venerdì 27 gennaio 2012
Il procedimento per l’attribuzione dell'equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente; di conseguenza è illegittimo il provvedimento che neghi l'equo indennizzo, in forza di una valutazione dell'infermità diversa da quella posta a base del provvedimento di liquidazione di pensione privilegiata.
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
«:::::::::GA:::::::::»

L'art. 7 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a produrre effetti diretti, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. La seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende invero tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra P.A. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla conclusione del procedimento senza avere avuto la possibilità di parteciparvi né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso. Non sussiste, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell'avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento. In particolare deve ritenersi che i vicini non siano annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la compravendita di un terreno, salvo il caso in cui detti soggetti abbiano preventivamente manifestato il loro interesse all’acquisto, in tal modo radicando una posizione differenziata, qualificata e conosciuta dall'Amministrazione, poiché l'invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
«:::::::::GA:::::::::»

Devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle dette tabelle, predisposte dal Ministero del Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, costi medi che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Invero, neppure la tabella ministeriale assume valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma è suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale; cosicchè è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell'offerta, in caso di sensibile scostamento, mediante il procedimento di verifica delle anomalie, in linea con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE — secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.1.2012, n. 00343)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.1.2012, n. 00343)
«:::::::::GA:::::::::»

La giurisprudenza ha da tempo chiarito come una delibera è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato.
L'art. 49 t.u. 18 agosto 2000 n. 267 e' una prescrizione che rileva sul solo piano interno ed ha lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
«:::::::::GA:::::::::»

La precedente indicazione, nell'avviso dell'avvio del procedimento, di un altro soggetto quale responsabile non inficia l’atto in relazione al fatto che ai sensi dell'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, tale nomina si pone sul piano funzionale come facoltà gestionale del dirigente di ciascuna unità organizzativa che assegna “a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento”. L’art. 8 della L. n. 241 del prescrivere che nella comunicazione debba essere specificato il nominativo del responsabile non solo non dispone nulla in ordine ai mutamenti del medesimo, ma soprattutto non pone alcuna preclusione a tale proposito e quindi il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa competente né ha di per sé alcun rilievo sintomatico, e neppure incide sulla legittimità del provvedimento; e comunque non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo. In definitiva sul punto, la persona del responsabile del procedimento di norma (e fatti salvi particolari ipotesi) è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in quanto come esattamente rilevato dal TAR i cittadini non hanno un peculiare interesse, giuridicamente tutelato, a trattare con uno piuttosto che un altro funzionario.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
«:::::::::GA:::::::::»

La previsione di una strada che attraversa un'ampia area di proprietà privata dividendola in due parti, riflette delle scelte di merito dell'amministrazione comunale funzionali al nuovo sistema viario programmato che, in quanto tale, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di logicità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
«:::::::::GA:::::::::»

Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, selezioni del genere di quella in esame devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psico-attitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00691)
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00691)
«:::::::::GA:::::::::»

Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il riconoscimento da parte del giudice amministrativo dell’assenza di motivi ostativi addotti dalla PA – nella fattispecie, appartenenza ad organizzazione terroristica - non comporta, per converso, il “diritto” dell’istante ad ottenere la cittadinanza italiana nemmeno nel caso in cui questo dimostri l’eventuale sussistenza in capo allo straniero di favorevoli elementi che renderebbero “opportuna” la concessione allo stesso dello status richiesto. I presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non sono di per sé sufficienti per conseguire il beneficio, né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità. Sicchè la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di “diritto” che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. La discrezionalità di cui gode l'amministrazione in sede di naturalizzazione ha pertanto un carattere particolarmente lato molto più accentuato rispetto agli altri provvedimenti concessori, che porta a configurare, per converso, come ulteriormente rafforzato il principio di precauzione operante in tutti i settori di attività in cui siano in gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato. Ne consegue che la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana è da ritenersi adeguata quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessaria una dettagliata esternazione dei fatti e delle circostanze inerenti la valutazione del grado di pericolosità del soggetto né che vangano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
«:::::::::GA:::::::::»
giovedì 26 gennaio 2012

Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti pericolosi, relativamente al presupposto individuato nella detenzione dell’area, il Consiglio di Stato ha evidenziato come siffatto titolo di disponibilità, pur essendo sufficiente in astratto a radicare in capo alla ricorrente l’onere di rimozione dei rifiuti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 84), va coordinato con i principi affermati dalla costante giurisprudenza che ha ritenuto “illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario [o detentore] del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta”.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00333)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00333)
«:::::::::GA:::::::::»

