Monday 09 December 2013 18:25:18
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
Sul piano procedimentale, il Consiglio di Stato aderendo ad ampia giurisprudenza amministrativa in materia, ha osservato che, laddove l’amministrazione deve avviare un procedimento sanzionatorio in materia di abusi edilizi, non è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di attività amministrativa vincolata e che, pertanto, non possono esservi particolari modificazioni dell’agire amministrativo in dipendenza della partecipazione dell’interessato.....Quanto al secondo motivo, occorre osservare che i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione (in particolare, in tema di sussistenza di interesse pubblico attuale alla demolizione), posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera descrizione delle opere abusivamente realizzate, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria. Infine, il Collegio deve affermare che la omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione. Mentre con il contenuto dispositivo di quest’ultima si commina, appunto, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, l’indicazione dell’area costituisce presupposto accertativo ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ***** del 2005, proposto da:
Graglia Ezio, Graglia Dario, Graglia Ottavio; rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Colarizi, Mario Vecchione, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi N. 87;
contro
Comune di Moncucco Torinese;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 03589/2004, resa tra le parti, concernente demolizione opere realizzate in difformita' di licenza edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, i signori Ezio, Dario ed Ottavio Graglia impugnano la sentenza 2 febbraio 2005 n. 3589, con la quale il TAR per il Piemonte, sez. I, ha in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto il ricorso da loro proposto avverso l’ordinanza sindacale 6 settembre 2004 n. 14, recante ingiunzione di demolizione di opere realizzate in parziale difformità dalla licenza edilizia n. 17/1972 e in assenza del permesso di costruire del fabbricato sito in Moncucco Torinese.
La sentenza appellata - precisato che “il provvedimento impugnato ingiunge la demolizione di diverse opere, consistenti in difformità dal progetto assentito in parte riguardanti il fabbricato abitativo ed in parte consistenti nella non prevista realizzazione di due locali ad uso stalla” – afferma., in particolare:
- relativamente al “primo gruppo di opere abusive”, è stata presentata domanda di condono edilizio, il che comporta l’improcedibilità del ricorso;
- che, relativamente all’ingiunzione a demolire le due stalle, il fatto che il Comune avesse ”rilasciato il certificato di abitabilità fin dal 1975 e in quella sede non ha avanzato nessuna contestazione relativa alle stalle” non assume alcun rilievo, poiché “il certificato di abitabilità riguarda evidentemente le sole parti abitabili della costruzione, fra le quali la stalla non è compresa”; né vi è prova che all’epoca dell’emanazione del certificato la stalla fosse già costruita;
- che l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo “non abbisogna di una motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale”;
- che non è necessario il previo invio di comunicazione di avvio di procedimento volto all’adozione di un provvedimento di demolizione di opere abusive;
- che non costituisce requisito essenziale dell’ingiunzione a demolire l’indicazione dell’area soggetta ad acquisizione gratuita.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 3 – 10 del ricorso):
a) error in iudicando, poiché “quando il certificato di abitabilità è stato rilasciato, la stalla già era presente ed era già in aderenza alle zone abitative”, di modo che è “abnorme che a distanza di così tanti anni (ben 32 anni) venga emanata una tale ordinanza che pregiudica una situazione ormai consolidata”;
b) error in iudicando; eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio di difetto di motivazione, poiché “sussiste un obbligo di congrua motivazione con ragioni di pubblico interesse per un provvedimento di tipo sanzionatorio allorquando esso sia intervenuto a distanza di molti anni dalla ultimazione dell’opera edilizia abusiva ed il lungo lasso di tempo intercorso per inezia della P.A. abbia creato un qualche affidamento nel privato”;
c) error in iudicando; violazione art. 7 l. n. 241/1990, applicabile anche ai procedimenti sanzionatori di abusi edilizi;
d) error in iudicando, poiché è illegittimo il provvedimento sanzionatorio che “tace in relazione all’indicazione dell’area che, in caso di mancata demolizione entro 90 giorni, verrà acquisita automaticamente dal Comune”.
Il Comune di Moncucco Torinese non si è costituito in giudizio.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzi tutto, osservare, sul piano procedimentale, aderendo ad ampia giurisprudenza amministrativa in materia, che, laddove l’amministrazione deve avviare un procedimento sanzionatorio in materia di abusi edilizi, non è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di attività amministrativa vincolata e che, pertanto, non possono esservi particolari modificazioni dell’agire amministrativo in dipendenza della partecipazione dell’interessato.
Da ciò consegue il rigetto del terzo motivo di appello (sub c) dell’esposizione in fatto).
Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati (sub lett. a), b) e d) dell’esposizione in fatto).
Ed infatti, quanto al primo motivo, occorre osservare che – indipendentemente dall’epoca di realizzazione della stalla (se prima o dopo il certificato di abitabilità) – con tale atto l’amministrazione accerta, in esercizio di potere in materia igienico-sanitaria, la salubrità degli ambienti al fine della loro utilizzazione come abitazione o altri usi previsti. Si tratta, dunque, di accertamenti finalizzati all’esercizio di un potere diverso da quello accertativo – repressivo degli abusi edilizi (e non a caso il certificato di abitabilità è previsto dall’art. 221 T.U. leggi sanitarie, laddove la normativa di repressione degli abusi è prevista dalla legislazione urbanistico –edilizia).
Quanto al secondo motivo, occorre osservare che i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione (in particolare, in tema di sussistenza di interesse pubblico attuale alla demolizione), posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera descrizione delle opere abusivamente realizzate, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria.
Infine, il Collegio deve affermare che la omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
Mentre con il contenuto dispositivo di quest’ultima si commina, appunto, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, l’indicazione dell’area costituisce presupposto accertativo ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.
Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La mancata costituzione del Comune di Moncucco Torinese esime il Collegio dal disporre in merito alle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Graglia Ezio ed altri, come in epigrafe indicati (n. 2036/2005 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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