Tuesday 18 January 2022 11:36:56

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Provvedimento con motivazione plurima: l’effetto annullatorio consegue solo in caso di accertata illegittimità di tutti i singoli profili

segnalazione della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento del 14.1.2022 n. 3

Il TRG dì Trento con la sentenza depositata in data 14 gennaio 2022 n. 3 ha, tra l’altro, richiamato la consolidata giurisprudenza a tenore della quale in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, nella sentenza 31 luglio 2020, n. 4866: “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190)”. (…)

Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento

 Pubblicato il 14/01/2022

N. 00003/2022 REG.PROV.COLL. N. 00070/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2021, proposto da RICORRENTE, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Degaudenz e Giovanna Frizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana (pratica - OMISSIS-), del -OMISSIS-

- di ogni atto presupposto o consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 15 del c.p.a.;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021 del Presidente del T.R.G.A. di Trento, come modificato dal decreto n. 18 del 20 settembre 2021 e dal decreto n. 1 del 11 gennaio 2022, e, per quanto non diversamente disposto, il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 24 del 31 agosto 2020; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per il ricorrente l’avvocato Giovanna Frizzi, nessuno intervenuto per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS- impugna il provvedimento con il quale il Commissario del Governo per la provincia di Trento ha dichiarato inammissibile la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il -OMISSIS-, a mente dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con modalità telematica per il tramite del CAF CGIL. La motivazione di tale diniego, per quanto di interesse del presente ricorso, è del seguente tenore: “....dalla documentazione agli atti l’interessato non ha prodotto la documentazione a riprova del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana..dalla documentazione agli atti l’interessato è stato cancellato per irreperibilità dal comune di -OMISSIS- (TN) il -OMISSIS- ed iscritto per ricomparsa nel comune di -

OMISSIS- (TN) il -OMISSIS-”.

2. Del gravato provvedimento il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione della relativa esecuzione, per i seguenti motivi.

“1. Carenza, irragionevolezza ed illogicità nella motivazione ed errata valutazione dei fatti”, con il quale, nel dare atto che già con raccomandata RR in data - OMISSIS- il signor -OMISSIS- aveva prodotto la documentazione atta a comprovare la sua permanenza nel territorio italiano “quantomeno per il periodo 2014, 2015 e 2016” - consistente nelle buste paga del datore di lavoro, avente sede operativa in -OMISSIS- - ulteriormente produce in giudizio le buste paga relative all’intero periodo dal 2013 al 2017. Tale documentazione sarebbe sufficiente, nella tesi della parte ricorrente, a dimostrare il requisito di legge che deve essere inteso quale residenza effettiva.

“2. Elementi sopraggiunti e prevalenti rispetto ai fatti contestati al richiedente".

Quanto alla mancata produzione di documentazione attestante il possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana, deduce il ricorrente di essere in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il -OMISSIS-, permesso che implica ex lege il conseguimento di tale conoscenza, conseguita a seguito di attestazione rilasciata in data -OMISSIS-, perfettamente conforme alla legge 1° dicembre 2018, nr. 132, ed in ogni caso deduce di essersi nuovamente iscritto ad un nuovo esame.

“3) Erroneità della motivazione in quanto manca la prova che il ricorrente sia stato a conoscenza del preavviso di rigetto e quindi violazione delle norme di legge in ordine all’iter procedimentale ex L. 241/90”. Il preavviso di rigetto è stato inoltrato mediante SICITT in data 8 luglio 2019, ma il ricorrente non ne ha avuto conoscenza, poiché tale sistema “implica uno strumentario di conoscenze informatiche avanzato”. Ne consegue che, ove ammesso alla partecipazione, il ricorso avrebbe potuto essere evitato.

“5. (recte 4) Difetto di istruttoria”. Con il motivo di gravame il ricorrente deduce quanto segue: “Appare comunque singolare, e probabilmente non secundum legem, che a fronte di una comunicazione tramite SICITT del 8 luglio 2019 la pratica sia pervenuta al ricorrente – con rigetto – più di un anno e mezzo dopo, ossia il 25 febbraio 2021”, mentre il Commissario avrebbe dovuto emettere il provvedimento gravato “in tempi rapidi e non già il 16.09.2020, esattamente un anno dopo e, cosa ancora più discutibile, notificare detto provvedimento a distanza di ulteriori 6 mesi”, il che ha determinato un danno per il signor -OMISSIS- in quanto egli avrebbe potuto ripresentare la domanda già da un anno e mezzo, con inutile ritardo per l’esercizio del suo diritto.