La controversia relativa alla ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull’indennità premio di servizio posta a carico dell’amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è limitata a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restandone esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo anche laddove la definizione di dette questioni produca ripercussioni sul rapporto pensionistico (cfr., ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 22 settembre 2008 , n. 4554). Pertanto, in applicazione di dette coordinate ermeneutiche, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al presente ricorso, presentato da un dipendente in servizio al fine di contestare la legittimità della determinazione amministrativa che aveva negato il riconoscimento di un servizio prestato presso altra amministrazione, in quanto il petitum sostanziale riguarda in via diretta la ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull’indennità premio di servizio posta a carico dell’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)
«:::::::::GA:::::::::»

E’ pacifico in giurisprudenza che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte.
atti connessi e consequenziali al provvedimento impugnato. L'onere della specifica menzione in ricorso degli atti connessi e consequenziali a quello impugnato - oltre che nella puntuale previsione di cui all’ art. 6, n. 2, del previgente r.d. 17 agosto 1907, n. 642, sugli elementi contenutistici del ricorso - trova la sua ragion d’essere sia nella necessità di individuare i vizi da cui si assumono affetti gli atti che si pongono in rapporto di derivazione rispetto a quello inizialmente gravato, sia di porre in condizione i soggetti che versano in posizione di controinteresse di potere adeguatamente contraddire, se non di essere chiamati in giudizio, ove la qualità di controinteressato emerga solo in presenza di provvedimenti successivamente adottati dall’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)
«:::::::::GA:::::::::»

Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Tuttavia si deve aver presente che spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell'offerta ed il requisito soggettivo del competitore è particolarmente sottile, stante la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione. Tale commistione inestricabile, che rende in concreto non pertinente il principio astratto fin qui enucleato, viene tuttavia in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti soggettivi in sé intesi bensì quei profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull'espletamento dell'attività appaltata (cfr.Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2009 n. 5105; Sez.VI, 15 dicembre 2010, n. 8933). Allo stato degli atti la censura viene dunque a coincidere con quella di difetto di criteri motivazionali, potendo, allo stato degli atti, la Commissione individuare criteri distintivi nell’ambito del generico richiamo quale parametro valutativo alle certificazioni di qualità aziendale possedute dalle concorrenti.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00266)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00266)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo un consolidato orientamento nella materia, dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il rilascio del parere favorevole della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione non possono più essere considerati equivalenti al rilascio della concessione edilizia comunale. Detto parere, infatti, va considerato alla stregua di un atto informativo di una fase non ancora conclusa del procedimento; detto parere costituisce, infatti, un atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia e non equivale, né formalmente né sostanzialmente, all'adozione di quest'ultima. Secondo altro orientamento, poi, soltanto allorquando il competente responsabile del servizio tecnico non si sia limitato a comunicare all'interessato il parere favorevole della commissione edilizia comunale, ma ne abbia fatto proprie le determinazioni e abbia formulato la nota come comunicazione di accoglimento dell'istanza e del rilascio della concessione secondo specifiche condizioni e prescrizioni, deve ritenersi che in tal modo egli abbia espresso la sua autonoma e conclusiva valutazione in ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio, con ciò consumando il relativo potere, con la conseguenza che il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
«:::::::::GA:::::::::»

