Sunday 19 July 2015 08:54:01

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Codice del Processo amministrativo: non occorre un nuovo mandato ad litem per proporre motivi aggiunti contro un diverso atto della stessa procedura connesso a quello impugnato in via principale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 16.7.2015 n. 3567

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n, 3567 del 16.7.2015 ha statuito che "non occorre un nuovo mandato ad litem nel caso di proposizione di motivi aggiunti avverso un diverso atto della stessa procedura connesso a quello impugnato in via principale, tenuto conto che l’art. 1 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 (che ha modificato l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ed ora l’art. 43 del c.p.a., hanno previsto la possibilità di proporre motivi aggiunti “impugnatori” avverso nuovi atti dello stesso procedimento al fine di concentrare in un unico giudizio anche le questioni riguardanti gli altri atti sopravvenuti che incidono sulla stessa situazione soggettiva già portata all’attenzione del giudice amministrativo".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03567/2015REG.PROV.COLL.

N. 02173/2015 REG.RIC.

N. 02487/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1. sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2015, proposto da: 
F.I.Te.La.B. - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Corain e Lorenzo Lamberti, con domicilio eletto presso Maurizio Corain in Roma, Via Emilia 86/90; 

contro

A.N.Te.L. Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Palombi e Marco Croce, con domicilio eletto presso lo Studio Legale D'Ercole in Roma, piazza di S. Andrea della Valle, n. 6; 

nei confronti di

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;



2. sul ricorso numero di registro generale 2487 del 2015, proposto dal: 
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

contro

A.N.Te.L. Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Palombi e Marco Croce, con domicilio eletto presso lo Studio Legale D'Ercole in Roma, piazza di S. Andrea della Valle, n. 6; 

nei confronti di

F.I.Te.La.B. - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Corain e Lorenzo Lamberti, con domicilio eletto presso Maurizio Corain in Roma, Via Emilia 86/90; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, n. 1376 del 26 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente l’individuazione di F.I.Te.La.B. quale associazione maggiormente rappresentativa dei Tecnici Sanitari di Laboratorio.

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, di A.N.Te.L. - Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e di F.I.Te.La.B. - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lamberti, Nicola Palombi e Marco Croce e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- A.N.Te.L., Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, di seguito ANTEL, ha impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il decreto, in data 30 luglio 2013, con il quale il Ministero della Salute ha ritenuto che F.I.Te.La.B., Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio, di seguito FITELAB, potesse essere rappresentativa della professione di Tecnico sanitario di laboratorio, nonché il decreto, in data 7 febbraio 2014, con il quale il Ministero della Salute ha indicato FITELAB tra le associazioni maggiormente rappresentative della professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2012.

ANTEL ha poi impugnato, con motivi aggiunti, anche le note, in data 6 marzo 2014, con cui il Ministero della Salute ha fornito alle Università degli Studi e alle Associazioni rappresentative delle professioni sanitarie le conseguenti indicazioni in ordine alla designazione dei componenti delle commissioni di laurea dei corsi dell'area sanitaria.

2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, con sentenza n. 1376 del 26 gennaio 2015, ha accolto il ricorso proposto (con motivi aggiunti) avverso il decreto, in data 7 febbraio 2014, con il quale il Ministero della Salute ha indicato FITELAB tra le associazioni maggiormente rappresentative della professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ai sensi del decreto ministeriale del 26 aprile 2012. Il T.A.R. ha invece dichiarato inammissibili le doglianze che erano state formulate, con il ricorso principale, avverso il decreto del Ministero, in data 30 luglio 2013, perché privo di portata lesiva, e le doglianze formulate con motivi aggiunti avverso le note ministeriali del 6 marzo 2014, per l'assenza di contenuto dispositivo.

2.1.- Nel merito, il T.A.R., dopo aver rilevato che FITELAB è una Federazione di associazioni di categoria, nazionali e/o regionali, rappresentanti i tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'art.1, comma 2, del D.M. del 26 aprile 2012 che, nell'individuare gli elementi essenziali che devono essere contenuti nello statuto delle associazioni, stabilisce che possano essere iscritti alle stesse esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione sanitaria che l'associazione intende rappresentare.

