Thursday 22 October 2015 20:36:47

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Appalti: il segretario comunale può essere componente della commissione di gara

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2015 n. 4871

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22.10.2015 ha, tra l'altro, analizzato la censura sollevata da un'impresa partecipate ad una procedura di gara in ordine all’asserita illegittimità della composizione della commissione di gara, rigettando il motivo di appello. In particolare il Collegio precisa nella parte motiva della sentenza che "Come affermato dal TAR con percorso motivazionale corretto, l’importo e la natura dell’appalto (appalto di servizi del valore di base di euro 14.809.773,60) consentivano alla stazione appaltante di avvalersi di soggetti esterni quali componenti della commissione di gara, naturalmente escluso il presidente, così come previsto dall’articolo 282, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010, in disparte la carenza di personale dipendente di adeguata professionalità. Né v’era necessità di estrinsecare le motivazioni che avevano portato alla nomina dei membri esterni, atteso che la natura e il valore dell’appalto ne consentivano la nomina. Quanto all’asserita carenza di specifiche professionalità dei componenti scelti dalla stazione appaltante (..), non è dimostrata ed è smentita dai curricula degli interessati, sicché la censura deve ritenersi quanto a tale profilo inammissibile e infondata e non è nemmeno provato che l’asserita carenza di professionalità si sia tradotta in vizi di valutazione delle offerte o degli esiti della gara o del presunto e indimostrato vizio di imparzialità. Il segretario comunale, essendo dipendente del Comune e dotato di professionalità insita nella stessa funzione espletata, ben poteva essere componente della commissione di gara.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 04871/2015REG.PROV.COLL.

N. 01700/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Omissis

contro

la S.p.A. Ambi.En.Te, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Petullà, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani, n. 24; 

nei confronti di

Comune di Grottaferrata, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto e Marcello Collevecchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Beniamino Caravita in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio De Portu in Roma, via Flaminia, n. 354; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II Bis, n. 175 dell’8 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente affidamento per cinque anni dei servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambi.En.Te. S.p.A., del Comune di Grottaferrata e della Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.;

Visti gli appelli incidentali di Ambi.En.Te. S.p.A. e del Comune di Grottaferrata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Claudio Verini, Simone Herbert, Francesca Petullà, Maurizio Boifava e Marcello Collevecchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Grottaferrata, con bando del 26 luglio 2013, indiceva una gara per l’affidamento per cinque anni dei servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del valore a base d’asta di 14.809.773,60, partecipavano la s.r.l. Tekneko Sistemi Ecologici (d’ora innanzi Tekneko), l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (d’ora innanzi Sangalli) e la Ambi.En.Te. S.p.A..

All’esito della valutazione delle offerte, risultava aggiudicataria Tekneko che riportava il punteggio massimo di 100 punti; seconda graduata l’Impresa Sangalli con punti 86,120 e terza Ambi.En.Te. S.p.A. con punti 77,292.

2.- Ambi.en.te. S.p.A., terza classificata, con ricorso al TAR notificato il 23 gennaio 2014, impugnava gli atti della procedura di gara e specificamente la nota del 24 dicembre 2013, con cui il Comune di Grottaferrata comunicava l’aggiudicazione della gara a favore di Tekneko, i verbali di gara, il bando, il disciplinare e il capitolato speciale di appalto relativi alla procedura, nonché la determina del 7 ottobre 2013 di costituzione della commissione giudicatrice.

