Thursday 18 November 2021 09:05:21

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Porticati, verande e pergotende: serve il titolo edilizio se vengono installati elementi di chiusura costituiti da lastre di vetro scorrevole anche se chiudibili a “pacchetto”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti sentenza del TAR Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento del 2.11.2021 n. 175

Interessante sentenza è stata pubblicata dal TAR Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento con la quale si ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato formatesi in materia di interventi volti a chiudere - attraverso l’installazione di superfici vetrate movibili - balconi, terrazze o portici.

In particolare nella fattispecie in esame è stato rigettato il ricorso proposto contro l’ordinanza comunale di ripristino di un portico in quanto il Collegio ha ritenuto che le strutture costituite da pannelli in vetro scorrevoli su binari, posta a chiusura di un porticato, non debbono essere qualificate come pergotende.

In tal senso nella sentenza si ribadisce altresì che non può  parlarsi di pergotenda in «presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali» precisando che in contrario non riveste alcun rilievo la circostanza che le pareti in vetro «siano installate “a pacchetto” e, dunque, apribili».

"(…)  è proprio la tipologia del materiale utilizzato - ossia pannelli in vetro «dello spessore di circa 1 cm, con giunti elastici verticali di guarnizione che consentono l’accoppiamento morbido tra un pannello e l’altro» (così il verbale di sopralluogo in data 19 febbraio 2020) - che esclude, di per sé, la possibilità di assimilare il manufatto in questione alle pergotende, strutture che si caratterizzano, invece, per la tipologia dell’elemento di copertura e di protezione dagli agenti atmosferici, costituito «da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente» (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619). Inoltre, sempre dal punto di vista strutturale, il manufatto realizzato dai ricorrenti non è assimilabile ad una pergotenda perché - come già rimarcato in precedenza - i pannelli in vetro delimitano lo spazio verticale esistente tra il pavimento antistante i locali dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti ed il soprastante terrazzo. Dunque, mentre la pergotenda si caratterizza per la presenza dell’elemento di copertura realizzato con materiale avente le caratteristiche di un telo o di una tenda, invece la copertura orizzontale del manufatto in questione è costituita dalla muratura del balcone sovrastante e la chiusura verticale di tale spazio con pannelli in vetro scorrevoli su binari si traduce in una tamponatura idonea a creare un nuovo volume, di consistenza e rilevanza tali da determinare una trasformazione del territorio.

“È innegabile poi che la realizzazione del manufatto in questione abbia determinato una significativa modifica della sagoma dell’edificio, proprio in quanto i pannelli di vetro si inseriscono all’interno di opere in muratura preesistenti ed i binari di scorrimento sono installati, nella parte superiore, sul sovrastante balcone e, nella parte inferiore, sul pavimento antistante i locali dell’appartamento. Infine, come già osservato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 37 in data 8 luglio 2021, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita come «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili». Risulta allora evidente, anche dall’esame della documentazione fotografica allegata al ricorso, che il manufatto realizzato dai ricorrenti corrisponde perfettamente a tale definizione, proprio perché nella definizione stessa assume preponderante rilievo la chiusura di uno spazio aperto (come un porticato) mediante «superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili», mentre non assume rilievo alcuno la circostanza che le superfici vetrate (o di altro materiale trasparente) siano sorrette, o meno, da una struttura realizzata in muratura, in metallo o ricorrendo ad altri materiali di rilevante impatto visivo e funzionale (…) "

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Testo del Provvedimento

Pubblicato il 02/11/2021

N. 00175/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2021, proposto da Paolo Lorenzini e Paola Tardivo, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Pace e Mattia Turroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mori, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l’annullamento

dell’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. 274 del 24 marzo 2021, prot. n. 5605, adottata dal Responsabile del Servizio edilizia ambiente e territorio del Comune di Mori ai sensi dell’art. 129 della legge provinciale n. 1/2008, avente ad oggetto «la chiusura di un portico con pareti vetrate scorrevoli», antistante l’immobile di proprietà dei ricorrenti, ubicato in Mori, via Lionello Fiumi n. 14, nonché di ogni altro atto comunque connesso o collegato;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Come riferito dai ricorrenti, essi in data 22 agosto 2019 hanno installato sullo spazio pertinenziale esterno, antistante il proprio appartamento, «una struttura leggera in pannelli in vetro frangivento ad impacchettamento laterale, a totale scomparsa, priva di montanti verticali, amovibile tramite smontaggio e non demolizione, tale da creare una buona protezione dagli agenti atmosferici senza tuttavia alterare l’aspetto esteriore e/o la destinazione d’uso degli spazi protetti, non essendovi peraltro bisogno, al fine del montaggio della medesima, di dover installare travi portanti o rinforzare le travature a solaio», dando comunicazione dell’intervento edilizio eseguito al Comune di Mori.

Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 12 febbraio 2020, il Servizio Edilizia Ambiente e Territorio del Comune ha redatto il verbale n. 3352/2020 in data 19 febbraio 2020, ove viene dato atto dell’esistenza di «una struttura vetrata che chiude il porticato al piano terra, antistante l’appartamento e precisamente ai locali soggiorno-cucina, bagno e stanza cosi come rappresentata nella documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo», e viene precisato che lo spazio delimitato dalla struttura vetrata presenta «una pianta rettangolare delle dimensioni di circa 760 cm per 264 cm e con altezza interna di cm 264, per una superficie netta complessiva di circa 19,90 mq», e che la struttura stessa è costituita «da due profili/binari in plastica/alluminio di colore bianco della larghezza e altezza di circa 5 cm, uno ancorato al solaio superiore, l’altro a terra, ai quali sono imperniati 15 moduli di vetro accostati tra loro, 10 dei quali con larghezza di circa 76 cm e gli altri con larghezza variabile dai 60 agli 80 cm circa e dello spessore di circa 1 cm, con giunti elastici verticali di guarnizione che consentono l’accoppiamento morbido tra un pannello e l’altro». Nel verbale viene precisato, altresì, che la struttura sui due lati più corti è «completata da due porte vetrate con serratura e della larghezza rispettivamente di circa 81 cm sul lato ovest e 87 cm sul lato est, che consentono il collegamento/passaggio tra il cortile e l’appartamento»; che la struttura stessa «risulta priva di montanti verticali ed i suoi moduli, una volta aperta la porta collocata sul lato ovest, possono scorrere lungo i binari ed essere raggruppati tutti insieme o in modo parziale sul lato ovest della stessa, consentendo l’apertura verso l’esterno dello spazio delimitato dalla struttura»; che lo spazio delimitato dalla struttura vetrata «presenta la stessa pavimentazione del cortile esterno e nello stesso risultano collocati un tavolo con sedie, stenditoio e attrezzature/giochi da bambino ed altri piccoli elementi di arredo. Le vetrate risultano dotate di tenda in stoffa/tessuto scorrevole per schermare dal sole e dalla vista lo spazio interno. Lo spazio delimitato dalla vetrata non risulta riscaldato»; che la distanza che intercorre tra la vetrata e la muratura dell’immobile antistante «è pari a cm. 992»; che, stante la presenza della struttura vetrata, «vengono modificati i rapporti aero/illuminanti dei locali che si affacciano sulla stessa (soggiorno-cucina, bagno e stanza) in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 46 comma 5 del Regolamento edilizio comunale che prevede che illuminazione e aerazione avvengano da spazi liberi esterni».

In sede di contraddittorio procedimentale, gli attuali ricorrenti con memoria in data 8 giugno 2020 hanno sostenuto che il sopradescritto intervento sarebbe soggetto al regime della c.d. “edilizia libera” perché, stanti la mancanza di isolamento termico e la parziale permeabilità agli agenti atmosferici, non sussisterebbe aumento di volume dell’immobile preesistente, né alterazione della relativa destinazione d’uso.

Il responsabile del Servizio Edilizia Ambiente e Territorio del Comune di Mori con ordinanza n. 274 in data 24 marzo 2021, notificata il 2 aprile 2021, tenuto conto del predetto verbale e pur nell’espressa considerazione della predetta memoria difensiva, ha ordinato ai ricorrenti, ai sensi degli articoli 128 e 129 della provinciale 4 marzo 2008, n. 1, il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni. 

In tale provvedimento - premesso che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita come «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili» - si afferma altresì che «la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro» e che, per questo motivo «la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire».

2. Dell’impugnata ordinanza i ricorrenti chiedono l’annullamento deducendo le seguenti censure.

I) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 77, 78, 80 della legge provinciale n. 15/2015, all’art. 3 del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, degli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 1/2008, nonché degli articoli 3, 6, 10 e 33 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento.

I pannelli installati sullo spazio antistante l’immobile di proprietà dai ricorrenti costituiscono una struttura leggera di arredo, ad esclusivo servizio dell’immobile stesso, perché sono facilmente amovibili, realizzati in materiale leggero di esigua sezione, privi di opere murarie e assemblati tra loro in modo da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione. In particolare tali pannelli, sebbene realizzati in vetro, sono assimilabili a tutti gli effetti ad un comune tendaggio in tessuto e/o comunque in materiale leggero in quanto: A) lo spessore del vetro è tra i 5 e i 10 mm, ossia di gran lunga inferiore rispetto a quello dei vetri utilizzati per la realizzazione di finestre e/o vetrate, le quali arrivano ad uno spessore di circa 22 mm, in modo da assicurare il giusto grado di isolamento termico ed acustico necessario ad un ambiente chiuso con destinazione abitativa; B) tra un pannello e l’altro rimane dello spazio non perfettamente isolato e, quindi, seppure i pannelli fossero completamente chiusi, gli stessi, pur fornendo una protezione dagli agenti atmosferici, non garantirebbero l’isolamento dall’acqua e dal freddo; C) lo spazio delimitato con pannelli di tal genere, non rimanendo isolato né termicamente, né dalla formazione di condensa o infiltrazioni piovane, non comporta alcun cambio di destinazione d’uso, posto che non viene creata alcuna superficie utile lorda aggiuntiva.

