Monday 27 October 2014 19:13:09

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Sindacati: sussiste interesse del sindacato all'accesso ai documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 23.10.2014

Nel giudizio in esame l’associazione sindacale appellante denuncia la violazione dell’art. 22 della l. 241/1990 e degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Costituzione, oltre l’illogicità, la contraddittorietà, l’evidente incongruenza delle conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine all’interesse all’accesso agli atti. Evidenzia la Terza Sezione del Consiglio di Stato che l’istanza di accesso, muovendo dalla premessa che il sindacato UGL di Parma intende proporre “una domanda giudiziale volta a fare accertare l’inadempimento di Poste Italiane S.p.A. agli obblighi contrattuali assunti negli accordi sindacali intervenuti e a quelli normativamente previsti in relazione alla riorganizzazione del servizio postale e, in particolare, del Settore Ripartizione”. L’interesse concreto e attuale sotteso alla domanda di accesso appare per il Consiglio di Stato visibilmente riconducibile al sindacato in proprio e non a singoli associati, che non sono affatto nominati nell’istanza; ed, all’evidenza, mostra di essere un interesse attinente al ruolo del sindacato quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratori, che agisce a tutela delle posizioni di lavoro degli associati, nel cui interesse e rappresentanza opera ( C.d.S., VI Sezione, 11 gennaio 2010, n. 24). D’altra parte, la giurisprudenza, a proposito della legittimazione attiva del sindacato, ha anche affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” ( C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013). Il Collegio osserva che, nella fattispecie, sono coinvolti nell’azione conoscitiva del sindacato tutti i lavoratori indistintamente indicati applicati ad un ufficio (CDM di Parma), cui si riferiscono gli atti oggetto di accesso, e non singoli lavoratori. Irrilevante, sembra, pertanto, alla luce del dato testuale dell’istanza di accesso, l’elemento valorizzato dal primo giudice, consistente nel richiamo alla richiesta di accesso in precedenza presentata da UGL ( il 10 settembre 2013) con riferimento a singoli dipendenti. Poiché, inoltre, l'attività dei sindacati viene espressa principalmente attraverso la contrattazione collettiva, che risulta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali, ritiene il Collegio che l’intenzione dichiarata, sia nell’istanza di accesso, sia nel ricorso, di voler monitorare l’applicazione data agli accordi sindacali ed alla normativa in vigore, con riguardo alla riorganizzazione dell’ufficio di Parma, sia pienamente legittimante l’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990, nonché l’azione giudiziale proposta avverso il rifiuto opposto dall’Amministrazione. Nel merito, l’istanza va accolta, non ostando divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, non riguardando l’istanza atti sottratti all’accesso, né sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione. Per leggere il testo della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2014, proposto da:

Ugl Comunicazioni - Unione Generale del Lavoro di Parma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Banchini e Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli in Roma, via Panama, n. 74;

 

contro

Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ambroz, con domicilio eletto presso Direzione Affari legali Poste Italiane in Roma, viale Europa, 175; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n.00082/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti richiesti con istanza del 24 settembre 2013.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l’avvocato Ambroz;

 

 

1.- Premesso il contenuto del ricorso in appello, da intendersi integralmente richiamato, con cui si denuncia l’erroneità manifesta della sentenza appellata, che ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente, ritenendo che nel caso si specie non è rinvenibile alcun interesse proprio del sindacato, “ma unicamente interessi di cui sono portatori i singoli lavoratori”, il Collegio ritiene fondato il gravame.

2.- L’associazione sindacale appellante denuncia la violazione dell’art. 22 della l. 241/1990 e degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Costituzione, oltre l’illogicità, la contraddittorietà, l’evidente incongruenza delle conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine all’interesse all’accesso agli atti, nonché il travisamento dei fatti, non avendo riferito l’istanza ai portalettere, ma al Settore Ripartizione.

3.- In effetti, l’istanza di accesso, muovendo dalla premessa che il sindacato UGL di Parma intende proporre “una domanda giudiziale volta a fare accertare l’inadempimento di Poste Italiane S.p.A. agli obblighi contrattuali assunti negli accordi sindacali intervenuti e a quelli normativamente previsti in relazione alla riorganizzazione del servizio postale e, in particolare, del Settore Ripartizione”, ha ad oggetto la seguente documentazione: 1) pianta organica del settore ripartizione CDM di Parma per il periodo 1° maggio 2013-15 settembre 2013; 2) prestazioni aggiuntive effettuate per tutto il periodo dal 1° maggio al 15 settembre 2013 CDM di Parma; 3) prestazioni aggiuntive effettuate per tutto il periodo dal 1° gennaio 2013 al 1° maggio 2013 ex Ripartizione Parma Est e Parma Ovest e CPO di Parma; 4) prestazioni straordinarie svolte nel medesimo periodo di cui al punto 2 e 3; 5) cartellini orario, dal lunedì al sabato dal 1° gennaio 2013 al 1° maggio tutto il personale applicato ex CPO di Parma, Ripartizione Parma Est e Ripartizione Parma Ovest; 6) cartellini orario, dal lunedì al sabato dal 1° maggio al 15 settembre 2013 di tutto il personale applicato presso il CDM di Parma.

3.1. - L’interesse concreto e attuale sotteso alla domanda di accesso appare visibilmente riconducibile al sindacato in proprio e non a singoli associati, che non sono affatto nominati nell’istanza; ed, all’evidenza, mostra di essere un interesse attinente al ruolo del sindacato quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratori, che agisce a tutela delle posizioni di lavoro degli associati, nel cui interesse e rappresentanza opera ( C.d.S., VI Sezione, 11 gennaio 2010, n. 24).

D’altra parte, la giurisprudenza, a proposito della legittimazione attiva del sindacato, ha anche affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” ( C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013).

Il Collegio osserva che, nella fattispecie, sono coinvolti nell’azione conoscitiva del sindacato tutti i lavoratori indistintamente indicati applicati ad un ufficio (CDM di Parma), cui si riferiscono gli atti oggetto di accesso, e non singoli lavoratori.

Irrilevante, sembra, pertanto, alla luce del dato testuale dell’istanza di accesso, l’elemento valorizzato dal primo giudice, consistente nel richiamo alla richiesta di accesso in precedenza presentata da UGL ( il 10 settembre 2013) con riferimento a singoli dipendenti.

Poiché, inoltre, l'attività dei sindacati viene espressa principalmente attraverso la contrattazione collettiva, che risulta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali, ritiene il Collegio che l’intenzione dichiarata, sia nell’istanza di accesso, sia nel ricorso, di voler monitorare l’applicazione data agli accordi sindacali ed alla normativa in vigore, con riguardo alla riorganizzazione dell’ufficio di Parma, sia pienamente legittimante l’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990, nonché l’azione giudiziale proposta avverso il rifiuto opposto dall’Amministrazione.

4.- Nel merito, l’istanza va accolta, non ostando divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, non riguardando l’istanza atti sottratti all’accesso, né sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.

5. - In conclusione, l’appello va accolto, con contestuale condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 24 settembre 2013.

6. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna Poste Italiane S.p.A. a consentire l’accesso ai documenti e atti richiesti con l’istanza del 24 settembre 2013.

Condanna l’amministrazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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