Considerato che gli iscritti alla FITELAB sono enti e non persone fisiche abilitate all'esercizio della professione sanitaria, la stessa non poteva quindi ottenere, secondo il T.A.R., il riconoscimento impugnato. Né poteva essere giustificata un'interpretazione estensiva della citata norma.

3.- FITELAB e il Ministero della Salute hanno appellato, con due distinti ricorsi, l’indicata sentenza chiedendone la riforma.

Agli appelli si oppone ANTEL che ha anche riproposto i motivi di ricorso che erano stati assorbiti dal T.A.R. ANTEL ha poi proposto appello incidentale avverso le parti della sentenza con le quali sono state dichiarate inammissibili le doglianze formulate con il ricorso principale e con (parte) dei motivi aggiunti.

4.- Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 96 del c.p.a., la riunione dei due appelli in epigrafe che sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

5.- FITELAB, con il primo motivo del suo appello ha sostenuto che erroneamente il T.A.R. ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti che erano stati proposti da ANTEL in assenza di specifica procura.

5.1.- Il motivo non è fondato.

Si è, infatti, affermato che non occorre un nuovo mandato ad litem nel caso di proposizione di motivi aggiunti avverso un diverso atto della stessa procedura connesso a quello impugnato in via principale, tenuto conto che l’art. 1 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 (che ha modificato l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ed ora l’art. 43 del c.p.a., hanno previsto la possibilità di proporre motivi aggiunti “impugnatori” avverso nuovi atti dello stesso procedimento al fine di concentrare in un unico giudizio anche le questioni riguardanti gli altri atti sopravvenuti che incidono sulla stessa situazione soggettiva già portata all’attenzione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 528 del 2 febbraio 2009, Sez. VI, n. 6101 del 9 dicembre 2008).

6.- Con riferimento alla questione centrale oggetto dell’appello, entrambe le appellanti hanno sostenuto che la circostanza che FITELAB sia una federazione di associazioni (rectius: un’associazione con struttura federale) non costituisce un indice di assetto organizzativo contrastante con i requisiti che il D.M. del 26 aprile 2012 ritiene necessari ai fini del riconoscimento delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'area sanitaria.

Secondo il Ministero della Salute, in particolare, la circostanza che la rappresentanza dei professionisti sia mediata da altri enti ugualmente partecipativi e rappresentativi non muta la natura dell’associazione e quindi non incide negativamente sul requisito di rappresentatività, poiché la rappresentatività mediata è pur sempre rappresentanza.

6.1.- FITELAB ha poi aggiunto nel suo appello che non è affatto vero che non sussiste un rapporto diretto con i tecnici di laboratorio iscritti, mentre tale rapporto, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., è comprovato dall’obbligo di versamento diretto delle quote associative, dal codice deontologico che deve essere rispettato dagli associati a seguito dell’adesione e dalla previsione di forme di aggiornamento professionale degli iscritti.

Secondo FITELAB, il rapporto diretto con i tecnici di laboratorio è, inoltre, comprovato anche dalla presenza nel sito internet, nella Sezione trasparenza, dell’elenco nominativo di tutti i soci iscritti.

Peraltro, secondo FITELAB, la sentenza appellata è erronea nell’aver ritenuto essenziale un rapporto diretto fra l’associazione rappresentativa e i professionisti iscritti tenuto conto che, nella fattispecie, l’associazione di vertice è rappresentativa degli interessi della categoria, raggruppa e rappresenta le associazioni singole ed è quindi costituita per realizzare il medesimo scopo di queste ultime.

7.- L’appello è fondato.

Risulta chiaramente dagli atti depositati e, in particolare dal suo Statuto, che FITELAB è stata costituita al fine di rappresentare gli interessi degli iscritti che esercitano la professione di tecnico sanitario di laboratorio medico.

