Monday 22 October 2018 13:32:11
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 18.10.2018
Il Consiglio di Stato nella sentenza del 18 ottobre ha affrontato, tra l’altro, la questione della valutazione della tempestività del gravame che attiene al momento da cui far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello, ovvero se tale termine debba farsi partire dal primo momento in cui è stata notificata regolarmente la sentenza dai ricorrenti vittoriosi in primo grado oppure dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ al destinatario.
In particolare, si legge “Che in tema di notificazioni degli atti, "risulta ormai presente nell'ordinamento … il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti" risulta affermato dalla Corte Costituzionale n. 28/2004 e consolidato a seguito delle sentenze della stessa Corte nn. 69 del 1994 e 477 del 2002 (la scissione dei due momenti tra invio alla notifica e perfezionamento per il destinatario risultano ribaditi dalla Corte Cassazione, con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993).
Da tale principio consegue:
la già richiamata scissione dei momenti di produzione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario;
la necessità, ai fini della produzione degli effetti in capo al destinatario, del completamento della notifica stessa.
Orbene, ciò che rileva nella fattispecie che occupa è proprio tale secondo aspetto, relativamente al quale – per quanto di seguito si precisa - risultano irrilevanti le argomentazioni di parte appellata in ordine all’addebitabilità del malfunzionamento occorso in capo all’Avvocatura dello Stato. (…)” Per continuare nella lettura vai alla sentenza.
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