per essere ammessi alla prova orale occorreva ottenere un punteggio minimo di 21/30 punti in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale, invece, consisteva in un colloquio interdisciplinare sulle aree tematiche di cui all’art. 8 del bando, con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti; oggetto di valutazione era anche la capacità di conversazione su tematiche educative su una lingua straniera prescelta dal candidato. Anche in questo caso per superare la prova occorreva un punteggio non inferiore a 21/30 punti.

Le aree tematiche di cui all’art. 8 del bando erano le seguenti:

a) Unione Europea, le sue politiche ed i suoi programmi in materia di istruzione e formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali ed ai processi di riforme ordinamentali in atto;

b) Gestione dell’istituzione scolastica, predisposizione e gestione del piano dell’offerta formativa nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed in rapporto alle esigenze formative del territorio;

c) Area giuridico – amministrativa - finanziaria, con particolare riferimento alla gestione integrata del piano dell’offerta formativa e del programma annuale;

d) Area socio - psicopedagogica, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, alla valutazione dell’apprendimento e dell’istituzione scolastica, alla motivazione, alla difficoltà di apprendimento, all’uso dei nuovi linguaggi multimediali nell’insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche;

e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale;

f) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione;

g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche diffuse;

h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

3. Con decreto AOODRCA/R.U. n. 13599 del 6 ottobre 2011 veniva nominata la commissione giudicatrice.

4. Dopo l’espletamento della prova preselettiva, il 14 e 15 dicembre 2011 si svolgevano le prove scritte.

5. Con decreto AOODRCA/R.U./3 del 3 gennaio 2012 la commissione giudicatrice veniva integrata, dando vita ad una commissione base e tre sottocommissioni.

6. Con verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 la commissione giudicatrice stabiliva i criteri di valutazione per la correzione delle due prove scritte, con la predisposizione di una specifica griglia riepilogativa.

7. Alla procedura concorsuale prendevano parte i ricorrenti i quali, tuttavia, non raggiungevano la sufficienza nelle prove scritte e, pertanto, non venivano ammessi alla prova orale.

8. I ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento:

- del decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 30 ottobre 2012 con il quale veniva approvato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal MIUR con D.D.G. 13 luglio 2011 nella parte in cui esclude i ricorrenti, nonché del verbale di correzione degli elaborati dei ricorrenti nella parte in cui attribuisce un punteggio insufficiente e del verbale di approvazione dei criteri di valutazione delle prove scritte (verbale n. 12 del 20 gennaio 2012);

- dei decreti dirigenziali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 6 ottobre 2011, del 3 gennaio 2012, del 5 gennaio 2012 e del 29 febbraio 2012 recanti nomina e successiva integrazione dei componenti della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni.

9. Con la sentenza impugnata il ricorso è stato respinto.

10. Con il ricorso in appello n. 201309239 sono stati dedotti i seguenti motivi così epigrafati:

a) error in iudicando. Motivazione perplessa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell’art. 404 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.

b) error in iudicando. Motivazione perplessa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

11. Con il ricorso in appello n. 201402296, proposto da Panza Mariarosaria sono state dedotte censure identiche a quelle proposte con il ricorso n. 201309239.

12. Con il ricorso in appello n. 201309248 vengono dedotti i seguenti motivi che possono così sintetizzarsi:

a) violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994; degli artt. 51 e 52 del Cod. proc. civ. e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione alle operazioni concorsuali della prof.ssa Buonaiuto;

b) sull’incompatibilità e sull’obbligo di astensione del dott. Marcucci; dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità resa a prove già avviate; omessa sottoscrizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità da parte dei membri e dei componenti delle commissioni di vigilanza; erronea redazione dei verbali;

c) sull’incompatibilità della prof.ssa Alessandra Monda;

d) sull’obbligo di astensione e la conseguente incompatibilità dei commissari di esame per la presenza al concorso e successiva ammissione dei propri vicari e collaboratori;

e) incompatibilità dei segretari della commissione Rita Facchiano e Stefano Coscia; mancata indicazione del soggetto verbalizzante e partecipazione alla seduta di soggetti estranei al collegio decisionale in relazione al verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 riguardante l’elaborazione dei criteri di valutazione delle prove scritte;

f) contemporanea presenza di alcuni membri di commissione in due luoghi diversi: tale aspetto renderebbe nulla tutta la procedura concorsuale;

g) numerose e continue dimissioni dei commissari d’esame o rinunce all’assunzione dell’incarico.

13. I ricorsi n. 9239 del 2013, n. 2296 del 2014 e n. 9248 del 2013 debbono essere riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza (art. 96, comma 1, del Cod. proc. amm.).

14. Vengono esaminati congiuntamente i motivi proposti con i ricorsi 9239 del 2013, n. 2296 del 2014 perché di contenuto identico.

15.1. Con il primo motivo di ricorso si censurano i provvedimenti impugnati in relazione alla partecipazione alla commissione di concorso di soggetti, che a giudizio della ricorrente non potevano farne parte ovvero per i quali non era stata fornita adeguata motivazione.

