Saturday 19 October 2013 12:26:55

Giurisprudenza  Unione Europea e Cooperazione Internazionale

Permesso di soggiorno: la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha aderito alla tesi interpretativa (C.d.S., III, Consiglio di Stato sez. III, 21 febbraio 2012, n. 939) secondo cui la conversione del permesso stagionale è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia. Tale tesi si fonda sulla lettera dell’art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l’obbligo di rientro in patria al termine di questo, e sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria e, tuttavia, l’interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l’opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

Questura Di Roma, in persona del Questore pro-tempore,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

 

contro

Khan Kabir; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 03895/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

- Premesso il contenuto dell’appello da intendersi integralmente richiamato;

- Premesso che sulla questione concernente la conversione del permesso di soggiorno “stagionale” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato questa Sezione si è espressa aderendo alla tesi interpretativa delle norme che disciplinano la fattispecie sostenuta nell’appello in esame dal Ministero ( C.d.S., III, Consiglio di Stato sez. III, 21 febbraio 2012, n. 939);

- Che la tesi di questa Sezione, secondo cui la conversione del permesso stagionale è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda sulla lettera dell’art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l’obbligo di rientro in patria al termine di questo, e sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria e, tuttavia, l’interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l’opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo;

- Ritenuto, in punto di fatto, che, nel caso in esame, come emerge dal provvedimento impugnato, il Sig. Kabir Khan ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi stagionali in qualità di bracciante agricolo, valido fino al 3 novembre 2008, e successivamente un rinnovo del permesso, allegando un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di aiuto cuoco, fino al 6 settembre 2009; e che, successivamente, in data 24 giugno 2009, prima della scadenza di tale secondo titolo, avanzava istanza per la conversione del permesso, avendo conseguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato come lavapiatti, presso lo stesso datore di lavoro “ Baia di Ponente” srl;_

- Ritenuto, ancora, che tale ultima istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato del Questore di Roma, datato 3 maggio 2012, ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998, sul presupposto che la norma richiamata non consente di passare “da lavoro stagionale ad altra tipologia di lavoro senza che lo straniero abbia rispettato le condizioni previste dalla legge, quale l’aver fatto rientro nel paese di provenienza e reingresso in Italia, o non abbia fatto richiesta a partire dal secondo soggiorno, di un permesso per lavoro subordinato non stagionale”;

- Ritenuto, ancora, che nel provvedimento impugnato, tra l’altro, si dà atto che “per mero errore” dell’Ufficio il primo permesso di soggiorno stagionale è stato “rinnovato” fino al 6.9.2009, sulla scorta del conseguimento di un rapporto di lavoro “a tempo determinato”;

- Considerato che, alla luce dei fatti, è innegabile che lo straniero abbia conseguito un secondo titolo al soggiorno in Italia, ancorché si è trattato di “rinnovo” del precedente permesso per lavoro stagionale (in sé non rinnovabile), in forza di contratto di lavoro a tempo determinato;

- Considerato che si è venuto così a verificare, di fatto, la permanenza in Italia del richiedente, a seguito del primo permesso per lavoro stagionale, di cui l’Amministrazione ha però avuto contezza al momento del concesso rinnovo, favorendone, così, l’aspettativa della legittima permanenza nel nostro Paese, ed il tendenziale stabile inserimento residenziale, sociale e lavorativo, cosicché l’interessato ormai si trova nel nostro territorio ininterrottamente dal 13.2.2008;

- Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la circostanza dell’avvenuto rinnovo del titolo originario, divenuto definitivo, può essere assimilata, per le conseguenze fattuali che ha irreversibilmente prodotto, all’ ipotesi normativamente prevista del “secondo soggiorno” di cui alle citate norme, art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998 e art. 38, comma 7, del DPR 31.8.1999, n. 394;

- Ritenuto, pertanto, che l’appello non è condivisibile ed il provvedimento impugnato deve dichiararsi illegittimo con conseguente conferma della sentenza appellata;

- Infine, ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top