Tanto premesso in fatto, nella fattispecie rileva che, tra le lacune lasciate dalla vigente normativa in materia edilizia, figurano quelle relative alle nozioni di opere “precarie”“stagionali” e “amovibili”, con la conseguenza la giurisprudenza ha provveduto a fornire utili criteri per la definizione dell’ambito applicativo di tali nozioni e del regime degli interventi edilizi alle stesse riconducibili.

In particolare la Sez. VI del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1777 del 2014 ha affermato che non occorre alcun titolo edilizio per la realizzazione di «strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione - dal momento che queste opere - non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali».

La stessa Sez. VI del Consiglio di Stato nella successiva sentenza n. 1619 del 2016 - avente ad oggetto l’installazione di una «struttura di alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente», ancorata «ai muri perimetrali del fabbricato e al muretto di parapetto del terrazzo», sorretta «da pali, sempre in alluminio anodizzato, che poggiano sul pavimento del terrazzo», occupante «una superficie di circa mq. 34» e tamponata sui due lati liberi «da tendine plastiche, scorrevoli all’interno di binari, comandate elettricamente e da teli plastici fissi (timpano e frangivento) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato» - dopo aver ribadito che la nozione di “opera precaria” (come tale non soggetta ad alcun titolo edilizio) si fonda non già sulle caratteristiche costruttive, bensì su un aspetto funzionale, connesso all’utilizzo dell’opera stessa, ha precisato quanto segue: «le “pergotende” realizzate non si connotano per una temporaneità della loro utilizzazione, ma piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio, stabile e duraturo. Né, a giudizio del Collegio, risulta dirimente, ai fini della soluzione della presente controversia, la circostanza che le strutture siano ancorate ai muri perimetrali ed al suolo. Invero, l’ancoraggio si palesa comunque necessario, onde evitare che l’opera, soggetta all’incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità. Chiarito per tale via che i manufatti in questione non sono “precari”, è necessario però verificare se gli stessi, in relazione a consistenza, caratteristiche costruttive e funzione, costituiscano o meno un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001, sono in primo luogo soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, categoria nella quale rientrano quelli che realizzano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”. Ciò premesso, ritiene la Sezione che la struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integri tali caratteristiche. Va, invero, considerato che l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non vale a configurare una “nuova costruzione”, atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Tanto è escluso in primo luogo dalla circostanza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile della tenda ...; onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. Ciò resta escluso, inoltre, in considerazione della tipologia dell’elemento di copertura e di chiusura, il quale è una tenda in materiale plastico, privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. In tale situazione, dunque, la struttura di alluminio anodizzato mantiene la connotazione di mero elemento di sostegno della tenda e non integra, dunque, la struttura portante di una costruzione, la quale, integrandosi con gli elementi di copertura e di chiusura, realizzi, così creando un nuovo organismo edilizio, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio».

In tale direzione si è mosso anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che con il d.m. 2 marzo 2018 ha approvato il glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera, ivi precisando che tra queste opere rientrano gli interventi di “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ‘Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo’” (punto 50 del glossario), nonché quelli di “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ‘Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare’” (punto 51 del glossario).

La stessa legge provinciale n. 15/2015, all’art. 78, comma 3, lett. e), prevede, tra gli interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione al comune, l’installazione di “tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione”, precisando che questi interventi “sono liberi all’esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli”.

In ragione di quanto precede il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare presentato avverso un’ordinanza del T.A.R. Piemonte di rigetto dell’istanza cautelare di sospensione di un ordine di demolizione adottato sul presupposto che una struttura analoga a quella per cui è causa fosse da qualificare come una veranda (cfr. l’ordinanza cautelare 20 giugno 2019, n. 3143, sempre della Sez. VI, relativa ad un manufatto costituito da pannelli in plexiglass scorrevoli su guide, alla quale è seguita la sentenza del T.A.R. Piemonte 7 gennaio 2920, n. 18, che ha annullato l’ordine di demolizione) ed ha sospeso l’esecutività di una sentenza con cui il T.A.R. Lazio aveva respinto il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione di una struttura anch’essa analoga a quella per cui è causa, con conseguente sospensione dell’ordine demolizione (cfr. l’ordinanza cautelare della medesima Sez. VI, 28 maggio 2018, n. 2371, relativa ad un manufatto costituito da pannelli in vetro scorrevoli su binari in alluminio). Inoltre nel giudizio di merito relativo alla seconda delle due vicende il Consiglio di Stato ha disposto l’esecuzione di una verificazione tecnica volta a «1) descrivere l’opera realizzata dall’appellante, indicando i materiali utilizzati, l’eventuale presenza di opere murarie, l’esatto spessore del vetro, le modalità di installazione e aggancio, il funzionamento dei binari di scorrimento; 2) indicare le misure dello spazio chiuso mediante tali vetrate e, alla luce delle modalità realizzative della struttura, quale sia il suo attuale utilizzo e, in particolare, se si tratti di un ambiente isolato dal punto di vista termico ed abitabile ovvero se la sua funzione sia quella di protezione dagli agenti atmosferici; 3) indicare se si tratti di un’opera che, per come è stata realizzata, è finalizzata a soddisfare esigenze temporanee ovvero stabili» (cfr. l’ordinanza collegiale della Sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 7895). 