Deduceva i seguenti motivi:

a) violazione dell’articolo 79, comma 5 bis,del codice dei contratti pubblici per comunicazione incompleta, violazione delle regole sull’accesso agli atti di gara e mancato rilascio della documentazione;

b) illegittima composizione della commissione giudicatrice;

c) violazione dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, in quanto il responsabile tecnico dell’aggiudicataria non avrebbe reso le dichiarazioni richieste dalla citata norma;

d) violazione dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici per sopravvenuta carenza dei requisiti morali in capo ai legali rappresentanti della seconda classificata, impresa Sangalli, che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;

e) violazione dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici, del bando di gara (punto III.2.a.) e del disciplinare di gara (punto 6.8.4.a) in relazione all’ammissione alla procedura dell’aggiudicataria Tekneko s.r.l., che avrebbe dovuto essere esclusa per carenza dei requisiti;

f) violazione degli articoli 81 e 83 del codice dei contratti pubblici e della lex specialis in ordine alla valutazione dell’offerta tecnica, che non rispetterebbe il disciplinare in ordine alle attrezzature, ai mezzi d’opera, al personale;

g) violazione e falsa applicazione degli articoli 86, 87, 88 del codice dei contratti pubblici con riferimento all’offerta economica; eccesso di potere per mancata verifica dell’anomalia con riguardo al costo del personale;

h) violazione dell’articolo 88, ultimo comma, e dell’articolo 81, comma 3, del codice dei contratti pubblici perché sarebbe inverosimile il punteggio massimo di 70 attribuito a offerta Tekneko, salva la ipotesi di riparametrazione non prevista dal bando;

i) mancata verifica dei requisiti di cui all’articolo 48 e della anomalia dell’offerta Sangalli;

l) violazione dell’articolo 83 del codice dei contratti pubblici e dell’articolo 283 del d.p.r. n. 207 del 2010.

2.1- Con atto di motivi aggiunti notificato il 19 marzo 2014 Ambi.En.Te. S.p.A. impugnava la determina dirigenziale n. 1238 del 24 dicembre 2013 di aggiudicazione della gara.

Reiterava tutti i motivi dedotti con il ricorso introduttivo e la ulteriore censura di violazione dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici con riguardo alla dichiarazione del pregiudizio penale da parte del responsabile tecnico di Tekneko, Luciano Di Carlo.

Formulava anche domanda risarcitoria per equivalente nel caso in cui non fosse conseguita la stipula del contratto e la condanna per lite temeraria.

2.2- Resistevano in giudizio Tekneko e il Comune di Grottaferrata, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e la tardività della impugnazione avvenuta con i motivi aggiunti; l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e posizione legittimante della ricorrente, in quanto terza graduata, e la infondatezza e tardività delle censure di merito, con riguardo alla posizione del responsabile tecnico Luciano Di Carlo.

Si costituiva in giudizio anche la ditta Sangalli.

3.- Con sentenza n. 175 dell’8 gennaio 2015, il TAR Lazio accoglieva parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti di Ambi.en.te. S.p.A. e annullava l’aggiudicazione definitiva in favore di Tekneko anche ai fini della riedizione degli atti in via reintegratoria, disponendo l’attivazione del sub procedimento di anomalia dell’offerta Sangalli.

Rigettava la domanda risarcitoria sub specie di immediata aggiudicazione della gara e quella risarcitoria per equivalente, nonché la domanda di condanna per responsabilità aggravata.

Condannava il Comune e l’aggiudicataria a rifondere la ricorrente delle spese di giudizio che liquidava nella misura di euro 2.000,00 per ciascuna.

Ad avviso del TAR:

era infondata la eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, dovendosi intendere quest’ultima assorbita e compresa nella impugnazione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione (nota n. 46697 del 24 dicembre 2013) menzionata nell’epigrafe del ricorso, sia perché l’articolo 40 c.p.a. deve essere interpretato in termini sostanziali e non formalistici, sia perché le censure sono rivolte contro l’aggiudicazione definitiva che integra l’oggetto di reale contestazione, sul quale si è formato il contraddittorio;

di conseguenza, dovendosi intendere l’aggiudicazione definitiva impugnata con il ricorso introduttivo, riteneva irrilevante l’ulteriore eccezione di tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva impugnata con motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2014;