15.2. Il motivo è infondato.

15.3. La dottoressa Giuseppina Buonaiuto, componente della terza sottocommissione, è stata nominata in ragione delle sua qualifica di dirigente scolastico in servizio, e non come rappresentante sindacale. Tale ultima qualifica non le è, del resto, attribuibile, data la non sufficienza della partecipazione, in rappresentanza della FLC CGIL, all’osservatorio regionale di monitoraggio per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, evidenziata dagli appellanti. Diverso è, infatti, il concetto di “rappresentante sindacale”, del quale l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vieta la presenza nelle commissioni di concorso, e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l’appartenenza all’apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo “in rappresentanza” del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze. Né una tale appartenenza può essere fatta derivare dalla partecipazione della dottoressa Bonaiuto alla struttura di comparto dei dirigenti scolastici della Campania, anche evidenziata con i ricorsi, dato che la competenza in materia contrattuale propria di tale organizzazione si esplica nell’ambito di scelte generali, e non attiene alla gestione e alle scelte organizzative e di reale impulso all’attività che, secondo la circolare n. 11 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, condivisibilmente richiamata dal primo giudice, comporta l’incompatibilità prevista dalla norma.

Poiché, comunque, all’accertamento dell’incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947) e poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell’appartenenza al sindacato, ma dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa Bonaiuto, non può ravvisarsi l’illegittimità, sul punto, della composizione della commissione.

15.4. Non può ritenersi sussistere il vizio dedotto con riferimento al ruolo di docente rivestito dalla dottoressa Alessandra Monda in un corso tenutosi presso l’Università degli studi di Salerno (corso non preordinato alla preparazione al concorso per dirigenti scolastici, ma teso a fornire le competenze di gestione strategica e le conoscenze di base per la funzione dirigenziale della scuola), al quale hanno partecipato alcuni candidati ammessi alle prove orali, in ragione del contenuto del corso medesimo.

15.5. Il motivo è infondato anche nella parte in cui censura la partecipazione al procedimento concorsuale dei dott.ri Rita Facchiano e Stefano Coscia, in quanto appartenenti ad associazioni sindacali. Essi, svolgendo attività di segretari della commissione, non avevano alcun potere di incidere sulle scelte della commissione esaminatrice.

15.6. Non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine alla scelta dei commissari (nel caso di specie il prof. Capunzo, preside della facoltà di scienze dell’educazione), giustificandosi la scelta stessa in ragione della qualifica rivestita; né la censura svolta, in merito, dai ricorrenti deduce una concreta violazione dei criteri indicati dall’art. 10 del d.p.r. 140 del 2008, per la concreta e specifica carenza della necessaria competenza in capo ad alcuni dei commissari.

16.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si censurano gli atti impugnati nella parte in cui la commissione di concorso ha fissato i criteri per la valutazione delle prove.

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente osservare che i ricorrenti agiscono per la tutela di un interesse pretensivo che, nel caso di specie, è rappresentato dalla possibilità di rinnovare il concorso con la ripetizione, se del caso, di esso, sin dalle prove scritte.

Orbene nel valutare il vizio dedotto il Collegio non può prescindere dall’evidenziare alcuni dati di ordine fattuale: alle prove orali sono stati ammessi circa 960 candidati.

L’idoneità di un criterio deve essere valutato anche all’esito della sua applicazione.

Il dato numerico degli ammessi agli orali dimostra sia la funzionalità dei criteri, sia la possibilità per i candidati di svolgere le prove riportando la valutazione, richiesta dal bando, necessaria per superare la prova.

16.2. Il motivo è infondato anche in relazione alla dedotta brevità del tempo utilizzato dalla Commissione per la correzione dei compiti. Il tempo dedicato dalla commissione alla valutazione di ciascun elaborato non è sindacabile, dato che l’indicatore medio sconta la disomogeneità dell’oggetto del giudizio, nell’ambito del quale l’evidenza di assolute insufficienze ben può emergere anche in tempi brevissimi; inoltre, la dedotta insufficienza è stata riferita in modo del tutto generico, e non con attinenza agli specifici elaborati della ricorrente.

17. Si passa all’esame dei motivi proposti con il ricorso n. 2013/9248.

18. In relazione al primo motivo di ricorso si rinvia a quanto osservato sub § 15.3.

19.1. Infondato è il secondo motivo del ricorso nella parte in cui censura la partecipazione alla procedura concorsuale del dott. Marcucci.

La presenza del dottor Angelo Francesco Marcucci, coniuge della candidata Rosalia Manasseri (25 gennaio 1964), tra i componenti supplenti non inficia la legittimità della composizione della commissione, dato che tale soggetto non ha mai partecipato ai lavori e si è dimesso prima dell’espletamento delle prove orali.

19.2. Il motivo, nella parte in cui deduce l’omessa sottoscrizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità da parte dei membri e dei componenti delle commissioni di vigilanza, è invece inammissibile per essere stato proposto per la prima volta nel ricorso in appello.

20. È invece inammissibile il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui censura la partecipazione alla procedura concorsuale della prof.ssa Alessandra Monda, perché è stato proposto per la prima volta nel giudizio di appello.

21. È infondato il quarto motivo d’appello.

I rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato (sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012, n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276), e come ha rilevato la sentenza impugnata, nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica.

22.1. Per l’esame del motivo si rinvia al § 15.5.

22.2. E’ invece inammissibile la censura relativa alla mancata indicazione del soggetto verbalizzante nella seduta del 20 gennaio 2012, riguardante l’elaborazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, perché proposta per la prima volta in appello.

23. È ancora inammissibile il sesto motivo di ricorso, relativo alla contemporanea presenza di alcuni membri di commissione in due luoghi diversi, perché proposto per la prima volta in appello.

24. Anche il settimo e ultimo motivo di ricorso è inammissibile per essere stato proposto per la prima volta in appello, ferma restando la sua infondatezza in quanto nessuna norma pone un limite numerico alle dimissioni dei commissari e alla loro sostituzione.

25. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) previamente riuniti i ricorsi n. 9239 del 2013, n. 9248 del 2013 e n. 2296 del 2014, come in epigrafe proposti, definitivamente pronunciando su di essi, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

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