Lo stesso Consiglio di Stato in altra occasione ha affermato che una struttura con tenda retraibile, comandata elettricamente, tamponata sui lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto, ricade nella definizione di pergotenda e, come tale, non richiede alcun titolo abilitativo (cfr. la sentenza della Sez. VI 14 ottobre 2019, n. 6979). 

Dunque - a differenza di quanto si afferma nell’impugnato ordine di demolizione - sulla scorta della normativa vigente, sia provinciale che nazionale, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale, il manufatto per cui è causa non può essere ricondotto tra le trasformazioni edilizie dall’impatto e dal carico urbanistico così rilevanti da richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, perché l’installazione di pannelli frangivento, scorrevoli su binari, rientra nel regime dell’attività edilizia libera, «non risultando neppure necessaria la comunicazione al comune (comunicazione che, peraltro, gli odierni ricorrenti hanno comunque, per eccesso di zelo, inoltrato all’Ente)». Ciò in quanto: A) difetta una struttura portante di una certa rilevanza, posto che i vetri scorrono e ruotano nei binari, senza che sia necessaria una modificazione dello stato dei luoghi attraverso la creazione di un impianto a sostegno in muratura e/o metallo e/o altri materiali stabili e di rilevante impatto visivo e funzionale; B) i materiali utilizzati, per la loro conformazione, spessore e struttura, non possono essere in alcun modo assimilabili a finestrature in senso tecnico, non garantendo un adeguato isolamento termico e atmosferico e, quindi, una vera e propria tamponatura; C) i materiali stessi risultano non troppo dissimili, come effetti e funzioni, da un tendaggio o da una copertura in plastica o in canne o in bambù; D) i pannelli frangivento assolvono solo alla funzionalità di protezione dello spazio dai medesimi delimitato dal sole e dagli agenti atmosferici, sì da consentire una migliore fruizione dello spazio esterno all’unità abitativa, ma senza creare un nuovo organismo edilizio e/o una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, in quanto, pur trattandosi di pannelli in vetro, lo spessore degli stessi e lo spazio che rimane tra un pannello e l’altro, anche quando gli stessi vengono chiusi tutti a protezione dell’ambiente, non garantiscono l’isolamento dell’ambiente, né termico, né acustico, né dalle infiltrazioni piovane; E) nonostante l’installazione della struttura, il vano pertinenziale non ha le caratteristiche di un vano chiuso abitabile e non risulta aumentata la superficie utile lorda dell’immobile.

Inoltre, nonostante il formale riferimento agli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 1/2008, l’impugnato ordine di demolizione non chiarisce perché l’intervento rientri tra quelli che necessitano del permesso di costruire.

II) Violazione degli articoli 4, 24, 25, 27 e 27-bis della legge provinciale n. 23/1992, nonché degli articoli 3, 7, 8, 10, 10-bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, anche in violazione dell’art. 97 Cost., travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, motivazione carente, assente o erronea, ingiustizia manifesta e sviamento.

Sebbene l’amministrazione abbia comunicato l’avvio del procedimento, tuttavia ha di fatto impedito ai ricorrenti di partecipare attivamente al relativo contraddittorio, così ledendo il diritto dei ricorrenti medesimi a veder riconosciute le effettive caratteristiche della struttura per cui è causa.

3. Il Comune di Mori si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 25 giugno 2021 ha preliminarmente eccepito che l’atto introduttivo del presente giudizio non rispetta i limiti dimensionali entro i quali vanno contenuti atti processuali della specie. Nel merito il Comune - premesso che l’impugnato ordine di demolizione è stato adottato in conformità al parere reso dalla Provincia di Trento con nota prot. n. 1345 in data 22 gennaio 2021, ove è stato evidenziato che la struttura per cui è causa dev’essere considerata volume a tutti gli effetti - ha replicato alle suesposte censure osservando che, secondo una consolidata giurisprudenza, i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili, necessitano del titolo edilizio in quanto idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie, trattandosi piuttosto di strutture deputate ad un uso perdurante nel tempo. Dunque l’intervento in questione, consistendo nella chiusura di un porticato su tutti i lati, ha determinato la creazione di un nuovo volume.