era infondata la eccezione di carenza di interesse e di legittimazione con riguardo alla posizione di terza in graduatoria della ricorrente, perché la posizione di impresa terza graduata non impedisce in assoluto l’impugnazione dell’esito sfavorevole della gara, ove siano fatte valere, come nella specie, le illegittimità delle posizioni di entrambe le ditte collocate in posizione poziore, delle quali, peraltro, l’offerta Sangalli (seconda graduata) sarebbe anomala ex lege in quanto ricadente nel range dell’anomalia previsto dall’art. 86, comma 2, del codice degli appalti, ed avendo inoltre la ricorrente azionato l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara;

erano infondate le doglianze relative all’incompleta conoscenza degli atti di gara, risultando evase dall’amministrazione tutte le istanze da essa presentate di accesso agli atti;

erano infondate le doglianze relative all’impresa Sangalli, seconda graduata, atteso che: a) la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta non era illegittima, perché la verifica dell’anomalia va effettuata ai sensi dell’articolo 88 del d. lgs. n. 163 del 2006 dapprima nei confronti della prima graduata e solo se questa sia risultata anomala, via via nei confronti delle successive graduate; b) le certificazioni sul possesso dei requisiti erano state prodotte e documentate; c) le vicende giudiziarie e dei suoi vertici aziendali non possono costituire causa di esclusione da una gara fino a che non sia intervenuto un giudicato di condanna per determinati e specifici reati;

erano infondati i motivi dedotti avverso la composizione della Commissione, in quanto: a) sarebbe consentito avvalersi di componenti esterni alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 282, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010; b) il Comune era sfornito di altri funzionari di livello dirigenziale, oltre quello nominato presidente della commissione; c) la scelta di un dirigente dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea sarebbe stata motivata con riferimento alla complessità della materia oggetto di gara; d) il curriculm vitae del dirigente scelto toglierebbe fondamento alla rilevata carenza di professionalità di tale soggetto; e) la nomina a componente della commissione del Segretario Generale del Comune sarebbe legittima, trattandosi di figura idonea per le competenze possedute.

Il TAR riteneva, invece, fondato il motivo di ricorso relativo alla carenza da parte della Tekneko dei necessari requisiti di capacità tecnica, con riguardo al requisito di espletamento nel triennio 2010 - 2012 presso un Comune o istituzione analoga, con “contratto unico” e con “buon esito”, di “almeno due servizi di igiene urbana per un bacino di utenza non inferiore a 25.000 (venticinquemila) abitanti/anno per ciascun servizio, raggiungendo - mediante la raccolta porta a porta – una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti non inferiore al 45% (quarantacinque per cento) annuo per ciascun servizio”.

Infatti uno dei due servizi fatti valere da Tekneko, quello presso il Comune di Avezzano, relativo al periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2017, non poteva valere per il servizio reso dopo l’anno 2012, non era porta a porta e non era di durata almeno annuale (nel triennio).

Il TAR statuiva che all’annullamento dell’aggiudicazione a Tekneko conseguiva la riedizione della gara a partire dalla sottoposizione a giudizio di anomalia dell’offerta della seconda graduata, impresa Sangalli Giancarlo s.r.l..

4.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 Tekneko ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma per error in iudicando alla stregua dei seguenti motivi:

a) errore di giudizio in ordine all’ammissibilità del ricorso di Ambi.En.Te. S.p.A. e alla riconosciuta legittimazione e interesse al ricorso, malgrado la posizione di terza graduata, anche quale interesse strumentale alla riedizione della gara, poiché subordinato ad eventi futuri e incerti, quale la mera possibilità che l’offerta Sangalli non risulti congrua e, quindi, in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2014;

b) errore di giudizio in ordine all’asserita mancanza dei requisiti tecnici in capo all’appellante;

c) riproposizione delle eccezioni e difese svolte in prime cure con riferimento ai vari motivi di ricorso proposto da Ambi.En.Te. S.p.A..

