Saturday 09 February 2013 09:36:54
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
L’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire «gli interventi di ristrutturazione edilizia». Sono espressamente qualificati tali quelli che, tra l’altro, comportino un aumento di superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A – come nel caso in esame – comportino mutamenti della destinazione d’uso. Si tratta di una previsione di particolare rigore per i centri storici, finalizzata ad evitare indebite alterazioni dei loro delicati equilibri abitativi e funzionali. L’art. 33 prevede che, nel caso in cui vengano eseguiti, tra l’altro, i suddetti interventi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, la sanzione irrogata è quella della rimozione o demolizione, cioè – in coerenza con detti obiettivi – senz’altro quella ripristinatoria. Nel caso in esame la fattispecie contestata rientra nell’ambito applicativo delle disposizione riportate in quanto per quanto attiene al soppalco, lo stesso, per la sua struttura e funzione, ha comportato un aumento della superficie utile. Non vale obiettare che in concreto gli appellanti avrebbero realizzato soltanto una mera intelaiatura priva del «piano di calpestio». Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di «documentazione fotografica fornita dalla proprietà»), che fossero state già realizzate «travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso». Questi interventi delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco. La circostanza che l’intervento non è stato completato mediante il piano di copertura non assume rilevanza. In presenza, infatti, di lavori in corso, sospesi con apposita ordinanza comunale (nella specie adottata in data 24 gennaio 2012), non è possibile, pena una intrinseca contraddizione del sistema di repressione degli abusi, fare leva sul forzoso mancato completamento degli interventi per dedurne la loro non riconducibilità alle categorie giuridiche descritte dal d.P.R. n. 380 del 2001. In altri termini, è sufficiente che, al momento dell’accertamento, risulti chiaramente, come nella specie, che la finalità perseguita con gli interventi allora in corso di espletamento sia quella di realizzare un soppalco affinché l’amministrazione possa ordinare, come è legittimamente avvenuto nella fattispecie, la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.
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