Thursday 18 May 2017 11:42:23

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Edilizia: le opere destinate a contenere impianti serventi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 17.5.2017

"Costituisce orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, che la realizzazione di opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi – quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore – di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell’edificio principale e che non possono essere ubicati nello stesso, integrino la nozione di volume tecnico, non affatto riconducibile – ancorché comportante un aumento volumetrico – a nuova costruzione (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2015 n. 175; Id., sez. VI, 29 gennaio 2015 n. 406; Id., sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2565). Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 17/05/2017

N. 02336/2017REG.PROV.COLL.

N. 00558/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2017, proposto da: 
Azienda Agricola il Nuovo Bosco Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Lavatelli C.F. LVTMRA54L09D416Z, Vincenzo Latorraca C.F. LTRVCN66M04B639C, Cristina Della Valle C.F. DLLCST59A56H501O, con domicilio eletto presso Cristina Della Valle in Roma, via Merulana 234; 

contro

Comune di Novedrate, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paes. Prov. Co- Lecco-Monza Brianza Pavia Sondrio e Varese, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 01542/2016, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa concessione di idoneo provvedimento cautelare, del provvedimento prot. 2024 datato 20.3.2012 a firma del Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto: procedimento: domanda di accertamento compatibilità paesaggistica pratica: prot. gen. 4901/2011 del 14/07/2011 controdeduzioni alla nota prot. n. 1033 del 14/02/2012 comunicazione di diniego, del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano trasmesso in allegato al provvedimento prot. 2024 del 20.3.2012 (doc. 1A), del parere della Commissione paesaggistica (doc. 1B) in relazione ai riferimento, allegato al provvedimento prot. 2024 del 20.3.2012, del provvedimento prot. 2057 datato 22.3.2012 a firma del Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento avente ad oggetto: diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (doc. 2), del provvedimento prot. 2058 del 21.3.2012, a firma del Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto: procedimento: domanda di accertamento conformità edilizia pratica n. 04/2011-prot. gen. 4900/2011 del 14/07/2011 controdeduzioni alla nota prot. n. 1034 del 14/02/2012 comunicazione di diniego (doc. 3), del provvedimento prot. 2061 del 22.3.2012 a firma del Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto: diniego dell'accertamento di conformità edilizia pratica n. 04/2011(doc. 4), dell'ordinanza di demolizione n. 12/2012 (doc. 5) e del relativo allegato determinazione e individuazione dell'area eventualmente da acquisire gratuitamente al patrimonio del comune-ordinanza n. 12/2012 (doc. 5A), del verbale di polizia locale 5.7.2012, reg. 28/2012 (5B), dell'ordinanza n. 17 del 7.5.2012 (doc. 6) ed allegata determinazione e individuazione dell'area eventualmente da acquisire al patrimonio del Comune (doc. 6A), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Latorraca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Azienda Agricola il Nuovo Bosco S,r.l., insediamento produttivo zootecnico, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – trasposto in sede giurisdizionale, a seguito di opposizione del comune di Novedrate, ex art. 10 c. 1 D.P.R. n. 1199/1971 – avverso il diniego opposto dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 avente ad oggetto la realizzazione di una “centrale termica e di condizionamento” e di un “silos”.

Cumulativamente, oltre gli atti della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e della Commissione paesaggistica del Comune e quelli connessi, ha impugnato l’ordinanza di demolizione delle opere eseguite senza titolo edilizio.

Deduce che dette opere, realizzate all’interno del compendio aziendale, avrebbero dato sostanzialmente luogo ad interventi di manutenzione straordinaria, ed alla mera realizzazione di volumi tecnici, in conseguenza della loro strumentalità con i manufatti già esistenti.

2. Si costituiva in giudizio il comune di Novedrate, instando per la reiezione del ricorso.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, respinta la domanda incidentale di tutela cautelare – riformata in appello dal Consiglio di Stato – ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Ad avviso del primo giudice, l’omessa impugnazione del diniego di accertamento di conformità del 7.05.2012, prot. n. 3115, e la corretta qualificazione degli interventi, eseguiti senza il nulla osta paesaggistico, implicano inammissibilità del gravame perché “non contenente specifiche censure del parere negativo della Soprintendenza”.

4. Appella la sentenza Azienda Agricola il Nuovo Bosco S,r.l..

5. Alla camera di consiglio del 2 marzo 2017, deputata alla cognizione della domanda incidentale di tutela cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alle parti, è stata trattenuta in decisione per il merito, ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a..

6. Con i motivi d’appello che, in quanto strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente, l’appellate lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar per non aver rilevato che i manufatti realizzati rientrano nel genus dei volumi tecnici, meramente strumentali alla conduzione dell’attività agricola.

7. L’appello è fondato.

7.1 All’interno del compendio immobiliare esteso per 214.000 mq. (ha 21.4), ricompreso in parte nel perimetro del Parco della Brughiera Brinatea, nel quale sono insediati fabbricati preordinati all’esercizio dell’attività agricola aventi superficie complessiva pari a mq. 896.16, la società ha realizzato un manufatto di forma cilindrica, con superficie utile di mq. 23,89 e altezza di m. 5,20, destinato a centrale termica del contiguo edificio utilizzato per il ricovero e lo svezzamento di conigli.

Sullo stesso mappale ha eretto un silos avente forma rettangolare, con superficie utile di mq. 23,64 e altezza di m. 2,50, destinato a deposito mangimi e miscelatura cereali.

Entrambi i manufatti sono stati rivestiti con pietre a vista allo scopo di mitigarne l’impatto visivo e, in pari tempo, rivalutarne il pregio estetico.

Costituisce orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, che la realizzazione di opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi – quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore – di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell’edificio principale e che non possono essere ubicati nello stesso, integrino la nozione di volume tecnico, non affatto riconducibile – ancorché comportante un aumento volumetrico – a nuova costruzione (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2015 n. 175; Id., sez. VI, 29 gennaio 2015 n. 406; Id., sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2565).

Testualmente l’art. 59, n. 4, l.r. 12 del 2005, invocato dalla società, in conformità alle previsioni contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1918/1977, esclude dal computo dei volumi realizzabili “le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola”, fatto salvo il rapporto di copertura del 10% dell’intera superficie aziendale.

7.2 I volumi occupati dalla centrale termica e dal silos non sono impiegabili né adattabili ad uso abitativo o produttivo, sono privi di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessari – come specificamente allegato dalla società appellante – per contenere, senza possibili alternative, gli impianti tecnologici serventi la costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della medesima.

La loro consistenza volumetrica, valutata nell’ambito dell’intero comparto produttivo, è contenuta e comunque al di sotto, nel rapporto di superficie coperta, della soglia del 10% dell’intera superficie aziendale.

L’edificio principale, destinato allo svezzamento dei conigli, non consentiva ragionevolmente l’ubicazione degli impianti tecnici al suo interno.

In aggiunta i manufatti sono stati accuratamente rivestiti con pietre a vista scalpellate per uniformarli visivamente all’edificio principale sì da salvaguardare il profilo estetico dell’asset produttivo.

8. Sicché la realizzazione delle opere per cui è causa non era subordinata al rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio.

9. Conclusivamente l’appello deve essere integralmente accolto.

10. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

Condanna le parti appellate, in solido, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (Quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge, e con rifusione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Ermanno de Francisco, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo   Ermanno de Francisco
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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