Anche se la normativa edilizia non prevede l’istituto della concessione edilizia a termine, tuttavia, secondo un consolidato orientamento nella materia, il rilascio di tale titolo può essere vincolato a specifiche prescrizioni e condizioni; si tratta, pertanto, di verificare, da un lato, se sia possibile che la condizione riguardi il termine finale di efficacia del provvedimento, e, dall’altro, se, in caso contrario, dalla violazione dell’eventuale divieto consegua la nullità della detta clausola temporale, ma con salvezza per il residuo del provvedimento concessorio da ritenersi a validità ed efficacia a tempo indeterminato.
Il Collegio ritiene che quando la condizione della temporaneità sia apposta alla concessione edilizia riguardi in realtà opere precarie che, per varie e diversificate ragioni, possano essere erette soltanto in alcuni periodi dell’anno o soltanto per un arco temporale limitato, allora si è in presenza di un provvedimento atipico di per sé non illegittimo; si tratta, nella sostanza, di concessione avente ad oggetto opere per loro natura e destinazione di carattere precario e quindi durata limitata e predeterminata.
In passato vi sono state aperture al riguardo (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, sent. n. 1281 del 28 settembre 1994) essendosi affermato che la “concessione edilizia in precario” costituisce provvedimento atipico utilizzato dalle amministrazioni comunali per assentire opere per loro natura e destinazione di durata limitata e predeterminata, non conformi alla destinazione urbanistica della zona, giustificabile solo proprio in relazione al carattere di precarietà dell’opera ed alla sua modesta consistenza, sì da non assurgere a vera e propria modificazione del territorio; peraltro, l’istituto della concessione in precario andrebbe ritenuto ammissibile solo se previsto dalle norme di piano regolatore, nei limiti, con i presupposti e nei termini che tali norme pongono, salvo i casi che la precarietà stessa costituisca giudizio di non rilevanza urbanistica dell’opera.
Nel caso di specie nulla è detto al riguardo della compatibilità (o, al contrario, dlel’eventuale contrasto) con le prescrizioni di piano e deve, pertanto, ritenersi che non vi fossero ostacoli in tal senso; l’amministrazione comunale, nel caso in esame, ha autorizzato la realizzazione di una scala per un arco temporale puntualmente limitato al solo fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall’interessato ma con la riserva di potere effettuare un ripensamento al riguardo, avendo espressamente previsto modalità costruttive tali da consentire l’agevole ed immediata rimozione della stessa.
Peraltro, anche a seguire la tesi che esclude la configurabilità di concessione edilizie temporanee deve, comunque, concludersi che la eventuale prescrizione nello specifico apposta non sarebbe nulla ai sensi degli invocati articoli 1354 e 1355 c.c. per contrarietà con norme imperative - e, in quanto tale, ab origine improduttiva di effetti e da considerarsi come mai apposta alla concessione stessa -, in quanto la stessa giurisprudenza in materia, richiamata dalla difesa della ricorrente, riconosce come, in tal caso, si tratti di condizioni appunto illegittime, e non nulle; con la conseguenza che, nella specie, una tale condizione illegittima e direttamente lesiva avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata da parte dell’interessata.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
«:::::::::GA:::::::::»

In 78 sentenze di uguale tenore pubblicate il medesimo giorno il giudice amministrativo ha affermato che l'impugnazione del D.M. 42/09 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 nella parte relativa alla disciplina e modalità procedimentali delle predette graduatorie risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sulla questione, infatti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alle luce dei dubbi evidenziati al riguardo dal giudice Costituzionale con decisione 9 febbraio 2011 n. 41 uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22805 del 12 ottobre 2010. In base a tale orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “… che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato … di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”. Viene, quindi, declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenze brevi 24.1.2021, da n. 00726 a 00804)
(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenze brevi 24.1.2021, da n. 00726 a 00804)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 25 gennaio 2012

La possibilità di integrazione della documentazione incompleta trova il proprio limite nel solo caso in cui la detta documentazione fosse prevista in maniera univoca dal bando a pena di esclusione dal procedimento. In particolare, il predetto potere di integrazione documentale deve essere esercitato da parte dell’amministrazione proprio nei casi in cui l’insufficienza della documentazione originariamente prodotta da parte dell’interessato non consenta di avere piena ed esatta contezza del possesso di un certo requisito da parte dello stesso.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00766)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00766)
«:::::::::GA:::::::::»

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977, “La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla…Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. …”. Ad avviso del giudicante la norma, pertanto, dispone che la legittimazione a richiedere il rilascio della concessione edilizia spetti, non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; può ritenersi che, in definitiva, sono legittimati a richiedere la concessione edilizia anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile da edificare in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore. Peraltro il rilascio della concessione edilizia impone all'amministrazione comunale soltanto una preliminare verifica circa la legittimazione sostanziale del soggetto che chiede di esercitare lo "ius edificandi". Nel caso di specie attesa la vantata qualificazione in termini di conduttore dell’immobile del ricorrente, alla luce della normativa nella materia, per il giudicante non vi è questione sulla sua legittimazione in astratto a richiedere, nella predetta veste, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
«:::::::::GA:::::::::»

L’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 prevede che in occasione dell’esame della prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno debbano essere valutati nuovi elementi, nel frattempo sopraggiunti, che ne consentano il rilascio. Inoltre, lo stesso articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte col d.,lgs. n. 5 del 2007, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che, qualora si tratti di uno straniero che è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, debba anche tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. In sostanza, la norma impone alla amministrazione di effettuare una approfondita valutazione circa l’inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. Inoltre la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria durante per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)
«:::::::::GA:::::::::»
martedì 24 gennaio 2012

