NEWS DI RILIEVO REGIONALE

 
venerdì 3 febbraio 2012
 
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rilevato, tra l'altro, come la doglianza sulla mancanza del componente femminile in seno alla commissione esaminatrice ed al suggerimento del TAR di convocare un commissario di “sesso femminile”, non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali, rilevando la violazione dell’art. 9, comma secondo del d.p.r.n. 487 del 1994 solo in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00537)
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mercoledì 1 febbraio 2012
 
Nel giudizio in esame, il ricorrente già apicale all'interno dell'Ente ha impugnato la delibera con la quale l'Amministrazione ha delineato un nuovo assetto degli uffici e dei servizi che ha determinato per il ricorrente la soppressione del proprio dipartimento con attribuzione di un diverso incarico apicale all'interno della stessa area. Il giudice ha rigettato l'istanza cautelare in quanto ha ritenuto che le censure contenute nel ricorso necessitano dell’approfondimento tipico della fase di merito e che, fino alla data di celebrazione della pubblica udienza, non sembrano sussistere i presupposti della gravità ed irreparabilità del danno, posto peraltro che il ricorrente ricopre comunque una posizione apicale all’interno dell’assetto organizzativo dell’amministrazione comunale.
(TAR Lazio, Sez. II ter, ordinanza 1.2.2012, n. 393)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II ter, ordinanza 1.2.2012, n. 393)
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Nel giudizio in esame il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione di opere abusive adottata dal Comune in ordine alla quale il giudice ha rilevato che l'opera in questione contrariamente alle asserzione del ricorrente rientra nell’ambito della “nuova costruzione”, così come previsto dall’art. 3 lettera e5) d.p.r. n. 380/01. La disposizione in esame ritiene irrilevanti, al fine della qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”, i soli manufatti che siano “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, requisito che nella fattispecie non ricorre in quanto l’opera contestata è destinata stabilmente ad un uso abitativo come si evince dall’arredamento della stessa e dall’esistenza di impianti tecnologici funzionanti. A fronte dell’inequivoco tenore letterale del dettato normativo, l’irrilevanza edilizia e la precarietà dell’opera non possono essere desunte dalla mera amovibilità della stessa (TAR Lazio – Roma n. 7462/11; TAR Liguria n. 1015/11) per altro nella fattispecie nemmeno dimostrata. La qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione” induce a ritenere che lo stesso avrebbe dovuto essere assentito con il permesso di costruire, così come previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
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Nel giudizio in esame i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione di opere abusive adducendo la circostanza che sia la comunicazione di avvio del procedimento sia il gravato provvedimento non sarebbero stati indirizzati ad alcuni dei comproprietari dell’area su cui insistono le opere contestate. Sul punto il Giudice ha rilevato che non sussiste l’interesse degli odierni ricorrenti a farla valere, atteso che da ciò essi non subiscono alcun nocumento, rimovibile con l’eventuale annullamento in parte qua derivante dalla ritenuta sua fondatezza di guisa che il ricorso e' inammissibile per carenza di interesse.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
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Nel caso in esame il Giudice ha rilevato che, diversamente da quanto assunto in ricorso, da una parte, l’opera non era e non è allo stato condonabile, atteso che non pende alcun termine per la definizione degli illeciti edilizi, e, dall’altra, che la possibilità in astratto di chiedere la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la doppia conformità (al momento della sua realizzazione ed a quello della presentazione dell’istanza) della stessa alla disciplina urbanistica di zona, non fa venir meno il potere del Comune competente di perseguire l’abuso nell’ambito del più generale potere di corretta gestione del territorio. Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, la sanatoria può essere richiesta sino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00918)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00918)
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Si controverte dell'abusiva di una struttura posizionata su un terrazzo che, a dire del giudicante per la sua superficie ed altezza e per il conseguente impatto che determina sul territorio, deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione, comportante una modifica della sagoma dell’edificio, non potendo rilevare in contrario, per una sua diversa qualificazione, così come invece dedotto in ricorso, il materiale di cui è costituita e la circostanza che i teli costituenti la tamponatura siano avvolgibili. In particolare il Giudice ha rilevato che affinché un intervento si possa definire di nuova costruzione, non si richiede che esso determini una nuova volumetria, che peraltro nella specie pure si registra quando si provvede alla chiusura laterale mediante lo svolgimento del materiale plastico altrimenti avvolto, bastando a tal fine che esso causi una trasformazione del territorio, che qui sussiste.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00917)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00917)
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All'attenzione del Giudice e' stata posta la valutazione circa la legittimità del provvedimento emesso dal Comune recante ordine di demolizione di abusi edilizi. In particolare il giudice ha rilevato che essendo l’attività esercitata nella specie afferente al potere di gestione, la competenza ad emanare il relativo provvedimento è del dirigente, mentre ne rimane del tutto estraneo il sindaco, titolare del potere di indirizzo politico, che, perciò, non aveva alcun titolo per approvare l’operato del dirigente. Tale potere esclusivo in capo al dirigente (con esclusione, perciò, di qualsiasi competenza in materia in capo al Sindaco) si rinviene nell’art. 107, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000, negli artt. 27, comma 1, e 33, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e nell’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 15/2008. Nella controversia in esame, inoltre, il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Comune eccependo, tra l'altro, anche l'omessa indicazione dell’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale poter proporre ricorso. sul punto il Giudicante ha rilevato che, appare esaustiva la stante la dicitura “T.A.R.”, essendo la competenza del giudice amministrativo di primo grado di tipo territoriale e non comportando l’eventuale incompetenza l’inammissibilità del ricorso stesso, ma solo l’obbligo di riassunzione davanti a quello competente, una volta rilevata d’ufficio l’incompetenza.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00915)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00915)
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lunedì 30 gennaio 2012
 
