
Gazzetta Informa News 1 Febbraio 2012 - Area Amministrativa
GIURISPRUDENZA
Pubblico impiego: Individuazione del limite temporale per il radicamento della giurisdizione
Nel sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego, delineato dall’art. 68 del D. Lgs. n. 29 del 1993 (v., oggi, l’art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001), l’incardinamento della giurisdizione presso il giudice amministrativo presuppone che la controversia riguardi il periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, che, pacificamente, rappresenta il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico od al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata come fatti costituitivi del diritto azionato in giudizio - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Orbene, nel caso di domanda di adempimento dell’obbligazione retributiva asseritamente gravante sul datore di lavoro a séguito dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l’ordinario orario di lavoro del dipendente, ai fini dell'applicazione della veduta regola del discrimine temporale tra giurisdizioni, si deve far riferimento al momento della prestazione dell’attività stessa (che costituisce il presupposto del vantato diritto alla retribuzione corrispettiva). Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998 restano peraltro attribuite, ai sensi del comma 7 del citato art. 69, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00443)
Nel sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego, delineato dall’art. 68 del D. Lgs. n. 29 del 1993 (v., oggi, l’art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001), l’incardinamento della giurisdizione presso il giudice amministrativo presuppone che la controversia riguardi il periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, che, pacificamente, rappresenta il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico od al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata come fatti costituitivi del diritto azionato in giudizio - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Orbene, nel caso di domanda di adempimento dell’obbligazione retributiva asseritamente gravante sul datore di lavoro a séguito dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l’ordinario orario di lavoro del dipendente, ai fini dell'applicazione della veduta regola del discrimine temporale tra giurisdizioni, si deve far riferimento al momento della prestazione dell’attività stessa (che costituisce il presupposto del vantato diritto alla retribuzione corrispettiva). Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998 restano peraltro attribuite, ai sensi del comma 7 del citato art. 69, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00443)
Messaggi pubblicitari ingannevoli: qualunque consumatore può richiedere l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
Il d.P.R. n. 627 del 1996, nell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), individua "i consumatori" tra i soggetti che possono richiedere l’intervento dell’Autorità riguardo ad atti di pubblicità ingannevole e dispone che la relativa domanda di inibizione di tali atti deve contenere "a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente; b) elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario…"; nell’art. 5, comma 1, dispone che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 1992 "Il responsabile del procedimento, verificate la regolarità e la completezza della richiesta, comunica l’avvio del procedimento" al richiedente, oltre che al committente del messaggio pubblicitario e al suo autore se conosciuto, e, nel comma 4, che l’Autorità provvede all’archiviazione della richiesta di cui all’articolo 2 se risulti manifestamente infondata o "inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente". Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto questa normativa osservata, poiché nella richiesta ricevuta dall’Autorità, a seguito della quale è stato attivato il procedimento di cui si tratta, sono stati indicati il nome, cognome e domicilio del consumatore, ciò che ha consentito di inviargli la comunicazione di avvio del procedimento, e sono stati specificati gli elementi di identificazione del messaggio pubblicitario, non potendo perciò la richiesta dirsi irregolare o incompleta, ovvero contenente elementi idonei a giustificare la sua inammissibilità, essendo stata proposta da un consumatore, e risultando perciò sufficienti gli elementi istruttori all’atto offerti all’apprezzamento dell’Autorità. In questo quadro normativo, risulta corretta la valutazione del primo giudice in quanto relativa, anzitutto, alla funzione oggettiva comunque propria del procedimento regolarmente avviato, nonché alla insufficienza della documentazione dedotta in giudizio per giungere ad asserire la falsità della richiesta del consumatore e della sua firma, poiché una siffatta qualificazione della richiesta, in quanto idonea a determinarne la radicale irrilevanza sul piano procedimentale, può scaturire soltanto da provvedimenti o attestazioni atti a produrre un così dirimente effetto. Del resto, la normativa applicabile ha previsto che la denuncia possa essere presentata da qualunque consumatore (senza escludere neanche gli interdetti e gli inabilitati), sicché è da considerare del tutto irrilevante ogni deduzione della società appellante, sulla incapacità naturale del denunziante: ciò che conta è la sua sottoscrizione (nella specie non disconosciuta formalmente da parte di chi ne avrebbe avuto titolo), la cui veridicità non è contestabile in questa sede, anche perché nessuna prova è stata fornita per rilevarne la falsità. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00383)
