Sunday 19 July 2015 13:39:21

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Mobilità: il parere della Corte dei Conti sulle posizioni lavorative dei dipendenti soprannumerari degli enti interessati dal riordino di cui alla legge n.56/2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 142/2015

Il Comune di Giovinazzo, in relazione a quanto disposto dall’art.1, commi 424 e 425, della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), ha chiesto se le procedure di mobilità avviate con atti gestionali nell’anno 2014 possono essere bandite e concluse nell’anno 2015. La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 142/2015 in risposta al quesito ha precisato che: "Tale normativa ha previsto una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, di quella generale. La deroga deriva dalla evidente volontà del legislatore di dare priorità, rispetto a ogni altra forma di assunzione, (oltre che alla immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico) alla ricollocazione del personale provinciale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità previsti. La stessa normativa ha stabilito che eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni sono nulle. La questione posta dal Comune istante, insieme ad altre questioni relative alla normativa richiamata, è stata recentemente affrontata dalla Sezione delle Autonomie, nell’esercizio delle funzioni previste dall’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, con la deliberazione n.19/SEZAUT/2015. In tale occasione, in considerazione della prioritaria finalità di conservazione delle posizioni lavorative dei dipendenti soprannumerari degli enti interessati dal riordino di cui alla legge n.56/2014, finalità che sorregge anche la temporanea derogabilità delle disposizioni che consentono di ricoprire posti vacanti in organico mediante mobilità volontaria, è stato affermato che “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta” e che “a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”. Risulta, pertanto, sostanzialmente confermato quanto già espresso in merito, con circolare n.1 del 30 gennaio 2015, registrata dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2015, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Si precisa che, nella medesima deliberazione alla quale si rinvia, la Sezione delle Autonomie, sempre nell’esercizio delle funzioni previste dall’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, ha, altresì, chiarito che è consentito non applicare la disciplina in argomento, sostanzialmente, per i soli profili infungibili estranei alle funzioni svolte dalle Province e che i vincoli previsti sono riferiti non al solo personale della Provincia di appartenenza ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione. Considerato che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.19/SEZAUT/2015, si è espressa per quanto indicato nell’esercizio delle funzioni nomofilattiche previste dall’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, convertito dalla legge n.213/2012, il Collegio si conforma ai principi dalla stessa enunciati per quanto richiesto dal Comune istante.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Deliberazione n. 142/PAR/2015

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

 

composta dai Magistrati

 

Presidente di SezioneAgostino ChiappinielloPresidente

ConsigliereLuca Fazio

ConsigliereStefania Petrucci

Referendario                                         Rossana De Corato

ReferendarioCosmo Sciancalepore          Relatore

ReferendarioCarmelina Addesso

   

a seguito della camera di consiglio del 2 luglio 2015ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.12491 del 10 giugno 2015, formulata dal Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA), pervenutin data 11 giugno 2015 (prot. n.2045).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l’ordinanza presidenziale n.48/2015 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

 

Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA) ha posto un quesito inordine alla interpretazione dell’art.1, commi 424 e 425, della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015). In particolare, dopo aver precisato che l’ente ha avviato, con determinazioni dirigenziali del 31/12/2014, “procedure di mobilità volontaria per la copertura di alcuni posti vacanti in dotazione organica”, in conseguenza della entrata in vigore della suddetta normativa, il Comune chiede di conoscere “se le procedure di mobilità avviate dall’ente con atti gestionali assunti nell’anno 2014 in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2014-2016, a valere sul budget delle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, possono essere bandite e concluse nell’anno 2015”.

 

DIRITTO

 

1. Ammissibilità soggettiva.

L’art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell’operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune,è il Sindaco ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA) e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.  

  

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all’ammissibilità del quesito, sottoposto all’attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L’art.7, co.8, della legge 131/2003 “conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica” (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

La richiesta pervenuta, pur essendo indubbiamente originata da una fattispecie concreta, pone effettivamente un quesito di carattere generale ed astratto. Il Collegio, quindi, astenendosi da qualsiasi valutazione in ordine allo specifico procedimento amministrativo in corso, si limiterà ad esprimere delle considerazioni di carattere generale sulla questione posta.Tanto premesso, nei soli limiti indicati, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA), rientrante nell’ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile (Corte dei conti n.5/AUT/2006 e n.54/CONTR/2010)

 

3. Merito.

Il Comune di Giovinazzo, in relazione a quanto disposto dall’art.1, commi 424 e 425, della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), ha chiesto se le procedure di mobilità avviate con atti gestionali nell’anno 2014 possono essere bandite e concluse nell’anno 2015. 

Tale normativa ha previsto una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, di quella generale. La deroga deriva dallaevidente volontà del legislatore di dare priorità, rispetto a ogni altra forma di assunzione, (oltre che alla immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico) alla ricollocazione del personale provinciale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità previsti. La stessa normativa ha stabilito che eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni sono nulle.

La questione posta dal Comune istante, insieme ad altre questioni relative alla normativa richiamata, è stata recentemente affrontata dalla Sezione delle Autonomie, nell’esercizio delle funzioni previste dall’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, con la deliberazione n.19/SEZAUT/2015. In tale occasione, in considerazione della prioritaria finalità di conservazione delle posizioni lavorative dei dipendenti soprannumerari degli enti interessati dal riordino di cui alla legge n.56/2014, finalità che sorregge anche la temporanea derogabilità delle disposizioni che consentono di ricoprire posti vacanti in organico mediante mobilità volontaria, è stato affermato che “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta” e che “a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”. Risulta, pertanto, sostanzialmente confermato quanto già espresso in merito, con circolare n.1 del 30 gennaio 2015, registrata dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2015, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Si precisa che, nella medesima deliberazione alla quale si rinvia, la Sezione delle Autonomie, sempre nell’esercizio delle funzioni previste dall’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, ha, altresì, chiarito che è consentito non applicare la disciplina in argomento, sostanzialmente, per i soli profili infungibili estranei alle funzioni svolte dalle Province e che i vincoli previsti sono riferiti non al solo personale della Provincia di appartenenza ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione.

Considerato che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.19/SEZAUT/2015, si è espressa per quanto indicato nell’esercizio delle funzioni nomofilattiche previste dall’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, convertito dalla legge n.213/2012, il Collegio si conforma ai principi dalla stessa enunciati per quanto richiesto dal Comune istante.  

 

P. Q. M.

 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2015.

           Il Magistrato relatore                                             Il Presidente 

     F.to Dott. Cosmo Sciancalepore                   F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 02/07/2015

Il Direttore della Segreteria

      F.to Marialuce Sciannameo

4

 

 

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