5.- Il Comune di Grottaferrata si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello ed ha proposto appello incidentale per la riforma della sentenza alla stregua dei seguenti motivi:

a) erroneità della sentenza laddove non ha accolto l’eccezione sollevata dal Comune di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non era impugnata l’aggiudicazione ma solo la nota del Comune di comunicazione dell’aggiudicazione ed erano tardivi i motivi aggiunti con cui era stata successivamente impugnata l’aggiudicazione definitiva;

b) inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, in relazione alla posizione della ricorrente di terza graduata ed ultra petizione della sentenza, laddove ha riconosciuto che la ricorrente aveva azionato un interesse strumentale alla riedizione della gara;

c) erroneità della sentenza nel merito, sussistendo il requisito tecnico in capo a Tekneko, in quanto essa aveva espletato nel triennio addirittura 4 servizi (tre con l’Unione dei Comuni del Basso Biferno e uno con il Comune di Avezzano) in forza di 2 contratti unici di durata pluriennale.

6.- Ambi.En.Te. S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale per la parziale riforma della sentenza quanto ai capi VI e VIII inerenti vizi procedimentali, al capo VII inerente l’impresa Sangalli e ai capi di sentenza non trattati perché assorbiti ed ha proposto anche istanza istruttoria e istanza risarcitoria.

7.- Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. si è costituita in giudizio, rilevando l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello principale e degli appelli incidentali ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

8. – Con memoria del 27 marzo 2015 il Comune di Grottaferrata ha depositato la nota del 28 gennaio 2015, di comunicazione di avvio del procedimento di riedizione della gara e di richiesta dei giustificativi all’impresa Sangalli e successivamente ha depositato il giudizio di incongruità dell’offerta Sangalli.

9.- Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 9 luglio 2015, il giudizio è stato assunto in decisione.

10.- L’appellante principale, con il primo motivo di appello, e il Comune di Grottaferrata, con il secondo motivo dell’appello incidentale, assumono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’interesse di Ambi.En.Te., terza classificata, asserendo che l’interesse strumentale può essere configurato anche in termini del tutto astratti e potenziali e senza alcun onere di dimostrare da parte del ricorrente, in termini di probabilità o quanto meno di ragionevole possibilità, che anche l’offerta della seconda graduata andrebbe esclusa dalla gara e che vi sarebbe una concreta chance di aggiudicazione per la terza classificata.

10.1- Le censure sul punto sono fondate.

In ordine alla individuazione delle condizioni per valutare la sussistenza dell’interesse a ricorrere della terza graduata in una procedura di gara, la giurisprudenza ha evidenziato che l’utilità che essa ricorrente tiene a conseguire, sia essa finale o strumentale, deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso e non già in via mediata da eventi incerti e potenziali quali l’esito negativo di una verifica di anomalia.

Tale circostanza costituisce infatti una mera eventualità, di modo che l’esclusione per tale ragione dell’offerta della seconda graduata non rappresenta dal punto di vista giuridico formale una normale ed immediata conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione originaria della prima graduata (in tal senso, cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 2 aprile 2012, n.1941; IV, 12 febbraio 2007, n.587).

L’orientamento giurisprudenziale citato è confluito ed è stato rielaborato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 3 febbraio 2014, che ha precisato che “L’utilità o bene della vita cui aspira il ricorrente…deve porsi in rapporto di prossimità, regolarità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non restare subordinata ad eventi solo potenziali e incerti”.

Alla stregua di tali criteri interpretativi deve ritenersi insussistente nel caso un interesse tutelato di Ambi.En.Te., atteso che l’azione da essa intrapresa mira ad una utilità subordinata ad eventi futuri e incerti, quale la verifica della non congruità dell’offerta Sangalli, seconda graduata.

Peraltro non sono nemmeno dedotti avverso la ammissione alla gara della Sangalli conclamati ed evidenti vizi e profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell’offerta.

In altri termini la ricorrente conseguirebbe il bene della vita solo se, all’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta Sangalli, questa risultasse incongrua e la offerta Tekneko fosse esclusa dalla gara.

Manca dunque il rapporto di immediatezza causale, prossimità e regolarità causale evidenziate dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2014 che consentono la tutela della posizione della terza graduata.

