Monday 07 January 2019 22:15:38
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2.1.2019
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, al momento della notifica della cartella di pagamento (avvenuta in epoca anteriore alla dichiarazione ed alla partecipazione alla gara), l’accertamento tributario deve ritenersi esistente e definitivo. L’appellante deduce, al contrario, di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento e sostiene, pertanto, che al momento della domanda, era ancora in termini per impugnare la cartella esattoriale (e, quindi, in quel momento non aveva alcun debito definitivo da dichiarare in sede di gara).
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato Con la sentenza del 2 gennaio 2019 ha ritenuto tale censura priva di pregio in quanto “anche ad ipotizzare che la cartella esattoriale non sia stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, risulta dirimente sul piano fattuale la circostanza che la cartella è stata notificata il 24 ottobre 2016, diventando, quindi, definitiva il successivo 24 dicembre 2016, mentre la domanda di partecipazione (sebbene recante la data 23 dicembre 2016) è stata effettivamente presentata il 27 dicembre 2016 (quando, quindi, il termine per impugnare la cartella era scaduto).
Non merita condivisione l’ulteriore tesi (sostenuta dall’appellante) secondo cui non può disporsi l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico concorrente che abbia aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali prevista dall’art. 6 d.l. 22 settembre 2016, n. 193 conv. in l. 21 dicembre 2016, n. 225, successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, se, a quel tempo, erano ancora pendenti i termini per l’adesione.
La Sezione si è già pronunciata in senso contrario (cfr. Cons Stato, V, n. 2049/2018 e n. 5285/2018) chiarendo che l’impegno al pagamento deve essere formalizzato prima della scadenza del termine per partecipare.
In dette pronunce è stato chiarito che l’ “impegno” al pagamento (previsto dall’art. 80, comma 4, come deroga all’esclusione del concorrente non in regola con il pagamento di imposte o tasse può anche consistere nella richiesta di rateizzazione dei debiti tributari (in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 9 febbraio 2006 in causa C-226/04, Zilch., cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856, sez. V, 10 agosto 2017, n. 3985) e nulla osta ad ammettere che siffatto impegno sia contenuto anche nell’adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali di cui all’art. 6 l. 22 settembre 2016, n. 193; in ogni caso, però, resta inderogabile la prescrizione di formalizzazione dello stesso prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
Diversamente opinando, infatti, sarebbe consentita una regolarizzazione postuma della posizione fiscale, successiva, cioè, alla presentazione della domanda di partecipazione e nel corso della procedura, non consentita in nessun caso dalla lettura fornita in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Adunanza plenaria 25 maggio 2016, n. 10 e Adunanza plenaria 29 febbraio 2016 n. 5 e 6 in tema di regolarizzazione postuma della posizione contributiva e previdenziale, nonché Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039 in cui altri argomenti rivolti a dimostrare l’impossibilità di consentire la regolarizzazione delle posizioni contributive e fiscale in corso di procedura).
Né conduce ad una diversa conclusione l’argomento speso dall’appellante per cui non consentire l’adesione alla definizione dei carichi tributari fino a quando siano aperti i termini e dunque anche oltre il termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gare significherebbe ledere il diritto del contribuente a poter usufruire dell’intero periodo previsto dalla procedura per la rottamazione dei carichi tributari. L’adesione alla definizione dei carichi entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura risponde all’esigenza della stazione appaltante di contrarre con un operatore economico in regola con i pagamenti fiscali e tale esigenza è garantita solo da un impegno formale che preceda l’avvio della procedura di gara quale che sia il termine di scadenza per l’adesione (sul punto la già citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 9 febbraio 2006 in causa C-226/04, Zilch).
Nel caso di specie, l’istanza di rottamazione presentata a gara conclusa non è, quindi, idonea a sanare la carenza del requisito. Né si può riconoscere la possibilità (non prevista dalla legge e contrastante con il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche) di sostituire la consorziata per sanare la mancanza di un requisito di partecipazione (cfr. Cons. Stato, V, 30 maggio 2016, n. 2298) (…). Per continuare nella lettura vai alla sentenza.
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