Il d.P.R. n. 627 del 1996, nell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), individua "i consumatori" tra i soggetti che possono richiedere l’intervento dell’Autorità riguardo ad atti di pubblicità ingannevole e dispone che la relativa domanda di inibizione di tali atti deve contenere "a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente; b) elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario…"; nell’art. 5, comma 1, dispone che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 1992 "Il responsabile del procedimento, verificate la regolarità e la completezza della richiesta, comunica l’avvio del procedimento" al richiedente, oltre che al committente del messaggio pubblicitario e al suo autore se conosciuto, e, nel comma 4, che l’Autorità provvede all’archiviazione della richiesta di cui all’articolo 2 se risulti manifestamente infondata o "inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente". Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto questa normativa osservata, poiché nella richiesta ricevuta dall’Autorità, a seguito della quale è stato attivato il procedimento di cui si tratta, sono stati indicati il nome, cognome e domicilio del consumatore, ciò che ha consentito di inviargli la comunicazione di avvio del procedimento, e sono stati specificati gli elementi di identificazione del messaggio pubblicitario, non potendo perciò la richiesta dirsi irregolare o incompleta, ovvero contenente elementi idonei a giustificare la sua inammissibilità, essendo stata proposta da un consumatore, e risultando perciò sufficienti gli elementi istruttori all’atto offerti all’apprezzamento dell’Autorità. In questo quadro normativo, risulta corretta la valutazione del primo giudice in quanto relativa, anzitutto, alla funzione oggettiva comunque propria del procedimento regolarmente avviato, nonché alla insufficienza della documentazione dedotta in giudizio per giungere ad asserire la falsità della richiesta del consumatore e della sua firma, poiché una siffatta qualificazione della richiesta, in quanto idonea a determinarne la radicale irrilevanza sul piano procedimentale, può scaturire soltanto da provvedimenti o attestazioni atti a produrre un così dirimente effetto. Del resto, la normativa applicabile ha previsto che la denuncia possa essere presentata da qualunque consumatore (senza escludere neanche gli interdetti e gli inabilitati), sicché è da considerare del tutto irrilevante ogni deduzione della società appellante, sulla incapacità naturale del denunziante: ciò che conta è la sua sottoscrizione (nella specie non disconosciuta formalmente da parte di chi ne avrebbe avuto titolo), la cui veridicità non è contestabile in questa sede, anche perché nessuna prova è stata fornita per rilevarne la falsità. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00383)
Differenza tra la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e per sopravvenuta carenza di interesse
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame precisa che sebbene l’appellante avesse impropriamente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che ricorre solo qualora intervenga un provvedimento successivo dell’Amministrazione integralmente satisfativo dell’interesse di parte ricorrente, la dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che "deve oggi considerarsi cessata la materia del contendere", determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, premesso che il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze incidenti sulla persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00382)
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame precisa che sebbene l’appellante avesse impropriamente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che ricorre solo qualora intervenga un provvedimento successivo dell’Amministrazione integralmente satisfativo dell’interesse di parte ricorrente, la dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che "deve oggi considerarsi cessata la materia del contendere", determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, premesso che il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze incidenti sulla persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00382)
L'art. 21 octies della Legge n. 241/90 sana il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento in autotutela di annullamento della gara
Nel giudizio in esame un'impresa dopo aver partecipato ad una licitazione privata indetta da una P.A. per la fornitura biennale di articoli di cancelleria ed essere risultata aggiudicataria si duole del provvedimento con il quale l’ente, prima della stipulazione del contratto, revocava la gara e ne disponeva la rinnovazione avendo appurato che vi era stata l’erronea ed illegittima pretermissione di alcune ditte che pure avevano ritualmente chiesto di essere invitate alla licitazione privata. il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che rigettava le doglianze dell'impresa aggiudicataria evidenziando, tra l'altro, come una volta appurato dall'ente il suddetto errore nell'invito, a quel punto l’annullamento della gara era un atto dovuto. A tacer d’altro, non vi erano ancora aspettative consolidate di cui si dovesse tener conto con la conseguenza che avviso del Collegio non risulta integrata alcuna violazione delle regole del procedimento di autotutela, con particolare riferimento all’avviso di procedimento (art. 7, legge n. 241/1990) ed appare realizzata l’ipotesi prevista dall’art. 21-octies della legge 241/1990: ossia quella dell’atto che non poteva essere diverso da quello concretamente emanato, e che pertanto non può essere annullato per vizi di ordine meramente formale, inclusi quelli relativi alle regole sulla partecipazione. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.1.2012, n. 00148)