Il giudice nella controversia in esame ha ritenuto illegittima l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune per difetto di motivazione in ordine alla legittimazione della ricorrente all’esecuzione della prescrizione demolitoria. Più precisamente nel provvedimento impugnato non viene specificato il titolo in base al quale l’odierna ricorrente, attuale possessore del bene, è stata individuata come destinataria dell’ordine di demolizione e ripristino. Ad avviso del giudice tale omissione risulta rilevante nella fattispecie in quanto l’art. 31 d.p.r. n. 380/01, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che la demolizione debba essere ordinata nei soli confronti del proprietario del bene e del responsabile dell’abuso. Considerato, in particolare, che nella gravata ordinanza di demolizione non viene individuato il responsabile dell’abuso. Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato non motiva in alcun modo in ordine alla legittimazione passiva della ricorrente all’esecuzione della prescrizione demolitoria e la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, nella sola parte in cui ordina alla ricorrente di demolire l’opera ivi indicata e ferma restando la legittimità della prescrizione demolitoria nei confronti dei proprietari dell’immobile, facendo salvi gli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00899)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00899)
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Secondo la costante giurisprudenza la presentazione della domanda di condono edilizio in epoca successiva al provvedimento di demolizione comporta la perdita di efficacia di tale ultimo atto dovendo l’amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità, riesaminare la fattispecie alla luce dell’istanza di sanatoria ed emettere, in caso di reiezione della stessa, un nuovo provvedimento che vale comunque a superare l’atto sanzionatorio oggetto dell'impugnativa. Sulla base di tale consolidato principio il giudice vista l’inefficacia della gravata ordinanza di demolizione ha rilevato come ciò comporti che la stessa non pregiudica in alcun modo l’interesse posto a fondamento della domanda caducatoria ed impedisce, quindi, di ritenere nella fattispecie sussistente l’interesse al ricorso con conseguente dichiarazione l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00898)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00898)
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In virtù di un ormai consolidato principio “nessuna norma prevede che la demolizione debba essere necessariamente preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori. Ed, infatti, la sospensione dei lavori attiene ad un potere cautelare e, quindi, ontologicamente diverso da quello cui inerisce la misura ripristinatoria che ha natura vincolata e, quindi, necessitata".
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00896)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00896)
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Nella controversia in esame e' stato chiesto l'annullamento dell’ordinanza adottata dal Comune di Monterotondo ed avente ad oggetto la demolizione di opere e ripristino dello stato dei luoghi, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresi il verbale del Dipartimento “Governo del Territorio” del Comune di Monterotondo ed il suo allegato nonché il provvedimento a firma del Comandante della Vigilanza e Polizia Locale del Comune avente ad oggetto la chiusura dell’attività lavorativa. Il giudice amministrativo da un lato ha annullato in parte l'ordinanza di demolizione di opere abusive rilevando come il provvedimento in ordine a contestati cambi di destinazione d’uso fosse illegittimo nella parte in cui non fa alcun riferimento alla domanda di condono edilizio, riguardante il cambio di destinazione d’uso a suo tempo presentata e, dall'altro che, in relazione agli altri due atti gravati, il ricorso sia inammissibile, essendo entrambi atti endoprocedimentali. In particolare trattasi il primo di un rapporto interno, privo di autonoma portata lesiva, mentre la nota del Comandante della Vigilanza e Polizia Locale del Comune di Monterotondo è l’espressione di un parere, indirizzato all’Ufficio che ha competenza a decidere in materia.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00890)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00890)
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Si controverte della legittimità dell'ordinanza di demolizione di opere adottata dal Comune di Roma relativamente al posizionamento di un container ad uso ufficio e nella tamponatura, con materiale metallico e vetri, di una preesistente tettoia. Ad avviso del giudice le opere in questione rientrano nell’ambito della categoria della “nuova costruzione” e, pertanto, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01. Sul punto in particolare, il giudicante, considerato che il container non risulta destinato ad esigenza temporanea né, almeno, tale requisito risulta comprovato in maniera idonea dalla ricorrente, ha rilevato come l’amovibilità del manufatto non incide sulla rilevanza edilizia dello stesso dal momento che l’art. 3 lettera e5) d.p.r. n. 380/01 valorizza esclusivamente, a tal fine, la temporaneità dell’esigenza che il bene è destinato a soddisfare, requisito che nella fattispecie (come già evidenziato) non sussiste. Inoltre la tamponatura della tettoia comporta un incremento di volumetria e, come tale, necessita del permesso di costruire in ragione del mutamento di destinazione d’uso e dell’aggravamento del carico urbanistico ad essa correlati.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00891)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00891)
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Sul presupposto che il provvedimento di demolizione ha natura vincolata, il giudice ha ritenuto congruamente motivata l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune contenente la semplice descrizione delle opere ed il richiamo all’abusività delle stesse con conseguente irrilevanza di un interesse pubblico specifico ulteriore alla repressione, da ritenersi in re ipsa nel ripristino della legalità violata. A peraltro ritenuto inaccoglibile la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere il ricorrente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione del provvedimento impugnato atteso che il vizio in esame, per la sua natura procedimentale, non comporta l’annullamento giurisdizionale dell’atto gravato ostandovi, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, la correttezza sostanziale dello stesso.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00894)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00894)
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Nella controversia in esame una società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Roma ha negato alla ricorrente l’autorizzazione allo spostamento di quindici impianti pubblicitari (regolarmente installati in forza di precedente concessione) motivando il diniego in ragione del fatto che la ricorrente non aveva pagato un’imposta relativa all’anno 1996. Secondo il Giudice Capitolino l’Amministrazione ha illegittimamente comminato, di fatto, una c.d. “sanzione impropria” (id est: non prevista), violando in tal modo il principio di tassatività delle sanzioni ed utilizzando il suo potere sanzionatorio per una causa atipica e comunque ha negato la richiesta autorizzazione per una ragione non prevista da alcuna norma, addirittura violando quanto disposto da due sue precedenti delibere a contenuto regolamentare (le delibere di C.C. n.289/1994 e n.254/1995) che - in ragione di elementari principii di correttezza ed imparzialità - espressamente sanciscono la irrilevanza, ai fini della decisione in ordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta, di eventuali omessi pagamenti per i quali sia pendente un contenzioso amministrativo o giurisdizionale (id est: di omessi pagamenti per asseriti crediti che non siano ancora certi, liquidi ed esigibili).
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00935)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00935)
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venerdì 27 gennaio 2012
 
Qualora l’attività sottesa all’adozione dell’ordinanza demolitoria è vincolata, anche ove la comunicazione di avvio del procedimento si ritenesse mai pervenuta, ciò non determinerebbe l’annullamento della stessa, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00881)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00881)
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Il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 124 e 22 dicembre 2010, n. 38207 e la giurisprudenza ivi citata), sicché per esso non può trarsi la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come sotteso al ricorso in esame, dal momento che il ridetto articolo 36 non contiene il riferimento alle norme del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tra le quali è prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, come invece è recato dalle norme sui condoni successive alla ora citata legge n. 47/1985 e cioè dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32, comma 25 della legge n. 326 del 2003, sopra citata.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00886)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00886)
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giovedì 26 gennaio 2012
 