Secondo i principi ricavabili dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. Da ciò consegue che non e' fondato citare la giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva delle Aziende Sanitarie in relazione alle controversie riguardanti rapporti di lavoro “in corso”, affermando che la pretesa ha per oggetto il trattamento retributivo spettantegli. Il richiamo non è pertinente, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale riferito alle diverse ipotesi in cui vicende verificatasi prima della soppressione delle vecchia USL sono destinate, potenzialmente, a riverberarsi anche sulla fisionomia del rapporto di impiego proseguito con le nuove aziende, come avviene, per esempio, nei casi in cui si contesti un inquadramento disposto da una USL soppressa. Nella presente controversia, invece, l’interessato rivendica, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo antecedente l’istituzione delle nuove Aziende Sanitarie. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, perché non riguarda in alcun modo il trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)
«:::::::::GA:::::::::»

Qualora nella vicenda sottoposta al giudice, quest'ultimo ravvisi in modo del tutto evidente superficialità, approssimatività, imperizia e scarsa competenza tecnica dell’Amministrazione, è applicabile, l'art. 26, comma 2, cpa, in base al quale “Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”. Come è noto, tale norma non riguarda le spese di lite, quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle disposizioni sancite dagli art. 91 e 92 c.p.c.; non riguarda la responsabilità da lite temeraria, tipizzata dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c.; non riguarda la pretesa sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza); non è configurabile, infine, quale sanzione pubblica.
La liquidazione della somma è affidata all'equità, qui intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083). Nell’attuale silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, l’indiretta funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). Pertanto, ben può costituire parametro di riferimento, una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.pc.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
«:::::::::GA:::::::::»

La tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compresso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7586), riesercizio sfavorevole che, nella specie, non è neppure avvenuto. Peraltro, deve ulteriormente rimarcarsi che ancor più, “in caso di acclarata illegittimità dell’atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie, al contrario, egli potrà invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile. Spetterà, a quel punto, all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una fonte normativa, di formulazione incerta. di previsioni da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
«:::::::::GA:::::::::»

Quando si vuole ottenere l’assenso per la realizzazione di una opera edilizia occorre dimostrare innanzitutto di avere la disponibilità del suolo sul quale l’opera sarà realizzata (che costituisce quindi un presupposto della domanda di edificazione), allo stesso modo se si vuole realizzare un’opera (pubblica o di interesse pubblico) su un suolo gravato da usi civici occorre prima acquisire la disponibilità dell’area per potervi realizzare l’opera.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00255)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00255)
«:::::::::GA:::::::::»

La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, e a verde pubblico, ecc. data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.1.2012, n. 00244)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.1.2012, n. 00244)
«:::::::::GA:::::::::»

Con riferimento alla cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) la giurisprudenza amministrativa (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5995 del 12 novembre 2011; n. 5130 del 14 settembre 2011) ha affermato:
1) che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; 2) che, trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente; 3) che tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati; 4) che, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata; 5) che, anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo; 6) che di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti; 7) che, infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Da ultimo il Consiglio di Stato ha rilevato come non può incidere sulla valutazione della legittimità della interdittiva, le avvenute dimissioni dalla carica di amministratore unico della società del soggetto attenzionato, trattandosi di un fatto sopravvenuto alla interdittiva impugnata che può eventualmente influire sulle successive valutazioni che l’amministrazione potrà compiere sulla attività della società appellante anche ai sensi del comma 5 dell’art. 91 del citato D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00254)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00254)
«:::::::::GA:::::::::»
lunedì 23 gennaio 2012

L’accertamento della violazione degli obblighi tributari non è sufficiente affinché operino le preclusioni previste dal citato art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/06 occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto stesso, senza che l’impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata. La normativa di riferimento, infatti, impedisce alle imprese di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, di essere affidatarie di subappalti, nonché di stipulare i relativi contratti solo a fronte di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Dunque, particolare rilievo assume l’espressa statuizione secondo la quale, le sanzioni previste operano solo in caso di accertamento definitivo delle violazioni de quibus.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo il prevalente insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l’eventuale irregolarità e/o incompletezza della dichiarazione resa in sede di offerta circa le opere, i servizi o le forniture che il concorrente intenda subappaltare non costituisce causa di esclusione dalla gara, ma semplicemente preclude a chi ne sia risultato aggiudicatario la possibilità, in fase dei lavori, di fare ricorso al subappalto. E ciò sul rilievo per cui le condizioni per l’ammissibilità del subappalto, di cui all’art. 118 del d.lgs. nr. 163 del 2006, non appaiono intese (unicamente) a tutelare l’interesse dell’amministrazione committente all’immutabilità dell’affidatario, ma tendono invece a evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto d’interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell’interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l’appalto è preordinato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)
«:::::::::GA:::::::::»

