Wednesday 25 November 2020 18:13:55

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Alloggi di edilizia residenziale pubblica: il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere del Consiglio di Statato Sez. 1 n. 1753/2020 (Pres. Mastrandrea Est. Prosperi)

"Come chiarito dalla giurisprudenza, per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio; il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale (in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 2975/2020; inoltre, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32625; 2 novembre 2018, n. 28053; 5 ottobre 2018, n. 24411; 7 settembre 2018, n. 21928; 31 luglio 2018, n. 20350; 26 ottobre 2017, n. 25456; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6134; III, 13 giugno 2018, n. 3648; III, 1 giugno 2018, n. 3299; VI, 21 maggio 2018, n. 3018; III, 16 maggio 2018, n. 2924; VI, 19 marzo 2018, n. 1710; 27 febbraio 2018 n. 1166).

In particolare, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (Cass., Sezioni Unite, 24 maggio 2019 n. 14267; 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., 20 aprile 2018, n. 9918).

Nel caso di specie, il petitum sostanziale è costituito dalla richiesta di annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di subentro nell’assegnazione dell'alloggio e di rilascio dello stesso per i dedotti vizi d’illegittimità, domanda rispetto alla quale la questione dell’esistenza delle condizioni per il subentro, anche se formulata come autonoma domanda, costituisce, comunque, una questione pregiudiziale in senso logico, che il giudice deve necessariamente risolvere per poter decidere sulla legittimità del provvedimento di rigetto e di rilascio dell’alloggio (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2019, n. 32505; 9 luglio 2019, n. 18325).

Infatti, il subentro nell'assegnazione, da un lato, discende direttamente dalla previsione legislativa (artt. 3 e 13 della l.r. della Puglia n. 10/2014) in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione; dall'altro lato, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Unite, 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Unite, 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Unite, 5 aprile 2019, n. 9683).

La situazione giuridica della ricorrente è, dunque, di diritto soggettivo perché la pretesa del privato di subentrare nella locazione dell’alloggio si oppone ad un provvedimento dell’Arca Puglia, di rigetto dell’istanza di subentro e di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo, che non costituisce un esito della valutazione dell’interesse pubblico nell’esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell’immobile alla mano pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2975/2020; Cass. civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2017, n. 24148).

Di conseguenza, la controversia attiene alla fase privatistica che si apre a conclusione di quella pubblicistica di assegnazione dell’alloggio e nella quale l’operare dell’amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (cfr. Cass. civ., SS.UU. 12 luglio 2019, n. 18828)."

Per continuare la lettura scarica il provvedimento.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top