Come ha ritenuto il Ministero della Salute, all’esito dell’istruttoria compiuta, la circostanza che in FITELAB la rappresentanza dei professionisti sia mediata attraverso la federazione di altri enti associativi ugualmente partecipativi e rappresentativi degli interessi degli iscritti che esercitano la professione di tecnico sanitario di laboratorio medico non muta, nella sostanza, la natura dell’associazione e quindi non incide negativamente sul requisito di rappresentatività degli interessi degli appartenenti alla categoria che esercitano la professione di tecnico sanitario di laboratorio e che hanno deciso di iscriversi ad associazioni locali federate in un’unica associazione nazionale.

7.1.- Si deve, quindi, ritenere che la circostanza che FITELAB sia una federazione di associazioni non costituisce un assetto organizzativo contrastante con i requisiti, richiesti dal D.M. del 26 aprile 2012, per il riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

7.2.- Al riguardo, si deve citare, in particolare, l’art. 3 dello Statuto di FITELAB che stabilisce che la Federazione è formata da «Associazioni locali costituite su base regionale (di seguito gli “Associati”) che perseguono… gli scopi di cui al Titolo II (art. 4) del presente Statuto, cui siano iscritti gli appartenenti alle seguenti professioni sanitarie regolamentate (di seguito “i soci”): i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico… in possesso del titolo abilitante, equipollente o equivalente, ivi compresi anche i cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia o all’estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante… per effetto di accordi di reciprocità o sulla base di normative dell’Unione Europea».

Risulta da tale disposizione evidente la finalità della FITELAB di perseguire, attraverso la federazione di associazioni locali costituite su base regionale, gli interessi degli appartenenti alla professione sanitaria dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico che sono soci delle singole associazioni e della stessa FITELAB.

In altre parole, è più appropriato dire che FITELAB è un’associazione con struttura federale, nel senso che nella sua struttura hanno una certa rilevanza e autonomia le articolazioni locali (regionali) le quali, nel loro insieme, formano la Federazione. Ma questa è una peculiarità organizzativa interna, sicuramente rientrante nell’autonomia statutaria, che non si vede come possa essere in contrasto con i criteri dettati dal d.m. 26 aprile 2012.

In effetti quest’ultimo richiede un atto costitutivo dal quale risulti «la previsione che possano essere iscritti esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione sanitaria che l'associazione intende rappresentare»; lo scopo di questa disposizione è esclusivamente quello di evitare che siano prese in considerazione associazioni per così dire “trasversali” ossia la cui finalità statutaria sia quella di associare, e quindi rappresentare, gli esponenti di una pluralità di categorie professionali o anche persone non appartenenti ad alcuna categoria professionale. Ma, una volta appurato che FITELAB associa, e intende rappresentare, solo gli appartenenti alla categoria professionale dei tecnici di laboratorio, il fatto che abbia una struttura organizzativa federale (nel senso che si è sopra precisato) è manifestamente privo di rilevanza ai fini di cui si discute.

7.3.- Risulta poi coerente con le finalità indicate, l’art. 4 dello Statuto secondo il quale la Federazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di «rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei professionisti» iscritti, di cui all’art. 3 dello Statuto e di «coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare le conoscenze e l’approfondimento scientifico della professione…».

7.4.- Contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., si deve pertanto ritenere rispettata la previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.M. del 26 aprile 2012, secondo la quale «possono essere iscritti esclusivamente gli abilitati all’esercizio della professione sanitaria che l’associazione intende rappresentare».

7.5.- Mentre non risulta in contrasto con il fine perseguito da FITELAB, di tutela dei soci appartenenti alla professione sanitaria dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, la circostanza che alla Federazione, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 3 dello Statuto, possono aderire anche associazioni e società scientifiche, posto che la stessa disposizione limita tale adesione al perseguimento degli «scopi e oggetti istituzionali», compatibili con le finalità della Federazione.

8.- Risulta poi dagli atti che, nel corso dell’istruttoria con il Ministero della Salute, FITELAB ha provveduto ad adeguare in parte i propri requisiti, di carattere organizzativo e strutturale, in modo da renderli del tutto coerenti con i requisiti per il riconoscimento richiesti dall’art. 1 del DM del 26 aprile 2012.

FITELAB ha quindi provveduto anche alla modifica, nel dicembre del 2012, di alcune disposizioni del suo Statuto ed ha previsto, fra l’altro, che il pagamento dell’iscrizione dei singoli soci esercenti la professione sanitaria sia effettuato su un conto corrente postale intestato alla stessa FITELAB.