E' principio generale che, anche in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di parte, l’amministrazione debba sempre applicare la disciplina sostanziale dell’atto, vigente al momento dell’adozione del provvedimento e non quella, eventualmente diversa, esistente all’epoca della formulazione dell’istanza, salve espresse diverse regole di diritto transitorio.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00252)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00252)
«:::::::::GA:::::::::»

Il conferimento di borse di studio non può configurare l’instaurazione di un rapporto d’impiego pubblico, ancorché non di ruolo (Consiglio Stato, sez. VI, n. 5432 del 31 ottobre 2008; n. 5910 del 20 ottobre 2005). Ciò in quanto lo scopo principale di una borsa di studio non è quello di consentire la prestazione di un'attività lavorativa bensì quello di favorire l'apprendimento e l’affinamento professionale del borsista anche mediante il suo temporaneo inserimento nella struttura operativa del soggetto erogatore (ed anche ai fini di un suo possibile successivo stabile inserimento in tale struttura). Anche se l'esercizio dell'attività di borsista comporta l'esecuzione di prestazioni assimilabili a quelle di un lavoratore, queste prestazioni, per la prevalente natura di apprendimento dell'attività svolta, non possono quindi configurarsi come prestazioni lavorative perché la causa del loro svolgimento è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto di lavoro. E l’erogazione in favore del borsista di una indennità economica non costituisce un corrispettivo per l’attività prestata ma ha solo la funzione di garantirgli un sostentamento per il periodo in cui svolge l'attività borsistica.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00251)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00251)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo il Consiglio di Stato è principio ben noto che l’amministrazione resistente in giudizio non possa utilizzare le proprie produzioni e deduzioni difensive per integrare la motivazione (in ipotesi carente) dell’atto impugnato. Qualora tenti di farlo, quelle deduzioni sono inammissibili e comunque il giudice non deve tenerne conto. Ma ciò non impedisce certo all’amministrazione, dopo che l’atto impugnato sia stato annullato per difetto di motivazione, di utilizzare nuovamente quegli elementi, questa volta in modo appropriato, inserendoli nella motivazione del nuovo provvedimento che viene emesso in sostituzione di quello annullato.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00250)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00250)
«:::::::::GA:::::::::»

Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d'appalto sono caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione. Gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara, dunque, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali ( C.d.S sez. V, 08 marzo 2011, n. 1464 ); e, in sede giurisdizionale, parimenti, sono sindacabili solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu oculi rilevabile, rientrando tipicamente nel potere valutativo quello di ritenere migliore un’offerta rispetto ad un’altra ( cfr Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010 , n. 7262).
Ne consegue che il giudice amministrativo non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00249)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00249)
«:::::::::GA:::::::::»

Come ha affermato la consolidata giurisprudenza amministrativa (nel solco della A.P. n. 2/1991), nel caso del personale medico lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell’Aiuto, oltre il periodo di giorni 60 per anno solare, dà diritto al sanitario a percepire le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello tabellare iniziale spettante alla posizione funzionale superiore, nonché alla variazione del trattamento previdenziale, a prescindere dall’adozione di un formale atto di incarico. Infatti il diritto al migliore trattamento economico è stato collegato all’art. 36 Costituzione, all’art. 2126 Codice civile ed all’art. 7 DPR n. 128/1969. In tali sensi si sono espressi prima la Corte Costituzionale con sentenza n. 296/1990 e poi con A.P. n. 2/1991 e la consolidata giurisprudenza amministrativa di entrambi i gradi (vedi ex multis CdS n. 633/2009, n. 3257/2008, n. 2579/2005).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00248)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00248)
«:::::::::GA:::::::::»
giovedì 19 gennaio 2012