Nel caso di specie il Giudice e' stato chiamato a valutare la legittimità del provvedimento emesso dalla Regione Lazio di diniego di rinnovo di contratti di affitto di fondo rustici e le relative lettere di disdetta. Nella sentenza si legge che il contratto con il quale un ente pubblico ceda in affitto un fondo rustico facente parte del proprio patrimonio disponibile, rientra nell'ambito della attività negoziale iure privatorum dell'amministrazione, e, in particolare, non è riconducibile ad una scelta amministrativa discrezionale, ravvisabile solo con riguardo alla diversa ipotesi in cui si tenda a soddisfare interessi pubblici, in relazione ai quali l'amministrazione è titolare di poteri autoritativi. Ne consegue che domande quale quella proposta dai ricorrenti spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni inerenti ad un rapporto privatistico, mentre resta a tal fine irrilevante che l'Amministrazione resistente abbia negato il rinnovo dei contratti rustici che interessano i ricorrenti. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ha ritenuto il ricorso debba inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00688)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00688)
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Nella sentenza in esame il giudice richiamando un consolidato orientamento vigente in materia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo il ricorrente avendo impugnato l'ordinanza di sospensione dei lavori edilizi abusivi emessa dal Comune il giudice ha rilevato come sia manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Per quanto attiene, poi, l’ordinata demolizione - atteso che, sempre secondo un consolidato orientamento nella materia, la presentazione della domanda di condono o di accertamento di conformità in data successiva all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'istanza di sanatoria comporta il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2010 , n. 38234) - ad avviso del giudicante nel caso di specie considerato che risulta comprovata in atti l’intervenuta presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente alla scala esterna, nella sola predetta parte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e si tratterà, invece, di verificare nel merito la fondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti con il quale, appunto, è stato impugnato il diniego di rilascio della richiesta sanatoria.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
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Nel presente giudizio il ricorrente impugna un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune eccependo in primo luogo il difetto di motivazione. Il Giudice sul punto ha rilevato come alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 il giudice non può più adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove il ricorrente non dimostri che il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso e tale prova non appare, nel caso di specie, raggiunta, poiché l’interessato al contrario ha tutto l’interesse a mantenere in essere la costruzione che costituisce l’unica sua abitazione, come esposto nelle conclusioni del ricorso, senza tuttavia averne mai conseguito un titolo abilitativo idoneo. Inoltre con riferimento alla ulteriore censura di difetto di istruttoria, violazione dell’art. 16 della legge n. 241/1990 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto a dire del ricorrente il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza del prescritto parere – obbligatorio e non vincolante – della Commissione edilizia il giudicante ha affermato che l’ordinanza di demolizione è espressione di attività vincolata dell’amministrazione e non abbisogna del parere della Commissione edilizia o di altro eventuale organo tecnico all’uopo costituito in materia di edilizia. Da ultimo relativamente alla dedotta violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui l’ordinanza non indicherebbe la sanzione dell’acquisizione in caso di inottemperanza, né indicherebbe l’area di sedime da acquisire appare smentita dal tenore letterale del provvedimento e, comunque rilevato anche qualora l’ingiunzione mancasse di tale notazione “come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto” (TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597)”, (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200 e più recentemente di analogo tenore e sempre della sezione cfr. sentenza del 7 ottobre 2011, n. 7819), mentre ci si trova nella fase ancora prodromica all’accertamento dell’inottemperanza.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00725)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00725)
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mercoledì 25 gennaio 2012
 
Il giudice amministrativo nella sentenza in esame in primo luogo dichiara la propria giurisdizione e a tal fine richiama l'insegnamento contenuto nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14126 dell'11 giugno 2010, secondo il quale "la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati (…) presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della p.a. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del g.o.". Nella specie il giudice rileva come il Comune di Latina, attraverso la delibera consiliare impugnata, abbia fatto proprio ed esercitato il potere discrezionale, seppur con latitudine limitata ai Comuni fruitori della discarica in questione ed alla sussistenza dei presupposti per disporre tariffe differenziate, attribuitogli dalla Regione Lazio con l’ordinanza n. 3 dell’1 febbraio 1994, di talché la vicenda contenziosa qui in esame ha ad oggetto non una attività negoziale strettamente ed intimamente legata al momento dell’esborso della tariffa, quanto piuttosto la scelta “a monte” in merito al criterio di imposizione della tariffa stessa. Nel merito il TAR rileva come nel caso in esame, come in ogni occasione in cui un organo comunale provvede a determinare o a rideterminare la tariffa o i costi per lo smaltimento dei rifiuti, la Pubblica amministrazione deve dare puntualmente conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché dei dati e le circostanze che hanno determinato l'importo, specialmente nel caso in cui esso sia differenziato tra coloro che conferiscono nel medesimo impianto. Tale obbligo di motivazione, peraltro, dovendo l’Amministrazione procedente chiarire analiticamente sulle scelte espresse nelle relative deliberazioni che definiscono le tariffe, non risulterebbe sufficiente adempiuto con un mero richiamo ad "equilibri di bilancio", non corroborato dalla individuazione delle ragioni che determinano la fissazione della soglia di costo ovvero che rendono giustificabile una differenziazione di costi tra utenti. Il Giudice, quindi, ha annullato la delibera consigliare del Comune di Latina per difetto di motivazione.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 24.1.2012, n. 00805)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 24.1.2012, n. 00805)
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La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto le difese di un Comune avverso il ricorso presentato da un contribuente che sosteneva l’illegittimità dell’atto impositivo per tardività della notifica, in quanto decorso il previsto termine triennale, affermando che risulta conforme a legge la previsione contenuta nel regolamento del comune che, sulla base dell’art. 59 del D.lgs 446 del 1997, stabilisce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l’imposizione il termine ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento.
(Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza l9.12.2011 n. 413/48)
 
 
(Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza l9.12.2011 n. 413/48)
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Sono state approvate dal Consiglio Regionale le modifiche al regolamento del Consiglio che regolano le disposizioni dei gruppi con il fine di contenere gli oneri derivanti dall'attività politico-istituzionale e assicurare una maggiore funzionalità dei lavori del Consiglio condizionata dalla proliferazione di gruppi consiliari, di guisa che occorreranno almeno tre consiglieri per formare un gruppo non costituito dalle liste che hanno partecipato alle elezioni. In caso contrario, i consiglieri che non hanno aderito ad alcuno gruppo, faranno parte di quello "misto".
(Proposta di deliberazione n. 25/2011)
 
 
(Proposta di deliberazione n. 25/2011)
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E' stata pubblicata sul Burl la determinazione con la quale e' stato approvato l'avviso pubblico sopra linkato che, al fine di favorire interventi nei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, mette a disposizione di persone fisiche e condomini contributi da far valere sul Fondo Unico energie inteliggenti di Euro 4.811.517,20 per effettuare i seguenti interventi: 1) Riqualificazione energetica su edifici o unità immobiliari esistenti; 2)Interventi sull’involucro di edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti; 3)Installazione di pannelli solari;4) Installazione, in sostituzione di quelli esistenti, di impianti di climatizzazione invernale. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata on line collegandosi al sito www.incentivi.lazio.it. La procedura telematica sarà avviata alle ore 9 del 13 gennaio 2012. L’accesso sarà possibile fino a esaurimento dei fondi, con un ulteriore riserva del 40% e comunque non oltre 60 giorni dall’avvio della procedura telematica.
(Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico di edifici privati, BURL n. 42 del 14.11.2011)
 
