Wednesday 23 March 2022 16:26:19

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Giustizia amministrativa – Ricorsi – Limiti dimensionali – Covid-19 – Ricorsi in materia di obbligo vaccinale – Superamento – Consentito

segnalazione del Decreto presidenziale (TRGA di Trento) del 15 marzo 2022 n. 2 - Pres. Rocco

Su istanza di parte, il Presidente del TAR può, con proprio decreto, consentire il superamento dei limiti dimensionali dei ricorsi in materia di obbligo vaccinale (contro il Covid-19), previsto dall’art. 4 d.l. n. 44 del 2021, convertito con modificazioni in l. n. 76 del 2021 e ss.mm., in quanto tali ricorsi attengono ad “interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale”, nonché alla “tutela di diritti civili, sociali e politici (…) di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali”, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.C.S. n. 167 dd. 22 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 13-ter, co. 1, dell’Allegato 2 al c.p.a.

Per approfondire scarica il decreto presidenziale.

 

Testo del Provvedimento

ubblicato il 15/03/2022

N. 00002/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00045/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2022, proposto da 
RICORRENTI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Arcangela Spenillo, Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell’Interno, non costituitosi in giudizio; 

per l’annullamento

- dei decreti del Questore di Trento n. -OMISSIS- e del decreto della -OMISSIS- di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

- della contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021 , con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

- dell’invito di cui all’art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021;

- del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell’obbligo vaccinale Covid-19;

- della Circolare Ministero dell’Interno, P.S., prot. 6142 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;

- del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell’art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;

- del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;

- del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021;

- del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221;

- del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1;

nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza del patrocinio di parte ricorrente datata il 7 marzo 2022, sottoscritta digitalmente il giorno 11 marzo 2022 e depositata agli atti di causa in data 12 marzo 2022, con la quale testualmente si chiede “l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.167/2016, in virtù del numero dei ricorrenti, del numero dei provvedimenti impugnati, della tematica trattata (sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, ex art. 4 ter d.l. 44/2021), degli interessi di particolare rilievo economico, politico e sociale, e delle questioni di legittimità costituzionale che si chiede di trattare”, specificando - altresì - che “in relazione ai limiti di cui all’art. 3” del predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato e alle esclusioni di computo contemplate dal susseguente suo articolo 4, “il limite superato è di circa 12.000 caratteri (corrispondenti a circa 5-6 pagine)”;

Visto l’art. 3. comma 2, c.p.a. come modificato dall’art. dall’art. 7 bis, d.l. 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni con l. 25 ottobre 2016, n. 197, a’ sensi del quale “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”;

Visto l’art. 13-ter, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo aggiunto dall’art. 7-bis del predetto d.l. n. 168 del 2016 come integrato dalla predetta l. n. 197 del 2016, a’ sensi del quale “al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti”, nonchè i commi 2 e 3 del medesimo art. 13-ter, in forza dei quali “nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle part” con la precisazione che “dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto” e che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato “sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 dd. 22 dicembre 2016 laddove dispone ai suoi articoli 3, 4, 5 e 8, e per quanto qui segnatamente interessa, che le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio sono contenute nel numero massimo di 70.000 caratteri, corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8 del decreto medesimo, ossia non computando in tale numero di pagine le esclusioni dai limiti dimensionali di cui all’art. 4 del decreto predetto, nonché gli spazi, e fermo restando che gli atti devono essere /ordinariamente “redatti sull’equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina)” e con la precisazione, contenuta nell’art. 8, comma 1, ultima parte del decreto medesimo, che “non sono consentite note a piè di pagina”

Visto - altresì, e sempre per quanto qui segnatamente interessa – l’art. 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, secondo il quale possono essere autorizzati dal Presidente di questo Tribunale limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 100.000, corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui alI’articolo 8 del decreto stesso, per gli atti indicati alI’articolo 3, comma l, lett. b) del decreto medesimo, “qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici”, fermo restando inoltre che “può essere consentito un numero di caratteri superiore” a quelle dianzi indicate “qualora i presupposti” che consentono il rilascio dell’autorizzazione ad accrescere il numero delle pagine dell’atto introduttivo del giudizio “siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti” e che, peraltro, sussistendo tale ipotesi, “è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti”.