4. I ricorrenti con memoria depositata in data 5 luglio 2021 hanno ulteriormente illustrato le proprie censure.

5. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 37 in data 8 luglio 2021 ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, evidenziando in motivazione che: A) «la facile amovibilità non è una caratteristica che da sola permetta di classificare un’opera come non soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, dovendosi accertare se l’intervento incida o meno sui parametri edilizi riferiti alle nuove costruzioni»; B) «a differenza di quanto affermano i ricorrenti, nella fattispecie la chiusura del porticato non pare assimilabile ad un semplice elemento di arredo degli spazi pertinenziali (come le pergotende), perché determina la formazione di uno spazio chiuso, potenzialmente idoneo a essere incorporato nell’immobile principale»; C) «tenuto conto del verbale di sopralluogo del 19 febbraio 2020 e della documentazione fotografica in atti, l’opera in questione si configura piuttosto come una veranda - definita (nell’intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 268 del 16 novembre 2016) come un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili” - e, come tale, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire in quanto si configura come un nuovo volume edilizio»; D) «non valgono ad escludere la qualificazione dell’opera in questione come una veranda né il ridotto spessore del vetro utilizzato per la realizzazione delle vetrate (compreso tra i 5 e i 10 mm), né la circostanza che tra un pannello vetrato e l’altro possa rimanere dello spazio, di talché non sarebbe assicurato un perfetto isolamento termico, acustico ed atmosferico del nuovo volume».

6. Il Comune di Mori con memoria depositata in data 17 settembre 2021 ha insistito per la reiezione del ricorso osservando, in particolare, che il manufatto per cui è causa, in ragione del materiale utilizzato e dell’ubicazione dello stesso, non presenta le caratteristiche di una pergotenda, tipologia di manufatto che «si caratterizza per la presenza dell’elemento di copertura con materiale avente le caratteristiche di un telo o di una tenda, essendo - invece - la copertura orizzontale dell’opera sanzionata costituita dalla muratura del balcone sovrastante e costituendo, la chiusura verticale di tale spazio esterno con pannelli in vetro scorrevoli, una tamponatura idonea a creare nuova superficie e a determinare un diverso impatto sul territorio, così assumendo rilevanza edilizia e urbanistica per effetto della creazione di un nuovo organismo edilizio di consistenza e rilevanza tali da determinare una trasformazione del territorio che necessita di un titolo edilizio».

7. I ricorrenti con memoria depositata in data 20 settembre 2021 hanno, a loro volta, insistito per l’accoglimento del ricorso rimarcando che il Consiglio di Stato con una recentissima ordinanza ha accolto l’appello cautelare presentato avverso un’ordinanza del T.A.R. Lombardia di rigetto dell’istanza di sospensione di un ordine di demolizione di una struttura analoga a quella per cui è causa (cfr. l’ordinanza cautelare della Sez. VI 17 settembre 2021, n. 5098) e che - come si può evincere dalla relazione di verificazione versata in atti (depositata in un separato giudizio, in esecuzione dell’ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato n. 7895 del 2020), avente anch’essa ad oggetto una struttura analoga a quella per cui è causa - una struttura in pannelli frangivento non è in alcun modo assimilabile ad una veranda.

Inoltre ricorrenti con memoria depositata in data 30 settembre 2021 hanno replicato alle difese svolte dal Comune di Mori con la memoria depositata in data 17 settembre 2021.

8. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Nonostante le ulteriori considerazioni svolte dai ricorrenti nelle memorie depositate in data 20 e 30 settembre 2021, il Collegio ritiene di non poter mutare l’avviso già espresso nella sede cautelare, con l’ordinanza n. 37 in data 8 luglio 2021, e reputa quindi che il ricorso sia da respingere perché il manufatto per cui è causa è da qualificare non già come una pergotenda, come tale soggetta al regime della c.d. “edilizia libera” di cui all’art. 78, comma 3, lett. g), della legge provinciale n. 15/2015, bensì come una veranda, come tale soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 80 della legge provinciale n. 15/2015. Pertanto può prescindersi dall’esame dell’eccezione processuale sollevata dal Comune di Mori circa il superamento dei limiti dimensionali entro i quali vanno contenuti atti processuali della specie.

2. La tesi sostenuta dai ricorrenti nel primo motivo, secondo la quale il manufatto in contestazione sarebbe assoggettato al regime di cui all’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015, muove dal presupposto che il manufatto stesso - consistendo in «una struttura leggera in pannelli in vetro frangivento ad impacchettamento laterale, a totale scomparsa, priva di montanti verticali, amovibile tramite smontaggio e non demolizione, tale da creare una buona protezione dagli agenti atmosferici senza tuttavia alterare l’aspetto esteriore e/o la destinazione d’uso degli spazi protetti, non essendovi peraltro bisogno, al fine del montaggio della medesima, di dover installare travi portanti o rinforzare le travature a solaio» - per le sue caratteristiche, sia strutturali che funzionali, vada assimilato ad una pergotenda, piuttosto che ad una veranda (come invece sostiene il Comune), e si fonda essenzialmente su alcune pronunce di merito dal Consiglio di Stato (cfr., in particolare le sentenze della Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619, e 14 ottobre 2019, n. 6979) e su alcune pronunce cautelari, anche recenti, adottate dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. le ordinanze della Sez. VI, 28 maggio 2018, n. 2371, 20 giugno 2019, n. 3143, e 17 settembre 2021, n. 5098).