Nel giudizio in esame un'impresa dopo aver partecipato ad una licitazione privata indetta da una P.A. per la fornitura biennale di articoli di cancelleria ed essere risultata aggiudicataria si duole del provvedimento con il quale l’ente, prima della stipulazione del contratto, revocava la gara e ne disponeva la rinnovazione avendo appurato che vi era stata l’erronea ed illegittima pretermissione di alcune ditte che pure avevano ritualmente chiesto di essere invitate alla licitazione privata. il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che rigettava le doglianze dell'impresa aggiudicataria evidenziando, tra l'altro, come una volta appurato dall'ente il suddetto errore nell'invito, a quel punto l’annullamento della gara era un atto dovuto. A tacer d’altro, non vi erano ancora aspettative consolidate di cui si dovesse tener conto con la conseguenza che avviso del Collegio non risulta integrata alcuna violazione delle regole del procedimento di autotutela, con particolare riferimento all’avviso di procedimento (art. 7, legge n. 241/1990) ed appare realizzata l’ipotesi prevista dall’art. 21-octies della legge 241/1990: ossia quella dell’atto che non poteva essere diverso da quello concretamente emanato, e che pertanto non può essere annullato per vizi di ordine meramente formale, inclusi quelli relativi alle regole sulla partecipazione. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.1.2012, n. 00148)
Riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato e dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio
Il procedimento per l’attribuzione dell'equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente; di conseguenza è illegittimo il provvedimento che neghi l'equo indennizzo, in forza di una valutazione dell'infermità diversa da quella posta a base del provvedimento di liquidazione di pensione privilegiata. (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
Il procedimento per l’attribuzione dell'equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente; di conseguenza è illegittimo il provvedimento che neghi l'equo indennizzo, in forza di una valutazione dell'infermità diversa da quella posta a base del provvedimento di liquidazione di pensione privilegiata. (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
I vicini non sono soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio
L'art. 7 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a produrre effetti diretti, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. La seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende invero tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra P.A. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla conclusione del procedimento senza avere avuto la possibilità di parteciparvi né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso. Non sussiste, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell'avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento. In particolare deve ritenersi che i vicini non siano annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la compravendita di un terreno, salvo il caso in cui detti soggetti abbiano preventivamente manifestato il loro interesse all’acquisto, in tal modo radicando una posizione differenziata, qualificata e conosciuta dall'Amministrazione, poiché l'invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
L'art. 7 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a produrre effetti diretti, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. La seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende invero tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra P.A. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla conclusione del procedimento senza avere avuto la possibilità di parteciparvi né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso. Non sussiste, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell'avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento. In particolare deve ritenersi che i vicini non siano annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la compravendita di un terreno, salvo il caso in cui detti soggetti abbiano preventivamente manifestato il loro interesse all’acquisto, in tal modo radicando una posizione differenziata, qualificata e conosciuta dall'Amministrazione, poiché l'invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
La delibera è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato
La giurisprudenza ha da tempo chiarito come una delibera è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato. L'art. 49 t.u. 18 agosto 2000 n. 267 e' una prescrizione che rileva sul solo piano interno ed ha lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
La giurisprudenza ha da tempo chiarito come una delibera è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato. L'art. 49 t.u. 18 agosto 2000 n. 267 e' una prescrizione che rileva sul solo piano interno ed ha lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
Il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento non determina illegittimità del provvedimento conclusivo