 
(Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico di edifici privati, BURL n. 42 del 14.11.2011)
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L'eccezione di non autenticità della sottoscrizione del soggetto che ha autenticato le firme dei presentatori di una lista elettorale deve essere decisa dal giudice civile nel contesto del procedimento di querela di falso, della cui attivazione è onerata la parte ricorrente e non può essere sollevata in via meramente incidentale in quanto la rimozione del contrasto tra apparenza giuridica e realtà, in presenza dei requisiti estrinseci che connotano gli atti pubblici fidefacienti ai sensi dell’art. 2700 c.c., rimane comunque riservata al giudice civile nell’apposita sede del procedimento per querela di falso. Alla luce di tale principio il giudice amministrativo ha assegnato al ricorrente un termine per la proposizione della querela di falso in sede civile subordinando la sospensione del giudizio resta all’esito del deposito della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso ai sensi dell’art. 77, comma 3 del cod. proc. amm..
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9214)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9214)
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Nel decreto di riparto che prevede lo scorporo di aree da un Comune ad un altro viene definito il termine e le modalità entro cui muta la disciplina urbanistica.
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9213)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9213)
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Il certificato di agibilità, essendo finalizzato al controllo di tipo igienico-sanitario ed escludendo qualsiasi riferimento alla conformità dell’edificio al progetto approvato, non assume rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio, il cui rispetto delle norme è invece attestato dal titolo edilizio. Sulla base di ciò, il Giudice Amministrativo ha annullato i provvedimenti con cui il Comune ha richiesto, pur dopo il decorso del termine di 30 giorni per la formazione del silenzio-assenso, un’integrazione documentale per la carenza di documenti che non sono prescritti dalla legge per il rilascio del certificato di agibilità, ma al contrario appaiono come un sostanziale diniego riferito alla mancata allegazione di documentazione ulteriore derivante da una asserita inadempienza e a quanto previsto dalla Convenzione e, quindi, inerente il titolo edilizio (nulla–osta collaudo).
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9212)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9212)
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Il Giudice Amministrativo ha annullato la sanzione di revoca della licenza taxi comminata da Roma Capitale ad un tassista che ha rifiutato per ben quattro volte la prestazione del servizio richiestagli dagli utenti. Secondo il TAR l’Amministrazione avrebbe dovuto dapprima adottare la sanzione della sospensione e notificarla al ricorrente e poi, in diversa e successiva data, quella della revoca della licenza al fine di consentire al tassista di valutare, con opportuna cognizione di causa, la gravità della situazione determinatasi con l'irrogazione della sanzione della sospensione. In ogni caso aggiunge il TAR che L. reg. Lazio n.58/2003 e la L. n.21/92 in caso di quarto rifiuto di prestare servizio la massima sanzione comminabile e' quella della sospensione e non anche quella della revoca della licenza.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 22.11.2011, n. 9156)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 22.11.2011, n. 9156)
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Un cittadino della Regione Lazio ha impugnato l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 dal Comune concernente un ampliamento di un preesistente fabbricato, costituente un’autonoma unità abitativa, realizzato in assenza di permesso di costruire e dei relativi nulla osta, su area assoggettata ai vincoli sismico e paesaggistico invocando a tal fine la nuova legge regionale sul "piano casa". Il Giudice Amministrativo ha rilevato l'inconferenza del richiamo alla legge regionale sul cd. Piano casa atteso che, stante la ratio alla stessa sottesa di rilancio dell’economia, essa si riferisce alle opere di ampliamento da realizzarsi e coerentemente impone la previa acquisizione del titolo edilizio (art. 3 L.R. n. 21/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 10/2011), non consentendo, perciò, la sanatoria richiesta.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9139)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9139)
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Il Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 16.11.2011 ha approvato la proposta di legge regionale di modificazione alla L.R. n. 13/07 che introduce alcune piccole modifiche all'organizzazione del Sistema Turistico Laziale. Tra le novità si segnala l'introduzione della sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.000 in caso di omessa comunicazione del movimento ospiti da parte delle strutture recettive.
 
 
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La Regione Lazio, al fine di aumentare l'offerta laddove risulti insufficiente e di far nascere asili nido nelle realtà territoriali che ne sono prive, ha pubblicato un avviso di evidenza pubblica per l'individuazione di terreni comunali su cui edificare asili nido con capienza di 30 posti bimbo. A tal fine gli Uffici Comunali interessati dovranno far pervenire alla Regione entro il 30.11.2011 le proprie candidature secondo le modalità di cui all'avviso sopra linkato.
(Avviso di Evidenza Pubblica per l'individuazione di terreni comunali su cui edificare asili nido, Dipartimento Regionale Politiche Sociali e famiglia)
 
 
(Avviso di Evidenza Pubblica per l'individuazione di terreni comunali su cui edificare asili nido, Dipartimento Regionale Politiche Sociali e famiglia)
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Per il Giudice Amministrativo la possibile non visibilità dei tatuaggi non inficia la motivazione di "rilevante alterazione dell'apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" con la quale sono stati qualificati i tatuaggi collocati sulla scapola sinistra e la gamba destra dell'aspirante carabinieri che e' stato, quindi, legittimamente ritenuto inidoneo al reclutamento nell'arma dei Carabinieri.
(TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, sentenza n. 8643/2011)
 
 
(TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, sentenza n. 8643/2011)
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Disponibili contributi alle associazioni dei consumatori per la realizzazione di progetti finalizzati all'informazione, alla consulenza e all'educazione dei consumatori.
(Deliberazione n. 457 del 14/10/2011. Utenti e Consumatori - Programma d'attività per l'anno 2011)
 
 
(Deliberazione n. 457 del 14/10/2011. Utenti e Consumatori - Programma d'attività per l'anno 2011)
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Il calcolo dei posti ai quali è ammesso dare copertura mediante incarichi “a contratto”, ovvero con personale non di ruolo assunto con contratto a tempo determinato, in osservanza dei limiti posti dall'art. 19, comma 6, d.lgs n. 165/2001 s.m.i. ovvero di quelli eventualmente diversi fissati in via regolamentare, va effettuata assumendo a base di computo l'organico dirigenziale di diritto. Trattandosi, infatti, di un meccanismo finalizzato a colmare scoperture di organico, sarebbe irrazionale riferirlo ai posti già coperti (c.d. organico di fatto).
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 47/2011/PAR)
 
 
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 47/2011/PAR)
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La Regione Lazio informa che nonostante l'avvenuta impugnazione della L.R. n. 10/2011 cd "Piano Casa" i cittadini possono continuare a presentare le relative istanze in quanto l'impugnazione si riferisce solo a tre aspetti relativi alla pianificazione paesaggistica, alle aree naturali protette e al condono edilizio per gli aspetti paesaggistici.
 
 
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La Commissione Mobilita' ha dato parere positivo per l'affidamento in house al Cotral del servizio di trasporto pubblico su strada nella Regione Lazio, approvando altresì il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto regionale.
 
 
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L'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, su segnalazione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, ha dichiarato non conforme al Codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali la pubblicità 'Honda megabike' apparsa su Metro edizione del 7.10.2011 che, quindi, non potrà più essere diffusa.
 
 
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Testo per esteso dei motivi di impugnazione del Piano Casa.
 
