Sunday 15 May 2016 21:18:50

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Edilizia: la semplice pendenza del procedimento di rilascio del permesso di costruire non basta a fondare un’aspettativa qualificata

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 12.5.2016 n. 1912

La semplice pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia non è circostanza idonea a fondare un’aspettativa qualificata, posto che l’eventuale contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire (e prima di concessione edilizia) con lo strumento urbanistico adottato determina ex lege l’obbligo di sospendere ogni determinazione per periodo non eccedente tre anni dall’adozione del piano o cinque anni se trasmesso entro un anno ai fini dell’approvazione da parte dell’amministrazione competente, onde evitare che gli obiettivi perseguiti dal nuovo disegno programmatorio restino pregiudicati (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV,9 ottobre 2012, n. 5257). E’ noto, invece, che una aspettativa di tal genere, tale da restringere l’ampia discrezionalità relativa alla programmazione urbanistica e l’assunzione di scelte diverse quanto alla qualificazione e tipizzazione delle zone e/o alla loro suscettività edificatoria, e da imporre quindi una specifica motivazione, può ricollegarsi solo all’esistenza di un piano attuativo approvato e convenzionato, ad un permesso di costruire già rilasciato, ad un giudicato favorevole di annullamento di diniego del titolo edilizio o dichiarativo dell’obbligo del suo rilascio, perché in generale le osservazioni presentate dai privati in sede di pianificazione urbanistica rappresentano semplici apporti collaborativi (secondo giurisprudenza più che consolidata: cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292 e le più risalenti Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477 e 3 novembre 2008, n. 5478). Né nella richiesta di integrazioni documentali logiche e pertinenti, e nei correlati tempi della loro acquisizione può cogliersi evidenza del denunciato intento sviato di ricondurre la domanda sotto l’imperio del regime di salvaguardia.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 01912/2016REG.PROV.COLL.

N. 07785/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2008, proposto da: 
C.C.M.S. di Suno Ulderico & C. S.n.c., con sede in Mezzomerico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Pagani e Enrico Dante, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito n. 10, per mandato a margine dell’appello;

contro

Comune di Mezzomerico, in persona del Sindaco pro-tempore, già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 3322 del 29 ottobre 2007, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, il ricorso in primo grado n.r. 35/2001, proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzomerico n. 35 del 29 maggio 2000, recante controdeduzioni alle osservazioni e adozione definitiva della variante al piano regolatore generale intercomunale limitatamente al comune di Mezzomerico, adottata in via preliminare con deliberazione consiliare n. 20 del 26 aprile 2000

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Ignazio Pagani per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.) C.M.M.S. di Suno Ulderico & C. S.n.c., con sede in Mezzomerico (Novara) è proprietaria di un suolo, identificato in catasto terreni a fl.8 mappali 90, 91, 92 e 93, della complessiva estensione di ma. 10.700, già tipizzato quale zona D1 per mq. 8.490 secondo le previsioni del P.R.G.I. (piano regolatore generale intercomunale), asseritamente adiacente a suoli limitrofi già edificati con destinazione artigianale/industriale.

Con istanza presentata in data 20 dicembre 1999 l’interessata ha chiesto il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un capannone prefabbricato, da adibire a laboratorio artigianale di carpenteria metallica e meccanica in generale, e di una tettoria per ricovero degli automezzi.

Con nota n. 3758 di prot. del 22 febbraio 2000 il dirigente del competente ufficio comunale ha comunicato che la commissione edilizia in data 17 febbraio 2000 aveva sospeso ogni determinazione in attesa di acquisire “indicazione dettagliata delle vie di accesso (accessibilità dell’area)” e “documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area oggetto di intervento”.

Tale nota è stata riscontrata dall’interessata con propria nota in data 4 marzo 2000, trasmettendo la richiesta documentazione fotografica e chiarendo che “…l’accesso sarà garantito dalla strada che si diparte dalla strada comunale via Marano Ticino”.

Con atto notificato il 18 aprile 2000 la società ha diffidato il Sindaco del Comune di Mezzomerico a procedere al rilascio della concessione edilizia.

Con nota n. 1491 di prot. del 27 aprile 2000 il responsabile dell’ufficio comunale ha significato che ogni determinazione sulla domanda di concessione era sospesa in virtù dell’applicazione del regime di salvaguardia relativo alle previsioni introdotte con la variante generale al P.R.G.I., per la parte relativa al territorio di Mezzomerico, adottata con deliberazione consiliare n. 20 del 26 aprile 2000.

La suddetta variante ha ridotto la superficie edificabile dei mappali n. 91 (da mq. 1160 a mq. 920) e n. 92 (da mq. 1160 a mq. 1040), escludendola per l’intesa estensione (mq. 4.890) del mappale n. 90.

L’interessata ha presentato osservazioni, respinte con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29 maggio 2000, che ha altresì adottato in via definitiva la variante.

Con il ricorso in primo grado n.r. 35/2001 la società ha impugnato la predetta deliberazione, deducendone l’illegittimità sotto due distinti profili:

- Carente motivazione delle controdeduzioni, incongruenza e illogicità;

- Carenza di motivazione sull’interesse pubblico in relazione alla riduzione della edificabilità di suolo ricadente in zona in buona parte già edificata.

Nel giudizio si è costituito il Comune di Mezzomerico, che ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso.

