Friday 15 April 2022 13:51:03

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Guardia dì Finanza: l’eccezionale gravità dei fatti che non consente il rientro del militare in servizio allo scadere dei cinque anni dì sospensione cautelare

segnalazione del Prof. Avv Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 15.4.2022

 

Il Consiglio di Stato Sezione Seconda con sentenza depositata in data 15 aprile 2022 ha rigettato l’appello proposto da un vice brigadiere della Guardia di Finanza, contro la sentenza del T.A.R. con cui è stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di sospensione dall’impiego adottato ai sensi dell’art. 919, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 (C.o.m.), in pendenza di procedimento penale e prosecuzione del precedente, assunto ex comma 1 della medesima disposizione.

L’art. 919 del d.lgs. n. 66 del 2010 (C.o.m.), dopo aver stabilito al primo comma che la sospensione precauzionale non può avere durata superiore a cinque anni, al terzo comma prevede, che «Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’articolo 917 […]».

Per il giudice di primo grado il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato in relazione all’eccezionale gravità delle condotte contestate al ricorrente e agli indizi di colpevolezza emersi nel procedimento penale. Non sussistevano pertanto quei profili di manifesta illogicità, abnormità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti che consentono di sindacare la discrezionalità della scelta della P.A.

Ad avviso del Consiglio dì Stato le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sono corrette e condivisibili in quanto non è dubbio che la norma di cui all’art. 919, comma 3, C.o.m. abbia portata eccezionale e derogatoria rispetto al periodo massimo della sospensione cautelare dal servizio, la quale costituisce, in termini generali, una misura necessariamente temporanea perché tende a proteggere un interesse nell’attesa di un successivo accertamento e quindi per sua natura deve essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione di quell’interesse e non essere tale da gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente comprime (cfr. C. Cost. n. 206 del 1999, pur concernente diversa ipotesi normativa).

La valutazione in merito al fatto che il vulnus sia tale da non consentire neppure temporaneamente il rientro in servizio del militare, come pure quella sull’eccezionale gravità dei fatti per i quali pende il procedimento penale, che costituiscono i presupposti che congiuntamente, ai sensi dell’art. 919, co. 3, c.o.m. consentono di procedere legittimamente alla sospensione precauzionale ultraquinquennale, è tuttavia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione stessa, sia in quanto la norma non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, «[d]i talché, è solo la valutazione dell’amministrazione competente che potrà ritenere sussunta la fattispecie concreta nella fattispecie astratta in cui è possibile disporre la sospensione precauzionale ultraquinquennale» (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2018, n. 2873), sia perché, «[t]rattandosi della valutazione di interessi strettamente legati all’attività amministrativa, non v’è dubbio che, in via ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto» (così, ancora una volta in termini generali, trasponibili al caso in esame, C. Cost. n. 206 del 1999). Si tratta di giudizi che, dovendo essere «valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare» (art. 919, co. 3, C.o.m.), devono avvenire con riferimento alle specifiche condotte del singolo caso concreto e non già, in maniera del tutto generica, alla fattispecie incriminatrice contestata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2873/18 cit.; id., 30 dicembre 2014, n. 6440), dando conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti. Esse restano pertanto sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità sotto il profilo della ragionevolezza, logicità e coerenza, ma non per ragioni di merito, poiché il giudice non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il Consiglio dì Stato ha ritenuto che le ragioni ostative al rientro in servizio, addotte nel provvedimento impugnato in primo grado, “risultano adeguatamente illustrate, anche mediante richiamo per relationem al foglio del 6 febbraio 2015 del Comandante Regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, competente per territorio ai fini della disciplina di stato per ragioni di residenza del militare, nonché, con maggior dettaglio, alle proposte formulate dal Comando Provinciale di -OMISSIS- e da quello regionale -OMISSIS- rispettivamente con foglio del 6 marzo 2015 e del 23 marzo 2015. Nell’ambito di quest’ultimo risulta anche valutata la possibilità di un impiego dell’interessato in incarichi non operativi, escludendola tuttavia «poiché tali compiti appaiono comunque funzionali al buon andamento del Reparto e lo porterebbero, in ogni caso, ad inopportuni contatti con colleghi di altre articolazioni», sì da determinare l’«inevitabile “frattura” a livello fiduciario […]tra lo stesso e l’Amministrazione di appartenenza» (v. pag. 3 del provvedimento impugnato, che ne riporta anche in dettaglio le ragioni traendole dagli esiti documentati dell’indagine a suo carico). Il grave nocumento per il prestigio dell’Istituzione è ampiamente correlato al particolare disvalore della condotta ascritta all’interessato, che, «essendo stato capace di strumentalizzare ed indirizzare a fini illeciti le attività precipue della Guardia di Finanza» ha dimostrato «estrema pericolosità sociale». Infine «gli addebiti penali appaiono solidalmente dimostrati, per lo meno in termini di gravissimi indizi di colpevolezza, dalle intercettazioni telefoniche dalle quali si evincono, assolutamente esplicite, circostanze riguardanti fatti concussivi di eccezionale gravità commessi da un militare del Corpo il quale, proprio per le funzioni istituzionali rivestite, dovrebbe reprimere, nel modo più severo, l’evasione fiscale e, quindi, porsi di fronte ai cittadini quale esempio di condotta assolutamente corretta» e in quanto tali «hanno avuto risonanza nell’opinione pubblica».

Considerate la natura e le modalità delle circostanze evidenziate, il provvedimento risulta sufficientemente motivato in ordine alle ragioni che connotano di eccezionale gravità i fatti addebitati al militare, tenuto conto di ogni aspetto oggettivo e soggettivo della sua condotta, di cui l’amministrazione ha apprezzato il particolare disvalore con un giudizio immune da profili di illogicità o irragionevolezza, trattandosi di fatti che rientrano tra i casi in cui alla condanna può conseguire l’estinzione di diritto del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32 quinquies c.p.) e, per di più, caratterizzati dalle peculiari funzioni istituzionali dell’interessato. Le medesime circostanze consentono di concludere, ricorrendo ancora ai criteri valutativi d’ordine generale evidenziati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, che la misura contestata in primo grado non risulta incongrua rispetto all’effettività e alla consistenza dell’esigenza cautelare che la fonda, in rapporto alla gravità dell’accusa, al nesso di questa con le funzioni pubbliche svolte dall’interessato e alla natura delle funzioni medesime.

Tutto ciò non impedisce, astrattamente, all’amministrazione di determinarsi diversamente, in un secondo momento, sull’impiego dello stesso militare nell’ambito della Forza armata di appartenenza, poiché, come detto, si tratta della valutazione di interessi strettamente legati all’attività dell’amministrazione medesima e perciò rimessa, in via ordinaria, al suo apprezzamento. (…)”

Per continuare la lettura scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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