Thursday 18 May 2017 11:00:01

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Interdittiva antimafia: la prognosi di permeabilità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 16.5.2017

"La formulazione della prognosi di permeabilità non può essere ancorata al mero dato formale dei passaggi societari, ma deve necessariamente addentrarsi nell’analisi della storia e dell’evoluzione della partnership, al fine di comprendere, alla luce anche dei tempi e delle modalità dei passaggi societari, nonché degli altri elementi extra societari di rilievo e del contesto di operatività, se siffatta partnership possa essere indice di condivisione di obiettivi e metodi. Ed infatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2016, n. 463)" Per approfondire vai alla sentenza della Terza Sezione del Consiglio d ìi Stato del 16 maggio 2017.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 16/05/2017

N. 02327/2017REG.PROV.COLL.

N. 06376/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6376 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Migliarotti (C.F. MGLFNC71E15F839O), Clemente Manzo (C.F. SMNZCMN79L15B715H), domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 

contro

U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli -Sezione I, n. 2738/2016, resa tra le parti, concernente il diniego della richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ex art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 (c.d. white lists), in riferimento alle categorie “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, “noli a freddo di macchinari” e “noli a caldo”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Andrea Galvani su delega di Francesco Migliarotti e l'Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1.La -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Campania il diniego della richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list), in riferimento alle categorie “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, “noli a freddo di macchinari” e “noli a caldo”. Diniego così motivato dalla Prefettura di -OMISSIS-: “-OMISSIS-, amministratore della … -OMISSIS- ha acquistato le quote di partecipazione della società da -OMISSIS-, rinviato a giudizio per i reati di cui all’art. 353 cod. pen., commesso con l’aggravante di cui all’art. 7 della l. n. 203/1991”; - “-OMISSIS- è socio accomandatario e liquidatore della -OMISSIS-, di cui fino al 3 febbraio 2014 era socio accomandante la -OMISSIS-”; - “nel 2014 i due -OMISSIS- hanno avuto cointeressenze economiche sempre con la -OMISSIS-, cedendo le proprie quote alla -OMISSIS-”; - “il predetto -OMISSIS- è socio con -OMISSIS- nella -OMISSIS-”.

2. Il TAR, a seguito di analitica ricostruzione dei fatti ha ritenuto che “gli elementi fattuali dianzi illustrati denotano gli intensi e plurimi legami (diretti e indiretti) economico-aziendali tra i germani -OMISSIS- e -OMISSIS-, imprenditore rivelatosi organico al clan camorristico dei ‘casalesi’ (oltre che imparentato con suoi esponenti di primo piano), nonché il coinvolgimento dei medesimi germani -OMISSIS- in un intreccio di frequentazioni, rapporti (anche lavorativi) e vicende riconducibili agli ambienti della locale criminalità organizzata di tipo mafioso”. Ha di conseguenza respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello la -OMISSIS-.

4. Nel giudizio si è costituita l’amministrazione ed ha chiesto la reiezione del gravame.

4. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2017.

DIRITTO

1.Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe travisato i fatti laddove afferma che la cessione delle quote da parte del -OMISSIS- avvenne nel 2010 sulla base di un atto privo di data certa. In realtà si tratterebbe di atto pubblico. Errato sarebbe altresì il rilievo dato in sentenza al sig. -OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS-(società della quale -OMISSIS- è stato socio accomandatario). Le indagini preliminari a carico del medesimo (12928/08) sarebbero state oggetto di archiviazione. Le sue frequentazioni (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (indicati nel provvedimento prefettizio come esponenti del -OMISSIS-) sarebbero irrilevanti posto che trattasi di soggetti risarciti dallo Stato per ingiusta detenzione (-OMISSIS-) o di rappresentanti dell’associazionismo locale (il -OMISSIS- è stato il rappresentante dell’associazione autotrasportatori di -OMISSIS-) incontrati per motivi del tutto trasparenti, o di soggetti la cui posizione penale è stata archiviata (-OMISSIS-). 

Anche il rapporto tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, evidenziato dal giudice di prime cure, sarebbe manchevole di attualità poiché risalente ad oltre 10 anni prima. La titolarità di quote della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- sarebbe durata solo 8 mesi, né vi sarebbero stati rapporti commerciali di rilievo con il -OMISSIS-, destinatario di informativa interdittiva. Il medesimo non avrebbe mai ricoperto ruoli nella compagine -OMISSIS-. La -OMISSIS-, dal 2005 (epoca della sua costituzione) al 2010 (in cui il sig. -OMISSIS- ha ceduto a -OMISSIS- le quote) sarebbe stata sempre in perdita. La -OMISSIS-, altra società menzionata nell’informativa, sarebbe sempre rimaste inoperosa. 