In conclusione, nel merito il ricorrente chiede “in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ovvero inefficacia dell'impugnato decreto. Accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, invalidità ovvero inefficacia dell'impugnato decreto, accertato altresì che il ricorrente ha il pieno possesso di tutti i requisiti per ottenere il rilascio della cittadinanza, per l’effetto ingiungere al Commissariato di Trento, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, il rilascio della richiesta cittadinanza italiana”.

4. Il Commissariato del Governo si è costituito a mezzo dell’Avvocatura dello Stato e con memoria del 17 maggio 2021 ha, in primo luogo, eccepito la competenza territoriale del T.R.G.A. di Trento, ritenendo sussistente la competenza del T.A.R. del Lazio, nella considerazione dell’efficacia non limitata al territorio provinciale del provvedimento impugnato, pur emesso dall’autorità locale, in quanto incidente sullo status civitatis e quindi con efficacia erga omnes sul territorio nazionale. In secondo luogo, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso poiché, ai fini della concessione della cittadinanza, il requisito della residenza legale, che costituisce presupposto nelle disposizioni che la prevedono, deve essere accertato in conformità alla disciplina in materia di anagrafe, come statuito dalla giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale. Tale situazione non si realizza nel caso in esame, così come il ricorrente non ha dimostrato la conoscenza della lingua italiana, venendo così meno l’ulteriore requisito prescritto. Il ricorso deve in ogni caso dichiararsi infondato, poiché è sufficiente la fondatezza di uno solo dei motivi di diniego posti a giustificazione del provvedimento gravato, secondo la consolidata giurisprudenza.

5. Nell’udienza camerale del 10 giugno 2021 questo Tribunale, con l’accordo della parte ricorrente, ha rinviato la trattazione del ricorso alla odierna pubblica udienza, con riunione dell’istanza di sospensiva al merito, stante il rilievo dell’intervenuta rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato della decisione in ordine alla competenza territoriale relativamente alla fattispecie in esame, giusta ordinanza 15 febbraio 2021, n. 1407 della sezione III.

6. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla resistente Amministrazione. Invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza collegiale dell’Adunanza Plenaria 13 luglio 2021, n. 13, ha statuito che non sussiste al riguardo la competenza esclusiva per materia del T.A.R. per il Lazio, con conseguente sussistenza della competenza territoriale anche di questo Tribunale a decidere nel merito di un ricorso proposto avverso il decreto dell’Autorità periferica (nel caso di specie del Commissario del Governo per la Provincia di Trento) che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza volta a conseguire la cittadinanza italiana.

L’Adunanza plenaria ha stabilito in merito i seguenti principi di diritto:

“a) la ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un’autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale medesimo; è del pari competente il Tribunale amministrativo nel caso di impugnazione di un atto emesso da un’autorità statale periferica, ancorché l’atto esplichi la sua efficacia non limitatamente al territorio di quella regione;

b) il decreto di inammissibilità dell’istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è emanato da autorità periferica dello Stato e ha effetti diretti limitati al solo ambito territoriale in cui ha sede il Tribunale”.

Alla predetta conclusione l’Adunanza plenaria è pervenuta sulla scorta di un’indagine estesa anche alla natura dell’atto impugnato, che conclude nel modo seguente: “non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità, che si esaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes, sicché, anche sotto tale profilo, non sussiste alcuna ragione per giustificare la deroga alla competenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, competente ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.. Trattasi, infatti, di atto emanato da un organo periferico dello Stato con efficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale della regione in cui ha sede il detto organo. Esso non è in alcun modo equiparabile al diniego di cittadinanza, provvedimento emanato da un organo centrale dello Stato, idoneo ad incidere sullo status del soggetto interessato con efficacia erga omnes e, quindi, con efficacia su tutto il territorio nazionale”. Questo Tribunale, innanzi al quale il ricorrente ha proposto il ricorso, è, dunque, investito della competenza a decidere nel merito.

II. In limine litis va dato altresì atto che la definizione nel merito della causa determina il venir meno dell’interesse alla misura cautelare richiesta dal ricorrente.