L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali disposta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996) non priva la Corte dei conti della possibilità di controllare la conformità alla legge dell'attività amministrativa; verifica da compiersi anche sotto l’aspetto funzionale, ossia in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti (o correlativamente dell’omessa adozione di atti doverosi), rispetto ai fini imposti in modo specifico dal legislatore, anche attraverso un sindacato indiretto quale quello classico dell’eccesso di potere. In sostanza questo Giudice, rispetto agli atti e alle attività discrezionali, può non solo verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’amministrazione interessata, ma altresì sindacare che le concrete iniziative dei soggetti sottoposti al suo giudizio non siano palesemente irrazionali, ovvero manifestazione di assoluta e incontrovertibile estraneità rispetto ai fini del soggetto pubblico. L’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore con il citato art. 1 comma 1 della legge n. 20/1994 ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; ma detta disposizione va oggi correlata anche con l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 il quale stabilisce, in via generale, che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di "economicità" e di "efficacia". Detti criteri, specificazione del generale principio contenuto nell’art. 97, primo comma, della Costituzione, hanno così acquisito rilievo normativo sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Ne consegue che la verifica della legittimità dell'attività amministrativa (oltre al suddetto sindacato sulla palese irrazionalità delle scelte) non può più ormai prescindere da una valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti; con l’ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo anche nel presente giudizio di responsabilità, considerato che l'antigiuridicità dell'atto amministrativo ed in generale dei comportamenti dei soggetti sottoposti al giudizio di questa Corte, costituisce presupposto necessario (ancorché non sufficiente) della "colpevolezza" di colui che lo ha posto in essere (cfr., Cass. SS.UU. n. 14488/2003; n. 7024/2006; n. 8096/2007; n. 8097/2007; Corte conti, cfr. da ultimo, Sez. I App. n. 526/10 e Sezione Lazio n. 2379/10).”
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sentenza 10.1.2012, n. 22)
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sentenza 10.1.2012, n. 22)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, l’eventuale parallelo svolgimento dell’azione di responsabilità amministrativa proposta dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti e dell’azione risarcitoria di diritto comune proposta dall’amministrazione danneggiata innanzi al giudice ordinario (in sede civile o penale) non determina una questione di giurisdizione (in base all’assunto, pur contrastato - v. Corte dei conti, Sezione 2^ centrale di appello, n. 401 del 30/11/2007 - della non esclusività della giurisdizione contabile), ma esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (Corte di cassazione, ordinanza n. 20343 del 21/10/2005; ordinanza n. 6581 del 24/03/2006; ordinanza n. 27092 del 22/12/2009). Talché se ne è tratta la convinzione che solo la formazione, innanzi a diversa giurisdizione, di un giudicato sulla integrale liquidazione del danno conseguente ai medesimi fatti materiali potrebbe avere efficacia preclusiva dell’azione di responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, n. 927 del 7/11/2006; Sezione giurisdizionale Lazio, n. 24 del 17/01/2006). Nel caso di specie, la Corte dei Conti rilevata, quindi, la inesistenza di giudicati siffatti ha ritenuto che non sussistono preclusioni alla procedibilità dell’azione proposta in sede contabile. L’eventualità che si possa pervenire all’emissione di sentenze di condanna in ordine alla medesima partita di danno da parte del giudice civile e del giudice contabile può, a dire del giudice, trovare del resto rimedio nei successivi gradi di giudizio o, in extrema ratio, nella fase dell’esecuzione.
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, sentenza 11.1.2012, n. 24)
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, sentenza 11.1.2012, n. 24)
«:::::::::GA:::::::::»

Il Giudice Contabile nel parere in esame precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2011, è operante il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, riguardante tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti (art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 14, comma 9 D.L. n. 78/2010 cit.). Investite della relativa questione di massima le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato (Deliberazioni 16 dicembre 2010 - 25 gennaio 2011 n. 3 e n.4) che: “per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011 – 2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”. Trattasi di pronunce di orientamento generale alle quali tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi (art. 17, comma 31 D.L. n. 78/2009 conv. in L. 122/2009). L’ulteriore limitazione delle assunzioni al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, contenuta nella seconda parte dell’art. 76 comma 7 D.L. 112/2008 cit., invece, non va ritenuta operante nei confronti degli enti che hanno popolazione inferiore a 5000 abitanti.
(Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, delibera 12.1.2012, n. 2)
(Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, delibera 12.1.2012, n. 2)
«:::::::::GA:::::::::»

