Monday 15 June 2020 12:12:32

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi pubblici: no all’esclusione per deficit di statura nelle Forze Armate e Vigili del Fuoco

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 15.6.2020

La questione portata all’attenzione della Ted a Sezione del Consiglio di Stato è stata ripetutamente affrontata dalla più recente giurisprudenza (cfr. le sentenze 17 febbraio 2020, n. 1199; 3 febbraio 2020, n. 870 e n. 861, con i precedenti ivi elencati; 30 gennaio 2020, n. 754; 29 gennaio 2020, n. 735), la quale ha superato il precedente orientamento.

In particolare, il Collegio nella sentenza in esame ha ritenuto utile riportare i passaggi più significativi della decisione della Sezione n. 1199 del 17 febbraio 2020, che ha riguardato una fattispecie assolutamente analoga, cioè relativa anch’essa ad un candidato risultato idoneo non vincitore del concorso per titoli ed esami a n. 814 posti di Vigile del Fuoco, escluso dalla procedura straordinaria di assunzione ex l. n. 160/2016 (di conversione del d.l. n. 113/2016) per difetto del requisito della statura minima:

“(…) Date le superiori premesse in fatto, ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

La questione è stata ripetutamente approfondita dalla Sezione, con esiti ormai stabilizzatisi nel senso della qualificazione della fattispecie dedotta come “procedura di assunzione eccezionale e straordinaria”, disciplinata dal legislatore non come mero scorrimento di una graduatoria relativa ad una precedente vicenda concorsuale, ma come una autonoma procedura, non più legata – proprio per effetto dell’intervento legislativo di cui al ricordato decreto-legge 113 del 2016 – all’originario bando del 2008, sicché ai fini della valutazione dell’applicabilità delle legge n. 2 del 2015 deve aversi riguardo non alla data dell’originario bando di concorso, ma alla data di avvio della (nuova ed autonoma) procedura di assunzione straordinaria conseguente alla citata previsione di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (successiva all’entrata in vigore della legge n. 2 del 2015, e del relativo regolamento di attuazione).

I superiori princìpi sono stati da ultimo ribaditi dalle sentenze di questa Sezione n. 735/2020 e n. 754/2020, che il Collegio condivide e dalle quali non ravvisa ragione di discostarsi, alle cui motivazioni si fa rinvio – ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. – in ragione della piena identità fattuale e giuridica delle fattispecie ivi esaminate rispetto a quella dedotta nel presente giudizio.

(…) Va peraltro ulteriormente osservato che la soluzione fatta propria dal richiamato indirizzo giurisprudenziale è assolutamente conforme ai princìpi che regolano l’individuazione, sul piano diacronico, del paradigma normativo del provvedimento amministrativo.

Come recentemente ricordato da questa Sezione nella sentenza n. 8348/2019, “Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2012 n. 4583), il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l’atto terminale, ovvero l’atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato”.

Nel caso in esame il richiamato decreto-legge n. 113 del 2016 ha facoltizzato l’amministrazione al reclutamento di nuovo personale attingendo a precedenti graduatorie concorsuali nell’ambito di una nuova ed autonoma procedura di assunzione, con l’unico effetto giuridico della utilizzabilità delle ridette graduatorie ma senza che ciò abbia comportato una reviviscenza delle fasi ormai concluse della precedente procedura concorsuale (con particolare riferimento alla portata precettiva del relativo bando di concorso).

E’ pertanto evidente l’autonomia della procedura in cui si inserisce il reclutamento dell’odierna appellata rispetto alla procedura che aveva condotto alla formazione della graduatoria utilizzata per tale reclutamento.

Il che conferma, già sul piano dei princìpi generali, l’infondatezza delle tesi poste a fondamento del ricorso in appello, che deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata”.

3.3. Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni ed aggiunge che i precedenti della Sezione da ultimo intervenuti hanno risolto il problema a cui aveva provato a dare risposta la decisione invocata dall’Avvocatura dello Stato (la n. 364/2018): quello, cioè, dell’esatta individuazione della normativa in materia di requisiti di idoneità psico-fisica da applicare al caso in esame. La soluzione approntata dall’ormai stabile giurisprudenza della Sezione, infatti, porta definitivamente ad escludere che alla fattispecie de qua possa applicarsi il d.P.C.M. n. 411/1987, dovendo invece applicarsi ad essa la nuova disciplina discendente dalla l. n. 2/2015 (che non contempla più la previsione di una statura minima, fissata dal citato d.P.C.M. in mt. 1,65).

Per continuare la lettura scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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