Sunday 17 December 2017 06:35:16
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
nota a cura della Giustizia Amministrativa della sentenza del Tar Bari Sez. II del 11.12.2017
Processo amministrativo – Legittimazione attiva - Incarico ad avvocati presso Pubbliche amministrazioni – Avviso pubblico - Impugnazione – Camera amministrativa – E’ legittimata.
Professioni e mestieri – Avvocati – Incarico presso Pubbliche amministrazioni – Conferimento – Criterio.
La Camera amministrativa e i suoi organi hanno titolo ad impugnare l’avviso pubblico con il quale un Comune ha indetto una procedura per la formazione di un elenco di avvocati o associazioni di avvocati, in sezioni distinte per discipline (diritto amministrativo, civile, penale, tributario, del lavoro) cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali in quanto portatori degli interessi coinvolti nell’affidamento di incarichi professionali sulla base della maggiore specializzazione settoriale degli avvocati che aspirano ad essere iscritti alla sezione degli avvocati amministrativisti.
Il conferimento del singolo incarico episodico ad un legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall’art. 27, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, in ragione del fatto che l’assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall’aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; cionondimeno, venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche, l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non essendo soggetta all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare (1).
(1) Ha chiarito il Tar che nel caso sottoposto al suo esame i criteri individuati dal bando presentino una tale genericità da rendere plausibile il rilievo che –di fatto- la selezione sarebbe fondata sull’individuazione dell’offerta più bassa; ciò è chiaramente in contrasto con la tutela dell’interesse pubblico che la predeterminazioni di criteri certi ed obiettivi si proporrebbe di tutelare. Ed invero, la richiesta specializzazione degli avvocati appare solo un criterio di orientamento dell’iscrizione nelle sezioni distinte per materie, mentre l’incarico verrebbe conferito sulla base del compenso richiesto, rispetto al quale il temperamento dell’adeguatezza all’importanza dell’attività e al decoro della professione appare irrimediabilmente generico. L’avviso non specifica infatti quali sono, ai fini del controllo di adeguatezza del compenso, i criteri di misurazione dell’importanza dell’attività e il limite superato il quale un compenso potrebbe essere giudicato non rispettoso del decoro della professione.
Anche i criteri fissati per l’iscrizione degli avvocati negli elenchi di settore, dai quali si sarebbe dovuto attingere per il conferimento degli incarichi pertinenti per materia, appaiono generici. Stabilire che l’iscrizione è determinata dalle specifiche competenze professionali acquisite con riguardo alle esperienze professionali maturate o alla partecipazione a corsi professionali, stages e convegni su materie inerenti alla sezione per la quale è chiesta l’iscrizione, non soddisfa il requisito di oggettività dei criteri che devono presiedere alle selezioni pubbliche.
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