La precedente indicazione, nell'avviso dell'avvio del procedimento, di un altro soggetto quale responsabile non inficia l’atto in relazione al fatto che ai sensi dell'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, tale nomina si pone sul piano funzionale come facoltà gestionale del dirigente di ciascuna unità organizzativa che assegna "a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento". L’art. 8 della L. n. 241 del prescrivere che nella comunicazione debba essere specificato il nominativo del responsabile non solo non dispone nulla in ordine ai mutamenti del medesimo, ma soprattutto non pone alcuna preclusione a tale proposito e quindi il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa competente né ha di per sé alcun rilievo sintomatico, e neppure incide sulla legittimità del provvedimento; e comunque non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo. In definitiva sul punto, la persona del responsabile del procedimento di norma (e fatti salvi particolari ipotesi) è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in quanto come esattamente rilevato dal TAR i cittadini non hanno un peculiare interesse, giuridicamente tutelato, a trattare con uno piuttosto che un altro funzionario. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
La precedente indicazione, nell'avviso dell'avvio del procedimento, di un altro soggetto quale responsabile non inficia l’atto in relazione al fatto che ai sensi dell'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, tale nomina si pone sul piano funzionale come facoltà gestionale del dirigente di ciascuna unità organizzativa che assegna "a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento". L’art. 8 della L. n. 241 del prescrivere che nella comunicazione debba essere specificato il nominativo del responsabile non solo non dispone nulla in ordine ai mutamenti del medesimo, ma soprattutto non pone alcuna preclusione a tale proposito e quindi il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa competente né ha di per sé alcun rilievo sintomatico, e neppure incide sulla legittimità del provvedimento; e comunque non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo. In definitiva sul punto, la persona del responsabile del procedimento di norma (e fatti salvi particolari ipotesi) è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in quanto come esattamente rilevato dal TAR i cittadini non hanno un peculiare interesse, giuridicamente tutelato, a trattare con uno piuttosto che un altro funzionario. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
E' improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'aggiudicazione definitiva e non ha provveduto ad impugnarla
E' da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con conseguente consolidarsi degli effetti di quest’ultima, ma purché della stessa la parte ricorrente abbia avuta cognizione, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni. L’obbligo di effettuazione di detta comunicazione è prevista dall'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, senza però che sia specificato cosa debba intendersi per piena conoscenza. Ai fini della definizione della sollevata eccezione occorre dunque precisare il concetto di "piena conoscenza" rilevante ai fini del decorso del termine di decadenza, e successivamente valutare se nella fattispecie concreta lo stesso si sia configurato in occasione della avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.1.2012, n. 00467)
E' da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con conseguente consolidarsi degli effetti di quest’ultima, ma purché della stessa la parte ricorrente abbia avuta cognizione, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni. L’obbligo di effettuazione di detta comunicazione è prevista dall'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, senza però che sia specificato cosa debba intendersi per piena conoscenza. Ai fini della definizione della sollevata eccezione occorre dunque precisare il concetto di "piena conoscenza" rilevante ai fini del decorso del termine di decadenza, e successivamente valutare se nella fattispecie concreta lo stesso si sia configurato in occasione della avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.1.2012, n. 00467)
La nullità assoluta di un provvedimento e' materia del giudice ordinario qualora la P.A. Non risulti titolare del potere di emanazione
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame afferma che L’orientamento richiamato dal Giudice di primo grado per declinare la giurisdizione pare far riferimento alla nota distinzione tra "carenza di potere in astratto" e "carenza di potere in concreto", in base alla quale il diritto soggettivo (e quindi la giurisdizione ordinaria) si configura non solo quando il potere che l’Amministrazione pretende di esercitare è totalmente assente perché manca la relativa norma attributiva (carenza in astratto), ma anche quando l’Amministrazione esercita un potere di cui è titolare, in mancanza, però, di quelli che si configurano come presupposti di esistenza del potere stesso (carenza in concreto). Da qui l’ulteriore distinzione, alquanto problematica, tra presupposti di esistenza del potere (la cui mancanza dà luogo a carenza di potere in concreto, con giurisdizione del giudice ordinario) e requisiti di legittimità (la cui mancanza dà luogo a cattivo uso del potere e giurisdizione amministrativa). Tale indirizzo interpretativo, tuttavia - sebbene in passato recepito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è ormai superato alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l’ordinamento amministrativo, e in particolare circa il tema del riparto di giurisdizione, nel corso degli ultimi anni. A favore del superamento di tale indirizzo viene, in primo luogo, in rilievo l’art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14 l. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha codificato la categoria della nullità del provvedimento amministrativo. E’ evidente il rapporto tra nullità del provvedimento e riparto della giurisdizione: secondo la tradizionale teoria della degradazione, evocata circa il riparto della giurisdizione, il provvedimento nullo non produce l’effetto degradatorio e lascia sopravvivere intatto il diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. L’art. 21-septies l. n. 241 del 1990, nell’individuare come causa di nullità il "difetto assoluto di attribuzione", evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l’ipotesi in cui l’Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. Nel caso però in cui l’Amministrazione è resa dalla legge effettiva titolare del potere, ma questo viene esercitato in assenza dei suoi concreti presupposti, non si è in presenza di un difetto assoluto di attribuzione. In tal caso, dove è l’esercizio del potere ad essere viziato, ma non si pone questione di sua esistenza, il provvedimento sarà annullabile, non già nullo, quindi in grado di "degradare" la posizione del privato, dal che consegue la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Del resto, equiparare, ai fini del riparto della giurisdizione, la carenza di potere in astratto e la carenza di potere in concreto, genera notevoli incertezze proprio per la difficoltà - a fronte di un potere male esercitato - di stabilire se quel vizio integri una carenza in concreto o una normale ipotesi di cattivo uso di un esistente potere. Inoltre, collegare il riparto della giurisdizione allo spessore del vizio che affligge il provvedimento conduce, da un lato, a legare la questione di giurisdizione all’esito di una valutazione di merito (la quale per sua natura deve seguire, non precedere, la verifica della giurisdizione) e, dall’altro, per dar luogo a rilevanti complicazioni e contraddizioni quando il ricorrente intende al tempo stesso lamentare la mancanza sia dei presupposti di esercizio del potere (e quindi la cosiddetta carenza in concreto), sia dei requisiti di legittimità (e quindi il cattivo esercizio del potere). È per siffatte considerazioni che orami la giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., 6 febbraio 2008, n. 2765) ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa se il provvedimento è comunque espressione di un potere di cui l’Amministrazione è per legge titolare (e manifesta quindi un’attribuzione sua propria), senza che la gravità del concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere sull’individuazione della giurisdizione competente. Sulla base delle soprariportate argomentazioni il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, atteso che il Comune ha esercitato un potere (quello di prelazione) di cui per legge è certamente titolare. Non è qui invero in discussione l’esistenza del potere; la contestazione ricade semplicemente sulla correttezza dell’esercizio di questo potere, di cui appunto i ricorrenti lamentano l’illegittimità per mancanza di un presupposto (l’esistenza del vincolo) e per violazione dei termini. Si tratta allora di una controversia in cui vengono in rilievo interessi legittimi, come quello dei ricorrenti a conservare il bene opponendosi all’esercizio del potere ablatorio dell’Amministrazione, qui manifestato dall’impugnato provvedimento di prelazione. L’effettiva verifica circa la legittimità di questo provvedimento (circa, quindi, l’esistenza dei presupposti di esercizio del potere o dei requisiti di legittimità) spetta al giudice amministrativo. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00372)
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame afferma che L’orientamento richiamato dal Giudice di primo grado per declinare la giurisdizione pare far riferimento alla nota distinzione tra "carenza di potere in astratto" e "carenza di potere in concreto", in base alla quale il diritto soggettivo (e quindi la giurisdizione ordinaria) si configura non solo quando il potere che l’Amministrazione pretende di esercitare è totalmente assente perché manca la relativa norma attributiva (carenza in astratto), ma anche quando l’Amministrazione esercita un potere di cui è titolare, in mancanza, però, di quelli che si configurano come presupposti di esistenza del potere stesso (carenza in concreto). Da qui l’ulteriore distinzione, alquanto problematica, tra presupposti di esistenza del potere (la cui mancanza dà luogo a carenza di potere in concreto, con giurisdizione del giudice ordinario) e requisiti di legittimità (la cui mancanza dà luogo a cattivo uso del potere e giurisdizione amministrativa). Tale indirizzo interpretativo, tuttavia - sebbene in passato recepito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è ormai superato alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l’ordinamento amministrativo, e in particolare circa il tema del riparto di giurisdizione, nel corso degli ultimi anni. A favore del superamento di tale indirizzo viene, in primo luogo, in rilievo l’art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14 l. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha codificato la categoria della nullità del provvedimento amministrativo. E’ evidente il rapporto tra nullità del provvedimento e riparto della giurisdizione: secondo la tradizionale teoria della degradazione, evocata circa il riparto della giurisdizione, il provvedimento nullo non produce l’effetto degradatorio e lascia sopravvivere intatto il diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. L’art. 21-septies l. n. 241 del 1990, nell’individuare come causa di nullità il "difetto assoluto di attribuzione", evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l’ipotesi in cui l’Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. Nel caso però in cui l’Amministrazione è resa dalla legge effettiva titolare del potere, ma questo viene esercitato in assenza dei suoi concreti presupposti, non si è in presenza di un difetto assoluto di attribuzione. In tal caso, dove è l’esercizio del potere ad essere viziato, ma non si pone questione di sua esistenza, il provvedimento sarà annullabile, non già nullo, quindi in grado di "degradare" la posizione del privato, dal che consegue la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Del resto, equiparare, ai fini del riparto della giurisdizione, la carenza di potere in astratto e la carenza di potere in concreto, genera notevoli incertezze proprio per la difficoltà - a fronte di un potere male esercitato - di stabilire se quel vizio integri una carenza in concreto o una normale ipotesi di cattivo uso di un esistente potere. Inoltre, collegare il riparto della giurisdizione allo spessore del vizio che affligge il provvedimento conduce, da un lato, a legare la questione di giurisdizione all’esito di una valutazione di merito (la quale per sua natura deve seguire, non precedere, la verifica della giurisdizione) e, dall’altro, per dar luogo a rilevanti complicazioni e contraddizioni quando il ricorrente intende al tempo stesso lamentare la mancanza sia dei presupposti di esercizio del potere (e quindi la cosiddetta carenza in concreto), sia dei requisiti di legittimità (e quindi il cattivo esercizio del potere). È per siffatte considerazioni che orami la giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., 6 febbraio 2008, n. 2765) ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa se il provvedimento è comunque espressione di un potere di cui l’Amministrazione è per legge titolare (e manifesta quindi un’attribuzione sua propria), senza che la gravità del concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere sull’individuazione della giurisdizione competente. Sulla base delle soprariportate argomentazioni il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, atteso che il Comune ha esercitato un potere (quello di prelazione) di cui per legge è certamente titolare. Non è qui invero in discussione l’esistenza del potere; la contestazione ricade semplicemente sulla correttezza dell’esercizio di questo potere, di cui appunto i ricorrenti lamentano l’illegittimità per mancanza di un presupposto (l’esistenza del vincolo) e per violazione dei termini. Si tratta allora di una controversia in cui vengono in rilievo interessi legittimi, come quello dei ricorrenti a conservare il bene opponendosi all’esercizio del potere ablatorio dell’Amministrazione, qui manifestato dall’impugnato provvedimento di prelazione. L’effettiva verifica circa la legittimità di questo provvedimento (circa, quindi, l’esistenza dei presupposti di esercizio del potere o dei requisiti di legittimità) spetta al giudice amministrativo. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00372)
La P.A. non può negare l'accesso al documento perché il richiedente ne ha conoscenza indiretta
La disciplina dettata dalla legge n.241 del 1990 assegna all’Amministrazione che detiene i documenti l’obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso in relazione all’esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l’istanza proposta, nonché l’obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall’art. 24) all’esercizio di tale diritto. Cio posto nel caso all'esame il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere la legittimazione della ricorrente a richiedere l’accesso agli atti ed il nesso logico-funzionale fra le finalità che la medesima intende perseguire e la documentazione richiesta, ma altresi che non vi fossero dubbi in ordine al suo interesse concreto e attuale alla ostensione dei documenti richiesti essendo questi posti alla base dell’avvio di un procedimento di revoca di un finanziamento. Né può valere, al fine di sostenere la legittimità della scelta di negare l’ostensione dei documenti, il fatto che l’odierna appellante sia in possesso di altri documenti da cui poter trarre gli elementi necessari per partecipare al procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. Essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica Amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi: la completa conoscenza dell’atto – posto a base di quelli successivi - costituisce la base primaria su cui impostare la difesa delle proprie diritti posizioni giuridiche soggettive. D’altronde, per la pacifica giurisprudenza con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto consentire all’amministrato l’esercizio del rimedio volto ad ottenere la effettiva trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n 00399)
