Monday 04 August 2014 21:54:05

Giurisprudenza  Unione Europea e Cooperazione Internazionale

Revoca del permesso di soggiorno: se una pluralità di elementi sussistano in favore della tutela dei vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e una durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, va motivatamente ponderata l’incidenza di tali circostanze sulla pericolosità desumibile dalle precedenti condanne penali, per quanto gravi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014

Dopo le modifiche introdotte dall'articolo 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, in attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 4, del T.U. Immigrazione, di cui al D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286, non consente alcun automatismo nel diniego ( e nella revoca ) del “permesso per soggiornanti di lungo periodo” ( c.d. carta di soggiorno), in conseguenza delle condanne penali riportate dallo straniero, rientranti nelle ipotesi contemplate dall’art. 380 c.p.c. e 381 c.p.c., limitatamente ai delitti non colposi, e anche in materia di stupefacenti. La norma, facendo eccezione rispetto alle previsioni di cui all’art. 4, comma 3, dello stesso T.U., anche nel testo vigente all’epoca del diniego impugnato, relative alle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno (che considerano ostativa automaticamente la condanna per reati inerenti gli stupefacenti) espressamente dispone che, nel formulare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del soggetto che è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, l’Amministrazione tenga conto non solo delle condanne riportate dallo straniero, ma di un complesso di elementi, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nella fattispecie, risulta dal provvedimento impugnato che l’Amministrazione ha tenuto conto unicamente della condanna riportata dal ricorrente (con sentenza n. 1021/2007 del 25.6.2007 del Tribunale di Udine ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa) e del successivo arresto in data 14.11.2008, per il medesimo reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza appellata non sembra attribuire rilievo alla mancata valutazione degli elementi indicati dall’art. 9, comma 4, T.U. 286/98, ovvero alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, ritenendo, pertanto, legittimo il giudizio di pericolosità dedotto unicamente dalla tipologia dei reati commessi e dalla condotta di vita del ricorrente, che lo farebbero rientrare tra le categorie di persone di cui all’art. 1 della l. 1423/56, venendo con ciò meno “i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L.vo 286/98”. Come più volte affermato da questo Consiglio, è illegittima la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato, che faccia riferimento al solo fatto che lo straniero è stato condannato in via definitiva alla pena detentiva, senza un autonomo (seppure sinteticamente motivato) giudizio di pericolosità sociale, limitandosi, al contrario, all'affermazione di un vincolante automatismo tra la sentenza di condanna penale riportata e la revoca del permesso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/02/2007, n. 906 e Sez. III, 25/05/2012, n. 3095 in fattispecie relative a condanna per stupefacenti; Sez. III, 13/09/2013, n. 4539, in fattispecie riguardante condanna per rapina; sez. III, 29/04/2014, n.2205, in fattispecie di condanna per stupefacenti e immigrazione clandestina). Vero è che lo straniero che, anche a prescindere da condanne penali, appartenga a taluna delle categorie di cui all'art. 1 l. n. 1423/1956 (pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, suscettibili di misure di prevenzione) potrebbe essere espulso dal luogo di abituale dimora ed, anzi, il tenore letterale della norma depone nel senso di una causa tipica di espulsione vincolata. Tuttavia, il confronto con l'art. 9 d.lg n. 286/1998, che non contempla il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti tra quelli ostativi al rilascio della carta di soggiorno e prevede le misure di prevenzione ex art. 1 l. n. 1423/1956 come possibile causa di espulsione discrezionale dello straniero titolare di carta di soggiorno, induce a ritenere che lo straniero, quand’anche raggiunto dall'avviso di cui all'art. 1 l. n. 1423/1956, possa essere espulso dal territorio nazionale soltanto in base ad un apprezzamento discrezionale, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti indicati dallo stesso art. 9, comma 4, possibili indici di una effettiva volontà di non integrazione sociale. Ove tale valutazione sia concludente in senso negativo, è evidente che lo straniero suscettibile di espulsione, a maggior ragione, non potrà ottenere il rilascio né il rinnovo della carta di soggiorno. Ma, viceversa, ove una pluralità di elementi sussistano in favore della tutela dei vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e una durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, va motivatamente ponderata l’incidenza di tali circostanze sulla pericolosità desumibile dalle precedenti condanne penali, per quanto gravi. E’ pur consapevole il Collegio che la tipologia dei reati e l'entità della condanna impongono di ritenere sussistente una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica anche in base ai parametri comunitari; secondo l'art. 96 par. 2 della Convenzione attuativa dell'Accordo di Schengen sussiste, infatti, una tale minaccia quando sia intervenuta una condanna a pena detentiva superiore a un anno oppure nel caso di reato connesso con la cessione diretta o indiretta di stupefacenti. E, per quanto riguarda il diritto interno, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 148 del 16 maggio 2008 ha stabilito che l'opzione legislativa dell'automatismo espulsivo, applicata alle condanne (anche patteggiate) successive alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2002 n. 189, non è manifestamente irragionevole, in quanto le ipotesi delittuose previste dal novellato art. 4 comma 3 del Dlgs. 286/1998 implicano spesso contatti profondi con le organizzazioni criminali. Tuttavia, la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2008 ha ammesso il superamento di tale automatismo per ragioni umanitarie e solidaristiche in situazioni caratterizzate da elementi particolari, come nel caso dei soggiornanti di lungo periodo o del ricongiungimento familiare. Peraltro, proprio in tema di tutela della effettività dei vincoli familiari, va ricordato che di recente, con sentenza n.202 del 18.7.2013, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato", con ciò riconoscendo che quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino, quale l’effettività dei vincoli familiari, la tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo ostativo alla permanenza sul territorio nazionale del condannato, anche in via non definitiva, per alcuni reati, fra i quali quelli in materia di stupefacenti, va riconosciuta, oltre che nelle eccezioni già normativamente previste dall’art. 5, comma 5, e dall’art. 9, rispettivamente per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e per coloro che richiedono un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, anche nei confronti dei soggetti che non hanno presentato istanza di ricongiungimento, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo. Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, che delinea una tutela rafforzata nei confronti della “effettività” della famiglia, per il valore solidaristico, sociale ed educativo che ad essa si riconnette, occorre tenerne conto nell’esame della vicenda dell’appellante. Dunque, nel caso in esame, la situazione personale dello straniero, entrato in Italia per ricongiungersi alla famiglia oltre 10 anni prima del provvedimento impugnato e che qui ha soggiornato ininterrottamente insieme ai familiari, tutti titolari di carta di soggiorno, i quali lavorano (o studiano) stabilmente con inserimento nel tessuto sociale, richiede una valutazione ponderata da parte dell’amministrazione che valorizzi adeguatamente la lunga presenza in Italia, l’effettività dei vincoli familiari e la buona condotta mantenuta successivamente alla condanna, come rappresentata dall’appellante nella memoria del 7 marzo 2014, al fine di pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale complessivo, che non tenga conto unicamente dei precedenti penali.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2013, proposto da:

Omissis ;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Udine, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I, n. 313/2013, resa tra le parti, concernente la revoca di carta di soggiorno.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Giordano e dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. - Il ricorrente, titolare di carta di soggiorno, revocata in conseguenza di condanna per violazione delle norme sugli stupefacenti, nuovamente arrestato nel corso del procedimento per reiterazione della medesima violazione, ha impugnato il provvedimento del Questore di Udine del 20.11.2008, deducendo la sopravvenienza di elementi che, ai sensi dell’art. 5, 5° comma, del D. lgs. n. 286/1998, consentirebbero il mantenimento del titolo, mentre sulla loro presenza nessuna istruttoria sarebbe stata svolta dalla Questura.

Denunciava la violazione dell’art. 9 del T.U. Immigrazione, per la non sussistenza in concreto della sua pericolosità sociale, elemento che ha già indotto il giudice delle leggi ad intervenire in altra fattispecie e che andrebbe applicato anche a quella in discussione, con rinvio alla Corte costituzionale della controversia, mancando, nel caso in esame, gli indici di pericolosità e persistendo, invece, nell’attualità, quelli dell’inserimento sociale e dell’attività lavorativa, nonchè della effettività dei vincoli familiari.

2. – Con la sentenza in epigrafe, il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso ritenendo che “non è ammesso in Italia, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del D. LGS. n. 286 del 1998 lo straniero che risulti condannato per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti. Tale condanna, inerente alla detenzione ai fini di spaccio di tali sostanze, è stata inflitta al Leshaj il 25.6.2007.”.

Il TAR ha rilevato, inoltre, che in data 15.9.2008 è stata notificata la revoca della carta di soggiorno e ciononostante il ricorrente veniva nuovamente tratto in arresto pochi giorni dopo, il 14.11.2008, per lo stesso reato.

Tali reati, soggiunge il Collegio, rientrano fra quelli che ne qualificano gli autori come pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi della l. 1423/1956, legittimando il ritiro della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, 4° comma, del D. LGS. n. 286/1998.

L’art. 5, 5° comma, del D. Lgs. 286/1998, peraltro, prevede il rifiuto del permesso di soggiorno quando vengono meno i requisiti per l’ingresso nel territorio nazionale, mentre i “nuovi elementi”, semmai, riguarderebbero un ulteriore arresto per lo stesso reato.