2.) Con sentenza n. 3322 del 29 ottobre 2007 il T.A.R. per il Piemonte ha rigettato il ricorso, ritenendo in sintesi che, a fronte di una variante allo strumento urbanistico l’apporto collaborativo delle osservazioni non introduce un obbligo specifico di motivazione in ordine alla scelta, anche riduttiva delle potenzialità edificatorie, in ragione dell’ampia discrezionalità sindacabile solo per manifesti profili di travisamento e illogicità, nella specie non riscontrabili, con il solo limite dell’esistenza di aspettative qualificate, quali costituite dalla preesistenza di piani di lottizzazione convenzionata o accordi di diritto privato tra comune e proprietari delle aree, o da giudicati di annullamento di dinieghi o silenzio-rifiuto su istanze di concessione edilizia, laddove anche le altre circostanze rappresentate nel secondo motivo (maggiore o minore vicinanza dell’area produttiva all’abitato e viabilità) attendono a valutazioni di ampia e insindacabile discrezionalità.

3.) Con appello notificato il 25 settembre 2008 e depositato il 10 ottobre 2008, la società C.M.M.S. di Suno Ulderico & C. S.n.c. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi i seguenti motivi:

1) Omessa considerazione in ordine alla portata normativa dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 15 della l.r. n. 56/1977, nonché del censurato vizio di difetto e incongruità della motivazione

L’amministrazione comunale ha artatamente dilatato i tempi del procedimento, lasciando scadere i termini di rilascio della concessione edilizia “…al deliberato e unico fine di fare maturazione della misura di salvaguardia”.

Nel caso specifico, proprio in relazione alla scadenza dei termini, l’interessata aveva maturato un affidamento in ordine alla realizzazione dell’intervento edilizio, onde si imponeva una specifica motivazione in ordine alla reiezione delle osservazioni dell’interessata, considerata altresì la notevole contrazione della potenzialità edilizia del suolo nonché della edificazione dei suoli limitrofi, non potendo essa risiedere nell’addotta difficoltà di accesso e comunque in difetto di ogni motivazione sull’interesse pubblico alla nuova disciplina riduttiva.

2) Omessa valutazione dell’eccepito eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e difetto di motivazione

La variante riduce la superficie edificabile da 8490 mq. A 3260 mq. così consentendo la realizzazione di un capannone di soli mc. 1956 in luogo di mc. 5094, senza alcuna specifica motivazione e in spregio alla situazione della zona, nella quale i mappali limitrofi sono edificati con analoghi capannoni.

Con ordinanza n. 841 del 19 febbraio 2008 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Con memoria difensiva depositata il 19 marzo 2016 l’appellante ha insistito e ulteriormente illustrato le censure dedotte.

All’udienza pubblica del 21 aprile 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico, dovendosi confermare la sentenza gravata.

4.1) Sotto un primo, già assorbente, profilo deve evidenziarsi che la semplice pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia non è circostanza idonea a fondare un’aspettativa qualificata, posto che l’eventuale contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire (e prima di concessione edilizia) con lo strumento urbanistico adottato determina ex lege l’obbligo di sospendere ogni determinazione per periodo non eccedente tre anni dall’adozione del piano o cinque anni se trasmesso entro un anno ai fini dell’approvazione da parte dell’amministrazione competente, onde evitare che gli obiettivi perseguiti dal nuovo disegno programmatorio restino pregiudicati (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV,9 ottobre 2012, n. 5257).

E’ noto, invece, che una aspettativa di tal genere, tale da restringere l’ampia discrezionalità relativa alla programmazione urbanistica e l’assunzione di scelte diverse quanto alla qualificazione e tipizzazione delle zone e/o alla loro suscettività edificatoria, e da imporre quindi una specifica motivazione, può ricollegarsi solo all’esistenza di un piano attuativo approvato e convenzionato, ad un permesso di costruire già rilasciato, ad un giudicato favorevole di annullamento di diniego del titolo edilizio o dichiarativo dell’obbligo del suo rilascio, perché in generale le osservazioni presentate dai privati in sede di pianificazione urbanistica rappresentano semplici apporti collaborativi (secondo giurisprudenza più che consolidata: cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292 e le più risalenti Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477 e 3 novembre 2008, n. 5478).

Né nella richiesta di integrazioni documentali logiche e pertinenti, e nei correlati tempi della loro acquisizione può cogliersi evidenza del denunciato intento sviato di ricondurre la domanda sotto l’imperio del regime di salvaguardia.

4.2) Sotto altro profilo, poi, le controdeduzioni formulate dall’Amministrazione comunale in ordine alle osservazioni presentate dalla società risultano motivate in modo puntuale e sufficiente, con il richiamo alle considerazioni espresse in sede di relazione, e compendiate in un triplice rilievo secondo il quale:

- è consentita la realizzazione dell’intervento “…se pure con una limitata traslazione dei fabbricati in progetto…” e addirittura con superficie lorda di pavimento pari a 2934 mq. “…maggiore del programma costruttivo presentato dalla proprietà, con 995 mq. coperti, dei quali 375 mq. di capannone e 420 di tettoia”:

- “le aree oggetto di variante presentato oggettive difficoltà di accesso, ancor più considerando eventuali mezzi pesanti”;

- “le aree oggetto di variante risultano particolarmente delicate dal punto di vista paesaggistico ed ambientale (per la presenza del pozzo dell’acquedotto comunale e la vicinanza delle aree residenziali”.

Orbene l’interessata, salve generiche asserzioni in ordine all’irrilevanza della presenza del pozzo (che sarebbe stato poi chiuso) e della vicinanza delle aree residenziali (e solo perché sono stati realizzati altri interventi consimili), non ha svolto alcun puntuale rilievo, assistito da principio di prova, in ordine agli altri punti della motivazione delle controdeduzioni.

5.) Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello deve essere quindi rigettato, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

6.) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello, non essendosi costituito il Comune di Mezzomerico.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l’appello n.r. 7785 del 2008 e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 3322 del 29 ottobre 2007.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonino Anastasi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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