Thursday 30 August 2018 20:32:18
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.8.2018
L' art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, tra l’altro, qualora:
“… c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni… “
La norma relativa ai “gravi illeciti professionali”, deve essere intesa nel senso che la pendenza del giudizio civile, avente ad oggetto la contestazione di una risoluzione contrattuale pronunciata nei confronti di un'impresa, non giustifica l'esclusione dalla gara della medesima impresa, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 aprile 2017 n. 1955).
Come la Sezione ha poi avuto modo di annotare la detta norma non comporta una preclusione automatica ma richiede una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante della gravità delle inadempienze che, pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate (quanto agli effetti prodotti), siano tuttavia qualificabili come “gravi illeciti professionali” e siano perciò ostative alla partecipazione alla gara perché rendono dubbie l'integrità o l'affidabilità del concorrente (cfr. Consiglio di Stato sez. V 02 marzo 2018 n. 1299).
Una volta che il concorrente ha dichiarato le risoluzioni contrattuali subite, deve escludersi che, in mancanza del loro passaggio in giudicato, possa pronunciarsi l’esclusione per la mancata dichiarazione delle sentenze del giudice amministrativo che confermano la legittimità delle esclusioni per la mancata dichiarazione delle precedenti risoluzioni in altre gare.
Non rinvenendosi alcun obbligo di dichiarare la soccombenza nei giudizi amministrativi, la mancata menzione non costituisce mendacità e comunque incompletezza della dichiarazione.
In tale termini il motivo è dunque fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere confermato l’annullamento, pronunciato dal TAR, della esclusione della Cosmopol disposta nella seduta del 12 dicembre 2016 con riferimento l cit. art. 80, comma 5 lett. c) del Codice degli Appalti, con la conseguente riammissione “ora per allora” ad una valutazione sostanziale dell’eventuale anomalia della sua offerta.
Di conseguenza, con esclusivo riferimento alla procedura gara per cui è causa, deve anche essere dichiarata la declaratoria dell’insussistenza dei presupposti per la segnalazione dell’esclusione della Cosmopol all’ANAC, ai sensi del comma 12 del cit. art. 80,...
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