Non sarebbe, quindi, necessaria, da parte dell’Amministrazione alcuna ulteriore valutazione, onde, ad avviso del TAR, non sussiste il preteso difetto di istruttoria.

3. – Propone appello il *j, premettendo di essere entrato regolarmente in Italia nel luglio del 1998 per ricongiungersi alla famiglia e di aver ottenuto la carta di soggiorno il 30 aprile 2001.

Tutta la sua famiglia, da data anteriore, risiede stabilmente in Italia ed i suoi componenti sono in possesso di carta di soggiorno.

L’appellante ammette di essere stato condannato per due volte con sentenze irrevocabili, nel 2008 e nel 2010, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; tuttavia, l’Ufficio di sorveglianza di Udine, il 25.8.2011, concedeva una riduzione della pena in ragione del comportamento tenuto e, in data 16.9.2011, l’UEPE di Udine esprimeva parere favorevole alla misura alternativa alla pena; il Tribunale di Sorveglianza di Udine, infine, il 13.12.2011, autorizzava l’inizio dell’attività lavorativa, concedendo gli arresti domiciliari.

Il 18 luglio 2013, la Procura presso la Corte d’appello di Trieste disponeva la fine anticipata della pena.

In diritto, l’appellante denuncia la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 4 del D.Lvo 286/1998. L’automatismo espulsivo, collegato alla condanna per reati in materia di stupefacenti, sarebbe superato in forza delle norme comunitarie e delle sentenze della Corte Costituzionale, allorchè si tratti di lungo soggiornanti e di stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 5 e 9 del T.U. Immigrazione, nonché degli artt. 1-4 del D.lvo 3/2007.

Occorre, in altri termini, che a tutela del ricongiungimento familiare, si tenga conto dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e della durata del soggiorno nel territorio italiano.

4. - Con ordinanza del 26.9.2013, n. 3842, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante.

5. - Da ultimo, con memoria depositata il 7 marzo 2014, l’interessato deduce di aver diffidato l’Amministrazione al rilascio della carta di soggiorno, anche in ragione della motivazione del provvedimento cautelare di questa sezione e rappresentando che l’ordine di espulsione è stato annullato dal Giudice di Pace, con ordinanza n. 141 del 18 settembre 2013; ma senza esito.

6. - All’udienza del 10 aprile 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato.

2. - Dopo le modifiche introdotte dall'articolo 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, in attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 4, del T.U. Immigrazione, di cui al D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286, non consente alcun automatismo nel diniego ( e nella revoca ) del “permesso per soggiornanti di lungo periodo” ( c.d. carta di soggiorno), in conseguenza delle condanne penali riportate dallo straniero, rientranti nelle ipotesi contemplate dall’art. 380 c.p.c. e 381 c.p.c., limitatamente ai delitti non colposi, e anche in materia di stupefacenti.

La norma, facendo eccezione rispetto alle previsioni di cui all’art. 4, comma 3, dello stesso T.U., anche nel testo vigente all’epoca del diniego impugnato, relative alle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno (che considerano ostativa automaticamente la condanna per reati inerenti gli stupefacenti) espressamente dispone che, nel formulare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del soggetto che è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, l’Amministrazione tenga conto non solo delle condanne riportate dallo straniero, ma di un complesso di elementi, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Nella fattispecie, risulta dal provvedimento impugnato che l’Amministrazione ha tenuto conto unicamente della condanna riportata dal ricorrente (con sentenza n. 1021/2007 del 25.6.2007 del Tribunale di Udine ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa) e del successivo arresto in data 14.11.2008, per il medesimo reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

3. - La sentenza appellata non sembra attribuire rilievo alla mancata valutazione degli elementi indicati dall’art. 9, comma 4, T.U. 286/98, ovvero alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, ritenendo, pertanto, legittimo il giudizio di pericolosità dedotto unicamente dalla tipologia dei reati commessi e dalla condotta di vita del ricorrente, che lo farebbero rientrare tra le categorie di persone di cui all’art. 1 della l. 1423/56, venendo con ciò meno “i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L.vo 286/98”.

4. - Come più volte affermato da questo Consiglio, è illegittima la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato, che faccia riferimento al solo fatto che lo straniero è stato condannato in via definitiva alla pena detentiva, senza un autonomo (seppure sinteticamente motivato) giudizio di pericolosità sociale, limitandosi, al contrario, all'affermazione di un vincolante automatismo tra la sentenza di condanna penale riportata e la revoca del permesso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/02/2007, n. 906 e Sez. III, 25/05/2012, n. 3095 in fattispecie relative a condanna per stupefacenti; Sez. III, 13/09/2013, n. 4539, in fattispecie riguardante condanna per rapina; sez. III, 29/04/2014, n.2205, in fattispecie di condanna per stupefacenti e immigrazione clandestina).