Sulla fattispecie in esame avente ad oggetto la controversia per l’individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in proprietà ai Comuni, ai sensi della legge n. 449 del 1997, il Giudice amministrativo ha evidenziato che, trattandosi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì attiene alla tutela di un diritto soggettivo come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare il Giudice ha ritenuto di far proprio in proposito l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003 n. 5107), che afferma: “… in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l'acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253).
(TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sentenza 2.1.2012, n. 00026)
(TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sentenza 2.1.2012, n. 00026)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 18 gennaio 2012

Il Giudice Amministrativo rileva come appaia del tutto coerente con la ratio acceleratoria della legge n. 205/2000 ritenere che, quando il ricorrente ne faccia esplicita richiesta, in sede di impugnazione del silenzio, si debba provvedere, in caso di accoglimento di detto ricorso, anche alla contestuale nomina del Commissario, al fine di evitare all’interessato l’inutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale.
(Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00536)
(Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00536)
«:::::::::GA:::::::::»

La vicenda risale al 2006 con l'avvio della procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Roma, conclusasi con la designazione e la nomina del dottor Giorgio Santacroce che veniva impugnata innanzi al TAR Lazio dal Dott. Luigi Gueli. Il Consiglio di Stato con l'odierna sentenza ha ribaltato la sentenza resa dal Giudice di primo grado rilevando, tra l'altro, come fermi gli eccezionali risultati investigativi raggiunti dal dott. Santacroce nel pregresso svolgimento di funzioni requirenti, pur costituendo indubbiamente elemento rimarchevole sotto i profili sia della laboriosità che del merito, dice poco circa l’attitudine a dirigere una Corte d’Appello, ufficio che come noto ha competenze e funzioni ben diverse rispetto agli uffici requirenti, e che pertanto pone anche problemi diversi a livello organizzativo e gestionale. Inoltre, incontestato il giudizio di eccellenza del Santacroce gli elementi in atto non risulterebbero idonei a legittimare il formulato giudizio di prevalenza su un candidato palesemente in possesso di maggiori esperienze e attitudini specifiche.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n. 00120)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n. 00120)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo principi pacificamente accolti dalla giurisprudenza amministrativa, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre. Ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, a norma dell’art. 22, co. 2 della stessa legge (come sostituito dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest’ottica, il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.1.2012, n. 00116)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.1.2012, n. 00116)
«:::::::::GA:::::::::»

Il termine ordinario per la notificazione delle impugnazioni, compresa la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza e di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (art. 92, commi 1 e 3, c.p.a.).
Nei giudizi, quale quello di specie in materia di appalti, assoggettati al rito abbreviato, tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 119, comma 2, c.p.a.); tale previsione è espressamente applicabile ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo ai sensi dell’art. 119, comma 7, c.p.a..
Il termine c.d. lungo per proporre la revocazione in assenza della notificazione della sentenza è, quindi, di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, essendo la deroga al dimezzamento limitata ai soli giudizi di primo grado.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00028)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00028)
«:::::::::GA:::::::::»
martedì 17 gennaio 2012

La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all’art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all’art. 194). La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Tali osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto: infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro, l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici – dell’ente e della sua funzionalità - e privati – degli operatori economici e dei dipendenti. Da ciò discende poi che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell’ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)
«:::::::::GA:::::::::»

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale sussiste ampia discrezionalità che connota le scelte dell’Amministrazione in ordine alla destinazione dei suoli in sede di pianificazione generale del territorio, tali da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, nr. 1222; id., 18 ottobre 2010, nr. 7554; id., 4 maggio 2010, nr. 2545; id., 31 luglio 2009, nr. 4847), derogandosi a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n.00119)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n.00119)
«:::::::::GA:::::::::»

L'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione, atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, dal negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva mal predisposto la relativa modulistica.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00031)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00031)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo il Consiglio di Stato il chiaro disposto dell’ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell’approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione di questo, non vale a superare le doglianze ritenute pur comprensibili sul piano umano avanzate nel caso di specie dai ricorrenti che lamentano come in tal caso, dovendosi il piano esecutivo predisporsi entro 25 anni dall’approvazione del P.E.E.P., vi sia una indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.01.2012, n. 00023)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.01.2012, n. 00023)
«:::::::::GA:::::::::»

Gli incarichi dirigenziali conferiti fiduciariamente dal Presidente della Provincia (così come dal Sindaco) decadono contemporaneamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del soggetto che li ha conferiti e, qualora si tratti di incarichi al di fuori della dotazione organica, il prolungamento di fatto degli incarichi dopo tale cessazione determina danno erariale.
(Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 16.12.2011, n. 377)
(Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 16.12.2011, n. 377)
«:::::::::GA:::::::::»

