Monday 11 March 2013 12:42:46

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Assistenza dei familiari con disabilità: la novella dell’art. 24 della L. 183/2010 e' applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni pertanto sino a quando la disciplina attuativa sancita dall’art. 19 non interverrà a dettare disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare (cfr., ad es., la sentenza n. 4047 dd. 9 luglio 2012) che l’art. 24 della L. 183 del 2010 ha sostituito il comma 3 (permessi mensili retribuiti) ed il comma 5 (scelta della sede) dell’art. 33 della L. 104 del 1992 eliminando i previgenti requisiti della c.d. “continuità” e dell’ "esclusività” nell’assistenza quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento nella sede di servizio compatibile con la prestazione dell’assistenza medesima. Non va invero sottaciuto che l’art. 19 della stessa L. 183 del 2010, recante come rubrica “Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ha anche disposto che: “...1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie”. Secondo una pregressa esegesi fornita dalla Sezione e che pone l’accento sull’ampia accezione dei “contenuti del rapporto di impiego” ivi richiamati, sulla “peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali” che interessano il personale delle Forze Armate e di Polizia in ragione dei propri peculiari compiti istituzionali, la successiva disciplina attuativa costituisce un passaggio necessario, in mancanza del quale le disposizioni di dettaglio dettate per la generalità dei dipendenti non possono trovare immediata applicazione. L’assunto, seppur fondato su considerazioni stimolate dalla particolare tecnica legislativa che nel riconoscere la “specialità” sembra introdurre motivi di deroga all’ordinario regime nel frattempo innovato per gli altri dipendenti, merita peraltro di essere parzialmente riconsiderato per diversi ordini di ragioni, primo dei quali è senza dubbio il carattere programmatico della disciplina testè riportata. Nella sua prima parte la disciplina medesima reca infatti principi ed indirizzi, enucleabili, quanto ai principi, nella specificità delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco nel quadro della generale disciplina del rapporto di impiego (in tutti i suoi aspetti: ordinamentale, economico, previdenziale etc.); quanto agli indirizzi, nell’esigenza di dare rilievo ai peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, ed ai correlati impieghi in attività usuranti. Nella sua seconda parte la disciplina stessa demanda ad altra e successiva fonte, di pari grado, l’attuazione ai principi ora riferiti. Tale formulazione delle disposizioni normative in esame non è in generale idonea a giustificare l’inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non foss’altro perché essa non contiene nessuna disposizione ad esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all’interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Né la disciplina in esame può essere considerata quale implicita disposizione transitoria che mantiene inalterata, nei confronti delle Forze Armate, tutta la disciplina previgente - ivi dunque compresi i benefici della L.104 del 1992 - in attesa di una valutazione di adeguatezza da parte del legislatore “speciale” e ciò in considerazione della dirimente circostanza per la quale, anche a prescindere da quanto ora chiarito circa la natura palesemente programmatica della disciplina in esame, l’ultravigenza di disposizioni normative espressamente sostituite nella disciplina generale dell’istituto necessita comunque di una chiara indicazione legislativa che ne proroghi temporalmente o soggettivamente l’efficacia, e ciò in deroga al principio per il quale la sostituzione presuppone in via generale una implicita abrogazione della norma sostituita. Anche a prescindere pertanto – da tali considerazioni di fondo, in ogni caso si ricava dalla lettura della disciplina testè riportata che la norma speciale a preteso effetto “inibitorio” non fa specifico riferimento alle agevolazioni finalizzate all’assistenza dei familiari con disabilità grave: e ciò con riguardo alla collocazione – per così dire – “topografica” della norma medesima nell’ambito della fonte: essa è infatti dettata dal legislatore a coronamento di una serie di norme che hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di lavoro (lavori usuranti, lavoro sommerso, orario di lavoro, mobilità, part time etc.), ma è comunque collocata prima dell’art. 24 che segnatamente interviene a modificare la disciplina dettata dalla legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con ciò lasciando intendere che la materia è oggetto di considerazione autonoma e trasversale che attiene a problematiche di carattere sociale più ampio. L’insieme di tali notazioni testuali e sistematiche inducono conclusivamente a considerare la novella dell’art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni, con la conseguenza che sino a quando la disciplina attuativa richiamata dall’art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Ciò – beninteso - non significa che l’art. 19 sia un mero “manifesto” privo di valenza normativa, ove si consideri che, come innanzi chiarito, esso detta chiaramente un principio di specialità che vincola l’interprete e ne spiega le ragioni che lo ispirano, sì da porsi quale guida esegetica nell’applicazione di questioni dubbie o nella risoluzione di conflitti fra norme.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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