Sunday 30 November 2014 10:00:01

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Responsabilità penale e contabile: quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, la sospensione di quest’ultimo è rimessa alla discrezionalità del giudice

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014

Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del giudizio penale.In sostanza il Collegio - fermo il principio dell’autonomia dei giudizi penale e amministrativo contabile, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 febbraio 1997, n. 1532), nel senso che la sospensione è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia ( penale ) pendente davanti ad altro giudice sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando rivesta un carattere di pregiudizialità tale da costituire indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato – ritiene che la sospensione, quando cessa di essere necessaria, diviene facoltativa, e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito.In conclusione, come la stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di stabilire (fra le molte: Sezione I centrale, 16 giugno 2003, n. 210/A e 3 marzo 2003, n. 14; Sezione II centrale, 28 ottobre 2003, n. 440/A), quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso (mancando la norma che a ciò obblighi il Giudice della responsabilità e per la mancanza di una imprescindibile pregiudizialità logico giuridica tra i processi), ma potrebbe esserlo soltanto ove il Giudice della responsabilità ritenga discrezionalmente che ne risulti l’opportunità processuale.Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Sent. n. */2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Ivan De Musso                                             Presidente

Dott. Andrea Lupi                                                  Consigliere

Dott.ssa Cristiana Rondoni                                Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

            Nel giudizio iscritto al numero 73578 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio nei confronti del signor:*, costituito nel presente giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Mauro Danielli e dell’Avvocato Costantino Aprea e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, viale Tito Livio n. 67.

            Uditi nella pubblica udienza del 25 settembre 2014, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Sarina Anna Ponturo, il relatore Consigliere Dott.ssa Cristiana Rondoni, il Vice Procuratore generale dott. Lucio Alberti ed il difensore Avvocato Mauro Danielli.

            Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 24 marzo 2014 la Procura Regionale ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale Lazio della Corte dei Conti il signor * per sentirlo condannare a risarcire il danno, quantificato in € 245.518,34, aumentato della rivalutazione e degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, nonché delle spese del giudizio in favore dello Stato.

Il preteso danno sarebbe stato cagionato attraverso la distrazione di somme che il *, funzionario dell’ENAC, riceveva a titolo di diritti aeroportuali o di servizio antincendio, da riversare nella contabilità dei registri di cassa.

La verifica amministrativa, disposta dall’ente in data 11 maggio 2012 dopo l’emersione di alcune partite irregolari, avrebbe comprovato che il convenuto s’impadroniva di somme di denaro, riscosse per conto dell’Ente dal quale dipendeva, rilasciando più volte la medesima bolletta attestante ricevuta di pagamento, con importi diversi tra loro.

In sostanza riscuoteva determinate somme e rilasciava una quietanza originale congrua all’importo riscosso, dopo di che con le copie rimanenti (in tutto di ogni ricevuta ci sono tre copie carbone) predisponeva una ricevuta per un importo irrisorio, che poi era l’unico ad essere versato nelle casse dell’ente e si impossessava della differenza.

Riferisce l’atto introduttivo che  << A seguito di segnalazione di presunto danno erariale trasmessa in data 17/05/2012 dalla Polizia di Frontiera Area di Ciampino (RM) la Procura Regionale è venuta a conoscenza del procedimento penale n. 21923/12 RGNR pendente presso il Tribunale di Roma (S.P.R. dott.ssa Maria Letizia Golfieri) nei confronti del dipendente *.

Dalla relazione trasmessa dall'ENAC in data 23/11/2012 (prot. 0150513/DG) si apprende che il dirigente della Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino, nella cui competenza territoriale rientrano gli aeroporti di Roma Urbe e Rieti, ha riferito in merito a irregolarità riscontrate relativamente agli introiti dell'EPAC (Entrate Proprie Aviazione Civile) e per il servizio antincendio.

Il predetto dirigente ha tempestivamente sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria nei confronti del dipendente responsabile, nella persona del dott. *, Funzionario C3 ín servizio presso la sede di Roma Urbe.

Dai primi esiti dei lavori della Commissione interna incaricata della verifica amministrativa presso l'Aeroporto di Roma Urbe è chiaramente emersa una situazione a carico del dipendente in questione ben più grave, in quanto il suo comportamento ha interessato non solo le irregolarità già riscontrate presso gli Aeroporti di Roma Urbe e Rieti, ma anche e soprattutto la irregolarità nella riscossione dei proventi del servizio antincendio che presso la sede dell'Urbe è di diretto interesse dell'Ente.