Con la sentenza della Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 è stato precisato che, nel caso in cui venga accertato che l'amministrazione ha legittimamente escluso dalla gara un concorrente, questi non conserva la legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione al controinteressato. Ciò in quanto la determinazione di esclusione non annullata cristallizza definitivamente la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara. Sono quindi da ritenere improcedibili, per sopravvenuto difetto all'interesse, le doglianze mosse contro l'aggiudicazione di una gara ad altro concorrente, da parte della ditta nei cui confronti viene accertato che è stata legittimamente esclusa dalla gara. Ciò anche se le concorrenti in gara siano solamente due, in quanto la riscontrata assenza di una posizione legittimante in capo al concorrente illegittimamente ammesso alla gara è stato ritenuto che determini il superamento della tesi proposta dalla decisione della A.P. del Consiglio di Stato n. 11/2008, secondo cui in tal caso esso conserverebbe interesse alla rinnovazione della procedura di gara.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6965)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6965)
«:::::::::GA:::::::::»

In via di principio i proprietari di fabbricati vicini possono chiedere il rispetto delle norme che prescrivono distanze tra le costruzioni innanzi al giudice ordinario, allorquando la controversia sia instaurata nei soli confronti di altri soggetti privati, vertendosi in tal caso su questioni di diritto soggettivo, ovvero innanzi al giudice amministrativo quando sia contestata la legittimità del titolo abilitativo rilasciato in violazione delle norme sulle distanze, vertendosi in tal caso in tema di interessi legittimi.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6955)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6955)
«:::::::::GA:::::::::»
lunedì 16 gennaio 2012

Per il Consiglio di Stato non può sussistere alcun valido e qualificato interesse all’ostensione di atti e documenti che non hanno avuto alcuna rilevanza esterna, restando meri interna corporis dell’Amministrazione privi di ogni seguito.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00025)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00025)
«:::::::::GA:::::::::»

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 l'inosservanza da parte della p.a., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al g.o., sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere": nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del g.o. in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno (Cassazione civile , sez. un., 20 ottobre 2006 , n. 22521).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00016)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00016)
«:::::::::GA:::::::::»

In base ai principi generali riguardanti gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo, v’è l’obbligo dell'amministrazione soccombente, nascente dal giudicato di annullamento di un provvedimento di carattere discrezionale di adottare gli atti consequenziali, colmando i vuoti prodotti dagli effetti demolitivi del giudicato ed adeguandosi ai vincoli derivanti dai suoi effetti conformativi; tuttavia ciò non esclude che, nell’esercizio della propria residua facoltà appunto discrezionale, essa possa esercitare nuovamente il suo potere, determinandosi nello stesso senso mediante provvedimento emendato ai vizi che hanno causato l’annullamento. 6, Come si è visto, nel caso in esame la pronuncia della cui esecuzione si tratta si è limitata a riscontrare il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, rilevando l’apoditticità del diniego per la mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lasciassero dedurre l’iter logico seguito.
Il nuovo provvedimento, invece, indica compiutamente i motivi per cui non è stato ritenuto opportuno ripristinare la licenza di porto d’armi, ed espone puntualmente i detti presupposti di fatto, emersi dai nuovi atti acquisiti al procedimento, e la loro avvenuta valutazione alla stregua della norma di legge regolante la fattispecie (art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773), sfociata in un giudizio prognostico di non affidabilità.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.1.2012, n. 0007)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.1.2012, n. 0007)
«:::::::::GA:::::::::»

Ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., il titolare del diritto può interrompere la prescrizione con la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio, oppure con “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, ossia con un atto di cui, sotto il profilo soggettivo, ne sia elemento essenziale l’individuazione del soggetto obbligato; il quale atto, avendo natura recettizia, dev’essere portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore di costituzione in mora nei confronti di questi. In altri termini, il connotato fondamentale dell’atto interruttivo della prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota al destinatario la volontà del suo autore di far valere un diritto nei suoi confronti. Non diversamente opera la domanda giudiziale, non potendo ipotizzarsi una sua efficacia nei riguardi del debitore se notificata non ad esso, ma a soggetti terzi (cfr. sul punto, Cass., sez. lav., 11 giugno 2009 n. 13588, 6 marzo 2003 n. 3373 e 17 gennaio 1992 n. 543, secondo cui l’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza - legale, non necessariamente effettiva – dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.01.2012, n. 00005)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.01.2012, n. 00005)
«:::::::::GA:::::::::»