Friday 11 January 2013 14:08:15
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha evidenziato come dalla relazione di valutazione e comparazione delle offerte tecniche rispetto al capitolato di gara” risulta che la Commissione, anziché articolare i sub-parametri di cui alle “specifiche tecniche” ed al “questionario tecnico” allegati al Capitolato Speciale d’Appalto nell’àmbito dei parametri di valutazione dell’offerta tecnica previsti dal disciplinare di gara ed attribuire poi sulla base di un’analitica e motivata valutazione di ciascun sub-parametro il punteggio complessivo previsto per ciascuno dei veduti parametri di riferimento, ha enucleato dalle performances funzionali e gestionali delle apparecchiature offerte “talune caratteristiche che si ritengono premianti”, pervenendo poi ad un giudizio di favore nei riguardi dell’offerta dell’odierna appellante incidentale ( con conseguente attribuzione ad essa del miglior punteggio per i predetti parametri individuati dalla legge di gara ), per di più dando a tal fine peso a caratteristiche nemmeno incluse tra quelle preliminarmente ritenute “premianti” e comunque alle stesse non chiaramente e direttamente riconducibili se non all’esito di un adeguato percorso logico-motivazionale, che invece manca del tutto nella citata relazione Tanto vale a concretizzare una indebita integrazione dei criteri e sub-criteri stabiliti dalla legge di gara, con la introduzione di nuovi elementi di valutazione, laddove, com’è noto, spetta solo alla prima la determinazione e la specificazione di eventuali sotto criterii di valutazione ( Cons. Stato, sez. III, 01.02.2012, n. 514; id., sez. III, 23.12.2011, n. 6804; id., sez. V, 13.07.2010, n. 4502; id., sez. V, 16.06.2010, n. 3806; id., sez, VI, 17.05.2010, n. 3052; id., sez. VI, 11.03.2010, n. 1443; id., sez. V, 15.02.2010, n. 810 ). Del resto, la esclusione della facoltà, da parte della commissione, di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi, viene avvalorata anche dalla giurisprudenza comunitaria; a tale proposito, basti richiamare la sentenza 24.01.2008 (proc. C-532/2006) della Corte di Giustizia CE, nella quale si statuisce la necessità che "...tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte ... infatti i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi ... pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti ... gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici".
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