3. Ciò posto, nessuna delle pronunce del Consiglio di Stato invocate dai ricorrenti può condizionare l’esito del presente giudizio, o perché trattasi di mere ordinanze cautelari, motivate con esclusivo riferimento al periculum in mora, o perché trattasi di sentenze che si riferiscono a fattispecie non assimilabili a quella per cui è causa e che comunque si fondano su affermazioni che, a ben vedere, finiscono per contraddire le affermazioni dei ricorrenti. 

4. In particolare il Giudice d’appello, nella seconda sentenza invocata nel primo motivo di ricorso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619), ha effettivamente preso posizione sulle caratteristiche che un manufatto deve presentare per essere qualificato come una pergotenda e anche nelle successive pronunce sul tema (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840; id., Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393) ha confermato il proprio orientamento, ribadendo che: A) la pergotenda, «al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza ... per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi (il cortile era già allestito con tavoli e sedie per gli avventori), ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione»; B) i manufatti qualificati come pergotende «non costituiscono intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; in ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali, non costituiscono nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d’uso»; C) mentre la pergotenda, come tale non soggetta al preventivo rilascio di un titolo abilitativo, «è un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda», invece non si configura una pergotenda «se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio» (così, Consiglio di Stato, Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840).

Tuttavia la seconda delle due sentenze menzionate nel primo motivo non ha ad oggetto solamente il manufatto descritto dai ricorrenti come una «struttura di alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente», ancorata «ai muri perimetrali del fabbricato e al muretto di parapetto del terrazzo», sorretta «da pali, sempre in alluminio anodizzato, che poggiano sul pavimento del terrazzo», occupante «una superficie di circa mq. 34» e tamponata sui due lati liberi «da tendine plastiche, scorrevoli all’interno di binari, comandate elettricamente e da teli plastici fissi (timpano e frangivento) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato», ma riguarda anche un’ulteriore manufatto, descritto dal Consiglio di Stato come una «struttura in alluminio anodizzato atta ad ospitare un tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente», ancorata «ai muri perimetrali del fabbricato e al plateatico pavimentato predetto», occupante «una superficie di circa mq. 15» e tamponata sui due lati liberi «da lastre in vetro mobili “a pacchetto” munite di supporti che, manualmente, scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato», e - per quanto più interessa in questa sede - perviene ad opposte conclusioni con riferimento a tali manufatti. Difatti il Consiglio di Stato ha effettivamente qualificato il primo dei due manufatti come una pergotenda, con conseguente annullamento dell’ordine di demolizione adottato in ragione dell’omessa acquisizione del prescritto titolo edilizio, ma con riferimento al secondo manufatto ha affermato che - pur trattandosi di una «struttura in alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico» - tuttavia la stessa si connota diversamente per il fatto di essere «tamponata sui due lati liberi da lastre di vetro mobili a “pacchetto”, munite di supporti che manualmente scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato», e quindi, stante quanto affermato in termini generali per le pergotende, «la presenza, quali elementi di chiusura, di lastre di vetro determina il venir meno del richiamato carattere di mera struttura di sostegno di tende retrattili». In particolare, sempre secondo quanto si legge nella medesima sentenza n. 1619 del 2016 con riferimento al secondo dei due manufatti, «la natura e la consistenza del materiale utilizzato (il vetro viene comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni) fa sì che la struttura di alluminio anodizzato si configuri, in questo caso, non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali. Sicché il manufatto in questo caso costituisce “nuova costruzione”, risultando idoneo a determinare una trasformazione urbanistico ed edilizia del territorio. Né in contrario riveste rilievo la circostanza che le suddette lastre di vetro siano installate “a pacchetto” e, dunque, apribili, considerandosi che la possibilità di apertura attribuisce a tale sistema la stessa portata e consistenza di una finestra o di un balcone, ma non modifica la natura del manufatto che, una volta chiuso, è vera e propria opera edilizia, come tale soggetta al rilascio del previo titolo abilitativo».

5. Quanto poi alla terza sentenza invocata dai ricorrenti nel primo motivo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979), è ben vero che essa ha ad oggetto la «realizzazione di una pergotenda ritraibile di m 9 per m 4,30 di altezza variabile da m 2,60 a m 2,25 circa, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto», e che il Giudice d’appello, nell’accogliere il ricorso avverso l’ordine di demolizione del manufatto, ha osservato che «sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».

Tuttavia non può sottacersi che tale pronuncia - oltre a porsi in frontale contrasto con quanto affermato dal Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. 1619 del 2016 - ha ad oggetto una fattispecie diversa a quella qui sottoposta all’esame del Collegio, caratterizzata dal fatto che la struttura costituita da pannelli frangivento è posta a chiusura di un porticato, e non già a chiusura dello spazio sottostante una pergotenda ritraibile. 