La disciplina dettata dalla legge n.241 del 1990 assegna all’Amministrazione che detiene i documenti l’obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso in relazione all’esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l’istanza proposta, nonché l’obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall’art. 24) all’esercizio di tale diritto. Cio posto nel caso all'esame il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere la legittimazione della ricorrente a richiedere l’accesso agli atti ed il nesso logico-funzionale fra le finalità che la medesima intende perseguire e la documentazione richiesta, ma altresi che non vi fossero dubbi in ordine al suo interesse concreto e attuale alla ostensione dei documenti richiesti essendo questi posti alla base dell’avvio di un procedimento di revoca di un finanziamento. Né può valere, al fine di sostenere la legittimità della scelta di negare l’ostensione dei documenti, il fatto che l’odierna appellante sia in possesso di altri documenti da cui poter trarre gli elementi necessari per partecipare al procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. Essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica Amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi: la completa conoscenza dell’atto – posto a base di quelli successivi - costituisce la base primaria su cui impostare la difesa delle proprie diritti posizioni giuridiche soggettive. D’altronde, per la pacifica giurisprudenza con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto consentire all’amministrato l’esercizio del rimedio volto ad ottenere la effettiva trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n 00399)
Il vincitore di un concorso non può obbligare la P.A. all'assunzione
Nel sistema del lavoro pubblico antecedente alla contrattualizzazione l’approvazione della graduatoria si configura invero come mero provvedimento terminale del procedimento concorsuale e non come atto negoziale del futuro contraente, sì che è da escludersi che da essa discenda, com’è stato affermato con riferimento al regime successivo, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass., S.U. 16 aprile 2007, n. 8951 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399). Ad avviso del Collegio l’applicazione alla fattispecie in esame dell’enunciato principio di diritto rende inammissibile il ricorso di primo grado, laddove vòlto ad ottenere la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere assunti in ruolo dall’Azienda U.S.L. quali vincitori del concorso. Tale azione di accertamento, tipica del diritto soggettivo perfetto, è incompatibile con la mera posizione di interesse legittimo all’assunzione che, pacificamente, nel sistema anzidetto, il vincitore di un concorso nel pubblico impiego può vantare. L’assunzione è infatti rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di talché, qualora nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale (nel quale, come s’è visto, deve intendersi ricompreso anche l’atto di nomina) sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la Pubblica amministrazione può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00446)
Nel sistema del lavoro pubblico antecedente alla contrattualizzazione l’approvazione della graduatoria si configura invero come mero provvedimento terminale del procedimento concorsuale e non come atto negoziale del futuro contraente, sì che è da escludersi che da essa discenda, com’è stato affermato con riferimento al regime successivo, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass., S.U. 16 aprile 2007, n. 8951 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399). Ad avviso del Collegio l’applicazione alla fattispecie in esame dell’enunciato principio di diritto rende inammissibile il ricorso di primo grado, laddove vòlto ad ottenere la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere assunti in ruolo dall’Azienda U.S.L. quali vincitori del concorso. Tale azione di accertamento, tipica del diritto soggettivo perfetto, è incompatibile con la mera posizione di interesse legittimo all’assunzione che, pacificamente, nel sistema anzidetto, il vincitore di un concorso nel pubblico impiego può vantare. L’assunzione è infatti rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di talché, qualora nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale (nel quale, come s’è visto, deve intendersi ricompreso anche l’atto di nomina) sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la Pubblica amministrazione può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00446)
PROVVEDIMENTI REGIONALI
Individuazione del giudice competente nell'impugnazione delle cartelle esattoriali
La Corte di Cassazione ha stabilito (Cass. SS.UU., 8.2.2008 n.2001; Id., 5.6.2008 n.14831) che in caso di impugnazione di cartelle esattoriali, la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice al quale sarebbe devoluta la cognizione della questione relativa alla validità, efficacia e/o rilevanza del titolo presupposto (id est: la cognizione del c.d. rapporto sottostante e della situazione dalla quale nasce il potere di riscuotere le somme indicate nella cartella). Sulla base dei suesposti principi il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione considerato che nella fattispecie dedotta in giudizio la cartella esattoriale si riferisce ad un credito per un’imposta in ordine alla quale la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale), di guisa che anche la giurisdizione in merito alla domanda giudiziale in esame (volta all’annullamento della cartella in questione) va devoluta a quest’ultimo Giudice. (TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