 
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Scade il 31.10.2011 il termine per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi anno 2012 per grandi eventi culturali.
(convegni, manifestazioni culturali e di spettacolo aventi carattere non ricorrente e rilevanza nazionale o internazionale)
 
 
(convegni, manifestazioni culturali e di spettacolo aventi carattere non ricorrente e rilevanza nazionale o internazionale)
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Scade il 5.10.2011 il termine per presentare le domande per la concessione di contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra comuni.
(Determinazione dirigenziale n. A9099 del 20.9.2011)
 
 
(Determinazione dirigenziale n. A9099 del 20.9.2011)
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TRASPARENZA ON LINE

 
ALBO PRETORIO DEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO
 
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NEWS DI RILIEVO NAZIONALE

 
venerdì 3 febbraio 2012
 
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rilevato, tra l'altro, come la doglianza sulla mancanza del componente femminile in seno alla commissione esaminatrice ed al suggerimento del TAR di convocare un commissario di “sesso femminile”, non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali, rilevando la violazione dell’art. 9, comma secondo del d.p.r.n. 487 del 1994 solo in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00537)
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mercoledì 1 febbraio 2012
 
Nel giudizio in esame, il ricorrente già apicale all'interno dell'Ente ha impugnato la delibera con la quale l'Amministrazione ha delineato un nuovo assetto degli uffici e dei servizi che ha determinato per il ricorrente la soppressione del proprio dipartimento con attribuzione di un diverso incarico apicale all'interno della stessa area. Il giudice ha rigettato l'istanza cautelare in quanto ha ritenuto che le censure contenute nel ricorso necessitano dell’approfondimento tipico della fase di merito e che, fino alla data di celebrazione della pubblica udienza, non sembrano sussistere i presupposti della gravità ed irreparabilità del danno, posto peraltro che il ricorrente ricopre comunque una posizione apicale all’interno dell’assetto organizzativo dell’amministrazione comunale.
(TAR Lazio, Sez. II ter, ordinanza 1.2.2012, n. 393)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II ter, ordinanza 1.2.2012, n. 393)
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Nel giudizio in esame il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione di opere abusive adottata dal Comune in ordine alla quale il giudice ha rilevato che l'opera in questione contrariamente alle asserzione del ricorrente rientra nell’ambito della “nuova costruzione”, così come previsto dall’art. 3 lettera e5) d.p.r. n. 380/01. La disposizione in esame ritiene irrilevanti, al fine della qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”, i soli manufatti che siano “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, requisito che nella fattispecie non ricorre in quanto l’opera contestata è destinata stabilmente ad un uso abitativo come si evince dall’arredamento della stessa e dall’esistenza di impianti tecnologici funzionanti. A fronte dell’inequivoco tenore letterale del dettato normativo, l’irrilevanza edilizia e la precarietà dell’opera non possono essere desunte dalla mera amovibilità della stessa (TAR Lazio – Roma n. 7462/11; TAR Liguria n. 1015/11) per altro nella fattispecie nemmeno dimostrata. La qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione” induce a ritenere che lo stesso avrebbe dovuto essere assentito con il permesso di costruire, così come previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
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Nel giudizio in esame i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione di opere abusive adducendo la circostanza che sia la comunicazione di avvio del procedimento sia il gravato provvedimento non sarebbero stati indirizzati ad alcuni dei comproprietari dell’area su cui insistono le opere contestate. Sul punto il Giudice ha rilevato che non sussiste l’interesse degli odierni ricorrenti a farla valere, atteso che da ciò essi non subiscono alcun nocumento, rimovibile con l’eventuale annullamento in parte qua derivante dalla ritenuta sua fondatezza di guisa che il ricorso e' inammissibile per carenza di interesse.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00921)
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Nel caso in esame il Giudice ha rilevato che, diversamente da quanto assunto in ricorso, da una parte, l’opera non era e non è allo stato condonabile, atteso che non pende alcun termine per la definizione degli illeciti edilizi, e, dall’altra, che la possibilità in astratto di chiedere la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la doppia conformità (al momento della sua realizzazione ed a quello della presentazione dell’istanza) della stessa alla disciplina urbanistica di zona, non fa venir meno il potere del Comune competente di perseguire l’abuso nell’ambito del più generale potere di corretta gestione del territorio. Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, la sanatoria può essere richiesta sino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00918)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00918)
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Si controverte dell'abusiva di una struttura posizionata su un terrazzo che, a dire del giudicante per la sua superficie ed altezza e per il conseguente impatto che determina sul territorio, deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione, comportante una modifica della sagoma dell’edificio, non potendo rilevare in contrario, per una sua diversa qualificazione, così come invece dedotto in ricorso, il materiale di cui è costituita e la circostanza che i teli costituenti la tamponatura siano avvolgibili. In particolare il Giudice ha rilevato che affinché un intervento si possa definire di nuova costruzione, non si richiede che esso determini una nuova volumetria, che peraltro nella specie pure si registra quando si provvede alla chiusura laterale mediante lo svolgimento del materiale plastico altrimenti avvolto, bastando a tal fine che esso causi una trasformazione del territorio, che qui sussiste.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00917)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00917)
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All'attenzione del Giudice e' stata posta la valutazione circa la legittimità del provvedimento emesso dal Comune recante ordine di demolizione di abusi edilizi. In particolare il giudice ha rilevato che essendo l’attività esercitata nella specie afferente al potere di gestione, la competenza ad emanare il relativo provvedimento è del dirigente, mentre ne rimane del tutto estraneo il sindaco, titolare del potere di indirizzo politico, che, perciò, non aveva alcun titolo per approvare l’operato del dirigente. Tale potere esclusivo in capo al dirigente (con esclusione, perciò, di qualsiasi competenza in materia in capo al Sindaco) si rinviene nell’art. 107, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000, negli artt. 27, comma 1, e 33, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e nell’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 15/2008. Nella controversia in esame, inoltre, il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Comune eccependo, tra l'altro, anche l'omessa indicazione dell’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale poter proporre ricorso. sul punto il Giudicante ha rilevato che, appare esaustiva la stante la dicitura “T.A.R.”, essendo la competenza del giudice amministrativo di primo grado di tipo territoriale e non comportando l’eventuale incompetenza l’inammissibilità del ricorso stesso, ma solo l’obbligo di riassunzione davanti a quello competente, una volta rilevata d’ufficio l’incompetenza.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00915)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00915)
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lunedì 30 gennaio 2012
 