6. In definitiva, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti nel primo motivo, l’evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato non dimostra affatto che strutture del tipo di quella per cui è causa, costituita - giova ribadirlo - da una struttura costituita da pannelli in vetro scorrevoli su binari, posta a chiusura di un porticato, debbono essere qualificate come pergotende. Difatti tutte le pronunce cautelari invocate dai ricorrenti si limitano a sospendere i provvedimenti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di merito, mentre le sentenze n. 1619 del 2016 e n. 6979 del 2019 riguardano entrambe manufatti diversi da quello per cui è causa, e comunque la sentenza n. 1619 del 2016 smentisce apertamente la tesi dei ricorrenti, negando che possa parlarsi di pergotenda in «presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali» e precisando che in contrario non riveste alcun rilievo la circostanza che le pareti in vetro «siano installate “a pacchetto” e, dunque, apribili».

7. Poste tali premesse e premesso, altresì, che non vi è motivo per accogliere l’istanza istruttoria dei ricorrenti (formulata in ragione del «carattere altamente innovativo»del manufatto per cui è causa) con la quale viene chiesto al Tribunale di disporre una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione per accertare le effettive caratteristiche, strutturali e funzionali, del manufatto stesso - ciò in quanto tali caratteristiche sono ampiamente ed esaustivamente illustrate nel verbale redatto a seguito del sopralluogo effettuato in data 12 febbraio 2020 e nella documentazione fotografica versata in atti - il Collegio ritiene che, proprio in ragione di quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 1619 del 2016, la prima censura dedotta con il primo motivo di ricorso, essenzialmente incentrata sulla violazione degli articoli 77, 78, 80 della legge provinciale n. 15/2015, non possa essere accolta per le seguenti ragioni.

8. Preliminarmente giova qui ribadire che, ai fini dell’individuazione del regime edilizio di un’opera, mediante riconduzione della stessa ad una delle categorie, necessariamente generali ed astratte, previste e disciplinate dalla normativa in materia edilizia, occorre avere riguardo alle caratteristiche specifiche dell’opera stessa, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, al fine di verificarne l’incidenza sugli aspetti edilizi ed urbanistici del territorio, quanto ad idoneità a comportare trasformazioni dello stesso.

9. Avuto riguardo alle caratteristiche strutturali del manufatto per cui è causa i ricorrenti sostengono che lo stesso non potrebbe esse assimilato ad una veranda perché: A) difetta «una struttura portante di una certa rilevanza, posto che nella fattispecie in sostanza i vetri scorrono e ruotano nei binari, senza che sia necessaria una modificazione strutturale dei luoghi attraverso la creazione di un impianto a sostegno in muratura e/o metallo e/o altri materiali stabili e di rilevante impatto visivo e funzionale»; B) i materiali utilizzati, «per la loro conformazione, spessore e struttura, non possono essere in alcun modo assimilabili a finestrature in senso tecnico, non garantendo adeguato isolamento termico e/o atmosferico e quindi una vera e propria tamponatura»; C) i materiali stessi sono «non troppo dissimili, come effetti e funzioni, da un tendaggio e/o da una copertura in plastica e/o in canne e/o in bambù». Dunque, secondo la tesi dei ricorrenti, trattandosi di una «struttura leggera in pannelli in vetro frangivento ad impacchettamento laterale, a totale scomparsa, priva di montanti verticali, amovibile tramite smontaggio e non demolizione», per ciò solo la struttura stessa andrebbe assimilata ad una pergotenda, piuttosto che ad una veranda.

Tuttavia, a giudizio del Collegio, è proprio la tipologia del materiale utilizzato - ossia pannelli in vetro «dello spessore di circa 1 cm, con giunti elastici verticali di guarnizione che consentono l’accoppiamento morbido tra un pannello e l’altro» (così il verbale di sopralluogo in data 19 febbraio 2020) - che esclude, di per sé, la possibilità di assimilare il manufatto in questione alle pergotende, strutture che si caratterizzano, invece, per la tipologia dell’elemento di copertura e di protezione dagli agenti atmosferici, costituito «da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente» (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619). 

Inoltre, sempre dal punto di vista strutturale, il manufatto realizzato dai ricorrenti non è assimilabile ad una pergotenda perché - come già rimarcato in precedenza - i pannelli in vetro delimitano lo spazio verticale esistente tra il pavimento antistante i locali dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti ed il soprastante terrazzo. Dunque, mentre la pergotenda si caratterizza per la presenza dell’elemento di copertura realizzato con materiale avente le caratteristiche di un telo o di una tenda, invece la copertura orizzontale del manufatto in questione è costituita dalla muratura del balcone sovrastante e la chiusura verticale di tale spazio con pannelli in vetro scorrevoli su binari si traduce in una tamponatura idonea a creare un nuovo volume, di consistenza e rilevanza tali da determinare una trasformazione del territorio.

È innegabile poi che la realizzazione del manufatto in questione abbia determinato una significativa modifica della sagoma dell’edificio, proprio in quanto i pannelli di vetro si inseriscono all’interno di opere in muratura preesistenti ed i binari di scorrimento sono installati, nella parte superiore, sul sovrastante balcone e, nella parte inferiore, sul pavimento antistante i locali dell’appartamento.