10.2- La circostanza su cui si è soffermata la sentenza impugnata, che l’offerta Sangalli ricade nel range dell’anomalia e sarebbe stata soggetta a verifica, non è, infatti, sufficiente a radicare l’interesse e la legittimazione al ricorso, attribuendo tale circostanza una mera chance, che, per l’incertezza che le è propria, contrasta con i caratteri della certezza e adeguatezza causale evidenziati dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2014.

10.3- D’altra parte la ricorrente Ambi.En.Te. si è limitata a lamentare che l’offerta Sangalli non fosse stata sottoposta a verifica di anomalia – censura infondata attesa la gradualità della verifica dell’anomalia delle offerte – ma non ha fornito alcun elemento in concreto sulla asserita anomalia, nel mentre deve ritenersi pretestuoso l’argomento secondo cui l’amministrazione non avrebbe consentito l’accesso alla suddetta offerta.

10.4- Ambiente, assume, infatti di non avere avuto accesso all’offerta tecnica ed economica Sangalli e ha presentato anche in questa sede apposita istanza istruttoria.

La circostanza è smentita dal Comune che con la memoria di replica ha dichiarato di aver rilasciato tutta la documentazione e che la ricorrente ha preso visione ed estratto copia della suddetta offerta (invero, tutte le istanze di accesso presentate dalla Ambi.En.Te. sono state evase dall’amministrazione come, peraltro, evidenziato con riferimenti circostanziati dal TAR, che ha riportato nella sentenza sia le date delle domande di accesso che quelle di rilascio dei diversi documenti concludendo per la infondatezza della censura ed aggiungendo che la ricorrente non può avanzare doglianze in merito ad asseriti ritardi, avendo la facoltà, non esercitata, del diritto di accesso libero e veloce di cui all’articolo 79, comma 5 quater, del d. lgs. n. 163 del 2006 (che non richiede nemmeno specifica istanza o provvedimenti di ammissione).

10.5- Quanto ai profili di illegittimità dedotti da Ambi.En.Te. con riguardo alle vicende giudiziarie che hanno interessato i vertici aziendali dell’impresa Sangalli e che avrebbero dovuto condurre alla sua esclusione dalla gara, sviluppati con il terzo motivo dell’appello incidentale da essa proposto, non assumono rilievo non essendosi formalizzate in provvedimenti definitivi, essendo solo tali quelli previsti dall’articolo 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 ai fini della esclusione dalla gara.

Invero, le vicende giudiziarie relative ai vertici aziendali (arrestati) della Sangalli non sono tali da comportarne la esclusione dalla gara, atteso che l’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ha riguardo agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico cessato, ma non opera con riferimento a figure delle quali non è dimostrato il ruolo svolto nella compagine societaria interessata da indagini penali, in disparte la circostanza che, a fronte dell’attuale pendenza dei ricorsi in cassazione avverso le sentenze del giudice di merito, la causa ostativa di cui alla lett. c) del citato art. 38 non può dirsi integrata, non risultando, allo stato, irrevocabili le eventuali condanne ex art. 444 cod. proc. pen. cui si fa riferimento da parte dell’appellante incidentale (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2082 del 2015).

10.6- Da quanto esposto consegue che Ambi.En.Te. non ricaverebbe comunque alcun vantaggio immediato dallo svolgimento della verifica di anomalia dell’offerta Sangalli, in quanto l’esito negativo costituisce un evento del tutto incerto e meramente potenziale, sicché non può ritenersi sussistente l’interesse da essa azionato.

10.7- La situazione non cambia quand’anche si ammetta che Ambi.En.Te. abbia fatto valere anche l’interesse strumentale alla riedizione della gara per aver aggredito la gara nel suo complesso, avendo dedotto vizi in ordine alla composizione della commissione di gara ove, come nel caso, non abbia dedotto censure precise e vizi conclamati in ordine all’offerta e all’ammissione alla gara dell’impresa avente la posizione migliore e poziore rispetto alla sua. 