Il giudice nella controversia in esame ha ritenuto illegittima l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune per difetto di motivazione in ordine alla legittimazione della ricorrente all’esecuzione della prescrizione demolitoria. Più precisamente nel provvedimento impugnato non viene specificato il titolo in base al quale l’odierna ricorrente, attuale possessore del bene, è stata individuata come destinataria dell’ordine di demolizione e ripristino. Ad avviso del giudice tale omissione risulta rilevante nella fattispecie in quanto l’art. 31 d.p.r. n. 380/01, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che la demolizione debba essere ordinata nei soli confronti del proprietario del bene e del responsabile dell’abuso. Considerato, in particolare, che nella gravata ordinanza di demolizione non viene individuato il responsabile dell’abuso. Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato non motiva in alcun modo in ordine alla legittimazione passiva della ricorrente all’esecuzione della prescrizione demolitoria e la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, nella sola parte in cui ordina alla ricorrente di demolire l’opera ivi indicata e ferma restando la legittimità della prescrizione demolitoria nei confronti dei proprietari dell’immobile, facendo salvi gli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00899)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00899)
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Secondo la costante giurisprudenza la presentazione della domanda di condono edilizio in epoca successiva al provvedimento di demolizione comporta la perdita di efficacia di tale ultimo atto dovendo l’amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità, riesaminare la fattispecie alla luce dell’istanza di sanatoria ed emettere, in caso di reiezione della stessa, un nuovo provvedimento che vale comunque a superare l’atto sanzionatorio oggetto dell'impugnativa. Sulla base di tale consolidato principio il giudice vista l’inefficacia della gravata ordinanza di demolizione ha rilevato come ciò comporti che la stessa non pregiudica in alcun modo l’interesse posto a fondamento della domanda caducatoria ed impedisce, quindi, di ritenere nella fattispecie sussistente l’interesse al ricorso con conseguente dichiarazione l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00898)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00898)
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In virtù di un ormai consolidato principio “nessuna norma prevede che la demolizione debba essere necessariamente preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori. Ed, infatti, la sospensione dei lavori attiene ad un potere cautelare e, quindi, ontologicamente diverso da quello cui inerisce la misura ripristinatoria che ha natura vincolata e, quindi, necessitata".
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00896)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00896)
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Nella controversia in esame e' stato chiesto l'annullamento dell’ordinanza adottata dal Comune di Monterotondo ed avente ad oggetto la demolizione di opere e ripristino dello stato dei luoghi, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresi il verbale del Dipartimento “Governo del Territorio” del Comune di Monterotondo ed il suo allegato nonché il provvedimento a firma del Comandante della Vigilanza e Polizia Locale del Comune avente ad oggetto la chiusura dell’attività lavorativa. Il giudice amministrativo da un lato ha annullato in parte l'ordinanza di demolizione di opere abusive rilevando come il provvedimento in ordine a contestati cambi di destinazione d’uso fosse illegittimo nella parte in cui non fa alcun riferimento alla domanda di condono edilizio, riguardante il cambio di destinazione d’uso a suo tempo presentata e, dall'altro che, in relazione agli altri due atti gravati, il ricorso sia inammissibile, essendo entrambi atti endoprocedimentali. In particolare trattasi il primo di un rapporto interno, privo di autonoma portata lesiva, mentre la nota del Comandante della Vigilanza e Polizia Locale del Comune di Monterotondo è l’espressione di un parere, indirizzato all’Ufficio che ha competenza a decidere in materia.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00890)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00890)
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Si controverte della legittimità dell'ordinanza di demolizione di opere adottata dal Comune di Roma relativamente al posizionamento di un container ad uso ufficio e nella tamponatura, con materiale metallico e vetri, di una preesistente tettoia. Ad avviso del giudice le opere in questione rientrano nell’ambito della categoria della “nuova costruzione” e, pertanto, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01. Sul punto in particolare, il giudicante, considerato che il container non risulta destinato ad esigenza temporanea né, almeno, tale requisito risulta comprovato in maniera idonea dalla ricorrente, ha rilevato come l’amovibilità del manufatto non incide sulla rilevanza edilizia dello stesso dal momento che l’art. 3 lettera e5) d.p.r. n. 380/01 valorizza esclusivamente, a tal fine, la temporaneità dell’esigenza che il bene è destinato a soddisfare, requisito che nella fattispecie (come già evidenziato) non sussiste. Inoltre la tamponatura della tettoia comporta un incremento di volumetria e, come tale, necessita del permesso di costruire in ragione del mutamento di destinazione d’uso e dell’aggravamento del carico urbanistico ad essa correlati.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00891)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00891)
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Sul presupposto che il provvedimento di demolizione ha natura vincolata, il giudice ha ritenuto congruamente motivata l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune contenente la semplice descrizione delle opere ed il richiamo all’abusività delle stesse con conseguente irrilevanza di un interesse pubblico specifico ulteriore alla repressione, da ritenersi in re ipsa nel ripristino della legalità violata. A peraltro ritenuto inaccoglibile la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere il ricorrente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione del provvedimento impugnato atteso che il vizio in esame, per la sua natura procedimentale, non comporta l’annullamento giurisdizionale dell’atto gravato ostandovi, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, la correttezza sostanziale dello stesso.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00894)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00894)
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Nella controversia in esame una società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Roma ha negato alla ricorrente l’autorizzazione allo spostamento di quindici impianti pubblicitari (regolarmente installati in forza di precedente concessione) motivando il diniego in ragione del fatto che la ricorrente non aveva pagato un’imposta relativa all’anno 1996. Secondo il Giudice Capitolino l’Amministrazione ha illegittimamente comminato, di fatto, una c.d. “sanzione impropria” (id est: non prevista), violando in tal modo il principio di tassatività delle sanzioni ed utilizzando il suo potere sanzionatorio per una causa atipica e comunque ha negato la richiesta autorizzazione per una ragione non prevista da alcuna norma, addirittura violando quanto disposto da due sue precedenti delibere a contenuto regolamentare (le delibere di C.C. n.289/1994 e n.254/1995) che - in ragione di elementari principii di correttezza ed imparzialità - espressamente sanciscono la irrilevanza, ai fini della decisione in ordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta, di eventuali omessi pagamenti per i quali sia pendente un contenzioso amministrativo o giurisdizionale (id est: di omessi pagamenti per asseriti crediti che non siano ancora certi, liquidi ed esigibili).
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00935)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00935)
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venerdì 27 gennaio 2012
 
Qualora l’attività sottesa all’adozione dell’ordinanza demolitoria è vincolata, anche ove la comunicazione di avvio del procedimento si ritenesse mai pervenuta, ciò non determinerebbe l’annullamento della stessa, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00881)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 27.1.2012, n. 00881)
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Il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 124 e 22 dicembre 2010, n. 38207 e la giurisprudenza ivi citata), sicché per esso non può trarsi la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come sotteso al ricorso in esame, dal momento che il ridetto articolo 36 non contiene il riferimento alle norme del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tra le quali è prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, come invece è recato dalle norme sui condoni successive alla ora citata legge n. 47/1985 e cioè dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32, comma 25 della legge n. 326 del 2003, sopra citata.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00886)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 27.1.2012, n. 00886)
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giovedì 26 gennaio 2012
 