Infine, come già osservato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 37 in data 8 luglio 2021, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita come «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili». Risulta allora evidente, anche dall’esame della doumentazione fotografica allegata al ricorso, che il manufatto realizzato dai ricorrenti corrisponde perfettamente a tale definizione, proprio perché nella definizione stessa assume preponderante rilievo la chiusura di uno spazio aperto (come un porticato) mediante «superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili», mentre non assume rilievo alcuno la circostanza che le superfici vetrate (o di altro materiale trasparente) siano sorrette, o meno, da una struttura realizzata in muratura, in metallo o ricorrendo ad altri materiali di rilevante impatto visivo e funzionale.

10. Né può addivenirsi a diverse conclusioni sol perché - come affermano i ricorrenti - nella fattispecie i pannelli in vetro assolverebbero soltanto alla funzione di proteggere lo spazio esterno dagli stessi delimitato dal sole e dagli agenti atmosferici, sì da consentire una migliore fruizione dello spazio stesso e senza garantirne l’isolamento termico, acustico e dalle infiltrazioni piovane.

Invero nell’individuazione della categoria in cui incasellare un determinato intervento edilizio e del conseguente regime deve aversi riguardo alla sua intrinseca idoneità a determinare la creazione di un nuovo organismo edilizio, dal cui impatto discende una trasformazione del territorio. In tale ottica è allora arduo negare che l’installazione, a chiusura di un porticato, di pareti in vetro scorrevoli su binari - ossia un’installazione tendenzialmente duratura e permanente, seppure funzionale alla protezione dagli agenti atmosferici - determini la creazione di un volume chiuso, di per sé idoneo a determinare una trasformazione del territorio; e ciò a differenza della pergotenda, struttura la cui definizione - frutto della condivisibile elaborazione giurisprudenziale innanzi illustrata - implica la sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni, stante la tipologia degli elementi di copertura e di chiusura che debbono avere caratteristiche tali da non poter essere qualificati come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di uno spazio esterno, tali da determinare una trasformazione del territorio.

Dunque, anche per tali ragioni, è innegabile che il vano pertinenziale derivante dall’installazione del manufatto in questione abbia le caratteristiche di un vano chiuso abitabile, con conseguente aumento del volume e della superficie utile lorda del preesistente immobile, non potendo certo opinarsi diversamente sol perché la struttura non assicura un perfetto isolamento acustico, termico e dagli agenti atmosferici. Difatti - fermo restando che, per quanto detto in precedenza, tali aspetti comunque non possono assumere decisivo rilievo per negare che il manufatto vada qualificato come una veranda - riguardo all’isolamento dagli agenti atmosferici il Collegio osserva che, come risulta dal verbale di sopralluogo, i pannelli in vetro sono già muniti di «giunti elastici verticali di guarnizione che consentono l’accoppiamento morbido tra un pannello e l’altro». Invece riguardo all’isolamento termico non può certo negarsi che l’utilizzo di un climatizzatore, anche portatile, consentirebbe un utilizzo abitativo del vano in questione in ogni stagione dell’anno.

11. Parimenti infondata è la seconda censura dedotta con il primo motivo, incentrata sulla carenza di motivazione.

Al riguardo è sufficiente ribadire che, ai fini dell’adozione di un ordine di demolizione - provvedimento avente natura vincolata e rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto - non è necessaria una specifica motivazione, diversa da quella che riguarda il ripristino della legittimità violata (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4252), e quindi l’ordinanza di demolizione deve ritenersi sufficientemente motivata se reca la compiuta descrizione delle opere cui si riferisce e la contestazione relativa all’esecuzione delle opere stesse in mancanza del necessario titolo abilitativo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 1859).

Dunque i ricorrenti non hanno motivo di lamentare che l’impugnato ordine di demolizione non chiarisca perché l’intervento rientra tra quelli che necessitano del permesso di costruire, fermo restando che in motivazione è stata espressamente richiamata la nozione di “veranda” contenuta nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, tra Governo, Regioni e Comuni.

12. Né miglior sorte merita il secondo motivo, incentrato sul fatto che ai ricorrenti sarebbe stato impedito ai ricorrenti di partecipare attivamente al procedimento per dimostrare la reale natura del manufatto da essi realizzato.

Premesso che i ricorrenti, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. hanno partecipato attivamente allo stesso presentando un memoria difensiva, ove hanno puntualmente esposto le proprie ragioni (poi trasfuse nel presente ricorso), si deve qui ribadire che l’amministrazione non è tenuta ad un’analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall’interessato, essendo sufficiente una motivazione che consenta di complessivamente comprendere le ragioni della decisione assunta (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II , 20 febbraio 2020, n. 1306), del tipo di quella che nella specie supporta il provvedimento impugnato.

Dunque è arduo comprendere cosa intendano i ricorrenti quando lamentano che non sono stati posti in condizione di dimostrare la reale natura del manufatto da essi realizzato.

13. Nonostante la prolissità dell’atto introduttivo del giudizio e la conseguente, palese violazione dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio ritiene che - tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali evidenziati in motivazione - sussistano comunque i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 84/2021, lo respinge perché infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Carlo Polidori   Fulvio Rocco
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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