Rilevato inoltre che a’ sensi dell’art. 6, comma 2, l’autorizzazione al superamento del numero delle pagine dell’atto introduttivo del giudizio deve assumere la forma e la sostanza di una richiesta preventiva e motivata che la parte ricorrente deve presentare al Presidente di questo Tribunale, da formularsi “in calce allo schema di ricorso”, pertanto antecedentemente alla notificazione e al deposito dell’atto stesso, “sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi”, e che “nell’ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante”:

Rilevato che nel caso di specie l’istanza della parte ricorrente è stata viceversa depositata agli atti di causa con atto separato rispetto al ricorso, a sua volta non preventivamente prodotto quale “schema”, bensì quale vero e proprio atto processuale già notificato alla controparte e depositato presso questo Tribunale mediante l’utilizzo delle procedure previste dal SIGA (Sistema informatico della Giustizia Amministrativa);

Visto l’art. 7 del precitato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, a’ sensi del quale “in caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell’articolo 6” del decreto medesimo “per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare”;

Ritenuto che le conseguenze delle inadempienze da parte dei patrocinanti rispetto alle disposizioni disciplinanti la procedura ordinariamente prevista per il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi non debbano tradursi in un pregiudizio irreparabile per le persone dei ricorrenti, e che pertanto sussistono nella specie gli anzidetti “gravi e giustificati motivi” per l’emissione dell’autorizzazione successiva contemplata dall’anzidetto articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, ancorchè non concordando sul numero di pagine eccedenti dal limite ordinariamente prefissato dal decreto stesso, così come prospettato dal patrocinio della parte ricorrente (“5 – 6 pagine”: sic) ma nel contempo riconoscendo nella specie, in via del tutto assorbente, la ben evidente attinenza del ricorso in epigrafe, relativo alla disciplina della vaccinazione obbligatoria disposta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l, n. 76 del 2021 e successive modifiche, “ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, … alla tutela di diritti civili, sociali e politici … di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti”, come per l’appunto disposto dall’art. 5 dell’anzidetto decreto n. 167 del 2016;

Rilevato che, come già dianzi precisato, a’ sensi dell’art. 8, comma 1, ultima parte, del decreto medesimo inderogabilmente “non sono consentite note a piè di pagina” e che pertanto tutte le note contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio devono considerarsi espunte dal testo dell’atto medesimo:

Rilevata peraltro anche l’inderogabilità della norma contenuta nel comma 3 dell’art. 5 del decreto medesimo laddove si dispone che in tali evenienze di superamento dei limiti ordinariamente previsti per l’atto introduttivo del giudizio, “è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti”, e che nella specie tale redazione è mancata;

Ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione qui rilasciata al superamento delle pagine fissate dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016 deve essere condizionata, con effetto risolutivo della stessa in caso di mancato adempimento, al deposito nel fascicolo digitale di causa di un atto sottoscritto dal patrocinio dei ricorrenti recante un breve riassunto di ciascuno dei motivi contenuti nell’atto introduttivo del presente giudizio;

Ritenuto che tale adempimento, con riguardo all’art. 52, comma 1, c.p.a., deve essere perfezionato entro la perentoria scadenza del giorno 18 marzo 2022, ore 12.00:

Ritenuto, da ultimo, con riguardo a quanto disposto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., di confermare che la trattazione in sede collegiale dell’incidente cautelare proposto per il ricorso in epigrafe avverrà alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022, ora di rito.

 

 

P.Q.M.

- Autorizza come da motivazione il superamento dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo del presente giudizio, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 dd. 22 dicembre 2016;

- In conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, ultima parte, del predetto decreto n. 167 del 2016 sono comunque espunte dal testo dell’atto introduttivo del presente giudizio tutte le note a piè di pagina in esso contenute;

- La presente autorizzazione è risolutivamente condizionata all’adempimento del deposito nel fascicolo digitale di causa, da effettuarsi a cura del patrocinio della parte ricorrente inderogabilmente entro le ore 12.00 del 18 marzo 2022, di un atto sottoscritto dal patrocinio medesimo e recante un breve riassunto di ciascuno dei motivi contenuti nell’atto introduttivo del presente giudizio;

- Conferma che la trattazione in sede collegiale dell’incidente cautelare proposto per il ricorso in epigrafe avverrà alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022, ora di rito, con l’avvertenza 

che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dai propri decreti n. 16 dd. 10 agosto 2021 e n. 1 dd. 11 gennaio 2022, pubblicati entrambi nel sito www.giustizia-amministrativa.it.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Trento il giorno 14 marzo 2022.

 

 

 

 

 






  Il Presidente
  Fulvio Rocco






IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati

 

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