Nel caso di specie il Giudice e' stato chiamato a valutare la legittimità del provvedimento emesso dalla Regione Lazio di diniego di rinnovo di contratti di affitto di fondo rustici e le relative lettere di disdetta. Nella sentenza si legge che il contratto con il quale un ente pubblico ceda in affitto un fondo rustico facente parte del proprio patrimonio disponibile, rientra nell'ambito della attività negoziale iure privatorum dell'amministrazione, e, in particolare, non è riconducibile ad una scelta amministrativa discrezionale, ravvisabile solo con riguardo alla diversa ipotesi in cui si tenda a soddisfare interessi pubblici, in relazione ai quali l'amministrazione è titolare di poteri autoritativi. Ne consegue che domande quale quella proposta dai ricorrenti spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni inerenti ad un rapporto privatistico, mentre resta a tal fine irrilevante che l'Amministrazione resistente abbia negato il rinnovo dei contratti rustici che interessano i ricorrenti. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ha ritenuto il ricorso debba inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00688)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00688)
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Nella sentenza in esame il giudice richiamando un consolidato orientamento vigente in materia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo il ricorrente avendo impugnato l'ordinanza di sospensione dei lavori edilizi abusivi emessa dal Comune il giudice ha rilevato come sia manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Per quanto attiene, poi, l’ordinata demolizione - atteso che, sempre secondo un consolidato orientamento nella materia, la presentazione della domanda di condono o di accertamento di conformità in data successiva all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'istanza di sanatoria comporta il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2010 , n. 38234) - ad avviso del giudicante nel caso di specie considerato che risulta comprovata in atti l’intervenuta presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente alla scala esterna, nella sola predetta parte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e si tratterà, invece, di verificare nel merito la fondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti con il quale, appunto, è stato impugnato il diniego di rilascio della richiesta sanatoria.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
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Nel presente giudizio il ricorrente impugna un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune eccependo in primo luogo il difetto di motivazione. Il Giudice sul punto ha rilevato come alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 il giudice non può più adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove il ricorrente non dimostri che il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso e tale prova non appare, nel caso di specie, raggiunta, poiché l’interessato al contrario ha tutto l’interesse a mantenere in essere la costruzione che costituisce l’unica sua abitazione, come esposto nelle conclusioni del ricorso, senza tuttavia averne mai conseguito un titolo abilitativo idoneo. Inoltre con riferimento alla ulteriore censura di difetto di istruttoria, violazione dell’art. 16 della legge n. 241/1990 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto a dire del ricorrente il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza del prescritto parere – obbligatorio e non vincolante – della Commissione edilizia il giudicante ha affermato che l’ordinanza di demolizione è espressione di attività vincolata dell’amministrazione e non abbisogna del parere della Commissione edilizia o di altro eventuale organo tecnico all’uopo costituito in materia di edilizia. Da ultimo relativamente alla dedotta violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui l’ordinanza non indicherebbe la sanzione dell’acquisizione in caso di inottemperanza, né indicherebbe l’area di sedime da acquisire appare smentita dal tenore letterale del provvedimento e, comunque rilevato anche qualora l’ingiunzione mancasse di tale notazione “come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto” (TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597)”, (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200 e più recentemente di analogo tenore e sempre della sezione cfr. sentenza del 7 ottobre 2011, n. 7819), mentre ci si trova nella fase ancora prodromica all’accertamento dell’inottemperanza.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00725)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00725)
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mercoledì 25 gennaio 2012
 
Il giudice amministrativo nella sentenza in esame in primo luogo dichiara la propria giurisdizione e a tal fine richiama l'insegnamento contenuto nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14126 dell'11 giugno 2010, secondo il quale "la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati (…) presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della p.a. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del g.o.". Nella specie il giudice rileva come il Comune di Latina, attraverso la delibera consiliare impugnata, abbia fatto proprio ed esercitato il potere discrezionale, seppur con latitudine limitata ai Comuni fruitori della discarica in questione ed alla sussistenza dei presupposti per disporre tariffe differenziate, attribuitogli dalla Regione Lazio con l’ordinanza n. 3 dell’1 febbraio 1994, di talché la vicenda contenziosa qui in esame ha ad oggetto non una attività negoziale strettamente ed intimamente legata al momento dell’esborso della tariffa, quanto piuttosto la scelta “a monte” in merito al criterio di imposizione della tariffa stessa. Nel merito il TAR rileva come nel caso in esame, come in ogni occasione in cui un organo comunale provvede a determinare o a rideterminare la tariffa o i costi per lo smaltimento dei rifiuti, la Pubblica amministrazione deve dare puntualmente conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché dei dati e le circostanze che hanno determinato l'importo, specialmente nel caso in cui esso sia differenziato tra coloro che conferiscono nel medesimo impianto. Tale obbligo di motivazione, peraltro, dovendo l’Amministrazione procedente chiarire analiticamente sulle scelte espresse nelle relative deliberazioni che definiscono le tariffe, non risulterebbe sufficiente adempiuto con un mero richiamo ad "equilibri di bilancio", non corroborato dalla individuazione delle ragioni che determinano la fissazione della soglia di costo ovvero che rendono giustificabile una differenziazione di costi tra utenti. Il Giudice, quindi, ha annullato la delibera consigliare del Comune di Latina per difetto di motivazione.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 24.1.2012, n. 00805)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 24.1.2012, n. 00805)
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La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto le difese di un Comune avverso il ricorso presentato da un contribuente che sosteneva l’illegittimità dell’atto impositivo per tardività della notifica, in quanto decorso il previsto termine triennale, affermando che risulta conforme a legge la previsione contenuta nel regolamento del comune che, sulla base dell’art. 59 del D.lgs 446 del 1997, stabilisce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l’imposizione il termine ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento.
(Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza l9.12.2011 n. 413/48)
 
 
(Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza l9.12.2011 n. 413/48)
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Sono state approvate dal Consiglio Regionale le modifiche al regolamento del Consiglio che regolano le disposizioni dei gruppi con il fine di contenere gli oneri derivanti dall'attività politico-istituzionale e assicurare una maggiore funzionalità dei lavori del Consiglio condizionata dalla proliferazione di gruppi consiliari, di guisa che occorreranno almeno tre consiglieri per formare un gruppo non costituito dalle liste che hanno partecipato alle elezioni. In caso contrario, i consiglieri che non hanno aderito ad alcuno gruppo, faranno parte di quello "misto".
(Proposta di deliberazione n. 25/2011)
 
 
(Proposta di deliberazione n. 25/2011)
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E' stata pubblicata sul Burl la determinazione con la quale e' stato approvato l'avviso pubblico sopra linkato che, al fine di favorire interventi nei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, mette a disposizione di persone fisiche e condomini contributi da far valere sul Fondo Unico energie inteliggenti di Euro 4.811.517,20 per effettuare i seguenti interventi: 1) Riqualificazione energetica su edifici o unità immobiliari esistenti; 2)Interventi sull’involucro di edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti; 3)Installazione di pannelli solari;4) Installazione, in sostituzione di quelli esistenti, di impianti di climatizzazione invernale. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata on line collegandosi al sito www.incentivi.lazio.it. La procedura telematica sarà avviata alle ore 9 del 13 gennaio 2012. L’accesso sarà possibile fino a esaurimento dei fondi, con un ulteriore riserva del 40% e comunque non oltre 60 giorni dall’avvio della procedura telematica.
(Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico di edifici privati, BURL n. 42 del 14.11.2011)
 
