Monday 28 September 2020 11:53:48
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Cons. Dott. Lorenzo Ieva della sentenza del T. A.R. Puglia-Bari sez. II del 7 settembre 2020
1. Il diritto alle ferie è un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile (art. 36, comma 3°, Cost.), peraltro oggetto di disciplina europea (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 17 gennaio 2020 n. 1), valevole per tutti gli ambienti di lavoro, anche pubblici, contenuta nel d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (attuazione direttive 93/104/C.E. e 2000/34/C.E.) e art. 31, par. 2, della Carta dei diritti dell’Unione Europea, da fruirsi nel tempo stabilito dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze di servizio e degli interessi del lavoratore, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell’art. 2109, comma 2°, del codice civile.
2. Le ferie hanno la funzione di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, onde poterne salvaguardare la salute e consentire il proficuo impiego al servizio dell’Amministrazione.
3.- Il diritto del lavoratore a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito anche in maniera continuativa (art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104) è correlato invece all’assistenza di una persona con handicap in situazione di gravità. In materia trovano, inoltre, applicazione le ulteriori misure previste dal testo unico sui congedi parentali d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, alla ricorrenza dei relativi presupposti.
4.- Le assenze per assistenza a persona disabile hanno la funzione di consentire alla persona gravemente portatrice di handicap o disabilità di potersi avvalere dell’assistenza di un proprio familiare e talora comporta per chi assiste dispendio di energie psico-fisiche.
5.- Nell’ipotesi di concomitanza tra diritto alle ferie e diritto all’assistenza del disabile, non si rintraccia nella normativa, neanche interna all’Amministrazione, alcuna preclusione della fruizione dei permessi, ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, nelle giornate già assegnate a ferie, fermo restando il potere organizzativo nella successiva riprogrammazione di queste ultime.
Per cui, la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104 cit. in una giornata festiva non assorbe il riposo spettante ed eventualmente programmato in tale giornata, così come deve ritenersi che anche la fruizione dei permessi de quibus in giornata dedicata a ferie già concesse non ne elida la fruizione in un diverso e successivo periodo, previa intesa con l’amministrazione.
6.- La continuità dell’assistenza al disabile può esprimersi in un programma assistenziale mensile, richiesto dalla P.A., che debba attendere alla organizzazione di servizi sensibili, quali sono quelli di presidio dell’Amministrazione penitenziaria, del quale la stessa dev’essere informata, quale forma di collaborazione, secondo buona fede, del lavoratore nei confronti delle esigenze del datore di lavoro.
Tuttavia, il programma mensile predisposto può variare, qualora si verifichino condizioni eccezionali o, per meglio dire, non prevedibili, tali da comportare il cambiamento delle giornate dedicate all’assistenza del disabile. In tal caso, il dipendente può essere onerato a comunicare, anche telefonicamente, all’amministrazione la circostanza impeditiva, seguita dalla possibile documentazione giustificativa.
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