Sunday 17 March 2019 19:37:41
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 15.3.2019
“L’art. 13 comma 6-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio, chiarendo che “ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
Gli odierni appellanti, nell’azionare ai sensi degli artt. 112 e segg. Cod. proc amm. il giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 3255 del 2014, conclusosi con la sentenza di primo grado qui parzialmente appellata, e nel domandare, tra altro, la condanna della parte soccombente di quel giudizio al rimborso in loro favore del contributo unificato a suo tempo corrisposto, hanno rappresentato (ultima pagina) la definitività, oltre che l’eseguibilità, della sentenza amministrativa ottemperanda.
In tal modo, hanno dato atto della sussistenza in loro favore della condizione cui la legge subordina l’insorgenza del diritto al rimborso di cui trattasi.
La parte resistente, costituitasi in resistenza nel giudizio di ottemperanza, non ha mai contestato che la stessa sentenza fosse passata in giudicato.
Nel descritto contesto, la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui trattasi, qui adeguatamente fornita, anche senza volersi spingere a concludere per la sua acquisizione in giudizio per effetto dell’implicito riconoscimento tra le parti, ai sensi dell’art. 64 comma 2 del Cod. proc. amm. (“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”), essendovi, al riguardo, quantomeno, un principio di prova, poteva essere raggiunta con il ricorso a mezzi istruttori, in applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo che permea il processo amministrativo e dei principi generali di economia processuale e di soccorso istruttorio (conformemente, Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giur., 4 giugno 2018, n. 332).” Per continuare nella lettura scarica la sentenza.
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