Sunday 21 December 2014 12:17:53

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Componente di OIV: illegittima la revoca dell'incarico senza parere preventivo dell'ANAC e comunicazione di avvio del procedimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II del 18.12.2014

Il TAR Puglia, Lecce con sentenza del 18 dicembre ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un componente monocratico dell'OIV di un Comune contro il provvedimento di revoca dell'incarico.La sentenza è interessante sotto tre profili. Il primo profilo riguarda la giurisdizione in quanto il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune rilevando che "alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi (Cass. Sez. Un. Civili , 07 luglio 2011, n. 14954). Il componente monocratico dell’organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009 è riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. St., V, ord. n. 3897/2014): la posizione giuridica fatta valere dall’interessato che aspira alla nomina o, come nel caso di specie, si oppone alla revoca ha la consistenza di interesse legittimo (arg. in base a Cons. St., V, sentenza n. 6692/2012).".Il secondo profilo analizzato nella sentenza riguarda le corrette modalità di revoca dell'incarico in questione.L'art. 10 della Delibera Anac n. 12/2013 prevede espressamente che: “L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione”) .Su tale presupposto il TAR ha ritenuto illegittima la revoca sia per l'omessa previa acquisizione del suddetto preventivo parere dell’ANAC nonché per la mancanza dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento richiesta dall’art. 7 L. n. 241/1990.Il terzo profilo che si segnala riguarda invece "il preteso danno all’immagine" che il TAR ha ritenuto non risarcibile sia perché la revoca è stata pubblicata sul sito del comune in adempimento di un obbligo di trasparenza imposto dalla L. n. 33/2013 sia perché il ricorrente non ha provato le conseguenze dannose derivategli da tale pubblicazione.Per approfondire scarica la sentenza cliccando su Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale * del 2014, proposto da:

contro

Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Vaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, 92; 

nei confronti di

*

per l'annullamento

- del Decreto Sindacale - Città di Grottaglie, prot. n. 5566, del 13 marzo 2014, notificato in data 19 marzo 2014, nonchè del Decreto Sindacale di nomina del dott. *pot. n. 7538 del 4 aprile 2014;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso relativo alla revoca dell'incarico di componente monocratico dell'OIV al dott. * e alla nomina del dott. *  quale sostituto del precedente OIV;

- per il risarcimento del danno.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori, avv. G. M. Ciullo per il ricorrente e avv. I. Vaglia per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con cui il Sindaco del Comune di Grottaglie gli ha revocato l'incarico di componente monocratico dell'OIV, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere: ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio l’ente locale contrastando le avverse pretese.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune.

Va premesso che alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi (Cass. Sez. Un. Civili , 07 luglio 2011, n. 14954).

Il componente monocratico dell’organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009 è riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. St., V, ord. n. 3897/2014): la posizione giuridica fatta valere dall’interessato che aspira alla nomina o, come nel caso di specie, si oppone alla revoca ha la consistenza di interesse legittimo (arg. in base a Cons. St., V, sentenza n. 6692/2012).

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

L’impugnato provvedimento di revoca dall’incarico è illegittimo in quanto non preceduto né dall’acquisizione del preventivo parere dell’ANAC (prescritto dall’art. 10 della Delibera Anac n. 12/2013: “L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione”) né dalla comunicazione di avvio del procedimento richiesta dall’art. 7 L. n. 241/1990.

La revoca presenta, inoltre, profili di contraddittorietà estrinseca rispetto al provvedimento sindacale del 18 febbraio 2013 con cui il Sindaco del Comune di Grottaglie aveva manifestato il proprio vivo apprezzamento per l’attività svolta dal Cassano ("Egli si distingue per precisione, competenza e conoscenza del settore cui l'Amministrazione Comunale di Grottaglie lo ha chiamato ad operare, con particolare riferimento ai temi di valutazione, della trasparenza e dell'integrità della Pubblica Amministrazione. Ha altresì già manifestato, nel corso delle attività già realizzate, competenze manageriali gestendo senza alcun problema il team affidatogli a supporto e ottenendo la massima collaborazione da parte del cliente interno. Devo, inoltre, evidenziare la rapidità con cui si è saputo affacciare ed entrare in un settore così specifici quale è quello della Pubblica Amministrazione, da egli già conosciuto in qualità di Valutatore negli Enti Pubblici, come certificato dall'Associazione dei Comuni d'Italia) ".

Pur non essendo tale giudizio positivo (neppure menzionato nel provvedimento impugnato) intangibile né immodificabile, la motivazione della revoca avrebbe dovuto illustrare con maggior impegno esplicativo le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a sovvertire la valutazione del *. In difetto di una puntuale e accurata motivazione, un giudizio così lusinghiero come quello espresso nella nota prot. n. 3953 del 18.02.2013 mal si concilia con le considerazioni conclusive espresse nel provvedimento di revoca (“il rapporto di collaborazione con il componente dell'OIV risulta ad oggi poco o per niente proficuo, non avendo portato ad alcun risultato sostanziale e persino pregiudizievole”) e conferisce all’agire amministrativo elementi di illogicità e contraddittorietà.

Per quanto sin qui esposto l’impugnato provvedimento di revoca deve essere annullato poiché illegittimo.

La reintegrazione del * nell’incarico onorario, disposta dal Comune all’esito dell’appello cautelare, vale a limitare il risarcimento del danno patrimoniale alle sole somme che, in base al Regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento dell’OIV, sarebbero state corrisposte al ricorrente nel breve lasso temporale in cui egli è stato illegittimamente estromesso dall’incarico: somma da determinarsi su accordo dalle parti ex art. 34, comma 4, c.p.a. entro 60 giorni.

Non può accordarsi il risarcimento del cd. danno alla professionalità poichè la relativa domanda è priva di precise allegazioni e di adeguati supporti probatori (secondo Cass. S.U. n. 6572 del 24 marzo 2006 tale voce di danno non è mai in re ipsa e deve essere provata con specifici fatti e allegazioni, nella specie insussistenti).

Il preteso danno all’immagine - anch’esso solo genericamente allegato nel ricorso introduttivo - non è risarcibile sia perché la revoca è stata pubblicata sul sito del comune in adempimento di un obbligo di trasparenza imposto dalla L. n. 33/2013 sia perché il ricorrente non ha provato le conseguenze dannose derivategli da tale pubblicazione. La giurisprudenza ha da tempo ripudiato la teoria del cd. danno-evento (che identificava il danno con l'evento dannoso, ovvero con la mera lesione dell’interesse protetto), affermando che il danno non patrimoniale, e dunque anche il danno all’immagine, ha natura di danno-conseguenza, lasciando in tal modo intendere che esso deve, pur sempre, concretarsi in una “perdita” ( Sez. Un. 26972/08, § 4.10: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”).

Le spese di lite, compensate per metà in ragione della novità delle questioni trattate e del ridimensionamento delle pretese del ricorrente, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Grottaglie a rifondere al ricorrente le spese di lite, compensate per la metà e liquidate in complessivi euro 1000, oltre Iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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