 In considerazione del consistente ammontare delle somme riscontrate e di cui il * si è appropriato, l'Ente ha allargato il periodo temporale della verifica amministrativa, incaricando la medesima Commissione per un prosieguo di riscontri amministrativo-contabili afferenti anche una più completa quantificazione dell'ingente danno erariale.

In seguito alla comunicazione pervenuta dal Dirigente della struttura presso cui il dott. * era in servizio. è stato attivato a carico del medesimo un procedimento disciplinare, che si è concluso, dopo il deposito da parte dello stesso di una breve memoria difensiva valutata assolutamente insufficiente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento con preavviso.

Poiché tuttavia era pervenuta, nel frattempo, la prima relazione della Commissione interna di verifica ammnistrativa, dalla quale emergevano ulteriori gravi responsabilità a carico dello stesso dipendente, l'Ente ha avviato un altro procedimento disciplinare, che si è concluso, in pendenza del preavviso di cui al primo provvedimento di licenziamento, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, divenuta efficace prima della conclusione del citato periodo di preavviso, ed il rapporto di lavoro si è risolto a far data dal 18/09/2012>>.

La Procura attrice ha inoltre fatto presente che << dalla vicenda è a tutt'oggi scaturito un danno erariale complessivamente pari a € 80.373,60 (vds. schede in atti).

In via cautelativa, ogni somma spettante all'interessato a titolo di liquidazione, d’indennità sostitutiva del mancato preavviso, di trattamento di fine rapporto e quant'altro è stata trattenuta dall'Ente in attesa della definizione dell'intera complessa vicenda.

Nonostante rituale notifica di Invito a dedurre il convenuto non ha depositato controdeduzioni.

Con nota del 09/09/2013 (prot. n. 0103072/DG) il Direttore Generale dell'Ente ha confermato le iniziative cautelari patrimoniali a suo tempo disposte ed ha comunicato nuova e più ingente quantificazione del complessivo danno erariale, accertato come pari a complessivi € 245.518,34>>.

L’atto introduttivo pertanto si conclude con richiesta di un danno quantificato in € 245.518,34, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese del presente giudizio in favore dello Stato.

Con memoria in data 23 settembre 2014 si è costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio degli avvocati Mauro Danielli e Costantino Aprea, ed ha chiesto la sospensione del presente procedimento in quanto i medesimi fatti sono oggetto di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (21923/12) e nel merito ha affermato l’insufficienza degli elementi probatori e l’estraneità rispetto ai fatti contestati.

Ha inoltre evidenziato l’incertezza in ordine alla quantificazione del danno erariale.

Alla odierna pubblica udienza la Procura ha contestato le conclusioni della difesa ed ha sottolineato che le incertezze della quantificazione depongono soltanto nel senso che si tratta di una quantificazione per difetto, in quanto non si è riusciti a reperire tutte le ricevute utili a riscontrare la loro conformità o meno a quanto effettivamente versato in cassa.

Dal canto suo il difensore ha fatto presente che non era sempre il suo assistito ad occuparsi dei bollettini, in quanto talvolta lasciava dei bollettini già vergati, che poi venivano compilati successivamente da altri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Preliminarmente questo Collegio deve respingere la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del giudizio penale.

In sostanza il Collegio - fermo il principio dell’autonomia dei giudizi penale e amministrativo contabile, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 febbraio 1997, n. 1532), nel senso che la sospensione è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia ( penale ) pendente davanti ad altro giudice sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando rivesta un carattere di pregiudizialità tale da costituire indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato – ritiene che la sospensione, quando cessa di essere necessaria, diviene facoltativa, e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito.

In conclusione, come la stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di stabilire (fra le molte: Sezione I centrale, 16 giugno 2003, n. 210/A e 3 marzo 2003, n. 14; Sezione II centrale, 28 ottobre 2003, n. 440/A), quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso (mancando la norma che a ciò obblighi il Giudice della responsabilità e per la mancanza di una imprescindibile pregiudizialità logico giuridica tra i processi), ma potrebbe esserlo soltanto ove il Giudice della responsabilità ritenga discrezionalmente che ne risulti l’opportunità processuale.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio nel caso di specie non ravvisa l’opportunità di sospendere l’odierno giudizio, fino alla definizione del procedimento penale , ex precitato art. 295 cpc, in quanto i fatti di cui è causa sono adeguatamente documentati in atti e la causa risulta matura per la decisione.

