Monday 07 January 2019 21:29:47
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione della delibera della Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Campania del 21.12.2018
Sul quesito circa la possibilità di applicare l'articolo 194, comma 1, lett. b), del TUEL, anche al disavanzo finale di liquidazione di un'azienda speciale riconoscendolo quale debito fuori bilancio del comune e questo sia assorbibile nella massa passiva del dissesto, la Sezione ritiene che il disavanzo da liquidazione non sia riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL in quanto il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale. La decisione della prosecuzione aziendale ed il ripiano, infatti, dovrebbe necessariamente passare da una nuova decisione di dotazione aziendale, adeguatamente motivata in termini di sostenibilità dell’impresa e di riequilibrio dinamico dei conti (ergo, anche in questo caso, con un piano di rientro), e non da un mero riconoscimento di debito. L’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL è tassativa in considerazione della natura eccezionale della previsione normativa, finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non correlati a spese previamente autorizzate dall’organo rappresentativo della comunità di riferimento (cfr. ex multis SRC Umbria deliberazione n. 123/2015/PAR, SRC Puglia deliberazione n. 26/2016/PAR).
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