La Corte di Cassazione ha stabilito (Cass. SS.UU., 8.2.2008 n.2001; Id., 5.6.2008 n.14831) che in caso di impugnazione di cartelle esattoriali, la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice al quale sarebbe devoluta la cognizione della questione relativa alla validità, efficacia e/o rilevanza del titolo presupposto (id est: la cognizione del c.d. rapporto sottostante e della situazione dalla quale nasce il potere di riscuotere le somme indicate nella cartella). Sulla base dei suesposti principi il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione considerato che nella fattispecie dedotta in giudizio la cartella esattoriale si riferisce ad un credito per un’imposta in ordine alla quale la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale), di guisa che anche la giurisdizione in merito alla domanda giudiziale in esame (volta all’annullamento della cartella in questione) va devoluta a quest’ultimo Giudice. (TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
Il Giudice Amministrativo segue l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in materia di impugnazione di Decreti Ministeriali disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi
Il TAR Lazio nella sentenza in esame ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale delle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22805/2010 dal quale emerge che i Decreti Ministeriali disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato …….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Sulla base di tale orientamento il TAR ha, pertanto, declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione". (TAR Lazio, Sez. III, sentenza 1.2.2012, n. 1097)
Il TAR Lazio nella sentenza in esame ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale delle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22805/2010 dal quale emerge che i Decreti Ministeriali disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato …….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Sulla base di tale orientamento il TAR ha, pertanto, declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione". (TAR Lazio, Sez. III, sentenza 1.2.2012, n. 1097)
I limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, selezioni del genere di quella in esame devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psico-attitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00691)
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, selezioni del genere di quella in esame devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psico-attitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00691)
L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il riconoscimento da parte del giudice amministrativo dell’assenza di motivi ostativi addotti dalla PA – nella fattispecie, appartenenza ad organizzazione terroristica - non comporta, per converso, il "diritto" dell’istante ad ottenere la cittadinanza italiana nemmeno nel caso in cui questo dimostri l’eventuale sussistenza in capo allo straniero di favorevoli elementi che renderebbero "opportuna" la concessione allo stesso dello status richiesto. I presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non sono di per sé sufficienti per conseguire il beneficio, né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità. Sicchè la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di "diritto" che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. La discrezionalità di cui gode l'amministrazione in sede di naturalizzazione ha pertanto un carattere particolarmente lato molto più accentuato rispetto agli altri provvedimenti concessori, che porta a configurare, per converso, come ulteriormente rafforzato il principio di precauzione operante in tutti i settori di attività in cui siano in gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato. Ne consegue che la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana è da ritenersi adeguata quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessaria una dettagliata esternazione dei fatti e delle circostanze inerenti la valutazione del grado di pericolosità del soggetto né che vangano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo. (TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il riconoscimento da parte del giudice amministrativo dell’assenza di motivi ostativi addotti dalla PA – nella fattispecie, appartenenza ad organizzazione terroristica - non comporta, per converso, il "diritto" dell’istante ad ottenere la cittadinanza italiana nemmeno nel caso in cui questo dimostri l’eventuale sussistenza in capo allo straniero di favorevoli elementi che renderebbero "opportuna" la concessione allo stesso dello status richiesto. I presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non sono di per sé sufficienti per conseguire il beneficio, né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità. Sicchè la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di "diritto" che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. La discrezionalità di cui gode l'amministrazione in sede di naturalizzazione ha pertanto un carattere particolarmente lato molto più accentuato rispetto agli altri provvedimenti concessori, che porta a configurare, per converso, come ulteriormente rafforzato il principio di precauzione operante in tutti i settori di attività in cui siano in gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato. Ne consegue che la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana è da ritenersi adeguata quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessaria una dettagliata esternazione dei fatti e delle circostanze inerenti la valutazione del grado di pericolosità del soggetto né che vangano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo. (TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)