In ogni caso la sentenza non avrebbe colto che nel periodo tra l’anno 2010 ed il 2013 i f.lli -OMISSIS- hanno iniziato un percorso di separazione dell’attività dal sig. -OMISSIS-.

2. L’appello non è fondato. L’assunto sul quale l’informativa impernia è il legame commerciale, documentato da cointeressenze societarie, dei f.lli -OMISSIS- con il sig. -OMISSIS-, soggetto quest’ultimo che, oltre ad essere imparentato con i -OMISSIS-, considerati elementi di spicco del -OMISSIS-, si è reso protagonista di specifici fatti reati di abuso di ufficio e di turbata libertà degli incanti, nonché di elusione delle misure antiriciclaggio - in relazione alla procedura di affidamento dei lavori di completamento della casa comunale (impianti tecnologici ed opere edili), indetta dal Comune di -OMISSIS- con determinazione dirigenziale n. 197 del 18 aprile 2006 – con l’aggravante di “creare vantaggio ad associazioni di tipo camorristico ricollegabili al c.d. -OMISSIS-, attesi i collegamenti e le cointeressenze anche economiche di -OMISSIS- con appartenenti apicali della camorra -OMISSIS- facente capo a -OMISSIS-, tra cui si distinguevano le figure dei -OMISSIS-, cugini del medesimo -OMISSIS-, e in particolare di -OMISSIS-, noto esponente di spicco del medesimo clan camorristico….”.

2.1.Gli ulteriori elementi, ed in particolare, le frequentazioni del sig.-OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS- - sulle quali l’appellante molto si sofferma nelle proprie difese - sono di minor rilievo ed hanno il ruolo di corroborare il sospetto della permeabilità già pienamente ricavabile da quanto sopra detto, e segnatamente dalla fitta trama di rapporti societari documentati dalla Prefettura ed analiticamente passati in rassegna dal primo giudice. 

Risulta che la -OMISSIS- sia stata costituita il 6 settembre 2005 dalla -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-, della quale, all’epoca, -OMISSIS- era socio ed amministratore unico. Successivamente, in data 3 ottobre 2007, le quote partecipative della -OMISSIS- sono state cedute a -OMISSIS- ed a -OMISSIS-. In ulteriore prosieguo, in data 27 settembre 2010, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno acquistato le quote della -OMISSIS-, in proprietà di -OMISSIS- e della -OMISSIS-. In virtù di atto di cessione le loro quote figurano trasferite a -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS-, mentre le quote di -OMISSIS- figurano trasferite al fratello, in persona del medesimo -OMISSIS-. 

Inoltre -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS-, è stata accomandataria della -OMISSIS- di -OMISSIS- fino dicembre 2013; -OMISSIS- è stato socio della -OMISSIS- insieme a -OMISSIS-.

Insomma l’intreccio delle cointeressenze societarie è fitto ed intenso. 

2.2.Non convince affatto l’assunto della loro non attualità. La formulazione della prognosi di permeabilità non può essere ancorata al mero dato formale dei passaggi societari, ma deve necessariamente addentrarsi nell’analisi della storia e dell’evoluzione della partnership, al fine di comprendere, alla luce anche dei tempi e delle modalità dei passaggi societari, nonché degli altri elementi extra societari di rilievo e del contesto di operatività, se siffatta partnership possa essere indice di condivisione di obiettivi e metodi. Ed infatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2016, n. 463).

2.3. Nel caso di specie non v’è dubbio che la separazione societaria, dopo anni di documentata cointeressenza, non può di per sé sola, in assenza di indicazioni chiare, nette ed inequivoche, costituire indice di estraneità al rischio di permeabilità, legato a situazioni e a fatti di cui è parte e si è reso protagonista l’ex socio. 

Le affermazioni del primo giudice sul punto, e le conclusioni cui il medesimo coerentemente giunge, sono pienamente condivisibili.

3.L’appello è pertanto respinto. 

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese sostenute dall’amministrazione per la difesa in appello, forfettariamente liquidate in €. 2.000 (duemila) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone e società menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Giulio Veltri   Franco Frattini
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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