FITELAB ha poi anche previsto l’inserimento nel proprio sito internet, nella Sezione trasparenza, dell’elenco nominativo di tutti i soci iscritti, con l’indicazione dell’anno di associazione, del titolo di studio conseguito e della regione di appartenenza.

9.- Per le considerazioni esposte gli appelli proposti dal Ministero della Salute e da FITELAB sono fondati e devono essere accolti.

10.- ANTEL ha riproposto in appello, ai sensi dell’art. 101 del c.p.a., il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado sostenendo che lo statuto di FITELAB non rispetta, oltre al requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.M. del 26 aprile 2012, numerosi altri requisiti che, ai sensi delle disposizioni contenute nel suddetto D.M., devono essere posseduti da una associazione che voglia partecipare al procedimento di riconoscimento della rappresentatività nazionale.

10.1.- Dopo aver sostenuto che vi è un’esatta corrispondenza fra la versione dello statuto di FITELAB modificato in data 5 dicembre 2012 e quello oggetto delle censure sollevate nel ricorso di primo grado, ANTEL ha, in primo luogo, sostenuto che FITELAB avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento per la violazione dell’art. 1, comma 2, lett. j) del D.M. in questione, avendo previsto, all’art. 3, la possibilità di consociarsi con società scientifiche esercitanti anche attività imprenditoriale.

La censura non è fondata. Come si è già prima accennato, infatti, l’art. 4 dello Statuto di FITELAB precisa che la Federazione non ha finalità di lucro e l’art. 3 dello Statuto, nel prevedere che possono aderire alla Federazione anche associazioni e società scientifiche, limita tale adesione al perseguimento degli «scopi e oggetti istituzionali», compatibili con le finalità della Federazione.

Inoltre l’art. 4 dello Statuto, approvato il 5 dicembre 2012, all’ultimo capoverso stabilisce che la Federazione «non potrà esercitare attività imprenditoriali né partecipare sotto qualsiasi forma, salvo la partecipazione a quelle eventualmente necessarie per le attività di formazione continua».

10.2.- Secondo ANTEL lo Statuto di FITELAB non rispecchia poi l’art. 1, comma 2, lett. r) del D.M. del 26 aprile 2012, non potendosi riconoscere la rappresentatività ad associazioni amministrate da soggetti che non dispongono dei requisiti morali necessari per interagire con la pubblica amministrazione.

La censura, come ha evidenziato FITELAB nei suoi scritti difensivi, è chiaramente infondata.

L’art. 1, comma 2, lett. r) del D.M. del 26 aprile 2012 prevede che dallo statuto dell’associazione deve essere desumibile che non possono essere nominati legali rappresentanti, amministratori o promotori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.

In proposito l’art. 10 dello Statuto di FITELAB prevede che «non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione».

10.3.- Secondo ANTEL lo statuto di FITELAB non rispecchia inoltre l’art. 1, comma 2, lett. o) del D.M. del 26 aprile 2012 che prescrive che l’elenco degli iscritti all’associazione debba essere pubblicato e periodicamente aggiornato.

ANTEL ha anche sostenuto che solo in vista dell’udienza pubblica FITELAB ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet i nominativi degli iscritti delle associazioni ad essa aderenti ed ha insistito nel sostenere che l’elenco non è aggiornato con cadenza annuale.

Anche tale censura è infondata.

La citata disposizione regolamentare prevede che debba essere tenuto, aggiornato con cadenza annuale e pubblicato l’elenco degli iscritti.

Lo Statuto di FITELAB prevede in proposito che sia data ampia pubblicità ai libri aziendali fra i quali è compreso l’elenco degli iscritti.

E FITELAB ha poi dimostrato in giudizio di aver provveduto alla pubblicazione e al periodico aggiornamento sul sito internet dell’elenco dei professionisti iscritti con l’indicazione della regione di appartenenza.

Tale adempimento indica il sostanziale rispetto della previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. o) del D.M. del 26 aprile 2012.