10.8- Invero è fermamente contestato dal Comune di Grottaferrata con l’appello incidentale che Ambi.En.Te. abbia fatto valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara, mancando una formale domanda di annullamento della gara ed essendo il ricorso volto all’aggiudicazione della gara in suo favore ed anzi ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per ultra petizione nella parte in cui ha riconosciuto un interesse strumentale alla riedizione della gara, desumendola dalla censura sulla composizione della commissione di gara, e ritenendola comunque compresa nella domanda di aggiudicazione sull’assunto che “il più comprende il meno”.

11.- Malgrado la censura non sia priva di spessore, per mera completezza va, comunque, esaminato il motivo dedotto con l’appello incidentale da Ambi.En.Te. in ordine all’asserita illegittimità della composizione della commissione di gara.

La censura è infondata.

Come affermato dal TAR con percorso motivazionale corretto, l’importo e la natura dell’appalto (appalto di servizi del valore di base di euro 14.809.773,60) consentivano alla stazione appaltante di avvalersi di soggetti esterni quali componenti della commissione di gara, naturalmente escluso il presidente, così come previsto dall’articolo 282, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010, in disparte la carenza di personale dipendente di adeguata professionalità.

Né v’era necessità di estrinsecare le motivazioni che avevano portato alla nomina dei membri esterni, atteso che la natura e il valore dell’appalto ne consentivano la nomina.

Quanto all’asserita carenza di specifiche professionalità dei componenti scelti dalla stazione appaltante (si assume che ad eccezione del presidente ing. Vittori, gli altri due componenti non erano esperti nel settore oggetto della gara), non è dimostrata ed è smentita dai curricula degli interessati, sicché la censura deve ritenersi quanto a tale profilo inammissibile e infondata e non è nemmeno provato che l’asserita carenza di professionalità si sia tradotta in vizi di valutazione delle offerte o degli esiti della gara o del presunto e indimostrato vizio di imparzialità.

Il segretario comunale, essendo dipendente del Comune e dotato di professionalità insita nella stessa funzione espletata, ben poteva essere componente della commissione di gara.

12.- Quanto agli altri motivi dell’appello incidentale di Ambi.En.Te., che attengono non già alla riedizione della gara, ma alla esclusione della seconda graduata Impresa Sangalli si è già detto sopra.

Vanno quindi respinti i motivi dell’appello incidentale con cui si denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che le vicende giudiziarie relative ai vertici aziendali (arrestati) della Sangalli non siano tali da comportare la sua esclusione dalla gara ed è del pari infondato il quarto motivo dell’appello incidentale, dato che non v’era alcun obbligo dell’amministrazione di effettuare la verifica di congruità dell’offerta Sangalli tempestivamente, atteso che la verifica di congruità della seconda graduata segue alla eventuale riscontrata anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

13.- Le considerazioni sin qui svolte sull’infondatezza delle censure dedotte con l’appello incidentale da Ambi.En.Te. sia con riguardo all’accesso agli atti che alla illegittima composizione della commissione di gara e alla esclusione della Sangalli, seconda graduata, comportano la carenza di interesse di Ambi.En.Te. alla esclusione dalla gara della aggiudicataria Tekneko, sicché si può prescindere dall’esaminare le censure dedotte in merito all’offerta tecnica di Tekneko.

In conclusione, per le ragioni esposte ed assorbiti tutti gli altri motivi dedotti con gli appelli, va respinto l’appello incidentale di Ambi.En.Te. e conseguentemente anche la domanda risarcitoria, come anche quella per lite temeraria.

Vanno accolti l’appello principale di Tekneko e l’appello incidentale del Comune di Grottaferrata e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Vanno compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:

a) respinge l’appello incidentale di Ambi.En.Te. S.p.A.;

b) accoglie l 'appello principale di Tekneco Sistemi Tecnologici s.r.l.;

c) accoglie l’appello incidentale del Comune di Grottaferrata e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, in parte respinge il ricorso di primo grado e in parte lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei

 

 

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

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Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

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