            Nel caso di specie pertanto, non esistendo alcuna pregiudizialità specifica né alcuna ragione di opportunità, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere definito sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite al fascicolo di causa(cfr. Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n.3/2012).

            Quanto al merito, come chiarito in narrativa, la Procura Regionale ha chiamato in giudizio l’odierno convenuto per sentirlo condannare alla restituzione dell’importo pari ad € 245.518,34, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese del presente procedimento.

Si tratta di somme che il *, funzionario dell’ENAC, riceveva a titolo di diritti aeroportuali o di servizio antincendio, e che avrebbe dovuto riversare nella contabilità dei registri di cassa.

E’ in atti la documentazione che attesta come nella verifica amministrativa, disposta dall’ente in data 11 maggio 2012 dopo l’emersione di alcune partite irregolari, è evidenziato in quale modo il convenuto s’impadroniva di somme di denaro, riscosse per conto dell’Ente dal quale dipendeva.

E’ infatti risultato che il * riceveva i pagamenti e ne rilasciava ricevuta.

Al momento di riversare in cassa l’importo riscosso però il medesimo utilizzava una delle altre due copie della medesima bolletta (per ciascuna ne aveva a disposizione tre copie), nella quale indicava un importo diverso, inferiore a quello effettivo, che riversava nelle casse dell’ente, trattenendo la differenza.

Nei tabulati concernenti i conteggi, allegati all’istruttoria conclusa dalla Commissione di verifica amministrativa all’uopo costituita, si riporta l’elenco delle singole entrate per ciascuna società versante, con indicazione della somma versata e di quanto indebitamente trattenuto.

Per tutte le quietanze elencate l’agente che ha effettuato la riscossione risulta essere il *.

Al riguardo nessuna rilevanza esimente può ricondursi alla circostanza, descritta dall’Avvocato Danielli in udienza, circa il fatto che il convenuto lasciasse in ufficio blocchetti di ricevute già vergate, che poi venivano utilizzate da altri.

Tale fatto non ha certo valore scusante e potrebbe essere semmai valutato a parere del Collegio, se adeguatamente provato, quale ulteriore elemento a sostegno della gravità della colpa nelle condotte tenute dal convenuto.

            Da tutto quanto riferito emerge che la Procura imputa, nel caso di specie, la sussistenza del danno alla circostanza che parte convenuta si sia impadronita di somme di denaro di spettanza dell’ente del quale era dipendente.

Quanto affermato da parte convenuta nel tentativo di chiarire il motivo del ritardato deposito delle difese e cioè il riferimento all’adozione avvenuta in Lituania, costituisce un fatto privato, che non rileva ai fini della destituzione di fondamento delle prove a sostegno della tesi accusatoria della Procura.

Da tali circostanze deriva, a giudizio del Collegio, la prova evidente del danno arrecato all’Amministrazione.

Assume infatti assorbente rilevanza, a sostegno della tesi di parte attrice, la circostanza che la condotta indubbiamente dannosa, in quanto consistente nella sottrazione di somme, risulta in modo chiaro dal riscontro amministrativo effettuato.

Non vi è dubbio quindi che la pretesa risarcitoria del Procuratore regionale deve essere accolta ed il convenuto condannato a rispondere del preteso danno, per non avere – quantomeno a titolo di colpa grave - fatto sì che venissero riversate nelle casse dell’Ente nel loro intero ammontare, le somme per le quali è risultato essere stato agente della riscossione.

Pertanto, condanna *  alla restituzione all’ENAC dell’intera voce di danno contestato - parametrato sulle somme per le quali è stato provato in atti il mancato riversamento - pari ad € 245.518,34.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese di giudizio a favore dello Stato.

P. Q. M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,

definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 73578, instaurato nei confronti di * 

ACCOGLIE

la domanda attrice formulata nei confronti di * e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento a favore dell’ENAC della somma complessiva di € 245.518,34, oltre ad interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio nella misura, alla data di pubblicazione della presente sentenza di €        176,09 (centosettantasei/09)

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

            Così disposto, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2014.

          Il Consigliere Est.                                   Il Presidente

F.to dott.ssa Cristiana Rondoni           F.to dott. Ivan De Musso

Depositato in Segreteria il 24 novembre 2014

                                                                       P. IL DIRIGENTE

                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                          GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

                                                                   F.to Luigi DE MAIO

 

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