Fermo restando che FITELAB può provvedere ad una ulteriore più chiara previsione statutaria in ordine alla pubblicazione e all’aggiornamento periodico dell’elenco dei professionisti iscritti. E fermo restando che sull’adempimento di tale obbligo, come anche sul rispetto degli altri requisiti che devono essere posseduti per il riconoscimento della rappresentatività dei Tecnici sanitari di laboratorio, è esercitata una funzione di vigilanza da parte del Ministero della Salute.

10.4.- ANTEL ha, infine, sostenuto che lo Statuto di FITELAB non rispecchia l’art. 1, comma 2, lett. d) del D.M. del 26 aprile 2012 mancando di un assetto organizzativo e di una struttura adeguata al raggiungimento delle finalità dell’associazione e all’effettiva diffusione sul territorio nazionale.

La censura è chiaramente infondata.

Risulta, infatti, dagli atti che la FITELAB ha una struttura distribuita sul territorio nazionale, ha un numero adeguato di soci iscritti e che tale struttura è funzionale al perseguimento degli scopi degli aderenti.

11.- ANTEL ha proposto poi anche appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1376 del 2015 sostenendone l’erroneità nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per l’asserita carenza di lesività degli atti impugnati, e nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del sesto motivo aggiunto con il quale aveva richiesto la declaratoria di nullità delle note, in data 6 marzo 2014, con cui il Ministero della Salute aveva fornito alle Università degli Studi e alle Associazioni rappresentative della professioni sanitarie indicazioni in ordine alla designazione dei componenti delle Commissioni di laurea dei corsi dell'area sanitaria.

11.1.- Con il primo motivo dell’appello incidentale ANTEL ha, in particolare, sostenuto l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo che era stato proposto avverso il decreto del 30 luglio 2013 con il quale il Ministero della Salute aveva già equiparato, dal punto di vista sostanziale, la FITELAB ad ANTEL.

Il motivo è infondato.

Come ha sostenuto il T.A.R. per il Lazio nell’appellata sentenza, è solo con il successivo decreto ministeriale del 7 febbraio 2014, impugnato da ANTEL con motivi aggiunti, che il Ministero della Salute ha concluso il procedimento che era stato avviato per il riconoscimento del ruolo di FITELAB quale associazione maggiormente rappresentativa dei tecnici di laboratorio.

In conseguenza, correttamente il T.A.R. per il Lazio ha ritenuto che prima di tale atto mancava ogni interesse all’impugnazione dei precedenti atti del procedimento che non avevano alcuna immediata lesività. In ogni caso con l’emanazione del decreto del 7 febbraio 2014 è poi venuto meno ogni interesse all’impugnazione del precedente decreto.

11.2.- Con il secondo motivo di appello incidentale ANTEL ha sostenuto che il T.A.R. per il Lazio ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità del sesto dei motivi aggiunti con cui aveva chiesto la declaratoria di nullità delle note, in data 6 marzo 2014, con cui il Ministero della Salute aveva fornito alle Università degli Studi e alle Associazioni rappresentative delle professioni sanitarie le indicazioni in ordine alla designazione dei componenti delle Commissioni di laurea dei corsi dell'area sanitaria.

La decisione del T.A.R. deve essere sul punto confermata tenuto conto della sostanziale carenza di autonoma lesività delle indicate note. In ogni caso l’accertata legittimità, in questo giudizio di appello, del decreto con il quale il Ministero della Salute ha riconosciuto FITELAB quale associazione maggiormente rappresentativa dei tecnici di laboratorio rende anche improcedibile l’impugnazione delle suindicate note meramente applicative del decreto impugnato.

12.- In conclusione, alla luce di tutti i motivi esposti, gli appelli riuniti del Ministero della Salute e di Fitelab devono essere accolti.

In conseguenza la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, n. 1376 del 26 gennaio 2015, deve essere integralmente riformata e deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado da A.N.Te.L. Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

13.- Le spese del grado di appello, considerata la novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli come in epigrafe proposti e li accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, n. 1376 del 26 gennaio 2015, respinge il ricorso proposto in primo grado da A.N.Te.L. Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

Respinge l’appello incidentale proposto da A.N.Te.L. Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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