 
(Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico di edifici privati, BURL n. 42 del 14.11.2011)
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L'eccezione di non autenticità della sottoscrizione del soggetto che ha autenticato le firme dei presentatori di una lista elettorale deve essere decisa dal giudice civile nel contesto del procedimento di querela di falso, della cui attivazione è onerata la parte ricorrente e non può essere sollevata in via meramente incidentale in quanto la rimozione del contrasto tra apparenza giuridica e realtà, in presenza dei requisiti estrinseci che connotano gli atti pubblici fidefacienti ai sensi dell’art. 2700 c.c., rimane comunque riservata al giudice civile nell’apposita sede del procedimento per querela di falso. Alla luce di tale principio il giudice amministrativo ha assegnato al ricorrente un termine per la proposizione della querela di falso in sede civile subordinando la sospensione del giudizio resta all’esito del deposito della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso ai sensi dell’art. 77, comma 3 del cod. proc. amm..
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9214)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9214)
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Nel decreto di riparto che prevede lo scorporo di aree da un Comune ad un altro viene definito il termine e le modalità entro cui muta la disciplina urbanistica.
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9213)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9213)
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Il certificato di agibilità, essendo finalizzato al controllo di tipo igienico-sanitario ed escludendo qualsiasi riferimento alla conformità dell’edificio al progetto approvato, non assume rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio, il cui rispetto delle norme è invece attestato dal titolo edilizio. Sulla base di ciò, il Giudice Amministrativo ha annullato i provvedimenti con cui il Comune ha richiesto, pur dopo il decorso del termine di 30 giorni per la formazione del silenzio-assenso, un’integrazione documentale per la carenza di documenti che non sono prescritti dalla legge per il rilascio del certificato di agibilità, ma al contrario appaiono come un sostanziale diniego riferito alla mancata allegazione di documentazione ulteriore derivante da una asserita inadempienza e a quanto previsto dalla Convenzione e, quindi, inerente il titolo edilizio (nulla–osta collaudo).
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9212)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 23.11.2011, n. 9212)
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Il Giudice Amministrativo ha annullato la sanzione di revoca della licenza taxi comminata da Roma Capitale ad un tassista che ha rifiutato per ben quattro volte la prestazione del servizio richiestagli dagli utenti. Secondo il TAR l’Amministrazione avrebbe dovuto dapprima adottare la sanzione della sospensione e notificarla al ricorrente e poi, in diversa e successiva data, quella della revoca della licenza al fine di consentire al tassista di valutare, con opportuna cognizione di causa, la gravità della situazione determinatasi con l'irrogazione della sanzione della sospensione. In ogni caso aggiunge il TAR che L. reg. Lazio n.58/2003 e la L. n.21/92 in caso di quarto rifiuto di prestare servizio la massima sanzione comminabile e' quella della sospensione e non anche quella della revoca della licenza.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 22.11.2011, n. 9156)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 22.11.2011, n. 9156)
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Un cittadino della Regione Lazio ha impugnato l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 dal Comune concernente un ampliamento di un preesistente fabbricato, costituente un’autonoma unità abitativa, realizzato in assenza di permesso di costruire e dei relativi nulla osta, su area assoggettata ai vincoli sismico e paesaggistico invocando a tal fine la nuova legge regionale sul "piano casa". Il Giudice Amministrativo ha rilevato l'inconferenza del richiamo alla legge regionale sul cd. Piano casa atteso che, stante la ratio alla stessa sottesa di rilancio dell’economia, essa si riferisce alle opere di ampliamento da realizzarsi e coerentemente impone la previa acquisizione del titolo edilizio (art. 3 L.R. n. 21/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 10/2011), non consentendo, perciò, la sanatoria richiesta.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9139)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9139)
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Il Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 16.11.2011 ha approvato la proposta di legge regionale di modificazione alla L.R. n. 13/07 che introduce alcune piccole modifiche all'organizzazione del Sistema Turistico Laziale. Tra le novità si segnala l'introduzione della sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.000 in caso di omessa comunicazione del movimento ospiti da parte delle strutture recettive.
 
 
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La Regione Lazio, al fine di aumentare l'offerta laddove risulti insufficiente e di far nascere asili nido nelle realtà territoriali che ne sono prive, ha pubblicato un avviso di evidenza pubblica per l'individuazione di terreni comunali su cui edificare asili nido con capienza di 30 posti bimbo. A tal fine gli Uffici Comunali interessati dovranno far pervenire alla Regione entro il 30.11.2011 le proprie candidature secondo le modalità di cui all'avviso sopra linkato.
(Avviso di Evidenza Pubblica per l'individuazione di terreni comunali su cui edificare asili nido, Dipartimento Regionale Politiche Sociali e famiglia)
 
 
(Avviso di Evidenza Pubblica per l'individuazione di terreni comunali su cui edificare asili nido, Dipartimento Regionale Politiche Sociali e famiglia)
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Per il Giudice Amministrativo la possibile non visibilità dei tatuaggi non inficia la motivazione di "rilevante alterazione dell'apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" con la quale sono stati qualificati i tatuaggi collocati sulla scapola sinistra e la gamba destra dell'aspirante carabinieri che e' stato, quindi, legittimamente ritenuto inidoneo al reclutamento nell'arma dei Carabinieri.
(TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, sentenza n. 8643/2011)
 
 
(TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, sentenza n. 8643/2011)
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Disponibili contributi alle associazioni dei consumatori per la realizzazione di progetti finalizzati all'informazione, alla consulenza e all'educazione dei consumatori.
(Deliberazione n. 457 del 14/10/2011. Utenti e Consumatori - Programma d'attività per l'anno 2011)
 
 
(Deliberazione n. 457 del 14/10/2011. Utenti e Consumatori - Programma d'attività per l'anno 2011)
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Il calcolo dei posti ai quali è ammesso dare copertura mediante incarichi “a contratto”, ovvero con personale non di ruolo assunto con contratto a tempo determinato, in osservanza dei limiti posti dall'art. 19, comma 6, d.lgs n. 165/2001 s.m.i. ovvero di quelli eventualmente diversi fissati in via regolamentare, va effettuata assumendo a base di computo l'organico dirigenziale di diritto. Trattandosi, infatti, di un meccanismo finalizzato a colmare scoperture di organico, sarebbe irrazionale riferirlo ai posti già coperti (c.d. organico di fatto).
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 47/2011/PAR)
 
 
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 47/2011/PAR)
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La Regione Lazio informa che nonostante l'avvenuta impugnazione della L.R. n. 10/2011 cd "Piano Casa" i cittadini possono continuare a presentare le relative istanze in quanto l'impugnazione si riferisce solo a tre aspetti relativi alla pianificazione paesaggistica, alle aree naturali protette e al condono edilizio per gli aspetti paesaggistici.
 
 
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La Commissione Mobilita' ha dato parere positivo per l'affidamento in house al Cotral del servizio di trasporto pubblico su strada nella Regione Lazio, approvando altresì il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto regionale.
 
 
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L'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, su segnalazione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, ha dichiarato non conforme al Codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali la pubblicità 'Honda megabike' apparsa su Metro edizione del 7.10.2011 che, quindi, non potrà più essere diffusa.
 
 
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Testo per esteso dei motivi di impugnazione del Piano Casa.
 
 
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Scade il 31.10.2011 il termine per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi anno 2012 per grandi eventi culturali.
(convegni, manifestazioni culturali e di spettacolo aventi carattere non ricorrente e rilevanza nazionale o internazionale)
 
 
(convegni, manifestazioni culturali e di spettacolo aventi carattere non ricorrente e rilevanza nazionale o internazionale)
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Scade il 5.10.2011 il termine per presentare le domande per la concessione di contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra comuni.
(Determinazione dirigenziale n. A9099 del 20.9.2011)
 
 
(Determinazione dirigenziale n. A9099 del 20.9.2011)
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