Vero è che lo straniero che, anche a prescindere da condanne penali, appartenga a taluna delle categorie di cui all'art. 1 l. n. 1423/1956 (pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, suscettibili di misure di prevenzione) potrebbe essere espulso dal luogo di abituale dimora ed, anzi, il tenore letterale della norma depone nel senso di una causa tipica di espulsione vincolata. Tuttavia, il confronto con l'art. 9 d.lg n. 286/1998, che non contempla il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti tra quelli ostativi al rilascio della carta di soggiorno e prevede le misure di prevenzione ex art. 1 l. n. 1423/1956 come possibile causa di espulsione discrezionale dello straniero titolare di carta di soggiorno, induce a ritenere che lo straniero, quand’anche raggiunto dall'avviso di cui all'art. 1 l. n. 1423/1956, possa essere espulso dal territorio nazionale soltanto in base ad un apprezzamento discrezionale, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti indicati dallo stesso art. 9, comma 4, possibili indici di una effettiva volontà di non integrazione sociale. Ove tale valutazione sia concludente in senso negativo, è evidente che lo straniero suscettibile di espulsione, a maggior ragione, non potrà ottenere il rilascio né il rinnovo della carta di soggiorno.

Ma, viceversa, ove una pluralità di elementi sussistano in favore della tutela dei vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e una durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, va motivatamente ponderata l’incidenza di tali circostanze sulla pericolosità desumibile dalle precedenti condanne penali, per quanto gravi.

5. – E’ pur consapevole il Collegio che la tipologia dei reati e l'entità della condanna impongono di ritenere sussistente una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica anche in base ai parametri comunitari; secondo l'art. 96 par. 2 della Convenzione attuativa dell'Accordo di Schengen sussiste, infatti, una tale minaccia quando sia intervenuta una condanna a pena detentiva superiore a un anno oppure nel caso di reato connesso con la cessione diretta o indiretta di stupefacenti.

E, per quanto riguarda il diritto interno, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 148 del 16 maggio 2008 ha stabilito che l'opzione legislativa dell'automatismo espulsivo, applicata alle condanne (anche patteggiate) successive alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2002 n. 189, non è manifestamente irragionevole, in quanto le ipotesi delittuose previste dal novellato art. 4 comma 3 del Dlgs. 286/1998 implicano spesso contatti profondi con le organizzazioni criminali.

Tuttavia, la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2008 ha ammesso il superamento di tale automatismo per ragioni umanitarie e solidaristiche in situazioni caratterizzate da elementi particolari, come nel caso dei soggiornanti di lungo periodo o del ricongiungimento familiare.

Peraltro, proprio in tema di tutela della effettività dei vincoli familiari, va ricordato che di recente, con sentenza n.202 del 18.7.2013, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato", con ciò riconoscendo che quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino, quale l’effettività dei vincoli familiari, la tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo ostativo alla permanenza sul territorio nazionale del condannato, anche in via non definitiva, per alcuni reati, fra i quali quelli in materia di stupefacenti, va riconosciuta, oltre che nelle eccezioni già normativamente previste dall’art. 5, comma 5, e dall’art. 9, rispettivamente per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e per coloro che richiedono un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, anche nei confronti dei soggetti che non hanno presentato istanza di ricongiungimento, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo.

Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, che delinea una tutela rafforzata nei confronti della “effettività” della famiglia, per il valore solidaristico, sociale ed educativo che ad essa si riconnette, occorre tenerne conto nell’esame della vicenda dell’appellante.

Dunque, nel caso in esame, la situazione personale dello straniero, entrato in Italia per ricongiungersi alla famiglia oltre 10 anni prima del provvedimento impugnato e che qui ha soggiornato ininterrottamente insieme ai familiari, tutti titolari di carta di soggiorno, i quali lavorano (o studiano) stabilmente con inserimento nel tessuto sociale, richiede una valutazione ponderata da parte dell’amministrazione che valorizzi adeguatamente la lunga presenza in Italia, l’effettività dei vincoli familiari e la buona condotta mantenuta successivamente alla condanna, come rappresentata dall’appellante nella memoria del 7 marzo 2014, al fine di pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale complessivo, che non tenga conto unicamente dei precedenti penali.

6. - In conclusione, l’appello va accolto ai fini della rivalutazione da parte della Questura di Udine della posizione del ricorrente, alla luce degli elementi emersi in giudizio.

7. – Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Romeo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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