III. Ciò detto, il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che si provvede ad esporre di seguito.

IV. Non è fondato il primo motivo di gravame, poiché, come statuito dalla giurisprudenza consolidata alla quale aderisce anche questo Tribunale (da ultimo cfr. sentenza T.R.G.A. di Trento 22 novembre 2021, n. 183 e giurisprudenza ivi citata), la residenza legale sul territorio dello Stato italiano per un periodo ininterrotto di 10 anni, che rileva quale presupposto per ottenere la cittadinanza italiana, deve essere ricondotta alle risultanze delle iscrizioni anagrafiche. Trova infatti puntuale applicazione la disciplina dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica “allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”. Il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con il d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, specifica, a sua volta - all’art. 1, comma 2, lett. a) - che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana “si Considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Infine, il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nel disciplinare le iscrizioni anagrafiche, all’art. 7, comma 3, dispone che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo ...”. Per quanto di interesse nel ricorso in esame, tali disposizioni integrano la definizione di “residenza legale” e la riconducono alla normativa in materia anagrafica, alla stregua della quale non è sufficiente la mera presenza in Italia dello straniero, bensì è necessario il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla normativa in materia di anagrafe. Pertanto, non può trovare accoglimento quanto dedotto dalla parte ricorrente circa la sufficienza della dimostrazione aliunde della permanenza sul territorio nazionale per il periodo considerato, a differenza di ciò che invece può avvenire nel diverso procedimento concernente il permesso di soggiorno. Dunque, nessun rilievo assumono gli elementi ed i documenti offerti dal ricorrente in questa sede giudiziale per provare il possesso del requisito, in disparte il rilievo dell’insufficienza a tal fine della produzione delle buste paga di un datore di lavoro avente sede a -OMISSIS-, in territorio prossimo al confine dello Stato.

V. La piena legittimità della surriferita motivazione posta a sostegno della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, relativamente alla mancanza della residenza “legalmente valida”, consente di per sé di respingere il ricorso in esame poiché il provvedimento gravato deve intendersi quale atto plurimotivato, in quanto basato su molteplici ragioni. Secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza 16 febbraio 2021, n. 19), in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, nella sentenza 31 luglio 2020, n. 4866: “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190)”.

VI. Tuttavia, anche il secondo motivo di gravame non coglie nel segno, in applicazione del principio tempus regit actum, poiché il ricorrente doveva dare dimostrazione del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana all’atto della presentazione dell’istanza, alla stregua delle disposizioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, di modifica dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, e giusta la circolare ministeriale 22 marzo 2019, (doc. 4 resistente). Tra le modalità previste rileva certamente la produzione del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti oppure di idonea certificazione atta ad attestare tale conoscenza; tuttavia, è ben evidente che non possono essere considerati idonei allo scopo né il permesso di soggiorno conseguito successivamente alla presentazione dell’istanza, né la certificazione della conoscenza della lingua non prodotta in allegato alla domanda e di cui l’Amministrazione non poteva avere contezza. Alcuna utilità riveste, poi, la mera iscrizione ad un nuovo “Corso EDA Italiano CILS B1 Cittadinanza” del 24 aprile 2021. Si tratta di elementi, non circostanziati all’atto della presentazione dell’istanza, di cui non può ora essere data prova in sede giudiziale (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4642: “È il procedimento, e non il processo, la sede naturale dell’istruttoria, nella quale vanno versati tutti i documenti che il privato intenda sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione. Ove ciò non accada, il privato non può pretendere che l’Amministrazione valuti, in sede procedimentale, documenti prodotti in sede di ricorso avverso precedenti provvedimenti amministrativi”).

VII. Da ultimo non ha pregio la censura esposta nel terzo mezzo di gravame che si appunta sulla mancata conoscenza del preavviso di rigetto, inoltrato dalla resistente Amministrazione tramite il sistema SICCIT, da cui conseguirebbe la mancata corretta partecipazione procedimentale. Infatti, alla stregua delle conclusioni dedotte nel precedente punto IV, quand’anche fondate le deduzioni esposte nel ricorso, l’acclarata - e non contestata - discontinuità delle iscrizioni anagrafiche, si configura come un insuperabile elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, e dunque, anche all’ammissibilità della relativa richiesta, a mente del comma 3 dell’articolo 2 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, tale da configurare come vincolata l’attività dell’Amministrazione, con conseguente infondatezza nel merito del terzo motivo di gravame, ex art. 21 octies, comma 2, primo periodo della legge 8 agosto 2021, n. 241 (cfr. sentenza di questo T.R.G.A. n. 177/2020).

VIII. Similmente, per quanto non ulteriormente utile alla tesi del ricorrente secondo quanto precisato al precedente punto V, non può essere favorevolmente scrutinato il quarto motivo di censura esposto testualmente nella ricostruzione in fatto. Infatti, in disparte il carattere dubitativo della relativa formulazione, lo stesso si prospetta come inammissibile, poiché formulato in termini del tutto generici, in contrasto con la previsione dell’articolo 40, comma 1, lett. d), c.p.a., che esige la precisazione dei “motivi specifici su cui si fonda il ricorso”, mentre non è dato comprendere quali siano le ragioni di illegittimità che graverebbero la sequenza procedimentale sul punto. IX. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

X. Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando  sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge perché in parte infondato ed in parte inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al 15% di spese generali ed agli altri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Cecilia Ambrosi

Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

 

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