
Gazzetta Informa News 26 Giugno 2012 - Area Contabile
NORMATIVA
Bilancio di previsione degli Enti Locali: il termine per la deliberazione e' stato differito al 31 agosto 2012
Con decreto del Ministero dell'Interno del 20.6.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 d aperte degli Enti Locali e' stato differito al 31 agosto 2012. (Decreto del Ministro dell'Interno del 20.6.2012)
Con decreto del Ministero dell'Interno del 20.6.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 d aperte degli Enti Locali e' stato differito al 31 agosto 2012. (Decreto del Ministro dell'Interno del 20.6.2012)
Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale": predisposta l’applicazione per l’acquisizione delle informazioni
I comuni che prevedono di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il 30-06-2012, l’entità dello spazio finanziario che sono disposti a cedere (o a richiedere). Le comunicazioni devono pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato sia mediante il sistema web sia a mezzo raccomandata a/r. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale "orizzontale" trova evidenza nella fase 3-D del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/12/C presente nell’applicazione web dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Al comune che cede uno spazio finanziario è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti. In caso di offerta di spazi finanziari complessivamente superiori all’importo previsto dall’art. 4-ter, comma 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti e attribuiti. Peraltro la Ragioneria dello Stato, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ritenuto utile diffondere il testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui all’articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il citato sistema web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. (Ragioneria generale dello Stato, comunicato del 19.6.2012)
I comuni che prevedono di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il 30-06-2012, l’entità dello spazio finanziario che sono disposti a cedere (o a richiedere). Le comunicazioni devono pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato sia mediante il sistema web sia a mezzo raccomandata a/r. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale "orizzontale" trova evidenza nella fase 3-D del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/12/C presente nell’applicazione web dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Al comune che cede uno spazio finanziario è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti. In caso di offerta di spazi finanziari complessivamente superiori all’importo previsto dall’art. 4-ter, comma 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti e attribuiti. Peraltro la Ragioneria dello Stato, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ritenuto utile diffondere il testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui all’articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il citato sistema web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. (Ragioneria generale dello Stato, comunicato del 19.6.2012)
Arrivano le sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità dell'anno 2010
Il Ministro dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali rende noto che con decreto del 13.6.2012 il comune di Alessandria è assoggettato, ad una sanzione il cui importo è di euro 2.924.964,00, pari al 3 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto di bilancio 2009. L’applicazione della sanzione comporta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dell’esercizio 2012 per l’importo come sopra determinato. (Il Ministro dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, comunicato del 18.6.2012)
Il Ministro dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali rende noto che con decreto del 13.6.2012 il comune di Alessandria è assoggettato, ad una sanzione il cui importo è di euro 2.924.964,00, pari al 3 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto di bilancio 2009. L’applicazione della sanzione comporta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dell’esercizio 2012 per l’importo come sopra determinato. (Il Ministro dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, comunicato del 18.6.2012)
Rendite catastali ai fini dell'IMU: chiarimenti dell'Agenzia del territorio
Le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in Catasto. Pertanto, se l’immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, è ancora utilizzabile la rendita già attribuita e usata per la dichiarazione dei fabbricati nel Modello Unico. La consultazione gratuita e pubblica dei dati catastali, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale dell’Agenzia oppure attraverso il servizio online Visure catastali. L’accesso è gratuito ed attraverso questo servizio, è possibile conoscere la rendita e le altre informazioni su immobili censiti al Catasto edilizio urbano; i redditi dominicale e agrario e le altre informazioni su immobili censiti al Catasto terreni. (Agenzia del Territorio, comunicato del 12.6.2012)
Le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in Catasto. Pertanto, se l’immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, è ancora utilizzabile la rendita già attribuita e usata per la dichiarazione dei fabbricati nel Modello Unico. La consultazione gratuita e pubblica dei dati catastali, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale dell’Agenzia oppure attraverso il servizio online Visure catastali. L’accesso è gratuito ed attraverso questo servizio, è possibile conoscere la rendita e le altre informazioni su immobili censiti al Catasto edilizio urbano; i redditi dominicale e agrario e le altre informazioni su immobili censiti al Catasto terreni. (Agenzia del Territorio, comunicato del 12.6.2012)


